Contributi di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Comunicazione AHV/EL 425 · 23 aprile 2020 · AVS, PC

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

UFAS · Com. AHV/EL 425 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito AVS, previdenza professionale e PC

20.04.2020

Informativa n. 425 per le casse di compensa-

zione AVS e gli organi di esecuzione PC

Contributi di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Situazione iniziale

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° aprile 2017 (v. Informativa PC n. 395 del 27 aprile 2017, disponibile in tedesco e francese).

Il 20 dicembre 2019 il Parlamento ha deciso una modifica di legge (Iv. Pa. 19.476 Garantire il diritto alle prestazioni complementari alle persone che nell’infanzia hanno subito collocamenti coatti e alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa) concernente le prestazioni complementari (PC) e il contributo di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Questa modifica prevede che il contributo di solidarietà, indipendentemente da un eventuale termine di prescrizione, non potrà più essere computato nel calcolo delle PC né quale sostanza né quale reddito della sostanza. Eventuali riduzioni o soppressioni delle PC vanno annullate retroattivamente e le PC non pagate vanno versate posticipatamente agli interessati. Secondo la volontà del Parlamento1, le persone beneficiarie di un contributo di solidarietà devono domandare oralmente o per iscritto all’ufficio PC di ricalcolare le loro PC. La modifica di legge entrerà in vigore il 1° maggio 2020.

Per motivi di protezione dei dati non è noto se le persone beneficiarie di un contributo di solidarietà abbiano anche diritto a PC. Pertanto, l’Ufficio federale di giustizia informerà per iscritto tutte queste persone verso la fine di aprile del 2020 per comunicare loro le modifiche adottate e invitarle a rivolgersi oralmente o per iscritto all’ufficio PC competente per chiedere che le loro PC vengano ricalcolate retroattivamente o che il loro diritto alle PC venga riesaminato.

Conseguenze a livello esecutivo

Gli uffici PC dovranno agire soltanto su domanda di una persona beneficiaria di un contributo di solidarietà (o del suo rappresentante), a condizione che questa beneficiasse in precedenza di PC o che la sua domanda sia stata respinta a causa del contributo di solidarietà.

La modifica di legge prevede, con effetto retroattivo, che il contributo di solidarietà non dovrà più essere computato quale sostanza. Di conseguenza, il diritto dei richiedenti cui in passato è stato ridotto l’importo delle PC o è stata rifiutata la loro concessione a causa del computo del contributo di solidarietà dovrà essere ricalcolato, con effetto retroattivo dal momento in cui ha iniziato a essere computato

1 Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 29 ottobre 2019 (FF 2019 6731). Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 90 01, fax +41 58 462 15 88 www.ufas.admin.ch

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Informativa n. 425 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC

il contributo di solidarietà, e le PC non pagate dovranno essere versate loro posticipatamente. Per quanto riguarda il reddito della sostanza, occorrerà stimare l’eventuale quota riconducibile al contributo di solidarietà.

La domanda va approvata in via di riconsiderazione, se l’esclusione del contributo di solidarietà dal calcolo comporta retroattivamente una modifica dell’importo della PC annua o la nascita di un diritto a PC (v. disposizione transitoria LMCCE). Se l’esclusione del contributo dal calcolo non influisce sull’importo della PC annua, questo fatto va menzionato quale motivazione nella decisione di rifiuto della richiesta.

L’ufficio PC non è tenuto ad accertare se il contributo di solidarietà sia ancora disponibile. Dalla sostanza va sempre dedotto l’intero importo del contributo, che non va mai considerato nel calcolo delle PC. La persona beneficiaria di PC non può essere obbligata a versare il contributo di solidarietà su un conto separato.

Si deve entrare nel merito di una richiesta presentata dopo la morte di una persona beneficiaria di PC soltanto se è stata presentata da uno o più eredi (successione universale; v. al riguardo N. 4320.01 DPC).

Attualmente è pendente in Parlamento un’altra iniziativa parlamentare su questo argomento, che chiede di sopprimere il termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà, già scaduto. È molto probabile che questa iniziativa parlamentare e ulteriori proposte saranno accolte.

Con l’entrata in vigore della modifica di legge, il 1° maggio 2020, l’Informativa PC n. 395 sarà abrogata.