Accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte in caso di versamento degli assegni familiari tramite le casse di compensazione per assegni familiari

Comunicazione FamZ 18 · 14 gennaio 2016 · Assegni familiari

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UFAS · Com. FamZ 18 · Italiano

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Questioni familiari

13 gennaio 2016

Comunicazione sull'esecuzione degli assegni familiari n. 18 Accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte in caso di versamento degli assegni familiari tramite le casse di compensazione per assegni familiari

1. Imposizione alla fonte degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono considerati proventi soggetti alle imposte1.

2. Accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e conteggio delle imposte alla fonte 2.1. In caso di versamento degli assegni familiari tramite il datore di lavoro

Se il datore di lavoro versa gli assegni familiari ai salariati2, spetta a lui procedere all'accertamento dell'assoggettamento all'imposta alla fonte (compresa la questione della tariffa applicabile) e al

conteggio delle imposte alla fonte con le competenti autorità fiscali cantonali.

2.2. In caso di versamento degli assegni familiari tramite la cassa di compensazione per assegni

familiari

Se la cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) versa direttamente gli assegni familiari ai salariati, deve dapprima provvedere ad accertare l'eventuale assoggettamento all'imposta alla fonte presso le autorità fiscali cantonali competenti (compresa la questione della tariffa applicabile). Il conteggio deve essere effettuato con le autorità fiscali del Cantone di domicilio dell'assicurato. Questo vale in particolare anche nei casi in cui assegni familiari concessi in un secondo tempo vengono versati direttamente dalla CAF ai salariati.

3. Promemoria sull'imposizione alla fonte di redditi di compensazione

Ulteriori informazioni sono disponibili nel promemoria sull'imposizione alla fonte di redditi di

compensazione (d/f), pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni quale modello per le amministrazioni fiscali cantonali nell'allegato alla lettera circolare del 23 ottobre 2015:

www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta > Documentazione > Lettere circolari > 2-135-D-2015-f del 23.10.2015.

1 Si vedano gli articoli 17 capoverso 1 e 84 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e gli articoli 7 capoverso 1 e 32 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

2 Si veda l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2).