Collaborazione tra uffici AI, assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazioni contro gli infortuni e istituzioni della previdenza professionale (CII-plus)

Lettera circolare n° 266 · 4 novembre 2008 · AI

Abrogata

UFAS · LC 266 · Italiano

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Domaine Assurance-invalidité

24 ottobre 2008

Lettera circolare n. 266

Collaborazione tra uffici AI, assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazioni contro gli infortuni e istituzioni della previdenza professionale (CII-plus)

La collaborazione interistituzionale ampliata (CII-plus) ha quale obiettivo la collaborazione tempestiva e finalizzata all’integrazione tra gli uffici AI e gli assicuratori sociali che intervengono prima di loro. Dall’inizio del 2008 vi è una nuova convenzione tra gli uffici AI, le assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia (AIG), le assicurazioni contro gli infortuni (AINF) e gli istituti di previdenza professionale (LPP). Gli uffici AI, le assicurazioni e gli istituti di previdenza che vi hanno aderito intendono accelerare l’integrazione professionale coordinando i loro sforzi.

Giusta l'articolo 3a capoverso 2 LAI, l'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori. La nuova convenzione sulla collaborazione interistituzionale (CII-plus) prevede la possibilità di delegare il rilevamento tempestivo alle AIG, alle AINF e agli istituti di previdenza professionale e descrive processi comuni.

La nuova convenzione, valida dal 1° gennaio 2008, sostituisce tutte le convenzioni e tutti i manuali esistenti nell'ambito CII-plus ed è disponibile sul sito Internet http://www.iiz-plus.ch.

Concretamente, questo significa che gli uffici AI devono attenersi ai processi della CII-plus, nella misura in cui anche le assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, le assicurazioni contro gli infortuni e gli istituti di previdenza coinvolti vi si attengono. Inoltre, gli uffici AI concludono con gli assicuratori e gli istituti di previdenza LPP cui è delegato il rilevamento tempestivo secondo l'articolo 57 capoverso 1 lettera a LAI una convenzione in cui vengono definiti in particolare criteri di cernita vincolanti.

La lettera circolare n. 213 del 27 gennaio 2005 è

soppressa.

La convenzione sulla collaborazione interistituzionale (CII-

plus), valida dal 1° gennaio 2008, completa la Circolare

sulla procedura nell’AI (CPAI).