Perizie SAM (Nouvelle réglementation RAI et CPAI le 1er mars 2012)
Lettera circolare n° 267 · 4 novembre 2008 · AI
Abrogata
UFAS · LC 267 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
5 novembre 2008
Lettera circolare AI n. 267
Perizie SAM
Sul sito Intranet dell’AVS/AI troverete la convenzione e l’elenco dei SAM riconosciuti.
L’obiettivo dell’assicurazione è di eseguire le perizie pluridisciplinari entro 3 mesi. Se dovessero essere annunciati tempi di attesa più lunghi, l’incarico va affidato immediatamente a un altro SAM.
Dopo l’introduzione della 5a revisione AI, il contingentamento per Cantone (basato su dati statistici) va inteso semplicemente quale indicazione sul numero di perizie pluridisciplinari disponibile.
Nei casi in cui, secondo raccomandazione del SMR, è necessaria una perizia SAM, gli incarichi vanno trasmessi senza indugio ad un SAM, affinché i tempi di trattamento degli incarti possano essere rispettati.
Il valore fissato per il contingentamento può essere aumentato in qualsiasi momento, previa richiesta all’UFAS (signora Beyeler, tel. 031 322 90 74). Considerate le capacità di perizia disponibili, il limite stabilito potrà senz’altro essere superato.
Una volta iniziata la perizia, l’assicurato non può interromperla. Essa dev’essere portata a termine,
anche se nel frattempo l’interessato ha p. es. trovato un impiego. Se dovesse opporsi alla
prosecuzione della perizia, l’assicurato va informato del fatto che sottostà all’obbligo di collaborare.
Tutte le perizie SAM devono essere provviste del codice “290”.
D’ora in poi non è più necessario inviare all’UFAS le copie dei mandati di accertamento. Determinante è la Circolare sulla procedura nell’AI (CPAI), valida dal 1° gennaio 2008.
Ai SAM vanno trasmessi incarti completi e assegnati mandati precisi. I documenti che non sono redatti in una lingua nazionale devono essere tradotti dall’ufficio AI.
Le spese di pernottamento (qualora non si possa esigere che il viaggio sia fatto il giorno stesso) sono a carico dell’ufficio AI.
Le perizie SAM devono adempiere i requisiti qualitativi elencati in allegato alla convenzione (valore probatorio di una perizia, struttura di una perizia).
Le richieste di chiarimenti ai SAM in merito a una perizia devono dunque limitarsi esclusivamente a problemi di comprensione o a questioni materiali concrete ed essere finalizzate a stabilire se la perizia sia fondata, completa, priva di contraddizioni e plausibile.