Mezzi ausiliari – Precisazione concernente l'interpretazione dell'art. 9 OMAI
Lettera circolare n° 271 · 27 gennaio 2009 · AI
In vigore
UFAS · LC 271 · Italiano
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
23 gennaio 2009
Lettera circolare n. 271
Mezzi ausiliari – Precisazione concernente l'interpretazione dell'art. 9 OMAI
Prestazioni di terzi – Rimborso delle spese per i servizi di un interprete della lingua dei segni necessari all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 9 cpv. 1 lett. b OMAI)
In seguito a diverse controversie e alle relative sentenze, riteniamo opportuno fornirvi una
precisazione riguardo all'interpretazione dell'art. 9 OMAI e in particolare al rimborso dei servizi di interpreti della lingua dei segni.
I servizi di terzi sono concessi al posto di un mezzo ausiliario se risultano necessari per recarsi al lavoro, esercitare un'attività lucrativa o acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente. L'importo mensile rimborsabile è limitato (v. CMAI N. 1042).
Nell'art. 9 cpv. 1 lett. b OMAI è menzionato esplicitamente l'esercizio di un'attività lucrativa, mentre non sono previste restrizioni riguardo al genere dell'attività. Secondo l'UFAS per il diritto alle
prestazioni è pertanto irrilevante che l'assicurato svolga la sua professione originaria (anche se la formazione è stata finanziata dall'AI) oppure un altro mestiere scelto autonomamente. Per la
concessione del rimborso di servizi di terzi è importante valutare l'aspetto dell'integrazione. Pertanto, se l'assicurato necessita assolutamente di un interprete della lingua dei segni per determinate attività indispensabili all'esercizio della sua attuale attività lucrativa (p. es. sedute o formazioni obbligatorie), questa prestazione può essere rimborsata in virtù dell'art. 9 OMAI.