Calcolo del reddito ipotetico d'invalido secondo i salari delle tabelle statistiche (I contenuti sono stati inseriti nella Circolare)

Lettera circolare n° 273 · 1 maggio 2009 · AI

Abrogata

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UFAS · LC 273 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

06 febbraio 2009

Lettera circolare AI n. 273

Calcolo del reddito ipotetico d’invalido secondo i salari delle tabelle statistiche

1. Premessa

Avendo il Tribunale federale giudicato incompatibile con l’attuale normativa calcolare il reddito ipotetico d’invalido in base ai salari regionali secondo la tabella TA 13 della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), sono precisate qui appresso le condizioni a cui salari regionali inferiori alla media possono essere considerati nel quadro delle deduzioni applicabili ai salari nazionali delle tabelle di riferimento

2.- Nuova normativa

Se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha intrapreso nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il calcolo del reddito ipotetico d’invalido può essere eseguito facendo riferimento ai salari delle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 segg.).

Nella fattispecie, sono determinanti le tabelle dei salari lordi (tabelle del gruppo A, di regola tabella TA1) che riportano valori nazionali e non differenziano secondo le regioni (sentenza del TFA U 75/03 del 12.10.2006, consid. 8, pubbl. in: SZS 2007 S. 64; DTF 126 V 75 segg.).

Al reddito calcolato secondo le tabelle può essere applicata una deduzione del 25% al massimo. La deduzione tiene conto di tutti i fattori pregiudizievoli per il salario dovuti o estranei alla disabilità (infermità, età, anzianità di servizio, nazionalità/categoria di permesso di soggiorno, grado d’occupazione, salari regionali inferiori alla media), nella misura in cui non siano già stati considerati nel quadro della cosiddetta parallelizzazione dei salari comparabili (DTF 134 V 322).

In caso di salario regionale inferiore alla media, la deduzione è lecita soltanto se il reddito d’invalido calcolato secondo il livello salariale regionale (di regola secondo la tabella TA 1 RSS delle sette grandi regioni Regione del Lemano, Ticino, Svizzera orientale, Zurigo, Svizzera centrale, Espace Mittelland o Svizzera nordoccidentale è inferiore di almeno il 10% al salario lordo nazionale.

Nell’ambito della sua discrezionalità, l’amministrazione deve decidere della liceità di un’eventuale deduzione e stimarne l’ammontare complessivo motivando brevemente la propria decisione. La definizione di deduzioni separate per ogni singolo fattore considerato non è ammessa, in quanto ne trascurerebbe l’interdipendenza (DTF 126 V 75 segg.).

I numeri marginali 3066 et 3067 delle Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione invalidità (CIGI) saranno addatati in conseguenza nella prossima versione delle Circolare.