Diritto all'indennità giornaliera AI; distinzione tra assicurati esercitanti un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (obsoleto con l'entrata in vigore di Ulteriore sviluppo dell’AI)
Lettera circolare n° 279 · 20 maggio 2009 · AI
Abrogata
Mit Inkrafttreten WE IV hinfällig
UFAS · LC 279 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione per l’invalidità
26 maggio 2009
Lettera circolare AI n. 279
Diritto all’indennità giornaliera AI; distinzione tra assicurati esercitanti un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa
1. Nell’ambito delle indennità giornaliere, l’obiettivo della 5a revisione AI è di correggere gli incentivi negativi, il che ha portato alla soppressione dell’importo minimo garantito. In particolare, deve avere diritto ad indennità giornaliere solo chi prima di diventare incapace al lavoro esercitava un’attività lucrativa. L’indennità giornaliera AI deve quindi limitarsi esclusivamente a compensare la perdita effettiva di reddito dovuta all’attuazione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione (v. anche il messaggio concernente la 5a revisione AI). Le persone senza attività lucrativa, invece, non hanno più diritto ad indennità giornaliere AI. Tuttavia, se a causa dell’attuazione del provvedimento
d’integrazione devono sostenere spese supplementari per la custodia dei figli o per l’assistenza ai familiari bisognosi di cure che vivono nella stessa economia domestica, possono chiedere
un’indennità per spese di custodia e assistenza (art. 11a LAI).
2. L’articolo 20sexiesOAI fa una distinzione tra assicurati esercitanti un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa per quanto riguarda il diritto all’indennità giornaliera AI. Sia nel capoverso 1 sia nel capoverso 2 si fa riferimento al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa. Per determinare lo statuto lavorativo dell’assicurato non ci si deve quindi basare sul momento in cui è nato il diritto
all’indennità giornaliera, bensì su quello in cui è insorta l’incapacità lavorativa. L’incapacità al lavoro, definita all’articolo 6 LPGA, va chiaramente distinta dall’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA). Il momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa giusta l’articolo 20sexiesOAI è stabilito conformemente all’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI e coincide con l’inizio del periodo di attesa di un anno per il diritto alla rendita (VSI 2003 p. 293 cons. 3a/bb con rinvii). Spetta all’ufficio AI determinare se per il diritto alle indennità giornaliere una persona debba essere considerata esercitante un’attività lucrativa.
3. Giusta l’articolo 20sexiescapoverso 1 lettere a e b OAI, sono ritenuti esercitanti un’attività lucrativa gli assicurati che immediatamente prima dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa svolgevano
un’attività lucrativa o che possono affermare plausibilmente che avrebbero iniziato un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità lavorativa. Le esperienze fatte finora hanno dimostrato che nella prassi la disposizione dell’articolo 20sexiescapoverso 1 lettera b OAI è interpretata in modo troppo estensivo. Per quanto concerne la distinzione tra assicurati esercitanti un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa, una semplice dichiarazione d’intenti dell’assicurato non è
sufficiente per poterlo considerare come esercitante un’attività lucrativa, in quanto questo
significherebbe che il calcolo dell’indennità giornaliera dovrebbe basarsi su un ipotetico reddito da lavoro. Bisogna invece dimostrare con il grado di certezza solitamente richiesto nel diritto delle
assicurazioni sociali, vale a dire con probabilità preponderante che senza il danno alla salute
l’assicurato avrebbe ripreso un’attività lucrativa. La prova, intesa come argomentazione plausibile giusta l’articolo 20sexiescapoverso 1 lettera b OAI, è quindi ritenuta fornita quando l’amministrazione, in base agli atti, giunge alla convinzione che l’assicurato, senza il danno alla salute, con ogni probabilità avrebbe effettivamente intrapreso l’attività lucrativa generalmente ritenuta indicata nel caso suo. Per questa valutazione sono essenzialmente rilevanti le circostanze del caso concreto, in cui rientrano
senzialmente rilevanti le circostanze del caso concreto, in cui rientrano anche fattori personali, familiari, sociali e professionali.
4. Non hanno diritto ad indennità giornaliere le persone che non possono comprovare in modo attendibile che al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa avevano l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa dipendente o indipendente. La questione dello statuto lavorativo deve quindi essere esaminata all’insorgenza dell’incapacità lavorativa e non solo al momento in cui nasce il diritto alle indennità giornaliere. Considerare come esercitanti un’attività lucrativa assicurati che già prima
dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa erano reputati senza attività lucrativa ai sensi della LAVS e per i quali sono trascorsi parecchi anni tra l’insorgenza dell’incapacità lavorativa e l’attuazione del provvedimento d’integrazione sarebbe eccessivo e non sarebbe compatibile con la correzione degli incentivi negativi auspicata dal legislatore nel sistema delle indennità giornaliere.