Mezzi ausiliari (Nouvelle réglementation OMAI et CMAI au 1er avril 2010)
Lettera circolare n° 291 · 25 marzo 2010 · AI
Abrogata
UFAS · LC 291 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
25 marzo 2010
Lettera circolare AI n. 291
Mezzi ausiliari
Modifica dell’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità (OMAI) a partire dal 1° aprile 2010
Allegato OMAI N. 11.02 Spese per il cibo e il veterinario per cani da guida per ciechi
Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario per cani da guida per ciechi (complessivamente 190 franchi al mese), rimasto invariato dal 1997, non è più adeguato. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2010 il forfait sarà ridotto a 110 franchi al mese (80 franchi per il cibo e 30 franchi per le spese per il
veterinario). Se le spese per il veterinario supereranno l’importo di 360 franchi annui, l’assicurato potrà chiedere all’AI che gli venga rimborsata la differenza dietro presentazione dei documenti giustificativi. Gli assicurati interessati devono essere informati della modifica.
Allegato OMAI N. 15.10 Seggiolini speciali (reha) da bambino per l’auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto
In Svizzera, i seggiolini per l’auto sono obbligatori per tutti i bambini. Finora, questa disposizione si applicava ai bambini fino a 7 anni compiuti. Il 1° aprile 2010 l’obbligo sarà esteso ai bambini fino a 12 anni compiuti alti meno di 150 cm. Questa modifica richiede un adeguamento del N. 15.10
(partecipazione alle spese per gli assicurati). Pertanto, a partire dal 1° aprile 2010 la partecipazione alle spese ammonterà a 200 franchi per i bambini fino a 12 anni compiuti alti meno di 150 cm.