Termini di perenzione e diritto transitorio
Lettera circolare n° 300 · 15 luglio 2011 · AI
In vigore
UFAS · LC 300 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
15 luglio 2011
Lettera circolare AI n. 300
Termini di perenzione e diritto transitorio
In seguito a diverse richieste degli uffici AI e delle casse di compensazione e a diverse sentenze del Tribunale federale (cfr. 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, 8C_262/2010 del 12 gennaio 2011, 9C_973/2010 del 10 marzo 2011, 9C_1033/2010 del 31 marzo 2011, 9C_42/2011 del 27 aprile 2011) desideriamo precisare, a complemento della lettera circolare n. 253, alcuni punti concernenti l’applicazione del diritto transitorio ai termini di perenzione.
Il vecchio articolo 48 LAI, abrogato nel quadro della 5a revisione AI, disciplinava il termine di perenzione, ossia il termine entro il quale l’assicurato poteva far valere un diritto a prestazioni dell’AI. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni non richieste decadeva dodici mesi dopo la sua nascita. Il decorso del termine iniziava nel momento in cui nasceva il diritto alla singola prestazione e l’assicurato poteva essere a conoscenza dei fatti determinanti il suo diritto (cfr. la sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 4.2.2).
Dal 1° gennaio 2008 va applicato per principio l’articolo 24 capoverso 1 LPGA, tenendo conto, per le rendite, dell’articolo 29 capoverso 1 LAI e, per i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali, dell’articolo 10 capoverso 1 LAI. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 LPGA il diritto a prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione.
Secondo i principi generali del diritto transitorio, in mancanza di una disposizione specifica in materia, le nuove regole di perenzione sono applicabili anche ai diritti nati (ed esigibili) sotto il vecchio regime, a condizione che essi non siano già decaduti all’entrata in vigore del nuovo diritto (DTF 131 V 425 consid. 5.2). Questo significa sostanzialmente che, nei casi in cui non è stata presentata una richiesta di prestazioni prima del 1° gennaio 2008 (entrata in vigore del nuovo diritto), a partire da quella data non è più applicabile il termine perentorio previsto dal vecchio articolo 48 capoverso 2 LAI e che il 31 dicembre 2007 sono decaduti tutti i diritti nati prima del 1° gennaio 2007. Con l’abrogazione del vecchio articolo 48 capoverso 2 LAI, l’articolo 24 capoverso 1 LPGA è divenuto immediatamente applicabile senza alcun limite. Dal 1° gennaio 2008 si applica pertanto un termine di perenzione di cinque anni a partire dalla nascita del diritto a una prestazione particolare a condizione che in quel momento il diritto in questione non sia già decaduto secondo il vecchio regime.
Esempio:
Insorgenza dell’evento Richiesta di prestazioni Versamento dell’AGI Base legale assicurato AGI dal:
3 giugno 2006 26 aprile 2008 1° gennaio 2007 prec. art. 48 cpv. 2 LAI e art. 24 cpv. 1 LPGA 03.06.2006 01.01.2007 26.04.2008 Servizio giuridico Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna http://www.ufas.admin.ch
prec. art. 48 cpv. 2 LAI art. 24 cpv. 1 LPGA
Diritto decaduto Versamento dell’AGI
Insorgenza dell‘evento assicurato Richiesta di prestazioni
Per quanto concerne le rendite, nella lettera circolare AI n. 253 del 12 dicembre 2007 è stata adottata una regola speciale secondo cui, indipendentemente dal momento in cui è insorto l’evento assicurato, non vi sono conseguenze sulle prestazioni a condizione che l’assicurato abbia inoltrato la richiesta di prestazioni AI al più tardi il 31 dicembre 2008 (vedi sotto esempio 2). Per le richieste di prestazioni inoltrate dal 1° gennaio 2009 valgono invece i principi generali. In altre parole, per il diritto alla rendita è applicabile l’articolo 29 capoverso 1 LAI anche se l’evento assicurato è insorto prima del 1° gennaio 2008 e dunque prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (vedi sotto esempio 3).
Esempi:
Inizio del periodo di Insorgere Richiesta di Versamento Base legale attesa di 1 anno dell’evento prestazioni della rendita dal assicurato
1 23 giugno 2005 23 giugno 2006 4 ottobre 2007 1° ottobre 2006 prec. Art. 48 cpv.
2 LAI
2 10 giugno 2007 10 giugno 2008 19 ottobre 2008 1° giugno 2008 Lett. circ. n. 253 3 10 giugno 2007 10 giugno 2008 28 gennaio 2009 1° luglio 2009 Art. 29 cpv. 1 LAI 4 3 aprile 2008 3 aprile 2009 13 agosto 2009 1° febbraio 2010 Art. 29 cpv. 1 LAI
La decisione relativa all’inizio della prestazione spetta all’Ufficio AI.