Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI

Lettera circolare n° 302 · 6 settembre 2011 · AI

Abrogata

UFAS · LC 302 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

6 settembre 2011

Lettera circolare AI n. 302

Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI

Con il tariffario medico TARMED possono essere fatturate all’AI soltanto le prestazioni che il medico ha fornito nel suo studio o nel luogo di residenza o di soggiorno dell’assicurato. Se, però, il medico si reca in un ufficio AI o sul posto di lavoro o di formazione dell’assicurato, ad esempio per un colloquio, la prestazione non figura in TARMED e quindi finora non ha potuto essere fatturata. Per il rimborso di tali prestazioni mediche dispensate su incarico dell’ufficio AI, l’UFAS introduce la seguente

regolamentazione valida a partire dal 1° settembre 2011:

I colloqui ordinati dall’ufficio AI e altre prestazioni fornite dal medico nell’ambito dell’accertamento dell’assicurato che non sono conteggiabili secondo TARMED possono essere fatturati all’ufficio AI al prezzo di 50 franchi per ogni quarto d’ora. L’ufficio AI lo comunica in precedenza al medico e

contabilizza le spese con il codice di prestazione 299 (“Altri provvedimenti di accertamento”).

Si può quindi conteggiare il tempo necessario per fornire la prestazione vera e propria (colloquio,

accertamento, compresi eventuali tempi di attesa) e per recarsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa.