Competenza dell’assicurazione invalidità (AI) per l’insegnamento integrato in una classe regolare
Lettera circolare n° 312 · 26 aprile 2012 · AI
In vigore
UFAS · LC 312 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
26 aprile 2012
Lettera circolare AI n. 312
Competenza dell’assicurazione invalidità (AI) per l’insegnamento integrato in una classe regolare
Dal 1° gennaio 2008, data di attuazione della NPC, l’insegnamento speciale non è più di competenza dell’assicurazione invalidità, bensì dei Cantoni, cui è passata in toto la responsabilità materiale e finanziaria.
Resta di competenza dell’AI il finanziamento dei mezzi ausiliari per i bambini invalidi integrati in una classe regolare. Questi sono finanziati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità precedenti all’introduzione della NPC.
Durante la scuola dell’obbligo spetta ai Cantoni fornire gli strumenti didattici. Tra questi rientrano anche gli strumenti didattici in scrittura Braille in caso di insegnamento integrato (frequenza di una classe regolare).
Per gli allievi ciechi e ipovedenti delle scuole elementari l’AI si può fare carico di mezzi ausiliari quali sistemi di lettura e di scrittura (sintetizzatori vocali, sistemi di riconoscimento di testo, scanner, barra Braille ecc.).
I PC e i computer portatili non sono più finanziati in ogni caso, poiché questi fanno ormai parte della dotazione di base di un’economia domestica (cfr. lettera circolare n. 268 del 17 ottobre 2008).
Nell’ambito dell’insegnamento integrato, rientrano nella competenza dei Cantoni anche la pedagogia curativa nonché la consulenza e il sostegno degli allievi.
Queste prestazioni non possono quindi essere richieste agli uffici AI quali servizi di terzi al posto di
mezzi ausiliari.
Secondo l’articolo 9 OMAI, sono concessi servizi di terzi al posto di mezzi ausiliari al fine di:
a. recarsi al lavoro;
b. esercitare un’attività lucrativa;
c. acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente. L’articolo 9 OMAI si applica solo all’esercizio di un’attività lucrativa e non può essere esteso alla scuola dell’obbligo. La traduzione in Braille e l’interpretariato nella lingua dei segni nell’insegnamento integrato sono pertanto di competenza cantonale.
Tuttavia, nella Svizzera romanda, in base a un contratto con la fondazione A Capella, l’AI finanzia a tutt’oggi prestazioni di linguaggio parlato completato (LPC) per allievi invalidi integrati in classi regolari, pur non essendo più tenuta a fornire simili prestazioni in seguito all’attuazione della NPC. Il contratto ancora in vigore con A Capella sarà pertanto disdetto alla fine del prossimo anno scolastico, al 30 giugno 2013. Per le altre prestazioni di LPC previste dal contratto nell’ambito dei provvedimenti professionali, che non sono soggetti alla NPC, l’UFAS intraprenderà trattative contrattuali con A Capella.