6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure e diritto transitorio
Lettera circolare n° 315 · 3 settembre 2012 · AI
In vigore
UFAS · LC 315 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Servizio giuridico
3 settembre 2012
Lettera circolare AI n. 315
6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure e diritto transitorio
L’entrata in vigore della 6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure, ha sollevato alcune problematiche legate alla modifica, la soppressione e l’introduzione di nuove disposizioni legali in un quadro legale in vigore già precedentemente. Lo scopo di questa lettera circolare è di regolare alcuni problemi di diritto transitorio apparsi nella pratica.
1) Prestazione transitoria Articoli 32–34 LAI
Nel caso in cui la rendita sia stata ridotta o soppressa prima del 1° gennaio 2012, non può essere versata alcuna prestazione transitoria anche se l’assicurato soddisfa le condizioni di diritto di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAI.
La prestazione transitoria ha lo scopo di incoraggiare l’assicurato a riprendere un’attività lucrativa, ad aumentare il suo grado d’occupazione o a partecipare a provvedimenti di reintegrazione e di incentivare i datori di lavoro ad assumere assicurati (FF 2010 1603, pag. 1635). Questa soluzione consente il coordinamento con la previdenza professionale, nel cui ambito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la rendita dell’AI versata a un assicurato è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del suo grado d’invalidità, l’assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità (art. 26a LPP). Gli obiettivi sopra menzionati non possono più essere raggiunti in caso di fattispecie passate.
I provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale secondo
l’articolo 14a capoverso 2 LAI, i provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c LAI e la consegna di mezzi ausiliari secondo gli articoli 21–21quater LAI sono provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell’articolo 8a LAI. Di conseguenza, se uno di questi provvedimenti è stato concesso prima del 1° gennaio 2012 e la rendita è stata ridotta o soppressa il 1° gennaio 2012 o successivamente, l’assicurato potrà beneficiare della prestazione transitoria purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAI.
2) I rischi dell’integrazione Articolo 11 vLAI (abrogato), articolo 23 vOAI (abrogato)
L’articolo 11 vLAI e l’articolo 23 vOAI sono stati abrogati con effetto dal 1° gennaio 2012.
L’articolo 11 vLAI prevedeva che l’assicurato aveva diritto al rimborso delle spese di cura in caso di malattia o infortunio sopravvenuti nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti
d’integrazione.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2012 non esiste più alcuna base legale per la presa a carico di queste prestazioni. In effetti, i provvedimenti sanitari sono prestazioni in natura il cui carattere peculiare non consente che, dal 1° gennaio 2012, l’AI ne assuma i costi o ne deleghi
l’esecuzione, salvo nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 LAI (cfr. anche decisione 9C_694/2009 del 31 dicembre 2010).
In caso di malattia o infortunio dell’assicurato sopravvenuti prima del 1° gennaio 2012, gli articoli 11 vLAI e 23 vOAI restano applicabili fino al 31 dicembre 2011. A partire dal 1° gennaio 2012, queste spese di cura saranno a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria.
3) Interruzione dei provvedimenti d’integrazione Articolo 20quater OAI, articolo 11 vLAI (abrogato)
Le nuove disposizioni relative all’interruzione dei provvedimenti d’integrazione sono applicabili a tutte le indennità giornaliere già correnti al 1° gennaio 2012 (cfr. anche il Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n. 297 del 22 dicembre 2011, disponibile in francese e in tedesco).
Se il provvedimento d’integrazione è iniziato prima del 1° gennaio 2012 e se l’assicurato ha presentato incapacità al lavoro dovute a malattia, maternità o infortunio, i giorni di assenza saranno presi in considerazione in base all’articolo 20quater capoverso 2 OAI.
4) Indennità per sopperire all’aumento dei contributi Articolo 18c capoverso 1 lettera a LAI
Il nuovo termine di tre anni di cui all’articolo 18c capoverso 1 lettera a LAI si applica anche ai collocamenti professionali avvenuti prima del 1° gennaio 2012.
5) Aumento del reddito annuo Articolo 31 capoverso 2 vLAI (abrogato)
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 31 capoverso 2 vLAI non è più in vigore. Di conseguenza, a partire da questa data, per la revisione del diritto alla rendita si deve verificare esclusivamente se l’aumento del reddito superi o meno la soglia di 1500 franchi.
Se il nuovo reddito è conseguito o quello esistente aumenta prima del 1° gennaio 2012, può essere ancora applicato l’articolo 31 capoverso 2 vLAI.
6) Ricupero di prestazioni arretrate Articolo 48 capoverso 1 LAI
La 5a revisione dell’AI aveva ridefinito l’inizio del diritto a determinate prestazioni, prorogando da uno a cinque anni la retroattività del diritto all’assegno per grandi invalidi, ai provvedimenti sanitari e ai mezzi ausiliari. Dal 1° gennaio 2012, il nuovo articolo 48 LAI ha ristabilito per queste prestazioni la situazione anteriore alla suddetta revisione, ovvero un termine di perenzione di un anno.
Il capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2011 dell’OAI precisa che il termine di perenzione di un anno è applicabile anche ai diritti ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari sorti prima del 1° gennaio 2012, se non è stata presentata alcuna richiesta prima di questa data. In caso contrario, si applica un termine di perenzione di cinque anni.