Complemento alla lettera circolare AI n. 328 (i contenuti sono stati inseriti nella Circolare (N. 3066 e 3067 CIGI))

Lettera circolare n° 349 · 20 giugno 2016 · AI

Abrogata

Ins Kreisschreiben übernommen (Rz 3066 und 3067 KSIH)

UFAS · LC 349 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Settore Procedura e rendite

20 giugno 2016

Lettera circolare AI n. 349

Complemento alla lettera circolare AI n. 328

In una recente sentenza, il Tribunale federale (TF) ha confermato che la RSS 2012 può essere addotta quale prova allo scopo di effettuare un confronto dei redditi ai sensi dell’articolo 16 LPGA e può pertanto essere applicata da subito per tutti i casi in cui la valutazione dell’invalidità viene eseguita per la prima volta, per le nuove richieste di prestazioni AI nonché nel quadro delle procedure di revisione (sentenza 9C_632/2015 consid. 2.5.7 del 4 aprile 2016, della quale è prevista la pubblicazione).

Il TF sottolinea però che le rendite AI correnti concesse con decisioni passate in giudicato sulla base delle RSS svolte fino al 2010 non possono essere sottoposte a revisione unicamente in seguito all’applicazione della RSS 2012 (consid. 2.5.8.1). La RSS 2012 non giustifica dunque da sola una revisione, poiché non rappresenta una modifica nella situazione personale della persona assicurata (v. DTF 133 V 545).

Se invece vi sono modifiche suscettibili di influenzare il grado d’invalidità e di conseguenza il diritto a una rendita, allora la revisione della rendita è giustificata e secondo la giurisprudenza corrente si può procedere a una verifica completa di diritto e di fatto del diritto alla rendita (DTF 117 V 198). Se dunque vi è un motivo che dà luogo a una revisione, è allora ammesso applicare la RSS 2012 per l’esecuzione del confronto dei redditi nel quadro della verifica completa.

Queste spiegazioni verranno integrate nella CIGI nel quadro della prossima rielaborazione.