Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI / aggiornato il 13 aprile 2018

Lettera circolare n° 350 · 20 giugno 2016 · AI

Abrogata, sostituita da LC 409 (2021)

Sostituito da lettera circolare AI n. 409

UFAS · LC 350 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Integratione professionale

20. Juni 2016 / aggiornato il 13 aprile 2018

Lettera circolare AI n. 350 (sostituisce la lettera circolare AI n. 302)

Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI

Con il tariffario medico TARMED possono essere fatturate all’AI soltanto le prestazioni che il medico ha fornito nel suo studio o nel luogo di residenza o di soggiorno dell’assicurato. Se, però, il medico si reca in un ufficio AI o sul posto di lavoro o di formazione dell’assicurato, ad esempio per un colloquio, la prestazione non figura in TARMED e quindi finora non ha potuto essere fatturata. Per il rimborso di tali prestazioni mediche dispensate su incarico dell’ufficio AI, l’UFAS introduce la seguente

regolamentazione valida a partire dal 1°settembre 2011:

I colloqui ordinati dall’ufficio AI e altre prestazioni fornite dal medico nell’ambito della procedura di accertamento e di (re)integrazione che non sono conteggiabili secondo TARMED possono essere fatturati all’ufficio AI al prezzo di 50 franchi per ogni quarto d’ora. L’ufficio AI lo comunica in

precedenza al medico e contabilizza le spese con il codice di prestazione 299 («Altri provvedimenti di accertamento»).

Si può quindi conteggiare il tempo necessario per fornire la prestazione vera e propria (colloquio,

accertamento, compresi eventuali tempi di attesa) e per recarsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa.

Per la fatturazione di questa prestazione vanno indicati i parametri seguenti:

• Codice tariffale: 914 (per il conteggio elettronico)

• Posizione tariffale: 299.01

• Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI

• Tariffa: 50 franchi per ogni quarto d’ora

• Numero delle prestazioni: Numero dei quarti d’ora fatturati

• Totale: 50 franchi moltiplicati per il numero di quarti d’ora fatturati

La posizione tariffale può essere utilizzata per le prestazioni fornite dal 1° gennaio 2013. Gli uffici AI informano i medici su queste modalità di fatturazione delle prestazioni.