Applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza della Corte EDU del 2 febbraio 2016 (aggiornato il 26.05.2017)

Lettera circolare n° 355 · 31 ottobre 2016 · AI

Abrogata

UFAS · LC 355 · Italiano

1

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Settore Procedura e rendite

31 ottobre 2016 / aggiornato il 26 maggio 2017

Lettera circolare n. 355

Applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza della Corte EDU del 2 febbraio 2016

Contesto

Il 2 febbraio 2016, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha emesso la sua sentenza nel caso Di Trizio c. Svizzera (n. 7186/09). Nel quadro di un primo esame del diritto alla rendita, all’assicurata era stata concessa, dal 1º giugno 2003 al 31 agosto 2004, una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50 per cento. A partire dal 1º settembre 2004, la rendita le era invece stata negata con una decisione basata su un grado d’invalidità del 27 per cento, valutato secondo il metodo misto dato che il 6 febbraio dello stesso anno l’assicurata era diventata madre di due gemelli e che dunque era stato considerato un nuovo tasso di occupazione ipotetico del 50 per cento.

Nella sua sentenza, la Corte EDU ha stabilito che, nel caso concreto, il rifiuto della rendita in base all’applicazione del metodo misto costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 CEDU), poiché la nascita dei figli ha portato alla perdita del precedente diritto alla rendita.

Conseguenze

Nel suo rapporto del 1º luglio 2015 in adempimento del postulato Jans (12.3960 Penalizzazione dei lavoratori a tempo parziale nell’assicurazione invalidità)1, il Consiglio federale ha sottoposto a verifica il metodo di valutazione dell’invalidità di chi lavora a tempo parziale. L’Esecutivo è giunto alla conclusione che, sebbene il metodo misto presenti determinati punti deboli che possono essere migliorati, la prassi attuale per la valutazione dell’invalidità di chi lavora a tempo pieno, di chi lavora a tempo parziale e di chi non ha un’attività lucrativa vada sostanzialmente mantenuta. Ha invece lasciato in sospeso la questione della discriminazione indiretta nell’ambito della valutazione dell’invalidità secondo il metodo misto, annunciando che riconsidererà la propria posizione, qualora la Corte EDU dovesse accogliere il ricorso pendente contro la Svizzera.

Come già affermato nel rapporto summenzionato, il metodo di valutazione per le persone che lavorano a tempo parziale può essere migliorato attraverso un modello di calcolo adeguato, che il Consiglio federale intende ora introdurre per il metodo misto. Allo scopo di garantire l’uniformità e la parità di trattamento giuridico degli assicurati, fino all’entrata in vigore di questo nuovo disciplinamento di natura generica astratta occorrerà applicare il più possibile il diritto vigente. Di conseguenza, per esempio nel caso della prima concessione di una rendita a una persona che già prima dell’esame del diritto alla rendita esercitava un’attività lucrativa a tempo parziale, bisognerà applicare il diritto vigente e l’attuale modello di calcolo del metodo misto.

In seguito alla sentenza della Corte EDU e per rispettare la vita privata e familiare, nei casi che presentano una situazione simile a quella del caso «Di Trizio» andrà mantenuto lo statuto attuale e non si potrà quindi più applicare il metodo misto.

1 Cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40281.pdf (disponibile in tedesco e in francese). DFI UFAS Lettera circolare AI n. 355 / Applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza della Corte EDU del

2 febbraio 2016 (valida dal 31.10.2016) / aggiornato il 26.05.2017

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Una situazione simile a quella del caso «Di Trizio»2 si ha quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

 Revisione di una rendita o riduzione o concessione a tempo determinato della rendita nel quadro della prima concessione della rendita, e

 riduzione del grado d’occupazione determinata da motivi familiari (obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni).

Fino a nuovo avviso, in questi casi una riduzione del grado d’occupazione determinata esclusivamente da motivi familiari connessi agli obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni non costituisce più motivo di revisione. La persona assicurata mantiene lo statuto precedente, poiché la riduzione del grado d’occupazione che l’ha o l’avrebbe portata ad esercitare un’attività lucrativa a tempo parziale o a ridurre il grado di occupazione della sua attività lucrativa a tempo parziale è o sarebbe stata determinata esclusivamente da motivi familiari.

La possibilità di procedere a una revisione della rendita a seguito di un cambiamento dello stato di salute o della situazione economica della persona assicurata è invece mantenuta nei casi valutati secondo il metodo misto.

Aggiornamento del 26.05.2017:

Con sentenza del 20 dicembre 2016 il Tribunale federale ha statuito sulla domanda di revisione Di Trizio. Riassumendo la Corte suprema ha confermato la regolamentazione transitoria prevista in questa lettera circolare AI (DTF 143 I 50).

Con decisione del 23 settembre 2016 il Tribunale federale ha stabilito che le domande di revisione inoltrategli che, in analogia con la sentenza della Corte EDU nel caso Di Trizio,

hanno per oggetto la violazione della CEDU, non sono ammesse per difetto di legittimazione (9F_5/2016).

Con sentenza del 15 marzo 2017 il Tribunale federale ha precisato che nei casi in cui non vi è una situazione simile a quella del caso Di Trizio vanno applicati il diritto vigente e l’attuale modello di calcolo del metodo misto (9C_525/2016).

2 Sentenza del TF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3. DFI UFAS Lettera circolare AI n. 355 / Applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza della Corte EDU del

2 febbraio 2016 (valida dal 31.10.2016) / aggiornato il 26.05.2017