Applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, Stato membro dell’UE, con effetto dal 1º gennaio 2017. A titolo informativo

Lettera circolare n° 359 · 20 dicembre 2016 · AI

Abrogata

UFAS · LC 359 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Procedura e rendite

20 dicembre 2016

Lettera circolare AI n. 359

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, Stato membro dell’UE, con effetto dal 1º gennaio 2017

In base al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 2016 l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone viene esteso alla Croazia, Stato membro dell’UE. Pertanto, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano nelle relazioni tra la Svizzera e la Croazia con effetto dal 1º gennaio 2017.

I moduli UE esistenti si utilizzano anche nei rapporti con questo Stato membro.

Dal 1º gennaio 2017, le persone che vivono in Croazia non possono più affiliarsi all’assicurazione facoltativa. Coloro che sono già affiliati, possono restare assicurati al massimo fino al

31 dicembre 2022. Le persone che al 1º gennaio 2017 hanno già compiuto il 50° anno di età possono restare assicurate fino all’età ordinaria di pensionamento.