Applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, Stato membro dell’UE, con effetto dal 1º gennaio 2017. A titolo informativo
Lettera circolare n° 359 · 20 dicembre 2016 · AI
Abrogata
UFAS · LC 359 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Procedura e rendite
20 dicembre 2016
Lettera circolare AI n. 359
Applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, Stato membro dell’UE, con effetto dal 1º gennaio 2017
In base al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 2016 l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone viene esteso alla Croazia, Stato membro dell’UE. Pertanto, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano nelle relazioni tra la Svizzera e la Croazia con effetto dal 1º gennaio 2017.
I moduli UE esistenti si utilizzano anche nei rapporti con questo Stato membro.
Dal 1º gennaio 2017, le persone che vivono in Croazia non possono più affiliarsi all’assicurazione facoltativa. Coloro che sono già affiliati, possono restare assicurati al massimo fino al
31 dicembre 2022. Le persone che al 1º gennaio 2017 hanno già compiuto il 50° anno di età possono restare assicurate fino all’età ordinaria di pensionamento.