Regolamentazione transitoria in seguito alla modifica dell’OAI concernente la valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (valida dal 1.1.2018)

Lettera circolare n° 372 · 9 gennaio 2018 · AI

In vigore

UFAS · LC 372 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Settore Procedura e rendite

9 gennaio 2018

Lettera circolare AI n. 372

Regolamentazione transitoria in seguito alla modifica dell’OAI concernente la valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale, valida dal 1° gennaio 2018

In seguito alla sentenza n. 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nel caso Di Trizio contro la Svizzera, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2018 l’entrata in vigore di una modifica dell’OAI concernente la valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto). La modifica prevede l’introduzione di un nuovo modello di calcolo (v. comunicato stampa e rapporto esplicativo disponibili al link seguente: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-69037.html) che in linea di principio sarà applicato nel quadro del metodo misto a partire dall’entrata in vigore della relativa normativa di ordinanza, vale a dire dal 1° gennaio 2018.

Fino al 31 dicembre 2017 rimane applicabile la regolamentazione precedente (la modifica non ha dunque effetto anticipato, ovvero fa sempre stato il diritto vigente al momento in questione). Sul piano procedurale, in base al capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017, la modifica di ordinanza costituisce motivo di revisione sin dal 1° gennaio 2018.

Adeguamento delle rendite correnti

Giusta il capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017, i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti concessi in applicazione del metodo misto vanno sottoposti a revisione. La revisione dovrà essere avviata entro la fine del 2018.

In questo contesto la situazione determinante andrà per principio completamente riesaminata dal punto di vista medico ed economico (DTF 141 V 9). In particolare, la modifica concernente le mansioni consuete nell’economia domestica (v. art. 27 cpv. 1 OAI) renderà di norma necessario un nuovo accertamento sul posto.

Un eventuale aumento della rendita verrà concesso con effetto dal 1° gennaio 2018, con i dovuti pagamenti retroattivi.

Se invece il diritto alla rendita non risulta modificato, occorre informare l’assicurato (tramite semplice comunicazione) del fatto che il suo diritto è stato riesaminato secondo il nuovo modello di calcolo e che esso rimane invariato.

Infine, qualora in casi eccezionali gli accertamenti approfonditi portino a una diminuzione del grado d’invalidità, l’eventuale riduzione o soppressione della rendita è messa in atto secondo le regole generali di cui all’articolo 88bis capoverso 2 OAI. Per il periodo dal 1° gennaio 2018 fino al momento della riduzione o soppressione della rendita bisogna applicare il nuovo metodo di calcolo, al fine di permettere anche in questo caso i pagamenti retroattivi necessari.

Procedura in caso di prima o di nuova richiesta di prestazioni da parte di persone che lavorano a tempo parziale

a) Per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate a partire dal 1° luglio 2017, si applicherà d’ora in poi solo il nuovo modello di calcolo (nascita del diritto alla rendita al più presto dal 1° gennaio 2018 in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI).

b) Per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.

c) Nel caso di una nuova richiesta presentata dopo il rifiuto o la soppressione di una rendita è necessario dimostrare verosimilmente che l’applicazione del nuovo modello di calcolo determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita. Se questa condizione è soddisfatta, allora bisogna entrare nel merito della nuova richiesta e valutare il diritto in questione. Se invece le

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condizioni per l’entrata in materia non sono soddisfatte (grado d’invalidità insufficiente anche con l’applicazione del nuovo modello di calcolo), l’assicurato ha il diritto di far valere verosimilmente un altro cambiamento rilevante della situazione (art. 87 cpv. 3 OAI).

In linea di principio una nuova richiesta in questo contesto può essere presa in considerazione solo a partire dal 1° gennaio 2018, in modo che si applichi unicamente il nuovo modello di calcolo. Per le nuove richieste presentate in base ad altri motivi (art. 87 cpv. 3 OAI) occorre procedere analogamente al caso delle prime richieste, ovvero facendo una distinzione tra le richieste inoltrate prima del 1° luglio 2017 e quelle inoltrate dopo (v. sopra).

Per quanto concerne l’inizio del diritto alla rendita, si applica l’articolo 29 capoverso 1 LAI, vale a dire che il diritto nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha inoltrato la richiesta (v. anche cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017).

Il cambiamento a livello di attività può essere di nuovo motivo di revisione

In seguito alla sentenza n. 7186/09 della Corte EDU è stato necessario trovare rapidamente una soluzione transitoria fino all’introduzione di un nuovo modello di calcolo nel quadro del metodo misto. Per questa ragione, la lettera circolare AI n. 355 del 31 ottobre 2016 aveva stabilito che, nei casi in cui il passaggio da un’attività a tempo pieno (o inattività) a un’attività a tempo parziale con mansioni consuete è dovuto esclusivamente a motivi familiari, questo passaggio non costituisce motivo di revisione, contrariamente alla prassi vigente. Poiché con il nuovo modello di calcolo, in linea di principio, le persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale con mansioni consuete non sono più svantaggiate, in futuro il cambiamento a livello di attività di un assicurato costituirà di nuovo possibile motivo di revisione.

La lettera circolare AI n. 355 del 31 ottobre 2016 sarà dunque soppressa a partire dal 1° gen-

naio 2018.