Rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni

Lettera circolare n° 377 · 3 luglio 2018 · AI

Abrogata

UFAS · LC 377 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito AI

3 luglio 2018

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Lettera circolare AI n. 377

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Rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni

La 6a Parte della Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionali (CPIP) «Rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni» è modificata con effetto retroattivo dal 1° luglio 2018 come segue:

Principio

Gli uffici AI, o i loro servizi di gestione dei contratti, concludono con i fornitori di prestazioni convenzioni per il rimborso di provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI nonché agli articoli 69 e 78 capoverso 3 OAI (art. 41 cpv. 1 lett. l OAI).

Fornitori di prestazioni

Per fornitori di prestazioni si intendono le istituzioni (o parti di istituzioni) e gli operatori che attuano provvedimenti di reinserimento, d’accertamento e professionali ai sensi degli articoli 14a–18 LAI nonché degli articoli 69 e 78 capoverso 3 OAI. Possono offrire inoltre anche alloggi (internato), un accompagnamento residenziale oppure un accompagnamento al percorso formativo.

Un fornitore di prestazioni può proporre una convenzione, se offre provvedimenti d’integrazione. Le proposte sono esaminate dall’ufficio AI. La conclusione di una convenzione non costituisce un diritto dei fornitori di prestazioni.

Convenzione (contratto di prestazioni)

La convenzione (il contratto di prestazioni) disciplina in primo luogo il rapporto tra l’ufficio AI e il fornitore di prestazioni e può essere corredata di condizioni contrattuali generali. Se queste vengono adeguate, i partner contrattuali devono confermare per iscritto di averne preso atto.

La convenzione (il contratto di prestazioni) o le condizioni contrattuali generali devono contemplare almeno i punti seguenti:

- partner contrattuali;

- basi giuridiche;

- mandato;

- tipo, contenuto, posizioni tariffali e prezzo delle prestazioni;

- obiettivi di prestazione e di risultato;

- prescrizioni per la garanzia della qualità;

- disposizioni in merito alla responsabilità civile e alla copertura in caso d’infortunio;

- diritti e obblighi delle parti;

- modalità di conteggio e di pagamento;

- disposizioni in merito all’IVA (inclusa/esclusa);

- modalità di disdetta o di modifica della convenzione;

- procedura in caso di controversie;

- prescrizioni in merito alla protezione dei dati.

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Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese è effettuato mediante importo forfettario per singolo caso o in base a tariffe mensili, settimanali, giornaliere oppure orarie. Nell’ultimo caso deve essere chiaramente definito quali prestazioni possono essere fatturate (preparazione e attività successive, tragitto ecc.).

In caso di misure organizzate a livello interistituzionale, gli uffici AI garantiscono una corretta e trasparente ripartizione dei costi tra i finanziatori coinvolti.

Garanzia della qualità e valutazione dell ’efficacia

I fornitori di prestazioni sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, che sono determinanti e richieste per l’esercizio della loro attività.

Gli uffici AI conducono periodicamente con i fornitori di prestazioni colloqui di garanzia della qualità o di analisi e documentano in maniera trasparente l’assunzione delle proprie responsabilità presentando annualmente all’UFAS un rapporto strutturato in modo uniforme sulle analisi. L’UFAS fornisce preventivamente agli uffici AI un modello di rapporto e un’analisi delle prestazioni fatturate.

Gli uffici AI assicurano la valutazione dell’efficacia (reporting e controlling) dei fornitori e delle prestazioni che hanno fornito. I relativi processi sono illustrati nel SCI degli uffici AI. L’adeguatezza dei processi è verificata nel quadro di un processo di miglioramento costante.

Se del caso, gli uffici AI sottopongono all’UFAS tutti i documenti e le informazioni disponibili sui singoli fornitori di prestazioni; in particolare possono presentare tutte le basi di calcolo per i prezzi dei servizi proposti.

Scambio di informazioni

Gli uffici AI si scambiano informazioni sui contratti di prestazioni e sulle prestazioni esistenti attraverso una piattaforma informatica comune, accessibile a tutti gli uffici AI. L’UCC e l’UFAS dispongono di diritti di consultazione illimitati per la piattaforma.

Allegato II: Condizioni contrattuali generali (CCG) soppresso

Allegato III: Contratto di prestazioni soppresso

Allegato IV: Condizioni quadro generali (CQ) soppresso

Allegato V: Contratto di coaching soppresso

Allegato VI: Convenzione tariffale per un singolo caso soppresso

Ulteriori adeguamenti:

Circolare sui provvedimenti di reinserimento (CPR), N. 1022.1:

«Per il rimborso dei provvedimenti di reinserimento si applicano le disposizioni della 6a Parte della Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionali (CPIP)».

La 6a Parte della CPIP sarà modificata di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2019. Il N. 1022.1 CPR sarà modificato di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2019.