Mezzi ausiliari - Perizie ORL in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici per le persone in età AVS (trasferito alle circolari CMAI (N. 2037) e CGI (N. 2009))
Lettera circolare n° 400 · 23 marzo 2020 · AI
Abrogata
Ins Kreisschreiben KHMI (Rz 2037) und KSH (Rz 2009) übernommen
UFAS · LC 400 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Prestazioni in natura e pecuniarie
23 marzo 2020
Lettera circolare AI n. 400
Mezzi ausiliari Perizie ORL in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici per le persone in età AVS
Nel dicembre del 2019 il Consiglio degli Stati ha trattato la mozione 19.4175 «Stop alle perizie AI superflue». La mozione è stata ritirata, ma in compenso è stata preannunciata una gestione più pragmatica delle perizie ORL.
Pertanto, in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici (le nuove protesizzazioni non sono toccate) si applica da subito quanto segue.
Le persone in età AVS (a partire dai 64/65 anni) che necessitano di un’ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici possono scegliere se far eseguire o meno una (nuova) perizia ORL. L’UFAS raccomanda una visita dal medico specialista ORL, ma lascia la decisione ai diretti interessati. L’AVS continuerà a finanziare la visita dal medico specialista ORL.
Per i beneficiari di prestazioni dell’AI non vi è fondamentalmente alcun cambiamento rispetto alla prassi vigente. L’UFAS ritiene ragionevole eseguire una perizia medica ogni sei anni circa, in quanto ciò permette in particolare di
- valutare l’opportunità di un intervento chirurgico o di una terapia diversa dalla protesizzazione con apparecchi acustici;
- valutare se sia più indicato un impianto cocleare o un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo;
- procedere a un lavaggio auricolare eseguito da un medico.
In teoria è possibile che un apparecchio acustico diventi prematuramente inidoneo all’uso, che non sia più possibile una riparazione, che non vi sia alcuna violazione dell’obbligo di diligenza da parte
dell’assicurato e che né gli audioprotesisti/produttori diano prova di flessibilità né un’assicurazione per apparecchi acustici prenda a carico la sostituzione. L’UFAS non è a conoscenza di tali situazioni.
Tuttavia, qualora si presentasse il caso, è a favore di un approccio pragmatico, che prevede
eccezionalmente il finanziamento di un’ulteriore protesizzazione prima che siano trascorsi i sei anni previsti (pagamento di un forfait) senza che sia necessaria una nuova perizia ORL.
Le circolari CMAI (N. 2037) e CMAV (N. 2009) nonché le direttive per i medici specialisti ORL
(punto 4.3) saranno adeguate di conseguenza con effetto a partire dal 1° gennaio 2021.
In relazione al tema delle perizie ORL, l’UFAS è stato recentemente informato che in alcuni Cantoni vi sono notevoli tempi di attesa per le visite dai medici ORL, il che causa un ritardo nella fornitura delle prestazioni. Se questo è il caso nel vostro Cantone, vi preghiamo di comunicarcelo inviando una mail all’indirizzo [email protected], in modo che possiamo esaminare la situazione con i medici specialisti ORL in questione.