Rimborso dei prodotti dietetici e degli alimenti ipoproteici per i bambini affetti da un’infermità congenita

Lettera circolare n° 449 · 17 dicembre 2024 · AI

In vigore

UFAS · LC 449 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

Settore Prestazioni in natura e pecuniarie

17 dicembre 2024

Lettera circolare AI n. 449

Rimborso dei prodotti dietetici e degli alimenti ipoproteici per i bambini affetti da un’infermità congenita

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Uno dei principali obiettivi della riforma era l’aggiornamento del rimborso dei prodotti dietetici per i bambini affetti da un’infermità congenità ai sensi dell’articolo 13 LAI. Fino al compimento del 20° anno d’età, questi bambini hanno diritto al rimborso da parte dell’AI delle spese per prodotti dietetici specifici indispensabili per la loro so- pravvivenza. In caso di malattie del metabolismo riconosciute quali infermità congenite i metaboliti mancanti vengono sostituiti dai prodotti dietetici, quali ad esempio le miscele di aminoacidi senza feni- lalanina necessarie quali sostituto delle proteine in caso di fenilchetonuria. In precedenza i prodotti die- tetici rimborsati figuravano nell’allegato della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’as- sicurazione per l’invalidità (CPSI) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e in altri elen- chi. In seguito alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI questi prodotti sono ora riportati in modo strutturato in una tabella separata cui si rinvia nell’allegato 1 della CPSI.

L’elenco dei prodotti dietetici si presenta sotto forma di tabella (cfr. allegato 1 CPSI), può essere facil- mente aggiornato e viene rielaborato dal centro di competenza per i prodotti dietetici dell’UFAS. Analo- gamente ai medicamenti, i prodotti figuranti nell’elenco vengono valutati dal punto di vista della loro ef- ficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE). Il rimborso dei prodotti dietetici può essere sog- getto a limitazioni (p. es. per quanto riguarda la quantità o i criteri relativi alla salute). Dopo il compi- mento del 20° anno d’età i prodotti dietetici rimborsati dall’AI vengono per principio rimborsati anche dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (come i medicamenti; cfr. art. 52 cpv. 2 LA- Mal), a condizione che continuino ad adempiere i criteri EAE anche in età adulta.

Prima della riforma, inoltre, nella CPSI figuravano singoli alimenti ipoproteici indispensabili per la so- pravvivenza di persone con determinati disturbi congeniti del metabolismo degli aminoacidi (IC 452). Questi alimenti, che sono fabbricati da produttori specializzati, appartengono alla categoria degli ali- menti a fini medici speciali (FSMP) e sono etichettati di conseguenza. Dall’entrata in vigore della ri- forma essi vengono rimborsati in combinazione con una consulenza nutrizionale specifica fornita da un centro per il metabolismo. Questi prodotti permettono in particolare ai bambini in fase di crescita di as- similare una quantità sufficiente di calorie e altre sostanze nutritive, contribuendo così a evitare danni alla salute derivanti dal disturbo del metabolismo.

Per i bambini affetti da disturbi congeniti del metabolismo degli aminoacidi e delle proteine (infermità congenita secondo il n. 452 OIC-DFI) l’AI può rimborsare le spese per alimenti ipoproteici prodotti a fini medici speciali (FSMP), se sono adempiute le seguenti condizioni:

1. la diagnosi dell’IC 452 è stata formulata in un centro di genetica medica o da una rete di riferimento per il metabolismo;

2. l’ufficio AI garantisce (dando un’occhiata alle fatture) che vi sia un controllo regolare da parte di un medico e che una consulenza nutrizionale venga eseguita in o diretta da una rete di riferimento per il metabolismo.

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La rete di riferimento per il metabolismo segue il trattamento con una consulenza nutrizionale specifica per i disturbi del metabolismo, in cui vengono discusse la composizione e la quantità degli alimenti ipo- proteici.

Gli alimenti ipoproteici possono essere acquistati sia in Svizzera che all’estero. Il rimborso viene effet- tuato su presentazione dei relativi giustificativi, che non vanno tuttavia esaminati dettagliatamente.

La possibilità del rimborso di un importo forfettario è stata vagliata ma poi scartata, poiché le quantità di alimenti necessarie possono variare considerevolmente e il rimborso deve avvenire soltanto in caso di effettivo acquisto dei prodotti. Questa decisione è stata presa dopo aver consultato una società me- dica interessata e rappresentanti delle reti di riferimento per il metabolismo.

L’elenco aggiornato dei prodotti dietetici nella CPSI presenta i prodotti in modo più strutturato, il che agevola e armonizza la valutazione della loro efficacia, appropriatezza ed economicità e quindi il pro- cesso di rimborso.

Il contenuto di questa lettera circolare sarà trasferito nel CPSI in un prossimo aggiornamento.