Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggettamento assicurativo e l’organizzazione

Direttiva · 29 giugno 2020 · AVS · Versione 3

Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggettamento assicurativo e l’organizzazione (Valide dal 30 marzo 2020; stato 30.06.2020)

In vigore

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Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggetta-

mento assicurativo e l’organizzazione

del 30 marzo 2020

Versione 3 / Stato 30 giugno 2020

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Premessa alla versione 3, del 30 giugno 2020

La versione 3 precisa come tenere conto della sospensione degli interessi di mora nel periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2020 nelle domande d’esecuzione e come trattare eventuali eccedenze di interessi di mora (N. 14.5 e 14.6).

È inoltre stata apportata un’aggiunta a proposito della durata dell’assoggettamento assicurativo (N. 18.1).

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Premessa alla versione 2, del 29 aprile 2020

Con la versione 2 delle presenti direttive sono attuate le seguenti decisioni del Consiglio federale:

– le misure in vigore dal 20 aprile 2020 nell’ambito del diritto esecutivo, segnatamente l’introduzione della cosiddetta moratoria COVID-19 (N. 14.1–14.4);

– la sospensione degli interessi di mora nel periodo dal

21 marzo al 30 giugno 2020 (N. 5.1–8).

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Abbreviazioni

ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera-

zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As-AELS sociazione europea di libero scambio (AELS).

Versione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2

(RS 0.632.31)

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

Ordinanza Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti COVID riguardo al coronavirus concernenti l’indennità per

lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali

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1a parte Contributi AVS/AI/IPG

1. In generale

1 Nonostante l’attuale situazione generale, tutti i contributi

AVS rimangono dovuti senza restrizioni.

Laddove le presenti direttive non prevedono un disciplinamento diverso, sono applicabili le disposizioni delle DRC.

2. Dilazione di pagamento

2 La cassa di compensazione può concedere una dilazione 04/20 di pagamento esente da interessi di mora (v. N. 6 segg.) ai

debitori di contributi che si trovano in difficoltà finanziarie in relazione diretta con l’attuale diffusione del coronavirus. Questa agevolazione può essere accordata soltanto se sono adempiute le condizioni di cui all’art. 34b OAVS.

3 La cassa di compensazione può consentire alle persone

tenute al pagamento dei contributi di presentare un’unica richiesta di dilazione per i contributi già dovuti prima del 21 marzo 2020 (p. es. contributi d’acconto per febbraio 2020) e per periodi di pagamento futuri (p. es. contributi d’acconto per il periodo da marzo a settembre 2020). La richiesta può coprire diversi periodi di pagamento, ma al più tardi fino al 30 settembre 2020.

4 La concessione della dilazione di pagamento va notificata

per iscritto. In caso di invio in formato elettronico, non è necessaria alcuna firma.

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5 Per il resto si rinvia ai N. 2191 segg. DRC. Per l’attuazione,

a partire dal 21 marzo 2020 e per tutta la durata della situazione eccezionale va adottato un approccio pragmatico e flessibile per quanto concerne i requisiti formali.

04/20 3. Sospensione degli interessi di mora

La disposizione relativa agli interessi di mora di cui all’articolo 41bisOAVS resta applicabile, con riserva delle seguenti eccezioni.

04/20 a. In generale (21.3–30.6.2020)

5.1 Per il periodo dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 tutti i 04/20 contributi sono esenti da interessi di mora (art. 41bis

cpv. 1terOAVS).

5.2 Dal 1° luglio 2020 gli interessi di mora riprendono a decor-04/20 rere normalmente su tutti i contributi non pagati. Sono fatti

salvi i contributi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento secondo i N. 2 segg. (v. anche N. 6 seg.).

5.3 La sospensione temporanea degli interessi di mora vale 04/20 anche dopo il 30 giugno 2020 per gli interessi di mora con-

teggiati posticipatamente, se questi decorrerebbero per principio nel periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2020.

04/20 b. In caso di dilazione di pagamento (1.7.–20.9.2020)

6 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di

pagamento secondo i N. 2–5 non sono dovuti interessi di mora fino al 20 settembre 2020 (art. 41biscpv. 1bisOAVS). Dal 21 settembre 2020 gli interessi di mora riprenderanno a decorrere normalmente.

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6.1 Gli interessi di mora riprendono inoltre a decorrere, se la 04/20 dilazione di pagamento decade a causa della mancata os-

servazione delle condizioni di pagamento (art. 34b cpv. 3 OAVS; v. N. 2207 DRC).

7 La sospensione degli interessi di mora si applica per analo-

gia anche alla proroga di un singolo versamento di contributi ai sensi del N. 2192 DRC.

04/20 c. Esempi

7.1 Esempio 1 – Contributi d’acconto senza dilazione di paga-04/20 mento

Contributi d’acconto gennaio 2020. Ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione: 11 maggio 2020.

Decorso degli interessi di mora: dal 1.2.2020 al 20.3.2020

7.2 Esempio 2 – Contributi d’acconto con dilazione di paga-04/20 mento

Contributi d’acconto 1° e 2° trimestre 2020: 10 000 fr. ciascuno.

Richiesta di dilazione di pagamento presentata il 20 aprile 2020 per i contributi d’acconto per i primi due trimestri dell’anno 2020. Dilazione accordata il 28 maggio 2020.

Ricevimento del pagamento da Decorso degli interessi di parte della cassa (in base al piano mora d’ammortamento) 2500 fr. il 30 giugno 2020 -- 2500 fr. il 31 luglio 2020 -- 2500 fr. il 31 agosto 2020 -- 2500 fr. il 30 settembre 2020 21.9.2020 – 30.9.2020

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2500 fr. il 30 ottobre 2020 21.9.2020 – 30.10.2020

2500 fr. il 29 novembre 2020 21.9.2020 – 29.11.2020

2500 fr. il 31 dicembre 2020 21.9.2020 – 31.12.2020

2500 fr. il 30 gennaio 2021 21.9.2020 – 30.01.2021

7.3 Esempio 3 – Reclamo di contributi arretrati

04/20

In seguito a un controllo del datore di lavoro, il 15 febbraio 2021 sono reclamati alla X SA contributi arretrati per 24 500 franchi per l’anno 2019. La cassa di compensazione riceve il pagamento entro 30 giorni.

Decorso degli interessi di mora: su 24 500 franchi

dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 15.2.2021.

7.4 Esempio 4 – Contributi personali da compensare per il

04/202018

Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, il 30 settembre 2022 la cassa di compensazione emana la decisione per i contributi personali del 2018. La differenza di

20 000 franchi tra i contributi d’acconto versati e i contributi effettivamente dovuti in base alla comunicazione fiscale (differenza superiore al 25 %; art. 41biscpv. 1 lett f, OAVS) deve essere saldata. La cassa di compensazione riceve il pagamento il 16 novembre 2022.

Decorso degli interessi di mora: su 20 000 franchi

dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 16.11.2022.

4. Sospensione delle diffide

8 Dal 21 marzo al 30 giugno 2020 le persone tenute al paga-04/20 mento dei contributi non saranno diffidate in caso di ritardo

nei pagamenti.

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9 In virtù della sospensione delle diffide saranno posticipati

anche tutti gli atti che presuppongono una diffida, in particolare l’avvio di procedure di esecuzione e l’imposizione di multe d’ordine. È fatto salvo il N. 2174 DRC.

10 Dal 1° luglio 2020 la procedura di diffida va svolta o prose-04/20 guita secondo le modalità ordinarie per tutti i contributi an-

cora dovuti che non sono oggetto di una dilazione di pagamento.

11 La sospensione non si applica alle diffide per i casi se-04/20 guenti:

– violazione di obblighi di conteggio, annuncio e informazione;

– violazione di prescrizioni di ordine e di verificazione;

– tasse di diffida e multe d’ordine.

5. Sospensione delle procedure di esecuzione e mo-

ratoria COVID-19

12 Dal 19 marzo al 19 aprile 2020 compreso non possono es-

sere avviate procedure di esecuzione. Le procedure in corso sono sospese (Ordinanza sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento).

13 A partire dal 20 aprile 2020, le procedure di esecuzione

vanno per principio avviate, se:

– le persone tenute al pagamento dei contributi erano state diffidate prima del 21 marzo 2020;

– il piano di ammortamento non è stato rispettato

(v. N. 2209 DRC); o

– la persona si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio (N. 2174 DRC).

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14 In tutti gli altri casi, la procedura di esecuzione può essere

avviata soltanto dopo la revoca della sospensione delle diffide, una volta intimata la diffida.

14.1 Dal 20 aprile 2020 i debitori di contributi possono ricorrere 04/20 a una moratoria semplificata nel quadro della procedura

d’esecuzione: la moratoria COVID-19 (v. ordinanza CO-VID-19 insolvenza). Su richiesta del debitore, il giudice del concordato può accordare una moratoria dei debiti di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi). La moratoria CO-VID-19 deve essere notificata ai creditori interessati.

14.2 Le disposizioni delle DRC relative alla moratoria concorda-04/20 taria provvisoria (N. 5042 seg.) si applicano per analogia

alla moratoria COVID-19 per tutto il tempo in cui essa è in vigore.

14.3 Contrariamente a quanto previsto dalla regolamentazione 04/20 contemplata per le moratorie concordatarie provvisorie, la

concessione di una moratoria COVID-19 non interrompe il decorso degli interessi di mora.

14.4 Se la moratoria COVID-19 viene interrotta e viene con-04/20 cessa una moratoria concordataria provvisoria, gli interessi

di mora cessano di maturare dal momento della concessione di quest’ultima.

14.5 La sospensione degli interessi di mora dal 21 marzo al 06/20 30 giugno 2020 e la sospensione nel caso di cui all’arti-

colo 41bis capoverso 1bis OAVS (dilazione di pagamento dovuta al coronavirus) devono essere precisate nelle nuove domande d’esecuzione.

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14.6 Le domande d’esecuzione già presentate non sono modifi-06/20 cate.

Per quanto riguarda gli interessi di mora percepiti in eccesso, essi:

– vanno a compensare debiti contributivi esigibili dell’affiliato (v. N. 7017 segg. DRC);

– vanno a compensare debiti non ancora esigibili dell’affiliato, se questi vi ha acconsentito; oppure

– sono rimborsati all’affiliato.

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2a parte Assoggettamento assicurativo

15 La situazione eccezionale dovuta al coronavirus non influi-

sce sull’assoggettamento assicurativo delle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione AELS e che normalmente sono assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù delle norme di coordinamento. Le persone che svolgono temporaneamente la loro attività da casa, che lavorano più spesso da casa o che, data la situazione eccezionale, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto un’attività restano assoggettate alla legislazione svizzera.

16 La determinazione dell’assoggettamento assicurativo da

parte delle casse di compensazione AVS per quanto concerne l’ALC e la Convenzione AELS è vincolante per tutti i rami assicurativi interessati. Non occorre rilasciare sistematicamente a tutte le persone interessate un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modulo A1).

17 Anche l’assoggettamento assicurativo delle persone che in

virtù di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono normalmente assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera resta invariato se, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, le persone interessate sono temporaneamente impossibilitate a fornire fisicamente la loro prestazione lavorativa in Svizzera.

18 In virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, le persone che eser-

citano un’attività lucrativa in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente. Questo vale anche per i cittadini di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e che a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus svolgono temporaneamente la loro attività da casa o non possono recarsi al loro posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto un’attività.

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18.1 Il sito Internet dell’UFAS fornisce informazioni regolar- 06/20 mente aggiornate sulla durata di validità delle misure di flessibilità in materia di assoggettamento assicurativo.

DFI UFAS | Direttive concernenti i provvedimenti in rela-zione con il coronavirus (COVID-19) nel setto-re dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggettamento assicurativo e l’organizzazione del 30 marzo 2020 | Versione 3 / Stato 30 giugno 2020 | 318.714 i

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3 a parte Organizzazione

1. Costituzione di nuove casse di compensazione e

trasformazione di casse di compensazione esistenti – Proroga del termine per effettuare cambia-

menti

19 Il termine per l’inoltro di richieste di costituzione di nuove casse di compensazione o di trasformazione di casse di compensazione esistenti è prorogato di un anno, al 1° giugno 2021. L’anno in cui è possibile effettuare cambiamenti è pertanto esteso al 2021.

2. 1

Se tutte le condizioni per l’adesione di una nuova associa-

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zione fondatrice sono adempiute già nel 2020, il cambiamento può avere effetto dal 1° gennaio 2021. In tutti gli altri casi, l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2022.

2. Termine per l’inoltro dei rapporti sulle revisioni fi-

nali 2019

20 Il termine per l’inoltro dei rapporti di revisione sulle revisioni fi-3. 1

nali 2019 è prorogato dal 15 maggio al 30 giugno 2020.8

Un’eventuale proroga ulteriore sarà comunicata, se del caso, a tempo debito.

4. 1

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Entrata in vigore e durata di validità

04/20 Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il

21 marzo 2020 e hanno effetto al massimo fino al 31 dicembre 2020. È fatta salva qualsiasi modifica che intervenga nel frattempo.

I N.14.1–14.4 entrano in vigore con effetto retroattivo dal 20 aprile 2020.