Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)
Direttiva WEO · 16 ottobre 2026 · IPG · Versione 15
Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG); valide dal 01.07.2005, stato 01.01.2027
In vigore
UFAS · WEO · Italiano
Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)
Valide dal 1° luglio 2005
Stato: 1° gennaio 2027
Premessa
Le modifiche necessarie dal 1° luglio 2005 (soprattutto di tipo redazionale) sono tali da richiedere l’elaborazione di una nuova edizione.
La presente edizione delle DIPG contiene sia gli adeguamenti dovuti all’entrata in vigore della riforma Esercito XXI, il 1° gennaio 2004, sia quelli resisi necessari in seguito alla modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno,
LIPG) entrata in vigore il 1° luglio 2005. Inoltre, sulla base delle esperienze accumulate nella prassi, sono stati precisati alcuni punti e apportate modifiche di tipo redazionale.
Nel quadro di Esercito XXI è stata adottata una nuova formula di reclutamento, che potrà durare ora fino a tre giorni. I giorni
necessari a tale scopo danno diritto ad un soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In funzione dell’Arma d’incorporazione, la durata della scuola reclute varia da 18 a
21 settimane. Gli aspiranti che scelgono la carriera militare
assolvono una scuola reclute di durata ridotta e passano, di regola già durante la SR, alla scuola aspiranti. Inoltre, per i cosiddetti militari in ferma continuata, esiste la possibilità di svolgere in una sola volta tutti i giorni di servizio d’istruzione obbligatori.
Con l’introduzione dell’indennità di maternità sono state aumentate anche l’indennità di base versata a chi presta servizio, passata dal 65 all’80 per cento del reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio, e l’indennità prevista per le reclute, fissata ora a 54 franchi al giorno. Inoltre l’assegno per i figli è ora dell’8 per cento per ciascun figlio (e non più del 20 % per il primo e del 10 % per i seguenti).
Se la LIPG, l’OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell’OAVS e delle relative direttive e circolari. Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all’Ufficio centrale di compensazione, alla vigilanza della Confederazione, all’obbligo di mantenere il segreto, al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità,
alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all’obbligo d’informare, all’esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all’autorità di cosa
giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.
Premessa al supplemento 3, valido dal 1° febbraio 2015
Una delle principali modifiche del supplemento 3 è la limitazione del diritto a un’indennità fino al massimo al compimento dell’età
ordinaria di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne). Lo scopo delle IPG è di compensare (in parte) la perdita di guadagno per il periodo in cui una persona presta servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile. Generalmente, le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento non sono più attive professionalmente e di conseguenza non possono subire una perdita di guadagno. Lo stesso vale per le persone che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia.
Un’ulteriore modifica riguarda la soppressione definitiva del foglio complementare 3 per la richiesta di indennità da parte di persone esercitanti un’attività lucrativa durante la formazione professionale, introdotto nel 1976 a seguito della 4a revisione delle IPG. La prassi attuale prevede infatti condizioni più severe riguardo alla
documentazione dell’inizio di un’eventuale attività lucrativa, cosicché il fatto che una persona sia iscritta presso l’assicurazione contro la disoccupazione per la ricerca di un impiego non costituisce di per sé un elemento determinante.
Il presente supplemento contiene inoltre aggiunte, alcune
precisazioni sul piano del contenuto e modifiche di tipo redazionale resesi necessarie in base alla giurisprudenza del Tribunale federale o alle esperienze accumulate nella prassi.
Se la LIPG, l’OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell’OAVS e delle relative direttive e circolari. Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all’Ufficio centrale di compensazione, alla vigilanza della Confederazione, all’obbligo di mantenere il segreto, al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità, alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all’obbligo d’informare, all’esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all’autorità di cosa
giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.
Premessa al supplemento 5, valido dal 1° dicembre 2018
Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° dicembre 2018. L’aggiunta 12/18 evidenzia i numeri marginali modificati.
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull’ulteriore sviluppo dell’esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG. Per diverse ragioni, nella
pianificazione dei servizi d’istruzione da parte dell’esercito, non è possibile garantire che servizi d’istruzione di durata più lunga per l’ottenimento di un grado superiore si susseguano sempre
ininterrottamente. Pertanto sono ammesse interruzioni di al massimo sei settimane. Durante l’interruzione i militari hanno diritto al soldo e, a determinate condizioni, anche all’indennità di perdita di guadagno. Per registrare queste prestazioni di servizio sono stati introdotti due nuovi codici. Con il presente supplemento vengono disciplinate le relative condizioni di diritto e viene stabilita la procedura per far valere tale diritto.
I primi militari a cui si applicheranno le nuove disposizioni
entreranno in servizio nel gennaio del 2019. I giorni di servizio saranno loro attestati e rimborsati retroattivamente dall’inizio dell’interruzione (48asettimana).
Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2020
Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2020. L’aggiunta 01/20 evidenzia i numeri marginali modificati.
In seguito all’operazione ARGUS, al fine di garantire il controlling nella protezione civile i Cantoni hanno dovuto tra l’altro trasferire i dati delle persone tenute a prestare servizio di protezione civile nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Per impedire abusi in materia d’indennità di perdita di guadagno (IPG), nel quadro della modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari (LSIM; RS 510.91) è stato concesso all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) il diritto di accedere ai dati delle persone incorporate nella protezione civile per confrontarli con le richieste di IPG avanzate (art. 13 lett. f, 15 cpv. 3 e 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1bisLSIM). L’UCC allestisce il sistema SEODOR, collegato tramite un’interfaccia al sistema PISA, attraverso il quale i giorni di servizio di protezione civile prestati vengono notificati
quotidianamente all’UCC. In futuro, prima di ogni versamento di IPG le casse di compensazione AVS dovranno consultare attraverso il servizio online i dati delle persone che prestano servizio di
protezione civile e quelli concernenti i reclutamenti registrati nel sistema PISA. Se non vi si trovano dati sul servizio prestato oppure questi dati differiscono da quelli indicati nel modulo di richiesta IPG, il trattamento della richiesta è interrotto e il caso è inoltrato all’IPG controlling dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per ulteriori accertamenti. Al fine di evitare per quanto possibile ritardi nel trattamento, le organizzazioni della protezione civile sono tenute a registrare i giorni di servizio nel sistema PISA al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla consegna della relativa richiesta di IPG.
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali
sull’ulteriore sviluppo dell’esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG e delle relative disposizioni. In
relazione a queste modifiche, il presente supplemento apporta alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle esperienze pratiche e dei riscontri degli organi d’esecuzione, oltre ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.
Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2021
Il presente supplemento contiene le modifiche relative alla revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali e alla revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, entrate in vigore il 1° gennaio 2021. L’aggiunta 1/21 evidenzia i numeri
marginali modificati.
Premessa al supplemento 8, valido dal 1° luglio 2021
Il presente supplemento contiene una nuova disposizione relativa al calcolo del reddito determinante dei lavoratori indipendenti, quando essi non conseguono alcun reddito o ne conseguono solo uno ridotto a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG, maternità o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG. I periodi in questione possono essere esclusi dal calcolo. L’aggiunta 7/21 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2022
Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Le modifiche consistono in precisazioni resesi necessarie sulla base delle esperienze accumulate nella prassi. L’aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2023
Il presente supplemento contiene una precisazione sulle disposizioni concernenti l’adeguamento dell’IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fiscale. Viene inoltre completato un rimando a una decisione del Tribunale federale e apportato un adeguamento redazionale nell’Allegato V.
Gli importi dell’IPG sono adeguati con effetto dal 1° gennaio 2023. L’importo minimo dell’indennità passa da 62 a 69 franchi e quello massimo da 245 a 275 franchi. I nuovi importi figurano nella tabella riassuntiva dell’Allegato II e sono stati aggiornati negli esempi degli Allegati I e V.
L’aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2024
Il presente supplemento contiene diverse precisazioni relative alla giurisprudenza attuale e alla modifica della LIPG nonché un
adeguamento redazionale in seguito alla riforma AVS 21. Contiene anche vari adeguamenti dei rimandi alle DR valide dal
1° gennaio 2024. Queste ultime sono state rielaborate nell’ambito della riforma AVS 21, il che ha portato, tra l’altro, a una nuova numerazione.
L’aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2025
Il presente supplemento contiene diverse precisazioni relative all’attuale giurisprudenza e alla modifica della LIPG nonché adeguamenti redazionali.
L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2026
Il presente supplemento contiene diverse precisazioni redazionali e adeguamenti relativi alla procedura da seguire se modulo di
richiesta consegnato è andato perso, non è quello giusto o non è stato debitamente compilato.
L’aggiunta 1/26 evidenzia i numeri marginali modificati.
Premessa al supplemento 14, valido dal 1° gennaio 2027
Il presente supplemento contiene due precisazioni relative al diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG) in caso di periodo di interruzione tra due periodi di servizio, apportate nell’ambito della modifica della legge militare e dell’art. 1a, cpv. 1bisLIPG. È stata inoltre riveduta una disposizione relativa al calcolo sulla base del salario iniziale usuale nel settore.
L’aggiunta 1/27 evidenzia i numeri marginali modificati.
Indice
- Abbreviazioni20
- 1. Richiesta24
- 1.1 Regole generali24
- 1.1.1 Consegna del modulo di richiesta per le indennità, dei fogli complementari e del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia24
- 1.1.1.1 Richiesta24
- 1.1.1.2 Smarrimento o nullità del modulo di richiesta25
- 1.1.1.3 Fogli complementari e modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia26
- 1.1.2 Compiti dei contabili28
- 1.1.3 Compiti della persona prestante servizio30
- 1.1.3.1 Trasmissione del modulo di richiesta30
- 1.1.3.2 Trasmissione dei fogli complementari31
- 1.1.3.3 Trasmissione del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia31
- 1.1.4 Compiti del datore di lavoro32
- 1.1.5 Compiti della cassa di compensazione32
- 2. Organo competente per la registrazione del modulo di richiesta33
- 2.1 Principio33
- 2.2 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione34
- 2.2.1 Persone soggette all’obbligo contributivo34
- 2.2.2 Persone non soggette all’obbligo contributivo35
- 2.2.3 Svizzeri all’estero35
- 2.2.4 Determinazione della cassa competente in casi speciali o di disaccordo36
- 2.3 Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore di lavoro36
- 3. Diritto37
- 3.1 Principio37
- 3.2 Esercizio del diritto all’indennità40
- 3.2.1 Principio40
- 3.2.2 Esercizio del diritto a opera di familiari41
- 3.2.3 Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del gerente dell’azienda agricola41
- 3.2.4 Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro41
- 3.3 Prescrizione del diritto42
- 4. Indennità e importi42
- 4.1 Indennità di base42
- 4.1.1 Principio42
- 4.1.2 Importo dell’indennità di base42
- 4.1.2.1 Durante il servizio d’istruzione di base42
- 4.1.2.2 Durante il servizio normale (altri servizi)45
- 4.1.2.3 Durante il servizio di avanzamento47
- 4.2 Altre indennità50
- 4.2.1 Assegni per i figli50
- 4.2.1.1 Definizione di figlio50
- 4.2.1.2 Persone aventi diritto agli assegni per i figli50
- 4.2.1.3 Nascita del diritto51
- 4.2.1.4 Estinzione del diritto51
- 4.2.1.5 Importo dell’assegno per i figli51
- 4.2.2 Assegno per spese di custodia52
- 4.2.2.1 Principio52
- 4.2.2.2 Spese supplementari per la custodia52
- 4.2.2.3 Spese supplementari in dettaglio53
- 4.2.2.4 Giustificazione delle spese supplementari53
- 4.2.2.5 Casi speciali54
- 4.2.2.6 Importo dell’assegno per spese di custodia54
- 4.2.3 Assegno per l’azienda55
- 4.2.3.1 Persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente55
- 4.2.3.1.1 Diritto55
- 4.2.3.1.2 Definizione di azienda55
- 4.2.3.1.3 Condizione nell’azienda della persona prestante servizio56
- 4.2.3.2 Familiari che collaborano in un’azienda agricola57
- 4.2.3.2.1 Diritto57
- 4.2.3.2.2 Definizione di membro della famiglia che collabora in un’azienda agricola57
- 4.2.3.2.3 Definizione di periodi di servizio di una certa durata58
- 4.2.3.2.4 Definizione di sostituta/o58
- 4.2.3.3 Importo dell’assegno per l’azienda59
- 4.2.4 Indennità totale: limite superiore e minimo garantito59
- 4.2.5 Tavole per il calcolo delle indennità giornaliere60
- 5. Determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima di prestare servizio60
- 5.1 Distinzione tra persone attive e non attive60
- 5.2 Reddito determinante dei salariati62
- 5.2.1 In generale62
- 5.2.2 In caso di reddito regolare63
- 5.2.2.1 Principio63
- 5.2.2.2 Salariati retribuiti al mese64
- 5.2.2.3 Salariati retribuiti all’ora64
- 5.2.2.4 Salariati retribuiti in altro modo65
- 5.2.3 In caso di reddito irregolare o soggetto a forti variazioni ..66
- 5.2.4 Salario determinante in casi particolari67
- 5.3 Indipendenti68
- 5.3.1 Principio69
- 5.3.2 Eccezioni70
- 5.4 Persone contemporaneamente salariate e indipendenti ..70
- 5.5 Reddito determinante delle persone non soggette all’obbligo contributivo secondo la LAVS71
- 5.6 Calcolo dell’indennità spettante alle persone che seguono una formazione (apprendistato o studi)72
- 5.6.1 Principio72
- 5.6.2 In caso di reddito regolare73
- 5.6.3 In caso di reddito irregolare73
- 5.6.4 Qualora la persona prestante servizio renda verosimile che il servizio ha impedito l’esercizio di un’attività lucrativa73
- 6. Determinazione e pagamento dell’indennità74
- 6.1 Determinazione da parte della cassa di compensazione .74
- 6.2 Determinazione da parte del datore di lavoro75
- 6.3 Pagamento dell’indennità76
- 6.3.1 Condizioni per il pagamento76
- 6.3.2 Termine e modalità di pagamento78
- 6.3.3 Persone legittimate a riscuotere le indennità79
- 6.3.4 Organo responsabile del versamento80
- 6.3.4.1 Cassa di compensazione80
- 6.3.4.2 Datore di lavoro81
- 6.3.5 Interessi di mora82
- 7. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell’obbligo di restituire e ammortamento ..82
- 7.1 Cessione e pignoramento82
- 7.1.1 Inalienabilità del diritto all’indennità82
- 7.1.2 Pignorabilità relativa del diritto all’indennità82
- 7.2 Restituzione82
- 7.2.1 Obbligo di restituzione82
- 7.2.2 Persone tenute alla restituzione83
- 7.2.3 Prescrizione del credito in restituzione83
- 7.2.4 Procedura84
- 7.3 Condono dell’obbligo di restituzione84
- 7.4 Crediti in restituzione d’indennità irrecuperabili85
- 7.5 Compensazione85
- 8. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG86
- 8.1 Principio86
- 8.2 Riscossione dei contributi sulle indennità per perdita di guadagno87
- 8.2.1 In generale87
- 8.2.2 Conteggio dei contributi per i salariati87
- 8.2.2.1 Indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi87
- 8.2.2.2 Indennità versate da un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi88
- 8.2.2.3 Indennità versate dalla cassa di compensazione direttamente all’assicurato89
- 8.2.3 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone senza attività lucrativa90
- 8.2.3.1 In generale90
- 8.2.3.2 Persone prestanti servizio, contemporaneamente salariate e indipendenti90
- 8.2.4 Funzionari internazionali91
- 8.3 Contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità .91
- 9. Disposizioni concernenti l’organizzazione e il contenzioso91
- 9.1 soppresso91
- 9.2 Organizzazione92
- 9.3 Conservazione degli atti92
- 9.4 Contenzioso92
- 10. Entrata in vigore93
- Allegato I Esempi94
- Allegato II Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità98
- Allegato III Riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità per perdita di guadagno100
- Allegato IV Designazione dei codici per i moduli di richiesta102
- Allegato V Diritto a IPG durante l’interruzione tra due servizi d’istruzione103
Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AI Assicurazione invalidità
AINF Assicurazione contro gli infortuni
AM Assicurazione militare
art. articolo
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BLEs Base logistica dell’esercito
CAP Centro d’accertamento professionale
CC Codice civile svizzero
CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’AI
CIGI Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’AI CPAI Circolare sulla procedura nell’AI
cpv. capoverso
D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il
conto individuale
D-RegIPG Direttive sul registro delle IPG e sullo scambio dei dati
IPG (disponibili in tedesco e francese)
DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
DTF Decisione del Tribunale federale
E-ZIVI Sistema d’informazione automatizzato del servizio
civile
G+S Gioventù e Sport
IBA Istruzione di base ampliata
IBF Istruzione di base alla funzione
IBG Istruzione di base generale
IDR Istruzione di reparto
IPG Indennità di perdita di guadagno
LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell’agricoltura (RS 836.1)
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione
per l’invalidità (RS 831.20)
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione
contro gli infortuni (RS 832.20)
LAVS Legge federale del 20 settembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett. lettera
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità
di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1)
LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N. Numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (RS 831.201)
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di
perdita di guadagno (RS 834.11)
OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)
OPGA Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC Prestazioni complementari all’AVS/AI
PISA Sistema di gestione del personale dell’esercito RCC Rivista mensile sull’AVS/AI/IPG, pubblicata dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina)
SAM Centro d’accertamento medico dell’AI
seg. seguente
segg. seguenti
SEODOR Interfaccia IPG tra le organizzazioni presso cui viene
prestato servizio e il registro IPG
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni
TFA Tribunale federale delle assicurazioni
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione
VSI Rivista mensile sull’AVS/AI/IPG e sugli assegni
familiari, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina)
1. Richiesta
1.1 Regole generali
1.1.1 Consegna del modulo di richiesta per le indennità, dei fogli complementari e del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia
1.1.1.1 Richiesta
1001 Solo i contabili dell’esercito e della protezione civile, gli
organizzatori di corsi G+S e dei corsi per monitori di giovani tiratori nonché gli organi d’esecuzione del servizio civile sono autorizzati a consegnare il modulo di richiesta per le indennità (in seguito: modulo di richiesta) alle persone prestanti servizio. Determinanti sono le istruzioni seguenti:
1002 – Istruzioni dell’UFAS per i contabili dell’esercito relative
all’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.702);
1002.1 – Istruzioni dell’UFAS per i contabili della protezione civile 2/15 relative all’attestazione del numero di giorni di servizio
prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.705);
1003 – Istruzioni dell’UFAS agli organi d’esecuzione del servizio
civile sull’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento dell’indennità di perdita di guadagno (318.707);
1004 – Istruzioni sull’attestazione del numero di giorni di corso
per la formazione dei quadri di G+S secondo
l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.703).
1005 In caso di smarrimento del modulo di richiesta, di consegna
di un modulo di richiesta sbagliato o di compilazione errata del modulo di richiesta da parte del contabile o dell’organo d’esecuzione del servizio civile, sono applicabili i N. 1007 segg.
1.1.1.2 Smarrimento o nullità del modulo di richiesta
1006 Se il modulo di richiesta consegnato è andato perso, non è 1/26 quello giusto o non è stato debitamente compilato, la cassa
di compensazione può, su domanda, fornire un duplicato:
1007 – per le persone incorporate nell’esercito e nella
protezione civile (318.734);
1008 – per le persone che prestano servizio civile (318.732);
1009 – per le persone nella protezione civile (318.738);
1009.1 – per le persone che seguono un corso per monitori di 1/12 G+S (318.736);
1010 – per le persone che partecipano ai corsi per monitori di
giovani tiratori. In tal caso la cassa di compensazione aggiunge, in modo ben leggibile sul modulo l’indicazione «Instruktionskurs für Jungschützenleiter» (318.736).
1011 La cassa di compensazione competente compila
1/26 debitamente il duplicato, basandosi sui dati forniti
dall’organizzazioni presso cui viene prestato servizio nel sistema SEODOR e lo invia alla persona prestante
servizio.
1011.1 Se i dati non possono essere consultati in SEODOR, la 1/26 cassa di compensazione deve rivolgersi alle istituzioni
seguenti:
− Servizio militare: Base logistica dell’esercito,
informazioni, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna, n. tel. 0800 85 30 03, e-mail:
− Servizio civile: Ufficio federale del servizio civile ZIVI, organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun, n. tel. 058 468 19 99, e-mail [email protected].
− Protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, Controlling IPG UFPP, Guisanplatz 1B, 3003 Berna, n. tel. 058 462 50 11, e-mail:
− Formazione dei quadri G+S: Ufficio federale dello sport UFSPO, Segreteria dei corsi, Hauptstrasse 247, 2532 Macolin, n. tel. 058 467 61 11, e-mail: info-
− Corsi per capi dei giovani tiratori: unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio (TAFS), Cdo Istr / FGG 7, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna, n. tel. 058 464 23 31, e-mail: [email protected].
1012 Le casse di compensazione devono garantire la corretta 1/26 trascrizione sul duplicato dei dati relativi alle persone
prestanti servizio ed al servizio stesso. Non devono invece né verificare le iscrizioni contenute nel sistema SEODOR né chiarire se la richiesta del duplicato sia giustificata.
1012.1 Le casse di compensazione sono tenute a eseguire
12/18 ulteriori accertamenti se una persona prestante servizio
militare dichiara di necessitare di un modulo di richiesta IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16). A tal fine
devono consultare la BLEs. Le casse di compensazione possono rilasciare il modulo di richiesta solo se è
assolutamente certo che durante l’interruzione in questione la persona prestante servizio militare era senza lavoro.
1013 soppresso
1/26
1014 soppresso
1/26
1015 soppresso
1/26
1.1.1.3 Fogli complementari e modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia
1016 I fogli complementari e il modulo di richiesta per l’assegno 2/15 per spese di custodia sono consegnati alle persone
prestanti servizio da contabili, organi d’esecuzione, casse di compensazione o datori di lavoro.
1017 Le casse cantonali di compensazione provvedono affinché
le loro agenzie tengano a disposizione dei contabili
dell’esercito un numero sufficiente di fogli complementari in ciascuna delle lingue ufficiali.
1018 Alle persone prestanti servizio che richiedono un assegno
per i figli va consegnato il foglio complementare 1.
1019 La richiesta d’assegni per l’azienda come membro della
famiglia che collabora in un’azienda agricola deve essere accompagnata dal foglio complementare 2.
1020 soppresso
2/15
1021 Se la persona prestante servizio ha già riempito il modulo
di richiesta e un foglio complementare 1 per il medesimo servizio o per il primo servizio prestato durante l’anno civile, dovrà riempire un nuovo foglio complementare solo se la sua situazione personale è nel frattempo mutata.
1022 Ad ogni modulo di richiesta deve essere allegato un foglio
complementare 2 per il periodo di servizio ivi indicato, se per esso viene richiesto un assegno per l’azienda. Se durante un servizio sono necessari più fogli
complementari 2, a partire dal secondo si dovranno compilare soltanto le parti I, III e IV.
1023 soppresso
2/15
1024 Se, in qualità di membro della famiglia che collabora
nell’azienda agricola, richiede un assegno per l’azienda, la persona prestante servizio deve fornire nel foglio
complementare 2 un’attestazione del gerente dell’azienda o del sostituto sull’esattezza delle indicazioni relative al legame di parentela con il gerente, ai giorni di occupazione di un sostituto e alle conseguenti spese. Inoltre su questo modulo la cassa di compensazione può richiedere
un’attestazione supplementare da parte dell’agenzia comunale AVS.
1025 Le persone prestanti servizio che richiedono un assegno
per spese di custodia devono utilizzare il modulo 318.743.
1026 Il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia
può essere inoltrato con ogni modulo di richiesta per il periodo di servizio in questione.
1026.1 Il foglio complementare 4 (modulo 318.753) deve essere 12/18 compilato dalle persone prestanti servizio che intendono
chiedere l'IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione durante il quale erano senza lavoro. Il modulo è rilasciato loro dai contabili dell’esercito. Se una persona prestante servizio necessita invece di un duplicato
(N. 1006 segg.), spetta alla BLEs consegnare il foglio complementare 4.
1.1.2 Compiti dei contabili
1027 I contabili o gli organi di esecuzione del servizio civile 12/18 forniscono ad ogni persona alla quale versano il soldo o
l’indennità giornaliera un’attestazione del numero di giorni di servizio effettuati sull’apposito modulo di richiesta.
1027.1 I contabili dell’esercito attestano i giorni di servizio con 12/18 soldo per il periodo d’interruzione tra due servizi
d’istruzione solo se durante questo periodo la persona prestante servizio militare era senza lavoro. Se le
condizioni non sono adempiute, non può essere rilasciato un modulo di richiesta per il periodo d’interruzione e i giorni di servizio con soldo non possono dunque essere attestati.
1028 I contabili dell’esercito utilizzano il modulo di richiesta 12/18 318.730. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i
codici seguenti:
– 10 per i servizi d’istruzione della truppa (CR)
– 11 per la scuola reclute
– 12 per i servizi d’avanzamento
– 13 per il reclutamento
– 14 per i quadri in ferma continuata
– 15 per interruzione prima della scuola sottoufficiali
– 16 per interruzione durante il servizio d’avanzamento.
1029 Gli organi d’esecuzione nell’ambito del servizio civile
utilizzano il modulo di richiesta 318.731. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:
– 40 per i servizi normali e
– 41 per i servizi retribuiti con l’importo previsto per le reclute.
1030 I contabili della protezione civile utilizzano il modulo di 1/21 richiesta 318.737. Nel campo relativo al servizio vanno
inseriti i codici seguenti:
– 20 per il servizio della truppa;
– 21 per il servizio considerato come istruzione di base;
– 22 per l’istruzione dei quadri.
1031 Per quanto concerne la formazione dei quadri di G+S
l’organizzatore utilizza il modulo di richiesta 318.735. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 30.
1032 Per quanto concerne i corsi per monitori di giovani tiratori i
contabili attestano nel modulo di richiesta 318.730 tutti i giorni di corso che danno diritto al soldo di funzione. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 50.
1.1.3 Compiti della persona prestante servizio
1.1.3.1 Trasmissione del modulo di richiesta
1033 La persona prestante servizio compila il modulo di richiesta
e, se necessario, un foglio complementare e li trasmette immediatamente a chi di diritto.
1034 Le persone che, prima d’entrare in servizio, erano
esclusivamente salariate trasmettono il modulo di richiesta al loro datore di lavoro.
1035 Le persone disoccupate trasmettono il modulo di richiesta
al loro ultimo datore di lavoro. Se la ditta non esiste più, lo inviano alla cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio. Quest’ultima stabilisce quale era la cassa di compensazione competente per l’ultimo datore di lavoro e le trasmette il modulo di richiesta.
1036 Gli studenti salariati (v. N. 5060 segg.) trasmettono il
modulo di richiesta al loro ultimo datore di lavoro.
1037 La persona che ha lavorato simultaneamente per più datori
di lavoro sceglie la cassa di compensazione che dovrà determinare l’indennità (v. art. 19 cpv. 2 OIPG) inviandole il modulo di richiesta. Essa deve inoltre richiedere agli altri datori di lavoro le dichiarazioni di salario.
1038 Nel caso di persone contemporaneamente salariate e
indipendenti, la cui indennità deve essere fissata dalla cassa di compensazione competente della riscossione dei contributi provenienti dall’esercizio dell’attività indipendente (v. N. 2010), il datore di lavoro deve inoltrare il modulo di richiesta, munito della dichiarazione di salario, non alla sua cassa di compensazione, ma a quella cui la persona prestante servizio è affiliata come indipendente.
1039 Tutte le persone prestanti servizio provenienti dall’estero
che non sono obbligatoriamente assicurate a norma
dell’articolo 1a capoverso 3 LAVS devono trasmettere il modulo di richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.
I cittadini svizzeri all’estero, obbligatoriamente assicurati conformemente all’articolo summenzionato, devono consegnarlo invece al loro datore di lavoro.
1040 Le persone che prima di entrare in servizio lavoravano
all’estero come salariati senza essere obbligatoriamente assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 3 LAVS,
devono produrre una speciale dichiarazione di salario conformemente alle istruzioni della Cassa svizzera di compensazione.
1041 I funzionari internazionali devono trasmettere il modulo di
richiesta alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI, alla Cassa di
compensazione del Cantone di Ginevra per il personale della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa).
1.1.3.2 Trasmissione dei fogli complementari
1042 Per la trasmissione dei fogli complementari sono
applicabile per analogia i N. 1033 segg.
1.1.3.3 Trasmissione del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia
1043 Il modulo deve essere in qualsiasi caso inoltrato
direttamente alla cassa di compensazione competente. I giustificativi delle spese supplementari per la custodia dei figli devono essere allegati.
1044 Il modulo deve essere trasmesso alla cassa di
compensazione anche se, conformemente ai N. 6005 segg., il datore di lavoro è competente per la
determinazione e il versamento dell’indennità.
1.1.4 Compiti del datore di lavoro
1045 Nella parte del modulo di richiesta prevista allo scopo, il
datore di lavoro fornisce i dati relativi al salario versato prima del servizio e durante il medesimo necessari per determinare il reddito medio da attività lucrativa percepito prima dell’entrata in servizio.
1046 Le indicazioni sul reddito assoggettato all’obbligo
contributivo AVS prima dell’entrata in servizio devono essere fornite almeno una volta all’anno da ogni datore di lavoro cui è stato trasmesso il modulo di richiesta, anche se il datore di lavoro fissa lui stesso l’indennità. Se le indicazioni sono già state trasmesse nel corso dell’anno civile e non vi sono cambiamenti, il datore di lavoro può apporre una crocetta alla posizione corrispondente. Le casse di compensazione intimano ai datori di lavoro di completare i moduli di richiesta incompleti.
1047 Se il reddito giornaliero medio conseguito prima del
servizio supera l’importo massimo indicato all’articolo 16a capoverso 1 LIPG, non occorre indicare il salario esatto, ma è sufficiente un’annotazione in merito.
1048 Se il datore di lavoro è competente per la fissazione
dell’indennità, ne deve annotare le modalità di calcolo sul modulo di richiesta.
1049 Se non è incaricato di fissare l’indennità, il datore di lavoro
invia il modulo di richiesta ed eventualmente il foglio complementare alla sua cassa di compensazione.
1.1.5 Compiti della cassa di compensazione
1050 La cassa di compensazione esamina se il modulo di
richiesta, il foglio complementare o il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia sono stati compilati correttamente. Se necessario ritorna questi documenti affinché vengano completati o richiede documenti
supplementari.
1050.1 – Se la cassa di compensazione constata in base al 1/26 modulo di richiesta che la persona prestante servizio ha
concluso la sua formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio, la cassa di compensazione competente deve eseguire d’ufficio gli accertamenti necessari per il calcolo dell’indennità secondo il salario iniziale usuale per il settore in questione (N. 5042).
1050.2 I moduli di richiesta rilasciati dai contabili dell’esercito e 1/20 della protezione civile, dagli organi d’esecuzione del
servizio civile o dagli organizzatori di corsi G+S non
possono essere compilati a mano né presentare correzioni apportate a mano al punto 2 della parte A. I moduli
compilati in modo scorretto vanno rifiutati. Per la procedura si vedano i N. 1066 segg.
1051 Attraverso le rappresentanze svizzere all’estero o i servizi
AVS/AI, la Cassa svizzera effettua le inchieste necessarie per esaminare il diritto alle indennità di persone prestanti servizio che risiedono all’estero.
2. Organo competente per la registrazione del modulo di richiesta
2.1 Principio
2001 Una sola cassa di compensazione è competente per
fissare e versare le indennità richieste con un unico modulo di richiesta. Questo vale anche nel caso in cui la persona cambi datore di lavoro durante il servizio e il nuovo datore di lavoro non sia affiliato alla stessa cassa di
compensazione.
2002 Il datore di lavoro può essere incaricato di fissare e versare
l’indennità al posto della cassa di compensazione (v.
N. 6005 segg. e 6037 segg.).
2.2 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione
2.2.1 Persone soggette all’obbligo contributivo
2003 Per determinare e pagare l’indennità di persone esercitanti
un’attività lucrativa assoggettate all’obbligo contributivo, è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi sul reddito determinante per fissare l’indennità secondo la LAVS.
2004 Per il salariato è dunque competente la cassa di
compensazione alla quale è affiliato il suo ultimo datore di lavoro e per l’indipendente lo è la cassa di compensazione alla quale egli deve versare i suoi contributi.
2005 Per i disoccupati e per gli studenti salariati (v. N. 5060
segg.) la cassa di compensazione competente è sempre quella alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
2005.1 Se una persona soggetta all’obbligo contributivo consegue 1/22 un guadagno intermedio, è competente la cassa di
compensazione presso la quale sono stati conteggiati i relativi contributi. Se vengono conseguiti più guadagni intermedi, la competenza è stabilita in base ai N. 2009 segg.
2006 Per fissare e versare l’indennità per persone considerate
senza attività lucrativa è competente la cassa di
compensazione che riscuote i loro contributi.
2007 Per gli studenti senza attività lucrativa è competente la
cassa cantonale di compensazione nel luogo dove si seguono gli studi.
2008 Se più casse di compensazione erano competenti per la
riscossione dei contributi, in quanto la persona prestante servizio esercitava contemporaneamente diverse attività lucrative, allora per calcolare e versare l’indennità è
competente:
2009 – la cassa di compensazione del datore di lavoro al quale
la persona prestante servizio ha trasmesso il modulo di richiesta, nei casi in cui la persona lavora
contemporaneamente per più datori di lavoro (v.
N. 1037);
2010 – in generale, la cassa di compensazione alla quale la 1/20 persona prestante servizio deve versare i contributi in
qualità di indipendente; ciò vale anche nel caso in cui la persona esercita un’attività indipendente a titolo
accessorio e l’attività dipendente a titolo principale (v. N. 1038);
2011 soppresso
1/20
2012 Se una persona presta servizio durante o subito dopo la
fine di un provvedimento d’integrazione dell’AI e se durante l’integrazione aveva diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, per il diritto all’indennità è competente la cassa di
compensazione che ha pagato l’indennità giornaliera.
2.2.2 Persone non soggette all’obbligo contributivo
2013 Con riserva del N. 2014, per la determinazione e il
pagamento delle indennità spettanti alle persone non soggette all’obbligo contributivo è competente la cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio.
2.2.3 Svizzeri all’estero
2014 Le persone che rientrano dall’estero per prestare servizio e
non sono obbligatoriamente assicurate ai sensi della LAVS possono far valere i loro diritti presso la Cassa svizzera di compensazione.
2.2.4 Determinazione della cassa competente in casi speciali o di disaccordo
2015 Se deve essere rilasciato un duplicato e più casse di
compensazione entrano in considerazione per la
determinazione e il versamento dell’indennità (p. es.
quando le persone lavorano per diversi datori di lavoro o sono contemporaneamente salariate e indipendenti), le casse in questione si devono accordare per evitare un doppio pagamento dell’indennità.
2016 In caso di disaccordo tra le casse di compensazione in
merito alla loro competenza la decisione spetta all’UFAS.
2.3 Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore di lavoro
2017 La cassa di compensazione può assegnare a datori di
lavoro che offrono le necessarie garanzie il compito di determinare e versare l’indennità di base nonché gli assegni per i figli.
2018 I datori di lavoro non possono tuttavia essere incaricati di
determinare l’indennità per le persone prestanti servizio che
2019 – prima di entrare in servizio lavoravano presso più datori
di lavoro;
2020 – si trovavano in un rapporto di lavoro a diversi livelli;
2021 – erano contemporaneamente salariati e indipendenti.
2022 Se il datore di lavoro o la persona prestante servizio si
oppongono per motivi particolari alla determinazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, questa viene calcolata e versata dalla cassa di compensazione.
3. Diritto
3.1 Principio
3001 Il diritto all’indennità può nascere al più presto il giorno in 1/24 cui la persona che presta servizio compie il 18° anno di
età. Fanno eccezione i partecipanti ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri G+S, che devono compiere il 17° anno di età entro la fine dell’anno in cui frequentano il corso.
3001.1 Il diritto alle indennità si estingue l’ultimo giorno del mese 1/24 che precede quello in cui nasce il diritto alla rendita di
vecchiaia ai sensi della LAVS (rendita di vecchiaia
anticipata giusta l’art. 40 LAVS o raggiungimento dell’età di riferimento giusta l’art. 21 LAVS).
3001.2 Se l’avente diritto muore durante il servizio, il diritto
2/15 all’indennità si estingue. È versata ancora l’indennità
dovuta il giorno del decesso.
3001.3 Hanno diritto all’indennità:
2/15
3002 – tutte le persone che prestano servizio nell’esercito 1/20 svizzero (compresi coloro che sono al servizio della
Croce Rossa) per ogni giorno di servizio con soldo;
3002.1 – in deroga a questa regola, durante l’interruzione tra due 12/18 servizi d’istruzione in cui permane il diritto al soldo, le
persone prestanti servizio hanno diritto all’indennità solo a condizione che siano senza lavoro (v. N. 3007.1 segg.);
3002.2 – tutti i partecipanti al reclutamento per ogni giorno di 1/20 reclutamento con diritto al soldo e registrato nel sistema
PISA;
3003 – tutte le persone che compiono un servizio civile, per ogni
giorno di servizio preso in considerazione in conformità alla legge sul servizio civile;
3004 – tutte le persone che prestano servizio nella protezione 1/20 civile svizzera per ogni giorno di servizio con diritto al
soldo e registrato nel sistema PISA (la registrazione nel sistema PISA è effettuata solo per i servizi prestati dal 1° gennaio 2018);
3005 – tutti i partecipanti ai corsi federali e cantonali per la 2/15 formazione dei quadri di G+S (escluse le persone che si
occupano della direzione del corso), conformemente all’articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla
promozione dello sport, come pure le persone che partecipano a questi corsi nel Principato del
Liechtenstein, a condizione che siano domiciliate in Svizzera e che vi siano inviate da un servizio cantonale di G+S, per ogni giorno intero di corso;
3006 – tutti i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori
(escluse le persone che si occupano della direzione del corso), per ogni giorno di corso effettuato che dà diritto al soldo di funzione.
3007 Il diritto all’indennità sussiste indipendentemente
dall’esercizio di una attività lucrativa e dal luogo di
residenza (in Svizzera o all’estero) prima dell’entrata in servizio.
3007.1 Sono esclusi da questo principio i militari durante
1/27 l’interruzione tra due servizi d’istruzione (p. es. la scuola
sottoufficiali e il pagamento del grado) o tra parti distinte di una scuola per reclute. In questi casi, si ha diritto all’IPG solo se durante questo periodo la persona prestante servizio era senza lavoro. È considerato «senza lavoro» chi durante l’interruzione non ha esercitato nessuna attività lucrativa e/o non disponeva più di un contratto di lavoro. Le persone che già prima dell’entrata in servizio non
esercitavano un’attività lucrativa non sono considerate «senza lavoro». Lo stesso vale per le persone iscritte all’AVS come lavoratori indipendenti.
3007.2 Durante un’interruzione tra due servizi d’istruzione, i militari 1/20 hanno dunque diritto all’IPG se prima dell’entrata in
servizio adempiono le condizioni di cui all’articolo 1
capoversi 1 e 2 lettere a e c OIPG, ma durante il servizio militare non dispongono di alcun contratto di lavoro. Sono in particolare:
– i militari il cui contratto di lavoro o di tirocinio è stato disdetto prima dell’entrata in servizio o durante
quest’ultimo;
– i militari disoccupati, a condizione che fino all’entrata in servizio sia stata versata loro un’indennità giornaliera dell’AD;
– i militari che negli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno 4 settimane o 20 giorni lavorativi o 160 ore e che durante l’interruzione non dispongono di alcun contratto; per l'accertamento di questa condizione non è determinante l’inizio dell’interruzione ma la data effettiva dell’entrata in servizio.
Esempio
Un militare inizia la scuola reclute il 25 giugno e assolve in seguito la scuola sottoufficiali, che conclude il
25 novembre. Segue un’interruzione di 6 settimane. Se negli ultimi 12 mesi prima del 25 giugno soddisfa il criterio della durata minima di attività lucrativa (v.
N. 5001 segg.) e durante l’interruzione non dispone di alcun contratto, ha diritto alle IPG.
3007.3 Chi durante il servizio militare dispone di un contratto di 12/18 lavoro valido non ha diritto all’indennità durante
l’interruzione tra due servizi d’istruzione. Ciò vale anche per i contratti a tempo determinato e per i contratti di lavoro su chiamata.
3007.4 Chi, durante l’interruzione, svolge un lavoro occasionale 1/23 (p. es. cameriere ausiliario o agente di sicurezza per una
festa) dal quale consegue però un reddito di poco conto ha diritto all’indennità, a condizione che il salario percepito non superi in media i 345 franchi a settimana.
3007.5 Per i giorni in cui è stata esercitata un’attività occasionale 12/18 di poco conto non sussiste alcun diritto all’IPG.
3008 Il diritto all’indennità sussiste per ogni giorno di servizio che 2/15 dà diritto al soldo nell’esercito e nella protezione civile e al
soldo di funzione nei corsi per monitori di giovani tiratori. Nel servizio civile, il diritto all’indennità sussiste per ogni giorno di servizio da considerare in conformità alla legge sul servizio civile, mentre per i corsi federali e cantonali per la formazione dei quadri di G+S esso sussiste per ogni giorno intero di corso.
3009 soppresso
1/26
3009.1 soppresso
1/26
3010 soppresso
1/26
3011 soppresso
1/26
3.2 Esercizio del diritto all’indennità
3.2.1 Principio
3012 Il diritto all’indennità di base e agli assegni per i figli può
essere fatto valere sia dalla persona prestante servizio sia dai suoi familiari o dal datore di lavoro.
3013 Il diritto all’assegno per spese di custodia può essere fatto
valere dalla persona prestante servizio e dai suoi familiari, ma in nessun caso dal datore di lavoro.
3.2.2 Esercizio del diritto a opera di familiari
3014 Sono considerati familiari il coniuge e i figli della persona
prestante servizio.
3015 I familiari possono rivendicare l’indennità a loro nome
soltanto se la persona prestante servizio non rispetta gli obblighi d’assistenza o di mantenimento nei loro confronti.
3016 I familiari che vogliono far valere il diritto all’indennità
devono richiedere un duplicato alla cassa di
compensazione competente se non sono in possesso del modulo di richiesta. Se non è possibile fornire la prova dei giorni di servizio effettuati, il caso va sottoposto all’UFAS.
3.2.3 Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del gerente dell’azienda agricola
3017 Quando un membro della famiglia del gerente che
collabora nell’azienda agricola ha diritto all’assegno per l’azienda e non lo fa valere, il gerente può agire in
sostituzione se è stato assunto e retribuito un sostituto. In questo caso il gerente dell’azienda deve compilare il foglio complementare 2.
3.2.4 Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro
3018 I datori di lavoro della persona prestante servizio possono
esercitare il diritto all’indennità solo se versano uno stipendio o un salario durante il servizio e questa
rimunerazione corrisponde almeno all’importo
dell’indennità.
3019 Qualora non dispongano del modulo di richiesta, i datori di
lavoro che intendono avvalersi del diritto all’indennità devono chiedere un duplicato alla loro cassa di
compensazione. Se non sono in grado di fornire la prova del numero di giorni di servizio effettuati, il caso viene sottoposto all’UFAS.
3020 I datori di lavoro sono tenuti a consegnare alla loro cassa 2/15 di compensazione il modulo di richiesta debitamente
compilato e, eventualmente, il foglio complementare 1,
anche nel caso in cui siano loro stessi a determinare l’indennità.
3.3 Prescrizione del diritto
3021 Il diritto all’indennità si prescrive cinque anni dopo l’ultimo
giorno di servizio per il quale questa è dovuta.
3021.1 Nel caso di un periodo di servizio di una certa durata e 1/24 consecutivo, come ad esempio la scuola reclute, il servizio
di avanzamento, il servizio in ferma continuata ecc., è determinante l’ultimo giorno di servizio.
4. Indennità e importi
4.1 Indennità di base
4.1.1 Principio
4001 Tutte le persone che prestano servizio hanno diritto
all’indennità di base. Questo diritto è indipendente dallo stato civile e dall’esercizio di un’attività lucrativa.
4.1.2 Importo dell’indennità di base
4.1.2.1 Durante il servizio d’istruzione di base
Definizione dell’istruzione di base
4002 Durante l’istruzione di base i membri dell’esercito, della
protezione civile e del servizio civile acquisiscono le conoscenze di base e le capacità fondamentali proprie alla loro funzione. Sono considerati istruzione di base la scuola reclute, l’istruzione di base nel quadro della protezione civile e il numero di giorni computabili corrispondente alla durata di una scuola reclute effettuati nel quadro del servizio civile.
Giorni di reclutamento
4003 Per i membri dell’esercito, della protezione civile e del 2/15 servizio civile il reclutamento dura di regola al massimo tre
giorni (in casi eccezionali cinque giorni). Nel modulo IPG il reclutamento è contrassegnato separatamente (codice 13). Le giornate di reclutamento danno diritto al soldo e sono computate nei giorni di servizio d’istruzione obbligatori della persona interessata. Il relativo diritto all’indennità è disciplinato conformemente ai N. 4006–4008. Questo non vale tuttavia per la giornata informativa, che non dà diritto né al soldo né, di conseguenza, all’IPG.
Reclute
4004 Per principio, sono considerate reclute i membri
12/18 dell’esercito che assolvono una scuola reclute, vale a dire
durante l’IBG, l’IBA, l’IBF o l’IDR. Per quanto riguarda l’indennità, le reclute sono considerate tali anche quando, durante la scuola reclute, ricevono iI soldo previsto per i soldati o gli appuntati.’
4005 soppresso
12/18
4006 L’indennità di base giornaliera versata alle reclute
2/15 ammonta, per principio, al 25 per cento dell’indennità totale
massima prevista dall’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Questo principio si applica anche quando immediatamente prima dell’entrata in servizio, la recluta percepiva
un’indennità giornaliera dell’AI o dell’AINF d’importo
superiore. L’articolo 9 OIPG non trova dunque applicazione nel caso delle reclute.
4006.1 Le disposizioni di cui al N. 4006 si applicano anche ai 12/18 militari che hanno un’interruzione tra la fine della scuola
reclute e l’inizio della scuola sottoufficiali (servizio
contrassegnato dal codice 15) e che soddisfano le
condizioni di diritto all’IPG (art. 10a LIPG).
4007 Se invece sono adempiute le condizioni per il versamento
degli assegni per i figli, l’indennità di base concessa alle reclute esercitanti un’attività lucrativa prima dell’entrata in servizio è fissata secondo il N. 4016.
4008 Per le reclute che non esercitano alcuna attività lucrativa e
hanno diritto agli assegni per i figli l’indennità di base è fissata secondo il N. 4017.
Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)
4009 Durante l’istruzione di base (IBG / IBA / IBF / IDR) i militari 12/18 in ferma continuata sono equiparati alle reclute.’ Il diritto
all’indennità dei quadri in ferma continuata è regolato conformemente ai N. 4006–4008.
Persone che prestano servizio di protezione civile
4010 Le persone che partecipano all’istruzione di base (10- 2/15 19 giorni) nell’ambito della protezione civile ricevono
l’indennità prevista per le reclute (v. N. 4006–4008).
4011 Questo vale anche per i membri dell’esercito che sono stati
trasferiti nella protezione civile ed hanno frequentato la scuola reclute durante un periodo inferiore a 40 giorni.
Persone che prestano servizio civile
4012 Le persone che prestano servizio civile senza aver svolto
la scuola reclute sono equiparate alle reclute fino a quando non hanno effettuato il numero di giorni di servizio
corrispondente a tale scuola (v. N. 4006–4008).
4013 Se le persone che prestano servizio civile non sono
assegnate ad alcuna Arma, i primi 124 giorni di servizio computabili corrispondono alla durata di una scuola reclute.
4014 Se la persona, prima di essere ammessa al servizio civile,
è stata invece assegnata ad un’Arma, è determinante la durata della scuola reclute di quest’ultima.
4.1.2.2 Durante il servizio normale (altri servizi)
Definizione del servizio normale (altri servizi)
4015 Per principio, sono considerati come servizio normale tutti i 12/18 servizi di perfezionamento della truppa (SPT), i servizi
d’istruzione delle formazioni (SIF), i giorni di servizio con soldo durante un’interruzione nell’ambito di un servizio d’avanzamento, i servizi di protezione civile successivi all’istruzione di base nell’ambito della protezione civile e le prestazioni di servizio civile dopo un servizio di durata pari ad una scuola reclute. Contano come servizio normale anche le formazioni dei quadri di G+S e i corsi per monitori dei giovani tiratori.
Persone in servizio di perfezionamento delle truppe e servizi d’istruzione delle formazioni (CR)
4016 Per le persone senza figli che prima di entrare in servizio
esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base
giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 25 per cento dell’indennità totale massima prevista nell’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.
4017 Per le persone senza figli che, prima di entrare in servizio, 2/15 non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base
giornaliera ammonta al 25 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.
Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)
4018 Se dopo l’IBG, l’IBA, l’IBF o l’IDR non viene effettuato 12/18 alcun servizio di avanzamento, l’indennità versata per i
rimanenti giorni di servizio è stabilita secondo i N. 4016– 4017.
4019 Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che 12/18 prima di entrare in servizio esercitavano un’attività
lucrativa, dopo aver assolto l’IBG, l’IBA, l’IBF e l’IDR’ l’indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per i militari quadri in ferma continuata con figli,
all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari almeno al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, ad almeno il 62 per cento.
4020 Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che 2/15 prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività
lucrativa, dopo aver assolto l’IB generale (ev. l’IBF e l’IDR) e la scuola per quadri, l’indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per i militari quadri in ferma continuata con figli,
all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell’indennità totale massima
secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.
Persone che prestano servizio di protezione civile
4021 Dopo l’istruzione di base (v. N. 4010 seg.) le persone che
prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–4017.
Persone che prestano servizio civile
4022 Dopo un servizio di durata pari a quella di una scuola
reclute (v. N. 4012–4014), le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016– 4017.
Formazione dei quadri di G+S
4023 Le persone che seguono una formazione dei quadri di G+S 2/15 hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–4017.
Corsi per monitori dei giovani tiratori
4024 Le persone che seguono un corso per monitori dei giovani
tiratori hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016– 4017.
4.1.2.3 Durante il servizio di avanzamento
Definizione del servizio d’avanzamento
4025 Sono considerati servizi d’avanzamento tutti i servizi
prestati in scuole, corsi e corsi speciali che hanno quale scopo il perfezionamento dell’istruzione al fine di accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione. Questi servizi, da soli o combinati con altri servizi nell’ambito di un periodo d’istruzione omogeneo, devono però durare
complessivamente almeno 18 giorni. Sono fatti salvi
unicamente i casi in cui il servizio di avanzamento non raggiunge il numero di giorni prescritto perché la persona interessata è stata congedata anzitempo (per malattia o infortunio).
4025.1 Una deroga è prevista per le persone che presentano 12/18 un’interruzione durante il servizio d’avanzamento, perché i
servizi d’istruzione per l’ottenimento di un grado superiore non si susseguono ininterrottamente. Il periodo
d’interruzione non è considerato servizio d’avanzamento. L’indennità cui si ha diritto ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio (art. 10a LIPG). Non sussiste alcun diritto all’importo minimo
dell’indennità giusta l’articolo 16 capoverso 1 LIPG.
4026 Non tutte le persone chiamate a prestare servizio in uno
dei corsi o in una delle scuole summenzionati prestano necessariamente un servizio di avanzamento. Questo vale solo per coloro che prestano servizio con lo scopo di accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione.
4027 In caso di dubbio, per sapere se il periodo di servizio
prestato è considerato come servizio di avanzamento, la cassa di compensazione può rivolgersi alla Base logistica dell’esercito a Berna.
Servizio d’istruzione di base per quadri in generale
4028 Per le persone senza figli che seguono una scuola per
quadri e prima di entrare in servizio esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari almeno al 65 per cento
dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a
capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 70 per cento.
4029 Per le persone senza figli che seguono una scuola per
quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base giornaliera
ammonta al 45 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 65 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 70 per cento.
Servizio d’istruzione di base per quadri in ferma continuata
4030 Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono
una scuola per quadri e prima di entrare in servizio
esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base
giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a
capoverso 1 LIPG.
Per i quadri in ferma continuata con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva sarà pari almeno al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 65 per cento.
4031 Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono
una scuola per quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base giornaliera ammonta al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.
4032 I quadri in ferma continuata (codice 14 nel campo relativo 2/15 al servizio) che passano dal modello di servizio in ferma
continuata a quello normale (codice 12 nel campo relativo al servizio) non hanno diritto al versamento della differenza
rispetto all’indennità che sarebbe spettata loro nel caso in cui avessero prestato servizio in unico periodo senza interruzioni.
4.2 Altre indennità
4.2.1 Assegni per i figli
4.2.1.1 Definizione di figlio
4033 Sono considerati figli che danno diritto all’assegno:
4034 – i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona
prestante servizio (art. 252 CC), ovvero che sono iscritti nel registro delle famiglie quali figli della persona
prestante servizio.
Il diritto all’assegno per i figli sussiste indipendentemente dal fatto che la persona prestante servizio provveda al mantenimento del figlio. È fatto salvo il N. 4036.
4035 – i figli elettivi per i quali la persona prestante servizio ha 1/24 assunto gratuitamente e in modo durevole le spese di
mantenimento e di educazione, ovvero quelli che
soddisfano le condizioni previste dall’articolo 49
capoverso 1 OAVS (v. N. 3057 segg. DR). Il diritto all’assegno per i figli si estingue se l’affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento (art. 49 cpv. 3 OAVS).
4.2.1.2 Persone aventi diritto agli assegni per i figli
4036 In linea di massima, soltanto i genitori hanno diritto
all’assegno per i figli. Tuttavia, in caso di rapporto di affiliazione ai sensi del N. 4035, il diritto all’assegno per i figli è riconosciuto solo ai genitori affilianti.
4037 Il diritto all’assegno per i figli sussiste per entrambi i coniugi
se tutti e due prestano servizio simultaneamente.
4.2.1.3 Nascita del diritto
4038 Il diritto all’assegno per i figli nasce:
4039 – per i figli che hanno un rapporto di filiazione con la
persona prestante servizio, al momento del sorgere della filiazione secondo l’articolo 252 CC (nascita,
riconoscimento, constatazione giudiziaria o adozione);
4040 – per i figli elettivi, il giorno in cui vengono accolti dalla
famiglia affiliante.
4.2.1.4 Estinzione del diritto
4041 Il diritto all’assegno per i figli si estingue quando il figlio
compie i 18 anni. L’assegno è versato ancora per il giorno del 18° compleanno.
4042 Se il figlio è agli studi o segue una formazione
professionale, il diritto all’assegno si estingue il giorno che segue quello in cui gli studi o la formazione professionale sono conclusi o interrotti, ma al massimo quando il figlio compie i 25 anni. L’assegno è pagato ancora il giorno del 25°compleanno.
4043 Per la nozione di formazione sono applicabili i N. 3118 1/24 segg. delle DR.
4.2.1.5 Importo dell’assegno per i figli
4044 Per ogni figlio l’assegno giornaliero è pari all’8 per cento
dell’importo massimo dell’indennità totale giusta
l’articolo 16a capoverso 1 LIPG. Sono fatte salve le disposizioni generali sulle riduzioni (v. N. 4087).
4.2.2 Assegno per spese di custodia
4.2.2.1 Principio
4045 L’assegno per spese di custodia è concesso solo per un
periodo di servizio di almeno due giorni consecutivi e a condizione che la persona prestante servizio possa
dimostrare che il servizio gli provoca delle spese
supplementari per la custodia dei figli.
4045.1 I militari non hanno diritto all’assegno per spese di custodia 12/18 per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione
(servizi contrassegnati dai codici 15 e 16).
4046 Possono richiedere l’assegno per spese di custodia le
persone prestanti servizio che vivono nell’economia domestica con figli che non hanno ancora compiuto 16 anni e danno diritto a assegni per i figli.
4.2.2.2 Spese supplementari per la custodia
4047 Sono considerate spese supplementari per la custodia di
figli quelle che una persona deve sostenere poiché il servizio gli impedisce di compiere personalmente i compiti inerenti la custodia di figli. Si deve trattare di spese dovute a compiti regolari che la persona non può più effettuare a causa del servizio. Le spese isolate, cagionate
dall’impossibilità di sbrigare i compiti occasionali a causa del servizio non sono rimborsate (p.es. le spese per accompagnare il figlio dal medico).
4048 Di conseguenza non sono considerate spese
supplementari le perdite di guadagno subite da terzi che si occupano dei figli durante il servizio. Questo concerne in modo particolare le perdite di reddito sopportate dal genitore che si occupa dei figli mentre l’altro presta
servizio. Allo stesso modo non vengono rimborsate le spese isolate cagionate perché i compiti occasionali della persona prestante servizio devono essere sbrigati da terzi.
4.2.2.3 Spese supplementari in dettaglio
4049 Segnatamente sono considerate spese supplementari:
4050 – le spese di vitto all’esterno, a condizione che i figli non
abbiano già consumato regolarmente i pasti al di fuori del loro domicilio prima del servizio (p. es. alla mensa della scuola ecc.). Per i pasti consumati fatturati da terzi, per ogni figlio si possono rimborsare al massimo gli importi di cui all’articolo 11 OAVS;
4051 – le spese di alloggio e di trasporto per i figli custoditi da
terzi (ad eccezione di: settimane di studio, settimane sportive, colonie di vacanza, soggiorni linguistici ecc.):
4052 – la retribuzione di aiuti familiari o domestici;
4053 – le spese per gli asili nido e gli asili, a condizione che i
figli non vi siano già stati collocati regolarmente prima del servizio;
4054 – le spese di trasporto di una terza persona che si reca al 2/15 domicilio della persona prestante servizio per accudire i
figli. Rientrano in questa categoria le spese di
utilizzazione di un veicolo a motore privato, le spese per trasporti aerei come pure le spese per l’utilizzazione dei trasporti pubblici. Le indennità per l’utilizzazione di veicoli a motore privati sono determinate conformemente alle disposizioni relative all’imposizione federale diretta,
applicabili per analogia.
4055 Questo elenco non è esaustivo. In caso di dubbio si
devono sottoporre gli incarti all’UFAS.
4.2.2.4 Giustificazione delle spese supplementari
4056 La persona che presta servizio deve giustificare la totalità
delle spese supplementari effettuate. I giustificativi devono essere presentati unitamente alla richiesta.
4057 Se la persona che presta servizio ha rimunerato una terza
persona, incaricata di accudire i figli, ma manca il relativo giustificativo, questa deve attestare il pagamento nella richiesta.
4058 Le spese non attestate non danno diritto all’assegno per
spese di custodia.
4.2.2.5 Casi speciali
4059 Il diritto all’assegno per spese di custodia si estingue il
giorno seguente il 16° compleanno del figlio più giovane, se tale giorno ricorre durante un periodo in cui uno dei due genitori presta servizio.
4060 Se entrambi i genitori possono avvalersi
contemporaneamente del diritto all’assegno per spese di custodia, il caso deve essere sottoposto all’UFAS.
4.2.2.6 Importo dell’assegno per spese di custodia
4061 In linea di principio vengono rimborsate le spese effettive.
Tuttavia, l’assegno per spese di custodia non può superare il 27 per cento dell’importo massimo dell’indennità totale secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG, moltiplicato per il numero di giorni di servizio effettuati.
4062 L’importo rimborsabile è un forfait calcolato sulla base
dell’intero periodo di servizio indipendentemente dalla ripartizione delle spese sui singoli giorni di servizio.
4063 Lo stesso vale per i periodi di servizio di una certa durata
come le scuole reclute, i servizi di avanzamento, il servizio civile o le scuole per militari in ferma continuata. Qualora la persona che presta uno di questi servizi faccia valere regolarmente il diritto all’assegno per spese di custodia, l’importo versato per ogni giorno di servizio computabile non può superare quello massimo dell’assegno di custodia. Alla fine del servizio si effettua un conteggio finale per tutta la durata del servizio (v. l’esempio all’Allegato I).
4064 Le spese di custodia inferiori a 20 franchi per tutto il
periodo di servizio non vengono rimborsate.
4065 Viene versata la totalità dell’assegno per spese di custodia
anche se sommata all’indennità di base e agli assegni per i figli supera l’importo massimo dell’indennità totale prevista all’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
4.2.3 Assegno per l’azienda
4.2.3.1 Persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
4.2.3.1.1 Diritto
4066 Hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti
servizio che
4067 – dirigono un’azienda quali proprietari affittuari o
usufruttuario
4068 – partecipano attivamente alla direzione di un’azienda
come soci di una società in nome collettivo, soci
illimitatamente responsabili di una società in
accomandita o membri di un’altra comunità di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo.
4069 Hanno diritto all’assegno per l’azienda soltanto le persone
prestanti servizio che non conseguono un reddito superiore proveniente da un’attività lucrativa dipendente (v. N. 4074).
4070 Le reclute hanno diritto all’assegno per l’azienda alle
stesse condizioni delle altre persone prestanti servizio.
4.2.3.1.2 Definizione di azienda
4071 Un’azienda esiste quando una persona esercitante
un’attività lucrativa indipendente prestante servizio dispone di locali, di fondi, di speciali impianti, di macchine o di un
grande deposito di merci oppure quando dà lavoro in modo duraturo ad una o a più persone.
4072 I locali, i fondi, gli impianti speciali, le macchine, o il
deposito di merci devono essere necessari all’esercizio della professione ed essere adoperati esclusivamente, o in modo preponderante, per questo scopo. Se la professione è esercitata in locali o impiegando speciali impianti o macchine che la persona prestante servizio potrebbe adoperare senza difficoltà per altri scopi (p. es. locali di abitazione, locali hobby, impianti o macchine per lavori "fai da te") o se la persona esercita la sua professione con del personale che impiegherebbe anche per scopi privati (p. es. persone addette ai servizi domestici), l’assegno per l’azienda non può essere concesso.
4.2.3.1.3 Condizione nell’azienda della persona prestante servizio
4073 Fatti salvi i N. 4076-4085, l’assegno per l’azienda è
concesso unicamente se la persona prestante servizio è tenuta, in virtù della LAVS, a pagare i contributi quale persona indipendente sul guadagno che trae dall’azienda. Le persone che traggono il loro reddito dall’azienda quale membro della famiglia che collabora nell’azienda,
accomandante che lavora per la società o altro salariato secondo l’AVS, non hanno diritto all’assegno per l’azienda.
4074 Le persone prestanti servizio, il cui reddito proviene sia da
un’attività lucrativa dipendente che da un’attività lucrativa indipendente possono far valere il diritto a un assegno per l’azienda solo se il guadagno giornaliero della loro attività indipendente è almeno equivalente a quello dell’attività dipendente. Il fatto che la persona prestante servizio sia soggetta all’AVS o meno non è determinante.
4075 Le persone prestanti servizio non assicurate all’AVS e che
non ne pagano quindi i contributi (p. es. gli Svizzeri
all’estero) hanno diritto all’assegno per l’azienda qualora,
se fossero assicurati all’AVS, dovessero pagare contributi come indipendenti.
4.2.3.2 Familiari che collaborano in un’azienda agricola
4.2.3.2.1 Diritto
4076 Hanno diritto all’assegno per l’azienda i membri della
famiglia che collaborano nell’azienda familiare agricola, se la loro assenza per il periodo di servizio di una certa durata comporta l’assunzione di un sostituto.
4076.1 I militari non hanno diritto all’assegno per l’azienda per il 12/18 periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione (servizi
contrassegnati dai codici 15 e 16).
4.2.3.2.2 Definizione di membro della famiglia che collabora in un’azienda agricola
4077 Sono considerati membri della famiglia che collaborano in
un’azienda agricola le persone indicate all’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b LAF, se prima dell’entrata in servizio svolgevano la loro attività principale nell’azienda agricola, vale a dire
4078 – i parenti in linea diretta, ascendente o discendente, del
dirigente dell’azienda e il loro coniuge,
4079 – le nuore e i generi del dirigente dell’azienda, i quali
verosimilmente assumeranno in proprio l’azienda.
4080 Se, sul foglio complementare 2, la persona prestante
servizio afferma di avere anche altri datori di lavoro, la cassa di compensazione verifica se l’attività principale è esercitata nell’azienda agricola. È il caso se l’attività nell’azienda familiare occupa la maggior parte del tempo e rappresenta la fonte essenziale del reddito (v. N. 44 del «Commentaire sur les Allocations familiales dans
l’agriculture» dell’UFAS e RCC 1990 pag. 115).
4.2.3.2.3 Definizione di periodi di servizio di una certa durata
4081 Sono considerati servizi di una certa durata quelli che
durano per almeno 12 giorni consecutivi. Un diritto
all’assegno per l’azienda esiste soltanto se sono stati effettivamente assolti almeno 12 giorni di servizio
(v. l’esempio dell’Allegato I).
4.2.3.2.4 Definizione di sostituta/o
4082 È considerata sostituta ogni persona che viene ingaggiata
nell’azienda agricola o che rimane nell’azienda in
sostituzione di un familiare che collabora nell’azienda assente perché chiamato a prestare un servizio di una certa durata. In questa seconda ipotesi si può trattare, ad esempio, di un figlio che ha appena terminato la scuola obbligatoria e che a causa del servizio prestato dal fratello, rinvia la formazione professionale per lavorare,
temporaneamente, nell’azienda agricola paterna.
4083 Può essere considerato sostituto anche il proprietario, che
è contemporaneamente gerente dell’azienda agricola, se normalmente esercita un’attività lucrativa a tempo pieno fuori dall’azienda e incarica un’altra persona dei lavori agricoli (p. es. un figlio) ma la sostituisce quando questa presta servizio.
4084 L’assegno per l’azienda è versato solo se il sostituto lavora
nell’azienda per almeno 10 giorni durante il periodo di servizio e se il salario giornaliero in contanti è almeno in media pari all’importo dell’assegno per l’azienda. Se il sostituto è proprietario e gerente dell’azienda e se
normalmente lavora a tempo pieno all’esterno di essa, si deve accertare che la perdita di guadagno subita
nell’ambito del lavoro esterno, divisa per i giorni lavorativi prestati nell’azienda, deve ammontare almeno all’importo giornaliero dell’assegno per l’azienda. Quest’ultimo è concesso solo per i giorni durante i quali un sostituto è stato effettivamente occupato.
4085 Le condizioni di diritto all’assegno per l’azienda secondo il N. 4084 sono pure adempite quando più sostituti vengono impiegati successivamente e la durata complessiva della loro occupazione corrisponde alla durata minima richiesta; oppure se due sostituti sono occupati
contemporaneamente e i loro salari cumulati corrispondono in contanti al salario minimo richiesto. Anche se sono assunti più sostituti viene versato un unico assegno per l’azienda per giorno.
4.2.3.3 Importo dell’assegno per l’azienda
4086 L’assegno per l’azienda è pari al 27 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera totale secondo
l’articolo 16a capoverso 1 LIPG (v. Allegato II). L’assegno non viene mai ridotto, pertanto è pagato integralmente anche se sommato all’indennità di base e agli assegni per i figli supera l’importo massimo.
4.2.4 Indennità totale: limite superiore e minimo garantito
4087 L’indennità totale, senza l’assegno per l’azienda e
l’assegno per spese di custodia, non deve superare
l’importo massimo previsto all’articolo 16a capoverso 1 LIPG (v. Allegato II). Nel caso delle persone che
esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in servizio, l’indennità deve essere ridotta nella misura in cui essa supera il reddito medio conseguito prima del servizio, ma non al di sotto dei valori seguenti:
a) in caso di servizio normale (altri servizi) al:
– 25 per cento senza figli
– 40 per cento con un figlio
– 50 per cento con due o più figli
b) in caso di servizio per l’istruzione di base dei quadri in generale al:
– 45 per cento senza figli
– 65 per cento con un figlio
– 70 per cento con due o più figli
c) in caso di servizio per l’istruzione di base dei quadri in ferma continuata al:
– 37 per cento senza figli
– 55 per cento con un figlio
– 62 per cento con due o più figli.
4.2.5 Tavole per il calcolo delle indennità giornaliere
4088 L’uso delle «Tables pour la fixation des allocations
journalières APG» (318.116 d/f) pubblicate dall’UFAS è obbligatorio. Per la loro applicazione si rinvia agli esempi dell’Allegato I come pure alle spiegazioni relative alle tavole.
5. Determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima di prestare servizio
5.1 Distinzione tra persone attive e non attive
5001 Hanno diritto all’indennità quali persone esercitanti
un’attività lucrativa quelle prestanti servizio che nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per 4 settimane almeno. Tale condizione è adempita se almeno 20 giorni o 160 ore di lavoro sono stati effettuati negli ultimi 12 mesi.
5002 Finché assolvono la durata minima menzionata le persone
che hanno abbandonato la vita attiva sono considerate ugualmente come esercitanti un’attività lucrativa.
5003 Per gli insegnanti che negli ultimi 12 mesi precedenti
l’entrata in servizio hanno insegnato solo al giorno o all’ora, la durata minima (4 settimane) dell’attività è adempita se il numero delle lezioni impartite corrisponde a quello che un insegnante a tempo pieno impartisce in 4 settimane.
5004 Alle persone esercitanti un’attività lucrativa sono
1/25 equiparate quelle che possono dimostrare che avrebbero
esercitato un’attività lucrativa per un periodo più lungo, ossia di durata indeterminata o di almeno un anno
(DTF 136 V 231), qualora non fossero entrate in servizio.
5005 Le persone che seguono una formazione professionale 2/15 sono parificate alle persone che esercitano un’attività
lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al N. 5001.
5006 Se una persona ha terminato la sua formazione
12/18 professionale immediatamente prima di entrare in servizio
oppure l’avrebbe finita durante il servizio, si presume che avrebbe iniziato un’attività lucrativa. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata con la prova del contrario. Questo avviene se la cassa di compensazione è convinta che, se non avesse avuto l’obbligo di prestare servizio, la persona non avrebbe iniziato alcuna attività lucrativa (DTF 137 V 410 e 9C 586/2021).
5006.1 È considerato «immediato» un periodo di al massimo 12/18 quattro settimane. A seconda delle circostanze questa
durata può essere prolungata (v. sentenze del Tribunale federale 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 consid. 2.1.1 e 9C_80/2014 del 3 aprile 2014 consid. 4.2).
5007 Le persone che non adempiono a nessuna condizione
summenzionata sono considerate non attive.
5.2 Reddito determinante dei salariati
5.2.1 In generale
5008 L’indennità per i salariati è calcolata sulla base dell’ultimo 1/24 reddito da attività lucrativa ai sensi dell’articolo 5 LAVS
conseguito prima dell’entrata in servizio, convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha conseguito alcun reddito o ha conseguito solo un reddito ridotto a causa di:
– malattia;
– infortunio;
– disoccupazione;
– servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
– congedo di maternità o prolungamento del congedo del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre;
– assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
– altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
5009 L’indennità versata ai disoccupati è calcolata in base al
reddito conseguito prima del periodo di disoccupazione, anche nel caso in cui essi percepiscono un cosiddetto guadagno intermedio, integrato dalla cassa di
disoccupazione fino a concorrenza dell’indennità
giornaliera prevista dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
5010 Le prescrizioni della LAVS e dell’OAVS sono applicabili per
stabilire il reddito determinante dell’attività lucrativa. Le direttive e le istruzioni in materia, emanate dall’UFAS, sono applicabili per analogia.
5011 Per i familiari che collaborano nell’azienda senza ricevere
una retribuzione in denaro e che prestano servizio prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, l’indennità è calcolata sulla base di un salario complessivo determinato conformemente
all’articolo 14 OAVS.
5012 Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente una
volta all’anno o ad intervalli di più mesi, come le provvigioni e le gratificazioni, vengono aggiunti al reddito determinante secondo i N. 5015 segg., a condizione che siano stati pagati per o durante l’anno d’esercizio che precedeva immediatamente l’entrata in servizio.
5013 Se una persona ha beneficiato di un’indennità giornaliera 2/15 dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni immediatamente prima di entrare in servizio, l’importo totale dell’indennità
corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera versata in precedenza. Fanno eccezione le persone di cui all’articolo 9 LIPG.
5014 soppresso
5.2.2 In caso di reddito regolare
5.2.2.1 Principio
5015 Sono considerati aventi un reddito regolare, i salariati con
un rapporto di lavoro stabile e con un reddito non soggetto a forti fluttuazioni. Un rapporto di lavoro è reputato stabile se è stato concluso per un periodo di tempo indeterminato o per un anno almeno.
5016 Si tratta, dunque, di salariati che per un periodo prolungato
lavorano per un numero di ore settimanali o mensili più o meno uguale e il cui salario orario, giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile resta quasi invariato. Questo vale anche per le persone impiegate a tempo parziale o con un modello lavorativo basato su un orario di lavoro annuale.
5017 Un’attività lucrativa non cessa di essere regolare se è
interrotta o ridotta a causa di malattia, infortunio,
disoccupazione, prestazione di servizio conformemente all’articolo 1a LIPG o di altri motivi non imputabili alla persona prestante servizio.
5.2.2.2 Salariati retribuiti al mese
5018 Per i salariati retribuiti al mese il reddito giornaliero medio
acquisito prima dell’entrata in servizio è calcolato dividendo per 30 il salario mensile acquisito durante l’ultimo mese civile precedente il servizio.
5019 In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto, di regola è
determinante il salario mensile percepito nell’ultimo mese civile precedente la disoccupazione o il periodo di lavoro ridotto. Se la persona interessata ha iniziato un’altra attività a tempo pieno a causa della disoccupazione (e se non si tratta di un guadagno intermedio), è determinante il salario mensile conseguito per questa attività durante l’ultimo mese civile precedente l’entrata in servizio, anche se questo reddito è inferiore a quello ottenuto prima dell’inizio della disoccupazione.
5.2.2.3 Salariati retribuiti all’ora
5020 Per i salariati retribuiti all’ora il reddito giornaliero medio
acquisito prima dell’entrata in servizio è calcolato
moltiplicando l’ultimo salario orario conseguito prima del servizio per il numero delle ore lavorative effettivamente prestate nell’ultima settimana normale di lavoro (N. 5023) e dividendo il risultato per 7. Si applica quindi la formula seguente:
ultimo salario orario x numero di ore di lavoro 7
5021 È considerato ultimo salario orario quello conseguito
nell’ultimo giorno lavorativo precedente l’entrata in servizio. Questo vale anche in caso di disoccupazione o di lavoro ridotto. Se la persona era alle dipendenze di più datori di lavoro, il salario complessivo conseguito nell’ultima
settimana lavorativa normale è diviso per il numero delle ore prestate.
5022 Il numero delle ore lavorative deve essere determinato
dalla cassa di compensazione e non può essere presunto.
5023 È considerata ultima settimana lavorativa normale quella
civile precedente il servizio nella quale il salariato ha lavorato secondo l’orario normale. Non è quindi
considerata ultima settimana lavorativa normale quella civile in cui la persona prestante servizio ha ricevuto
un’indennità fissa per giorni festivi.
5024 In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto si considera
ultima settimana lavorativa normale quella civile durante la quale si è lavorato ancora a tempo pieno. Se tuttavia la persona interessata ha iniziato un altro lavoro a tempo pieno, è determinante l’ultima settimana lavorativa normale effettuata in questo nuovo lavoro, anche se il numero totale delle ore di lavoro è inferiore a quello del posto precedente.
5024.1 Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in 1/22 considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e
malattia, dal momento che il reddito annuo è calcolato su 52 settimane. Vanno invece considerati i supplementi per la tredicesima.
5.2.2.4 Salariati retribuiti in altro modo
5025 Per i salariati retribuiti in altro modo il reddito giornaliero
medio acquisito prima dell’entrata in servizio è calcolato dividendo per 28 il salario conseguito nelle ultime quattro settimane precedenti il servizio. Bisogna perciò fondarsi sul salario complessivo conseguito durante le ultime quattro settimane civili che comprendono, di regola, due o quattro periodi di paga.
5026 Fanno parte della categoria dei salariati retribuiti in altro
modo i lavoratori con paga giornaliera, settimanale o bimensile e quelli che lavorano a cottimo per periodi
piuttosto brevi. Ciò vale anche per i lavoratori il cui salario orario varia a causa delle ore supplementari o del lavoro notturno.
5027 Gli elementi del salario che sono pagati una volta all’anno
o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, devono essere convertiti in guadagno giornaliero e aggiunti al reddito giornaliero.
5.2.3 In caso di reddito irregolare o soggetto a forti variazioni
5028 Si considerano salariati con reddito irregolare le persone
che lavorano soltanto alcuni giorni alla settimana o meno di quattro settimane al mese, come ad esempio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Per contro, sia le persone impiegate a tempo parziale, sia quelle con un modello lavorativo basato su un orario
annuale sono considerate come aventi un reddito regolare.
5029 Sono ritenuti salariati con reddito soggetto a forti variazioni
le persone il cui reddito dipende soprattutto da circostanze particolari come il tempo (giornalieri nell’agricoltura ecc.), la stagione (stagionali) o il rendimento (lavoratori a cottimo per un periodo prolungato). Appartengono a questa
categoria anche rappresentanti, agenti e altre persone retribuite con provvigione nonché i giornalai.
5030 Anche le persone che esercitano contemporaneamente
due o più attività dipendenti sono considerate come
salariati con reddito soggetto a forti variazioni. Questo vale, per esempio, per i familiari che collaborano nell’azienda agricola e che lavorano contemporaneamente come
boscaioli o per il maestro che, durante i mesi di scuola,
consegue anche un reddito proveniente da un’altra attività dipendente.
5031 Appartengono a questa categoria anche le persone che
hanno abbandonato la vita attiva, ma che hanno ancora diritto ad indennità per persone esercitanti un’attività
lucrativa (N. 5002).
5032 Per i salariati che non hanno un rapporto di lavoro stabile o 1/24 il cui reddito è soggetto a forti variazioni, il reddito
giornaliero medio conseguito prima dell’entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell’entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio. Se questo metodo non permette di ottenere un reddito giornaliero medio adeguato, si prende in considerazione un periodo più lungo che non deve però superare i 12 mesi.
5033 Spetta alla cassa di compensazione scegliere il periodo
determinante. Questa scelta deve permettere di fissare un salario medio adeguato alle circostanze.
5034 Per i giornalieri il periodo determinante è, di regola, di tre
mesi. Questo può essere applicato anche agli stagionali. Per le professioni tipicamente stagionali, come quelle alberghiere, ci si può basare ad esempio sui tre mesi dell’anno civile antecedente, che corrispondono al mese precedente l'inizio dell'attività, al mese durante l'attività e al mese seguente il licenziamento.
5035 Per i rappresentanti, gli agenti e le persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente analoga, è raccomandabile fondarsi, di regola, sul reddito conseguito negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, in questi casi si può applicare anche il N. 5034.
5036 Per le persone che nell’anno precedente l’entrata in
servizio hanno esercitato due o più attività dipendenti durante periodi nettamente distinti gli uni dagli altri, è determinante unicamente il reddito conseguito durante il periodo che precede immediatamente quello dell’entrata in servizio. Questo vale, per esempio, per i familiari che in estate collaborano esclusivamente nell’azienda agricola, mentre in inverno lavorano solo come boscaioli.
5.2.4 Salario determinante in casi particolari
5037 Se il salario giornaliero non può essere determinato
secondo il reddito conseguito prima dell’entrata in servizio in quanto il salariato ha iniziato la sua ultima attività poco
tempo prima dell’inizio del servizio, è determinante il
salario convenuto con il datore di lavoro. In questi casi il calcolo è effettuato come segue:
5038 – per i salariati retribuiti all’ora, il salario orario convenuto è
moltiplicato per il numero di ore lavorative settimanali prestate abitualmente nell’azienda e il risultato è diviso per 7;
5039 – per i salariati retribuiti al mese, lo stipendio convenuto è
diviso per 30;
5040 – per i salariati retribuiti in altro modo, il salario è diviso per 2/15 il numero dei giorni lavorativi effettivi. Se per i salariati
retribuiti a cottimo è convenuto solo un salario minimo o non è previsto alcun salario, la retribuzione
presumibilmente conseguita nel corso delle prime
quattro settimane dall’inizio dell’attività è divisa per 28.
5041 L’indennità spettante alle persone prestanti servizio che 1/12 rendono verosimile che, durante il periodo di servizio,
avrebbero esercitato un’attività dipendente per un periodo più lungo (v. N. 5004) oppure avrebbero potuto aumentare il proprio reddito almeno del 25 per cento è calcolata secondo il salario che avrebbero potuto conseguire.
5042 Se le persone prestanti servizio hanno terminato la
1/27 formazione professionale immediatamente prima di entrare
in servizio o l’avrebbero finita nel corso di quest’ultimo,
l’indennità è calcolata secondo il salario pagato nella professione corrispondente.
In questi casi, si presume che la persona avrebbe svolto un’attività lucrativa. La cassa di compensazione
competente deve basarsi sugli ultimi valori mediani della rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica (UST): tabella T17 (aggiornamento biennale). Sebbene i dati statistici riflettano i salari reali con differenze tra i sessi, va preso in considerazione il reddito più alto indipendentemente dal sesso della persona avente diritto alle prestazioni.
In questi casi, qualora sussistano dei dubbi sull’avvio dell’attività lucrativa, la cassa di compensazione deve riesaminare il comportamento della persona successivo al servizio (sentenza del TF 9C_693/2016).
5.3 Indipendenti
5.3.1 Principio
5043 L’indennità per i lavoratori indipendenti è calcolata in base
al reddito, convertito in guadagno giornaliero, preso in considerazione per fissare l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio. Non si tiene conto di eventuali decisioni di riduzione o di condono relative a questo contributo. Inoltre, non si considerano le prestazioni sociali per le quali vengono versati contributi all’AVS (indennità IPG e indennità giornaliere dell’AI).
5043.1 Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la 1/24 persona non ha conseguito alcun reddito o ha conseguito
solo un reddito ridotto a causa di:
– malattia;
– infortunio;
– servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
– congedo di maternità o prolungamento del congedo del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre;
– – assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG.
5043.2 Il motivo della riduzione del reddito deve sussistere per un 7/21 periodo di almeno 30 giorni consecutivi.
5044 Per determinare il reddito giornaliero medio, in linea di 7/21 principio si divide il reddito annuo per 360. Il divisore va
ridotto in proporzione, se la persona ha conseguito un reddito ridotto a causa di disoccupazione, servizio,
maternità o congedo di assistenza (v. N. 5043.1).
5045 Se, al momento dell’entrata in servizio, i contributi dovuti
per l’anno in questione non sono stati ancora oggetto di una decisione passata in giudicato, l’indennità è calcolata secondo il reddito preso in considerazione dalla cassa di compensazione per fissare gli acconti dei contributi per quell’anno (v. le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone non esercitanti un’attività lucrativa).
5046 Se, in seguito, la cassa di compensazione, basandosi sulla 1/23 comunicazione fiscale, fissa un contributo più elevato per
l’anno in questione, la persona prestante servizio può pretendere che l’indennità sia adeguata al nuovo reddito e che la differenza sia versata retroattivamente. La cassa di compensazione deve informare in modo adeguato la persona prestante servizio di questa possibilità.
5.3.2 Eccezioni
5047 L’indennità spettante a persone che rendono verosimile
che, durante il periodo di servizio, avrebbero iniziato un’attività indipendente di una certa durata è calcolata secondo il reddito che avrebbero potuto conseguire.
5048 Se, immediatamente prima di entrare in servizio, un
lavoratore indipendente aveva diritto a un’indennità
giornaliera dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’importo totale
dell’indennità corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera versata precedentemente. Fanno eccezione le persone di cui all’articolo 9 LIPG.
5049 soppresso
5.4 Persone contemporaneamente salariate e indipendenti
5050 Per le persone contemporaneamente salariate e
indipendenti si determina il reddito medio conseguito prima dell’entrata in servizio sommando i redditi provenienti
dall’attività dipendente e da quella indipendente, convertiti in reddito giornaliero.
5051 Questa disposizione è generalmente applicata quando la
persona prestante servizio era contemporaneamente salariata e indipendente nell’anno precedente la sua entrata in servizio.
5052 Se durante l’anno in questione la persona interessata ha
esercitato entrambe le attività per periodi di tempo
nettamente distinti l’uno dall’altro, la sua indennità è calcolata esclusivamente sulla base del reddito
proveniente dall’attività verosimilmente svolta durante il servizio.
5053 Per esempio, se una persona prestante servizio lavora in
estate esclusivamente come agricoltore indipendente e in inverno come operaio in fabbrica, la sua indennità è calcolata, se presta servizio in estate, unicamente in base al reddito quale agricoltore, mentre se presta servizio in inverno, in base al suo salario d’operaio in fabbrica.
5054 Se questa persona inizia il servizio verso la fine di un
periodo d’attività, l’indennità è calcolata esclusivamente in base al reddito dell’attività che avrebbe potuto esercitare in modo preponderante durante il servizio. Se i periodi in cui sono state esercitate le due attività non sono nettamente distinti l’uno dall’altro, sono applicabili per analogia i N. 5029 segg.
5.5 Reddito determinante delle persone non soggette all’obbligo contributivo secondo la LAVS
5055 L’indennità delle persone esercitanti un’attività lucrativa
non tenute a pagare contributi secondo la LAVS, come
p. es. gli Svizzeri dell’estero, è calcolata come segue:
5056 – per i salariati, conformemente ai N. 5008–5042;
5057 – per i lavoratori indipendenti, sulla base del reddito
conseguito nell’anno precedente quello della loro entrata in servizio. I N. 5043–5049 sono applicabili per analogia;
5058 – per le persone contemporaneamente salariate e
indipendenti, conformemente ai N. 5050–5054 applicati per analogia (v. anche gli esempi dell’Allegato I).
5059 Le persone che hanno lavorato all’estero prima di entrare
in servizio devono chiedere un’attestazione di salario speciale conformemente alle direttive della Cassa svizzera di compensazione.
5.6 Calcolo dell’indennità spettante alle persone che seguono una formazione (apprendistato o studi)
5.6.1 Principio
5060 Per le persone prestanti servizio che seguono una
1/25 formazione (studenti, allievi di un istituto tecnico o di una
scuola professionale ecc.) e che, nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’entrata in servizio, hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno quattro settimane (20 giorni o 160 ore lavorative), l’indennità è calcolata in base al reddito realizzato nell’ambito di questa attività. Nel calcolo vengono presi in considerazione anche i periodi in cui non sono stati realizzati redditi. Se queste persone dimostrano che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di tale durata minima, ma che non è stato possibile offrire loro un lavoro, è determinante il reddito confermato dall’ufficio del lavoro (N. 5005).
5061 Con riserva del N. 5065, tutte le altre persone che seguono
una formazione sono considerate come persone non esercitanti un’attività lucrativa.
5.6.2 In caso di reddito regolare
5062 Sono considerate aventi un reddito regolare le persone che
seguono una formazione, che hanno un rapporto di lavoro stabile e il cui reddito non è soggetto a forti variazioni.
5063 Se queste condizioni sono soddisfatte, il reddito
determinante è fissato conformemente al capitolo 5.2.2.
5.6.3 In caso di reddito irregolare
5064 Se la durata minima di attività conformemente al N. 5060 è
realizzata unicamente esercitando l’attività durante vari periodi non consecutivi (occupazione settimanale o
giornaliera), il reddito giornaliero determinante è calcolato dividendo per 28 il reddito complessivo più recente
conseguito nel corso di quattro settimane. Se questo metodo non permette di determinare un reddito medio appropriato, si deve prendere in considerazione un periodo più lungo (v. N. 5032 segg.).
5.6.4 Qualora la persona prestante servizio renda verosimile che il servizio ha impedito l’esercizio di un’attività lucrativa
5065 Se una persona dimostra che durante il periodo di servizio 1/12 avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo più
lungo (v. N. 5004), l’indennità è calcolata sulla base del salario che avrebbe potuto conseguire.
5066 Questo metodo di calcolo si applica però solamente se
l’interessato non ha già esercitato un’attività lucrativa regolare per un periodo di quattro settimane (v. N. 5062) oppure se il reddito che avrebbe potuto conseguire
superasse almeno del 25 per cento il reddito conseguito prima del servizio (v. N. 5041).
6. Determinazione e pagamento dell’indennità
6.1 Determinazione da parte della cassa di compensazione
6001 Di regola la cassa di compensazione determina e versa
l’indennità se il datore di lavoro non ha avuto l’incarico di svolgere questo compito. Se indicazioni complementari sono necessarie per determinare l’indennità, la cassa deve richiederle alla persona prestante servizio o al datore di lavoro.
6002 Se la persona prestante servizio cambia datore di lavoro o 2/15 cassa di compensazione tra la consegna di due moduli di
richiesta, la cassa competente per l’esame dell’ultimo modulo deve fare in modo che le indicazioni e,
all’occorrenza, il foglio complementare 1 o 3 sia trasmesso al nuovo datore di lavoro.
6003 La cassa di compensazione deve iscrivere nella parte del
modulo di richiesta prevista a questo scopo le indicazioni prescritte per il calcolo dell’indennità. Se il reddito medio giornaliero conseguito prima dell’entrata in servizio supera il limite massimo ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1 LIPG, si deve iscrivere questo importo massimo.
6003.1 Se un militare richiede l’indennità per il periodo
12/18 d’interruzione tra due servizi d’istruzione, la cassa di
compensazione verifica i dati mediante il foglio
complementare 4. In questa procedura deve tenere conto anche dei dati forniti con i moduli di richiesta inoltrati prima dell’interruzione.
6004 La cassa di compensazione deve informare la persona 12/18 prestante servizio sul diritto all’indennità e sul modo in cui’
essa viene calcolata. In caso di contestazione, la cassa di compensazione emana una decisione scritta.
6004.1 Il rifiuto del riconoscimento del diritto all’indennità (in 12/18 particolare di quello per il periodo d’interruzione tra due
servizi d’istruzione) deve sempre essere comunicato tramite decisione.
6.2 Determinazione da parte del datore di lavoro
6005 Il datore di lavoro che fissa l’indennità deve informare il
salariato sul modo in cui quest’ultima è stata calcolata. Se il salariato contesta l’importo dell’indennità, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo di richiesta per verifica alla cassa di compensazione. Quest’ultima determina quindi l’importo dell’indennità per mezzo di una decisione formale.
6006 Se l’indennità fissata non viene contestata dal salariato, il
datore di lavoro trasmette di regola il modulo di richiesta alla cassa di compensazione.
6007 Se la correttezza del calcolo dell’indennità è verificata in
occasione di un controllo presso il datore di lavoro,
quest’ultimo può conservare il modulo di richiesta e inviarne alla cassa di compensazione soltanto una copia. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il modulo di richiesta rimasto in suo possesso e gli altri documenti giustificativi concernenti le IPG, conformemente alle disposizioni dell’AVS.
6008 Le indennità fissate dal datore di lavoro devono essere
verificate dalla cassa di compensazione sia in base ai moduli di richiesta che le sono trasmessi, sia al momento di una verifica del datore di lavoro. Se informazioni
complementari sono necessarie per la verifica del calcolo dell’indennità, la cassa di compensazione può richiederle alla persona prestante servizio o al datore di lavoro.
6.3 Pagamento dell’indennità
6.3.1 Condizioni per il pagamento
6009 Un’indennità di perdita di guadagno può essere versata
soltanto se
6010 – il diritto è stato fatto valere in conformità alla forma
prescritta;
6011 – i giorni di servizio per i quali è chiesta sono stati attestati
dal contabile o dall’organo d’esecuzione del servizio civile oppure fissati dalla cassa di compensazione sulla base del certificato richiesto secondo i N. 1006–1010;
6012 – i presupposti per ottenere il genere d’indennità richiesta
sono adempiti.
6012.1 Oltre a questi presupposti, dato che i periodi di servizio e i 1/20 relativi giorni prestati nell'ambito del servizio di protezione
civile e nel reclutamento sono registrati nel sistema PISA (per le persone prestanti servizio nella protezione civile, v. anche N. 3004), questi dati devono corrispondere a quelli indicati nel modulo di richiesta.
6012.2 Le casse di compensazione verificano questi dati
1/20 attraverso il servizio online nel sistema SEODOR dell’UCC.
6012.3 Se i dati indicati nel modulo di richiesta differiscono da 1/20 quelli registrati nel sistema PISA o vi mancano del tutto, la
cassa di compensazione deve interrompere il trattamento della richiesta e informare immediatamente il richiedente.
6012.4 Nel caso del servizio di protezione civile, la cassa di
1/20 compensazione deve segnalare immediatamente il caso
all’IPG controlling dell’UFPP, indicando le divergenze; per il reclutamento il servizio di riferimento è la BLEs. L’UFPP o la BLEs procedono agli accertamenti necessari e
rispondono alla cassa di compensazione. Una volta
apportate le correzioni necessarie nel sistema PISA oppure se l’UFPP o la BLEs confermano la correttezza dei dati del modulo di richiesta, la cassa di compensazione può
riprendere il trattamento della richiesta per il versamento delle IPG.
6013 Se la persona prestante servizio riceve un modulo di
richiesta da due fonti diverse per gli stessi giorni di servizio (p. es. in caso di partecipazione a una formazione dei quadri federale o cantonale per monitori di G+S durante un congedo dall’esercito in cui beneficia del soldo), l’indennità per questi giorni deve essere pagata una volta sola poiché costituisce un indennizzo per il salario giornaliero.
6014 In questi casi, per evitare doppi pagamenti, prima di ogni 1/20 pagamento le casse di compensazione devono controllare
il registro IPG tramite il servizio web e accertarsi che la persona prestante servizio non abbia già ottenuto
un'indennità per lo stesso periodo di servizio.
6015 Se per mancanza di alcune informazioni è impossibile
fissare l’indennità, si può versare provvisoriamente
l’importo minimo dell’indennità di base in questione
(compresi gli assegni per i figli), ma al massimo il 50 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG durante i servizi normali, il 70 per cento durante i servizi di avanzamento e il 62 per cento durante il servizio dei militari in ferma continuata (anticipi secondo l’art. 19 cpv. 4 LPGA). Eventualmente può essere versato anche l’assegno per l’azienda.
6016 Il datore di lavoro o la cassa di compensazione devono
provvedere affinché i pagamenti provvisori vengano
sostituiti in tempo utile da pagamenti ordinari.
6016.1 In caso di mancanza o divergenza di dati nel sistema PISA, 1/20 non si deve effettuare alcun pagamento provvisorio per le
persone che prestano servizio di protezione civile e nel caso del reclutamento.
6.3.2 Termine e modalità di pagamento
6017 Le indennità devono essere pagate:
6018 – alle persone soggette all’obbligo di leva, dopo la fine del
reclutamento;
6019 – in caso di servizio militare di breve durata (corsi di 2/15 istruzione, di ripetizione ecc.), di servizio prestato nella
protezione civile, di formazione dei quadri di G+S come pure di corsi per monitori di giovani tiratori, dopo la fine del servizio;
6020 – in caso di servizio militare di lunga durata (scuola
reclute, servizi prestati da graduati in scuole reclute,
servizio civile, militari in ferma continuata ecc.), per la prima volta dopo i primi 10 giorni con diritto al soldo, in seguito all’inizio del mese civile che segue
l’adempimento dei giorni con diritto al soldo o di servizio che danno diritto all’indennità;
6020.1 – per i giorni di servizio con diritto al soldo nel periodo 12/18 d’interruzione tra due servizi d’istruzione (servizi
contrassegnati dai codici 15 e 16) all’inizio del nuovo servizio (la richiesta è presentata con un solo modulo per tutti i giorni di servizio che danno diritto);
6021 – nel caso in cui la persona prestante servizio o i suoi
familiari hanno bisogno delle indennità a intervalli più brevi, alla fine di ogni periodo di 10 giorni con diritto al soldo, indipendentemente dal fatto che il servizio sia di breve o di lunga durata.
6022 Il pagamento deve avvenire immediatamente dopo l’inoltro
del modulo di richiesta o del modulo di richiesta per
l’assegno per spese di custodia. Si deve effettuare un pagamento provvisorio nel caso in cui l’indennità non possa essere fissata e versata in tempo utile (N. 6015).
6023 Le indennità sono di regola versate su un conto postale o
bancario. Su domanda è anche possibile pagarle in
contanti.
6.3.3 Persone legittimate a riscuotere le indennità
6024 Di regola, l’indennità è pagata alla persona prestante
servizio, salvo nei seguenti casi eccezionali:
6025 L’indennità può essere pagata ai familiari se:
6026 – la persona prestante servizio lo esige espressamente nel
modulo di richiesta;
6027 – la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di
mantenimento o di assistenza e i familiari chiedono che l’indennità alla quale hanno diritto venga versata
direttamente a loro;
6028 L’indennità è pagata al datore di lavoro o può essere
oggetto di una compensazione tra la cassa di
compensazione e il datore di lavoro nella misura in cui questo, durante il servizio, continua a versare uno
stipendio o un salario alla persona prestante servizio. Ciò vale anche per datori di lavoro con sede all’estero (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG) e non soltanto per l’indennità di base, ma anche per gli assegni per i figli.
L’assegno per spese di custodia, invece, non è in nessun caso versato al datore di lavoro.
6029 Quando il datore di lavoro paga l’intero stipendio durante il
servizio, di regola l’indennità è pagata al datore di lavoro (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG), anche se esso non accusa alcuna perdita materiale dovuta al servizio, ossia anche se il servizio non è effettuato durante le ore di lavoro.
6030 Questo vale indipendentemente dal genere e dalla durata
del servizio, senza distinguere se il servizio sia stato prestato, completamente o in parte, al di fuori dell’orario di lavoro oppure se la posizione della persona interessata
all’interno dell’azienda sia tale che l’adempimento del servizio non le impedisce di assolvere pienamente i suoi compiti.
6030.1 Anche se, durante il servizio, Il datore di lavoro continua a 1/24 versare il salario, egli è libero di scegliere che l’indennità
venga versata direttamente alla persona che presta servizio.
6031 L’indennità spettante al datore di lavoro non deve tuttavia
superare in nessun caso l’importo del salario che egli versa durante il servizio. Le eccedenze devono essere pagate direttamente al salariato.
6032 Se la persona prestante servizio ha più datori di lavoro di
cui almeno uno paga tutto o parte del salario durante il servizio, l’indennità deve essere ripartita
proporzionalmente ai salari corrisposti dai diversi datori di lavoro presi in considerazione per il calcolo dell’indennità.
6033 Se la persona prestante servizio è contemporaneamente
salariata e indipendente, il datore di lavoro riceve al massimo la parte dell’intera indennità corrispondente alla proporzione del reddito complessivo rappresentata dal salario. Il resto dell’indennità deve essere versato
direttamente alla persona interessata.
6034 Se un familiare che collabora in un’azienda agricola ha
diritto all’assegno per l’azienda, quest’ultimo è pagato al gerente dell’azienda se egli stesso ha assunto e retribuito il sostituto.
6.3.4 Organo responsabile del versamento
6.3.4.1 Cassa di compensazione
6035 Nei casi in cui il pagamento dell’indennità non può essere
effettuato dai datori di lavoro, spetta alla cassa di
compensazione eseguirlo. L’assegno per spese di custodia è sempre versato dalla cassa di compensazione.
6036 Per la contabilizzazione delle indennità pagate, sono
applicabili le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.
6.3.4.2 Datore di lavoro
6037 Di regola, il datore di lavoro paga l’indennità per le persone
prestanti servizio che sono alle sue dipendenze o che lo erano prima di entrare in servizio.
6038 Anche se le condizioni per il pagamento dell’indennità da
parte del datore di lavoro sono adempiute, il datore di lavoro o il salariato possono chiedere che il pagamento venga effettuato dalla cassa di compensazione qualora motivi particolari lo giustifichino. Sono considerati motivi particolari per esempio:
6039 – disaccordi tra datore di lavoro e dipendente;
6040 – insolvenza del datore di lavoro o ritardi nei suoi
pagamenti;
6041 – desiderio del dipendente di celare al suo datore di lavoro
determinati fatti (per esempio il salario ricevuto da un terzo o l’esercizio di un’attività accessoria indipendente).
6042 Se il pagamento viene eseguito dal datore di lavoro, questo
deve
6043 – regolare con la cassa di compensazione i conti
concernenti le indennità che ha versato secondo le direttive da questa impartite;
6044 – conservare i documenti giustificativi secondo il N. 6007;
6045 – informare immediatamente la cassa quando viene a
conoscenza del fatto che il pagamento è stato effettuato in parte o interamente a torto.
2/15 6.3.5 Interessi di mora
(art. 26 cpv. 2 LPGA; art. 7 OPGA)
6046 Per il diritto ed il calcolo degli interessi di mora si applicano 1/24 per analogia le disposizioni contenute ai N. 10117 segg.
delle DR.
7. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell’obbligo di restituire e ammortamento
7.1 Cessione e pignoramento
7.1.1 Inalienabilità del diritto all’indennità
7001 Il diritto all’indennità non può essere né ceduto né costituito
in pegno; qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. La cassa di compensazione non è quindi autorizzata a pagare l’indennità a un terzo che rivendica che il diritto gli è stato ceduto o costituito in pegno e questo anche se mostra un documento che lo comprovi.
7.1.2 Pignorabilità relativa del diritto all’indennità
7002 Giusta l’articolo 93 LEF, il diritto all’indennità può essere
pignorato o incluso nella massa fallimentare solo nella misura in cui, secondo la stima dell’ufficiale esecutore dell’ufficio esecuzioni e fallimento, l’indennità non sia indispensabile al debitore e alla sua famiglia, ossia superi il minimo vitale ammesso in materia di procedimento di esecuzione.
7.2 Restituzione
7.2.1 Obbligo di restituzione
7003 Le indennità indebitamente riscosse devono essere
restituite.
7004 L’obbligo di restituzione non presuppone che vi sia una
colpa o che questa venga provata. E’ sufficiente che sia stata versata un’indennità cui il beneficiario non aveva diritto o il cui importo era superiore a quello cui aveva diritto.
7005 Le casse di compensazione possono rinunciare a far
valere il loro diritto alla restituzione delle indennità
indebitamente riscosse se l’importo totale da rimborsare è esiguo, ovvero se non supera il 50 per cento dell’importo massimo dell’indennità totale ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
7.2.2 Persone tenute alla restituzione
7006 La persona prestante servizio deve restituire l’indennità
(compreso l’assegno per spese di custodia) se l’ha percepita personalmente o se ha indicato nel modulo di richiesta che doveva essere pagata ai familiari.
7007 I familiari della persona prestante servizio sono tenuti alla
restituzione se hanno richiesto l’indennità secondo i N. 3013 segg. e questa è stata pagata loro perché la persona prestante servizio non ha adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
7008 Il gerente di un’azienda agricola è tenuto alla restituzione
se l’assegno per l’azienda a favore di un membro della famiglia che collabora nell’azienda agricola gli è stato pagato personalmente (v. N. 3016 e 6032).
7009 Il datore di lavoro deve restituire l’indennità se gli è stata
versata direttamente (v. N. 3017–3019).
7.2.3 Prescrizione del credito in restituzione
7010 Il credito in restituzione dell’indennità indebita si estingue 1/21 dopo tre anni dal momento in cui la cassa di
compensazione è venuta a conoscenza del fatto che
un’indennità è stata versata indebitamente, ma al più tardi dopo cinque anni dal pagamento della stessa.
7011 Se il credito in restituzione nasce da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo (per esempio truffa qualificata secondo l’art. 148 cpv. 2 del Codice penale o falsità in documenti secondo l’art. 251 cpv. 1 del Codice penale), è applicabile questo ultimo termine.
7.2.4 Procedura
7012 Quando la cassa di compensazione constata che
un’indennità è stata pagata indebitamente, essa può addebitarla alla persona tenuta alla restituzione o al datore di lavoro di quest’ultima.
7013 La cassa di compensazione deve emanare una decisione 1/12 sull’importo della restituzione. Nella decisione di
restituzione indica alla persona tenuta alla restituzione o al suo datore di lavoro la possibilità di condono e fissa un termine adeguato per la presentazione di un’eventuale domanda di condono.
7014 Per la contabilizzazione degli importi da restituire sono
applicabili le Direttive sulla contabilità e i movimenti di fondi delle casse di compensazione.
7015 Se il datore di lavoro compensa una differenza d’importo in
un conteggio successivo, la carta di rettifica serve quale promemoria e viene registrata dalla cassa di
compensazione soltanto al momento in cui il conteggio del datore di lavoro è registrato nella contabilità.
7.3 Condono dell’obbligo di restituzione
7016 I presupposti per accordare il condono sono la buona fede 1/24 e l’onere troppo grave. Sono applicabili per analogia i
N. 10160–10184 delle DR. Il condono è accordato d’ufficio (ossia senza esaminare l’onere troppo grave) se l’importo
da restituire non supera il 50 per cento dell’importo
massimo dell’indennità totale secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.
7.4 Crediti in restituzione d’indennità irrecuperabili
7017 I N. 10186 segg. delle DR sono applicabili per analogia ai 1/24 crediti in restituzione d’indennità irrecuperabili.
7.5 Compensazione
7018 I crediti derivanti dalla LIPG, dalla LAVS, dalla LAI, dalla 1/12 LPC, dalla LADI, dalla LAF e dalla LAFam possono essere
compensati con le indennità maturate, a meno che si tratti di un assegno per spese di custodia che non può essere compensato.
7019 Per quanto riguarda la compensazione sono applicabili per 1/24 analogia i N. 10115 segg. delle DR.
7020 L’interessato deve essere informato della compensazione
per mezzo di una decisione contenente l’indicazione dei rimedi giuridici.
7021 Di regola, la compensazione è ammissibile solo nella
misura in cui il minimo vitale secondo la LEF non sia intaccato.
7022 L’Ufficio d’esecuzione del luogo di domicilio della persona
prestante servizio è in grado di fornire informazioni
riguardanti l’importo del minimo vitale (v. anche DIN).
8. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG
8.1 Principio
8001 Le prestazioni dovute in virtù della LIPG sono finanziate
mediante supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS e il fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
8002 Sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi gli assicurati
designati all’articolo 3 LAVS e i loro datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 LAVS.
8003 Non sono soggette all’obbligo di pagare i contributi le
persone di nazionalità svizzera residenti all’estero e
assicurate facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS.
8004 Invece l’indennizzo delle persone prestanti servizio che,
conformemente agli accordi bilaterali con l’UE, sottostanno solo al sistema assicurativo del Paese in cui lavorano è anche sottoposto all’obbligo di contribuzione in Svizzera. Questo vale anche per le persone prestanti servizio che esercitano un’attività lucrativa in più di un Paese
contemporaneamente e che sottostanno al sistema
assicurativo del loro Paese di residenza. I N. 8014 e 8015 segg. sono applicabili per analogia.
8005 Il contributo previsto all’articolo 36 OIPG è riscosso
unitamente al contributo AVS. I contributi IPG delle
persone senza attività lucrativa sono, riguardo a quelli che esse devono all’AVS, in un rapporto identico a quello esistente tra i contributi IPG e quelli AVS dovuti dalle persone con un’attività indipendente. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS e gli articoli 33–43 OAVS sono applicabili per
analogia. Lo stesso vale per tutte le circolari e le altre istruzioni dell’UFAS che concernono la riscossione dei contributi AVS.
8006 Il rimborso dei contributi ai sensi dell’articolo 18
capoverso 3 LAVS non comprende il supplemento dovuto per le IPG.
8.2 Riscossione dei contributi sulle indennità per perdita di guadagno
8.2.1 In generale
8007 Si devono pagare contributi all’AVS/AI/IPG e – se si tratta di salariati – all’AD su tutte le indennità per perdita di guadagno, ad eccezione degli assegni per spese di
custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG. Questi contributi sono presi a carico in parti uguali (ognuno per metà) dalla persona prestante servizio e dal fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Le indennità per perdita di guadagno costituiscono in questo modo un reddito di sostituzione che, per quanto riguarda l’AVS/AI/IPG, è di regola e per legge equiparato a un reddito proveniente dall’attività lucrativa. Per la riscossione dei contributi, si veda l’Allegato III.
8.2.2 Conteggio dei contributi per i salariati
8.2.2.1 Indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi
8008 Le indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LAVS o compensate con il suo salario sono considerate elemento del salario determinante ai sensi dell’AVS. Il datore di lavoro deve includere le indennità nel suo conteggio con la cassa di compensazione secondo il metodo abituale. Egli non deve distinguere quale parte del salario, per il periodo di servizio militare o di protezione civile, va a carico delle IPG e quale a suo carico. In tal modo viene
automaticamente garantita la successiva registrazione nel conto individuale.
8009 Una rinuncia al prelevamento dei contributi, come è possibile a determinate condizioni per i guadagni esigui provenienti da attività accessorie e in accordo con il
salariato, non è ammessa nel caso specifico (art. 37 cpv. 6 OIPG).
8010 Anche per il calcolo del contributo AD l’indennità è ritenuta
un elemento del salario determinante e non viene trattata separatamente. I familiari che collaborano in un’azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti, non
devono tuttavia pagare alcun contributo AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale anche per i salariati, a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
8011 La cassa di compensazione accredita al datore di lavoro
tenuto a pagare i contributi, unitamente all’indennità, i contributi padronali inerenti a quest’ultima dovuti
all’AVS/AI/IPG come pure all’AD, senza tener conto di un’eventuale limitazione. Le casse di compensazione decidono liberamente la forma di questo accreditamento: l’importo può essere ascritto a credito del datore di lavoro o l’accredito può essere effettuato globalmente per
determinati periodi.
8012 In caso di servizio militare o di protezione civile da parte di
lavoratori agricoli il cui salario sottostà allo speciale
contributo del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1 LAF, la cassa di compensazione accredita al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve tuttavia osservare che secondo la LAF determinati familiari che collaborano nell’azienda agricola non sono considerati salariati.
8013 Sul modulo di richiesta non devono essere indicati né la
trattenuta dei contributi né il contributo del datore di lavoro.
8.2.2.2 Indennità versate da un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi
8014 Quando versa l’indennità a un datore di lavoro che non è
tenuto a pagare i contributi, la cassa di compensazione
deduce ad ogni pagamento i contributi dovuti dal salariato all’AVS/AI/IPG e all’AD. Essa provvede affinché l’indennità sia iscritta nel conto individuale dell’assicurato come reddito (v. D CA/CI). Fanno eccezione gli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG.
8.2.2.3 Indennità versate dalla cassa di compensazione direttamente all’assicurato
8015 Al salariato che riceve l’indennità direttamente dalla cassa
di compensazione quest’ultima deduce ad ogni pagamento i contributi da lui dovuti all’AVS/AI/IPG e all’AD e provvede affinché l’indennità sia iscritta nel conto individuale
dell’assicurato come reddito (v. D CA/CI). Fanno
eccezione gli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG.
8016 Nei pagamenti diretti effettuati dalla cassa di
compensazione il contributo AD viene calcolato senza tener conto di un eventuale pagamento del salario da parte del datore di lavoro. Ai familiari che collaborano
nell’azienda agricola, equiparati agli agricoltori
indipendenti, non deve essere perciò trattenuto alcun contributo AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Questo è
applicabile anche ai salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età che dà diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
8017 Una rinuncia al prelevamento dei contributi, come è
possibile a determinate condizioni per guadagni esigui provenienti da attività accessorie e in accordo con il
salariato, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).
8.2.3 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone senza attività lucrativa
8.2.3.1 In generale
8018 Contrariamente al metodo ordinario di riscossione dei
contributi, nel caso di lavoratori indipendenti e di persone senza attività lucrativa, i contributi all’AVS/AI/IPG sulle indennità di perdita di guadagno – ad eccezione degli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7
capoverso 1 LIPG e 12 OIPG – vengono prelevati "alla fonte" come nel caso di salariati e allo stesso tasso valido per questi ultimi. In questi casi anche l’altra metà del contributo è assunta dal fondo di compensazione delle IPG. Solo il contributo dovuto all’AD non è prelevato. Per il resto la procedura adottata dalla cassa di compensazione è per principio analoga a quella descritta nei N. 8015– 8017.
8019 Le persone non esercitanti un’attività lucrativa possono
chiedere che sul contributo che devono versare come «persone non attive» venga conteggiato il contributo intero relativo all’indennità per perdita di guadagno.
8.2.3.2 Persone prestanti servizio, contemporaneamente salariate e indipendenti
8020 Se in un caso del genere la cassa di compensazione versa 1/25 l’intera indennità direttamente alla persona prestante
servizio, il contributo AD va calcolato sulla parte
dell’indennità che corrisponde al salario del datore di lavoro. Sulla parte proveniente dall’attività lucrativa
indipendente non deve essere prelevato alcun contributo AD.
8021 Se la cassa di compensazione versa al datore di lavoro 1/25 una parte dell’indennità ai sensi del N. 6033, per questa
parte essa procede secondo i N. 8008–8013 (compreso il contributo AD). Dal canto suo, il datore di lavoro è tenuto
ad includere questa parte nel suo conteggio dei salari.
Sulla parte dell’indennità che corrisponde al reddito dell’attività lucrativa indipendente non deve essere
prelevato alcun contributo AD. Questa parte viene versata direttamente alla persona prestante servizio. Inoltre, la cassa di compensazione provvede ad iscrivere nel conto individuale della persona prestante servizio la parte che ha versato direttamente.
8.2.4 Funzionari internazionali
8022 La riscossione dei contributi non avviene in caso di
persone di nazionalità svizzera che, quali funzionari internazionali, non sono assoggettate all’AVS/AI.
8.3 Contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità
8023 Le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle
casse di compensazione sono applicabili alla
contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità.
1/12
9. Disposizioni concernenti l’organizzazione e il contenzioso
1/12 9.1 soppresso
9001 soppresso
1/12
9002 soppresso
1/12
9003 soppresso
1/12
9.2 Organizzazione
9004 Le aliquote previste nell’AVS per i contributi alle spese
d’amministrazione dovute dai datori di lavoro, dalle
persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone senza attività lucrativa sono anche applicabili all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
9005 La collaborazione dei contabili dell’esercito, della
2/15 protezione civile, di G+S e dei corsi per monitori di giovani
tiratori nonché degli organi d’esecuzione del servizio civile all’applicazione dell’ordinamento delle IPG è disciplinata dalle istruzioni specifiche seguenti:
9006 – istruzioni dell’UFAS per i contabili dell’esercito e della 2/15 protezione civile relative all’attestazione del numero di
giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.702 e 308.737);
9007 – istruzioni dell’UFAS agli organi d’esecuzione del servizio
civile sull’attestazione del numero di giorni di servizio secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.707);
9008 – istruzioni dell’UFAS sull’attestazione dei giorni di corso 2/15 per la formazione dei quadri di G+S, secondo
l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.703).
9.3 Conservazione degli atti
9009 La conservazione degli atti e dei documenti riguardanti le 1/12 IPG viene regolamentata nelle Direttive sulla gestione degli
atti nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam.
9.4 Contenzioso
9010 Di regola, le indennità delle IPG vengono erogate senza
una decisione formale della cassa di compensazione.
9011 La cassa di compensazione deve emanare una decisione
se la persona che presta servizio lo desidera.
9012 Per quanto riguarda la notifica e l’esecuzione di decisioni
prese dalle casse, il controllo giuridico di queste decisioni come pure la soppressione o modifica delle stesse da parte dell’amministrazione, fa stato la Circolare sul
contenzioso nell’AVS/AI/IPG.
10. Entrata in vigore
Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2005 e sostituiscono quelle vigenti dal 1° gennaio 1999 e dal 1° gennaio 2000.
Allegato I Esempi
Validi dal 1° gennaio 2023
Indennità per i salariati (N. 5008 segg.)
Un salariato, padre di 4 figli, con un salario orario di 25.10 franchi in ragione di 42 ore lavorative settimanali, ha prestato 20 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:
secondo le tabelle delle indennità giornaliere delle IPG (v. pag. 27 segg.), colonna «42 ore»: dato che il salario orario di 25.10 franchi non figura sulla tabella, si considera il salario immediatamente superiore, cioè di 25.16 franchi. A questo salario corrisponde un salario o reddito giornaliero medio di 151 franchi. Di conseguenza, l’indennità ammonta, conformemente alla tabella relativa al “servizio normale” nella colonna «3 figli e più», a 151 franchi al giorno, risp. a 3020 franchi per 20 giorni di servizio.
Indennità per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente (N. 5043 segg.)
Un indipendente, padre di 2 figli, con un’azienda e un reddito annuo di 49 000 franchi conformemente alla decisione relativa ai contributi AVS, ha prestato 13 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:
secondo le tabelle delle IPG, colonna «reddito annuo», il valore immediatamente superiore è di 49 320 franchi. Secondo la colonna «2 figli, in generale», l’indennità giornaliera ammonta a 138 franchi. Dato che la persona prestante servizio ha anche diritto all’assegno per l’azienda, all’indennità si aggiungono 75 franchi al giorno
(v. N. 4066 segg.). Pertanto, l’indennità totale ammonta a
213 franchi per un giorno e a 2769 franchi per 13 giorni.
Indennità per una persona che segue una formazione (N. 5060 segg.)
1° esempio
Uno studente con un impiego stabile lavora regolarmente 4 ore per quattro mezze giornate la settimana per un salario orario di 40 franchi. Il suo reddito nell’ultima settimana precedente l’entrata in servizio ammonta a 640 franchi. Ciò corrisponde, secondo la
formula indicata al N. 5020, a un reddito giornaliero medio
determinante di 91.43 franchi (che corrisponde nella tabella del servizio normale, a un importo di 92 franchi), di modo che la sua indennità ammonta a 73.60 franchi per ogni giorno di servizio
prestato (N. 5062 e 5020 seg.).
2° esempio
Una studentessa lavora in modo irregolare nell’azienda di suo zio con un salario orario di 32 franchi. Nei tre mesi che precedono l’entrata in servizio, essa ha lavorato rispettivamente 20, 5,5 e 13 ore al mese. Durante gli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio ha totalizzato una durata di lavoro pari a 233,5 ore. Il reddito realizzato durante gli ultimi 12 mesi permette di determinare un salario medio adeguato. Il reddito giornaliero determinante ammonta perciò a 20.53 franchi (numero di ore all’anno : 52 x importo del salario orario : 7).
L’indennità durante il servizio ammonta di conseguenza a 69 franchi al giorno (N. 5064), in quanto il reddito conseguito è inferiore
all’importo minimo dell’indennità (20.53 * 80 % = 16.42 franchi).
Assegno per l’azienda (N. 4066 segg.)
La persona prestante servizio è chiamata a seguire un servizio di perfezionamento della truppa della durata di 19 giorni. In seguito a malattia è però congedata dopo 10 giorni. In questo caso non esiste alcun diritto all’assegno per l’azienda.
Per contro, un congedo senza soldo non interrompe il periodo continuo di servizio: la persona prestante servizio può quindi far valere il suo diritto all’assegno se, dopo i primi 10 giorni di servizio e dopo 3 giorni di congedo senza soldo, presta i 6 giorni di servizio rimanenti. Infatti, il servizio di perfezionamento della truppa deve
comprendere almeno un periodo continuo di 12 giorni e in questo caso sono stati prestati complessivamente almeno 12 giorni di servizio.
Nel caso di un servizio compiuto in due periodi di 7 giorni l’uno da tutte le persone tenute a farlo, invece, benché la persona prestante servizio abbia assolto complessivamente 14 giorni di servizio, essa non può pretendere un assegno per l’azienda poiché non si tratta di un periodo continuo di servizio, ma di due corsi distinti.
Calcolo dell’assegno per spese di custodia (N. 4045 segg.)
1° esempio
Una persona che si dedica a metà tempo alla sua economia
domestica presta un servizio di 21 giorni durante il quale deve ricorrere a una madre diurna cui affidare il figlio in tenera età per 15 giorni. I costi per la custodia del figlio ammontano a un totale di 1 290 franchi. Per tutta la durata del servizio questa persona potrebbe pretendere un assegno massimo di 1 575 franchi (21 x 75). I costi effettivi, ossia 1 290 franchi, vengono rimborsati anche se le spese sono ammontate in media a 86 franchi al giorno per i 15 giorni in cui il bambino ha dovuto essere affidato a una terza persona.
2° esempio
Una persona presta servizio per 120 giorni consecutivi. Suo figlio viene accudito alternativamente dalla nonna e da una madre diurna. Per la nonna vengono indicate solo le spese di trasferta. La
retribuzione della mamma di giorno ammonta a 140 franchi al giorno. Per i primi 30 giorni di servizio la domanda d’assegno per spese di custodia è volta a rimborsare i 350 franchi per le spese dovute alla trasferta della nonna e i 1400 franchi (10 giorni x 140 franchi) per la retribuzione della madre diurna. Per lo stesso periodo la persona prestante servizio potrebbe pretendere un assegno massimo di 2 250 franchi (30 x 75). In tal modo tutte le spese di custodia vengono rimborsate.
Per i 30 giorni di servizio seguenti viene inoltrata una seconda domanda d’assegno per spese di custodia per 2 520 franchi
(18 giorni x 140 franchi) corrispondente alla retribuzione della madre diurna. Fino a questa data l’assegno massimo ammonterebbe a
4 500 franchi (60 x 75). Tutti i 2 520 franchi possono quindi essere rimborsati.
Una terza domanda per i 30 giorni di servizio seguenti è destinata a rimborsare l’importo di 2 520 franchi versato alla madre diurna. Fino a questo momento l’assegno massimo ammonterebbe a
6 750 franchi (90 x 75). Di conseguenza, il versamento non può superare a questo punto i 2 480 franchi, ossia la differenza tra i 6 750 franchi e i pagamenti precedenti di 4 270 franchi.
Per gli ultimi 30 giorni di servizio la persona prestante servizio fa valere ancora spese di trasferta per un importo di 50 franchi nonché costi ammontanti a 1 820 franchi (13 giorni x 140 franchi) per la madre diurna. Il conteggio finale deve quindi essere effettuato come segue:
Assegno massimo per la durata totale del servizio (120 giorni x 75 franchi) = 9 000 franchi
Spese effetive: Fr. 1 750.– Pagamenti per Fr. 1 750.–
periodo di 30
giorni
Fr. 2 520.– Fr. 2 520.– Fr. 2 520.– Fr. 2 480.– Fr. 1 870.– Fr. 1 910.– Totale: Fr. 8 660.– Fr. 8 660.–
Visto che le spese effettive sono inferiori all’assegno massimo, la differenza tra le spese effettive (8 660 fr.) e i pagamenti già effettuati (6 750 fr. 1 750 + 2 250 + 2 480) deve ancora essere versata al momento dell’ultimo pagamento. La persona prestante servizio riceverà quindi ancora 1 910 franchi.
Allegato II Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità
Valide dal 1° gennaio 2023
275.–– Indennità totale massima al giorno
(art. 16a cpv. 1 LIPG)
Da cui derivano:
Importo Importo massimo minimo o importo fisso fr. fr.
– Indennità di base
(art. 16 cpv. 3 LIPG) 69.–– 220.––
– Servizio di avanzamento
(art. 16 cpv. 1 LIPG) 124.–– 220.––
– Militari in ferma continuata
(art. 16 cpv. 2 LIPG) 102.–– 220.––
– Assegno per l’azienda
(art. 15 LIPG) 75.––
– Assegno per i figli
(art. 13 LIPG) 22.––*
*L’assegno per i figli ammonta, per ogni figlio, a 20 franchi (sono riservate le regole generali di riduzione).
Art. 16 cpv. 1–3 LIPG: Importo importo
minimo e massimo
per
– 1 figlio:
– Servizio normale 110.– 242.–
– Servizio di avanzamento 179.– 242.–
– Quadri in ferma continuata 152.– 242.–
– 2 figli:
– Servizio normale 138.– 264.–
– Servizio di avanzamento 193.– 264.–
– Quadri in ferma continuata 171.– 264.–
– 3 figli e più: – Servizio normale 138.– 275.– – Servizio di avanzamento 193.– 275.– – Quadri in ferma continuata 171.– 275.–
DFI UFAS | Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG) Valide dal 1° luglio 2005 | Stato: 1° gennaio 2027 | 318.701.i DIPG
Allegato III Riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità per perdita di guadagno 1/26
Persone dai 18* anni in Versamento
poi dell’indennità
Salariati In ogni caso soggetti A seconda del
all’obbligo di versare i versamento,
contributi accreditamento della AVS/AI/IPG/AD parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto
(deduzione della parte dell’assicurato in caso di pagamento diretto)
Indipendenti In ogni caso soggetti Pagamento diretto,
all’obbligo di versare i deduzione della parte contributi AVS/AI/IPG dell’assicurato
(nessun contributo AD)
Persone senza attività In ogni caso soggetti Pagamento diretto,
lucrativa all’obbligo di versare i deduzione della parte
contributi AVS/AI/IPG dell’assicurato
(nessun contributo AD)
*Si veda la definizione esatta all’articolo 3 LAVS.
Persone dai 18* anni in Versamento
poi dell’indennità
Membri della famiglia
che collaborano
nell’azienda familiare
agricola, equiparati
secondo la LAF agli
agricoltori indipendenti
– persone non soggette In ogni caso soggette Pagamento netto all’obbligo di versare i all’obbligo di versare i (deduzione della parte contributi AVS (persone contributi AVS/AI/IPG dell’assicurato)
che non hanno ancora (nessun contributo AD)
compiuto i 21 anni che
non percepiscono un
salario in contanti)
– persone soggette In ogni caso soggette A seconda del
all’obbligo di versare i all’obbligo di versare i versamento,
contributi AVS contributi AVS/AI/IPG accreditamento della (nessun contributo AD) parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto.
L’assegno per l’azienda deve sempre essere versato sotto forma d’importo lordo, cioè comprensivo della parte dei contributi AVS/AI/IPG del datore di lavoro.
L’indennità lorda deve essere registrata nel CI.
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono esentate dall’obbligo di versare i contributi fino al 31 dicembre dell’anno in cui hanno compiuto i 17 anni. I contributi devono essere riscossi sia sull’indennità di base che su tutti i supplementi, ad eccezione degli assegni per spese di custodia degli articoli 7 LIPG e 12 OIPG. Per determinare se una persona debba essere considerata come salariata, indipendente o senza attività lucrativa, sono applicabili le disposizioni sull’ordinamento delle IPG.
*Si veda la definizione esatta all’articolo 3 LAVS.
Allegato IV Designazione dei codici per i moduli di richiesta
1/27
Esercito:
Genere di servizio Numero del codice – servizio normale10
– servizio in qualità di recluta11
– servizio di avanzamento12
– reclutamento13
– quadri in ferma continuata14
– interruzione prima della scuola sottoufficiali o tra due scuole per reclute15
– interruzione durante il servizio di16
Servizio di protezione civile:
avanzamento – servizio della truppa20
– istruzione di base21
– istruzione dei quadri22
Formazione dei quadri di G+S30
Servizio civile:
– servizio normale40
– servizio con indennità per reclute41
Corso per monitori di giovani tiratori50
Allegato V Diritto a IPG durante l’interruzione tra due servizi d’istruzione
1/20
Hanno diritto a IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione soltanto le persone prestanti servizio che durante l’interruzione sono senza lavoro; sono considerate senza lavoro le persone prestanti servizio che
• fino alla prima entrata in servizio disponevano di un contratto di lavoro che si è interrotto prima o durante la prima parte del servizio,
• hanno concluso il tirocinio precedentemente o durante la prima entrata in servizio,
• fino alla prima entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione oppure
• durante l’interruzione hanno esercitato un’attività lucrativa con un salario medio (lordo) inferiore a 345 franchi a settimana.
Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio
complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:
1.1 Durante i 12 mesi precedenti l’ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha
esercitato un’attività lucrativa come:
a) salariato/a?
Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì
No Data dello scioglimento: ……….……………….
b) lavoratore/trice indipendente?
1.2 Durante i 12 mesi precedenti l’ultimo servizio militare era:
a) apprendista? Fine del tirocinio: …………………………….
b) disoccupato/a, con un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro No la disoccupazione?
Sì, fino a quando:……..........
2. Durante l’interruzione non ho esercitato nessuna attività lucrativa.
Durante l’interruzione ho esercitato un’attività lucrativa. *
Quali giorni ha lavorato?
Mese ……………………. (contrassegnare i giorni che fanno al caso)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mese ……………………. (contrassegnare i giorni che fanno al caso)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Occupazione presso:
Nome e indirizzo Salario mensile (senza salario in natura): Fr.
del datore di lavoro:
………………………………………. Salario per ore di lavoro: Fr.
……………………………………….
………………………………………. Altra retribuzione: Fr.
*Se il salario medio conseguito è inferiore a 345 franchi a settimana, la persona prestante servizio ha diritto a IPG. In questo caso dunque può esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.
DFI UFAS | Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)
Valide dal 1° luglio 2005 | Stato: 1° gennaio 2027 | 318.701.i DIPG
Nessun diritto a IPG durante l’interruzione tra due servizi d’istruzione
Non hanno diritto a IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi
d’istruzione le persone prestanti servizio che durante
l’interruzione
• hanno un rapporto di lavoro, o
• al momento dell’entrata in servizio sono considerate lavoratori indipendenti secondo il diritto dell’AVS, o
• sono considerate persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS oppure
• sono disoccupate ma non hanno percepito un’indennità
giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Non hanno diritto a IPG nemmeno le persone prestanti servizio che durante l’interruzione hanno esercitato un’attività lucrativa con un salario medio (lordo) superiore a 345 franchi a settimana.
In questi casi dunque non può essere rilasciato loro un modulo di richiesta IPG. Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:
1.1 Durante i 12 mesi precedenti l’ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha
esercitato un’attività lucrativa come:
a) salariato/a?
Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì
No Data dello scioglimento: ……….……………….
b) lavoratore/trice indipendente?
1.2 Durante i 12 mesi precedenti l’ultimo servizio militare era:
a) apprendista? Fine del tirocinio: …………………………….
b) disoccupato/a, con un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro No la disoccupazione?
Sì, fino a quando:……..........
2. Durante l’interruzione non ho esercitato nessuna attività lucrativa.
Durante l’interruzione ho esercitato un’attività lucrativa. *
Quali giorni ha lavorato?
Mese ……………………. (contrassegnare i giorni che fanno al caso)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mese ……………………. (contrassegnare i giorni che fanno al caso)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Occupazione presso:
Nome e indirizzo Salario mensile (senza salario in natura): Fr.
del datore di lavoro:
………………………………………. Salario per ore di lavoro: Fr.
……………………………………….
………………………………………. Altra retribuzione: Fr.
*Se il salario medio conseguito è superiore a 345 franchi a settimana, la persona prestante servizio non ha diritto a IPG. In questo caso dunque non può esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.
DFI UFAS | Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)
Valide dal 1° luglio 2005 | Stato: 1° gennaio 2027 | 318.701.i DIPG