Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF)

Direttiva WFV · 21 ottobre 2024 · AVS · Versione 19

Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF) (Valide dal 1° gennaio 2008; stato: 1° gennaio 2025)

In vigore

UFAS · WFV · Italiano

1

Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2025

2

Premessa al supplemento 17, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene alcune rettifiche, tra cui l’aumento del contributo minimo a 1 010 franchi svizzeri, la correzione di errori di minore entità e delle modifiche finalizzate a migliorare la comprensione.

Le singole modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/25.

7

Abbreviazioni

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

Accordo Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederacon l’UE zione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro-

pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

art. articolo

Assicurazione Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superfacoltativa stiti e l’invalidità

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Cassa di Cassa svizzera di compensazione

compensazione

CI Conto individuale

CMAI Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’as-

sicurazione invalidità

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As-AELS sociazione europea di libero scambio (AELS), ver-

sione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K – Appendice 2

(RS 0.632.31)

CPAI Circolare sulla procedura nell'assicurazione per

l'invalidità

CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione profes-

sionale dell’assicurazione invalidità

CPSI Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione

dell’assicurazione invalidità

cpv. capoverso

8

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità federale

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisione del Tribunale federale, Losanna

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicura-

zioni (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5ª parte della Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF).

E-VERA Sistema d'informazione del DFAE

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAVS Legge federale del 20 settembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-

strativo federale (RS 173.32)

9

LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

(RS 173.110)

N. Numero marginale

OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’as-

sicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.111)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione

per l’invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OPGA Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.11)

Ordinanza Ordinanza del 17 agosto 2016 concernente il si-E-VERA stema d’informazione E-VERA (RS 235.22)

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-

dura amministrativa (RS 172.021)

PC Prestazioni complementari

Rappresentanza Ambasciata o consolato svizzeri

svizzera

RCC Rivista mensile sull’AVS, l’AI e le IPG, pubblicata

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992

R 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1)

seg. seguente

segg. seguenti

10

TF Tribunale federale

UE Unione europea / Comunità europea

Ufficio AI Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, pubblicata dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

11

1a parte: In generale

1. Oggetto

1001 I cittadini svizzeri e quelli degli Stati membri dell’UE e dell’AELS possono aderire all’assicurazione facoltativa a determinate condizioni.

L’assicurazione facoltativa comprende l’AVS e l’AI. Le disposizioni della LAVS e della LAI si applicano anche all’assicurazione facoltativa; inoltre sono applicabili anche le disposizioni pertinenti dell’OAVS e dell’OAI, nella misura in cui l’OAF non vi deroghi (art. 25 OAF).

Le istruzioni generali impartite dall’UFAS alle casse di compensazione sono applicabili per analogia alla Cassa svizzera di compensazione, a meno che le presenti direttive non prevedano altro oppure l’UFAS non ammetta eccezioni.

2. Organi esecutivi dell’assicurazione facoltativa

1002 L’esecuzione dell’assicurazione facoltativa è affidata alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

1003 Le rappresentanze svizzere sostengono l’esecuzione dell’assicurazione facoltativa. Se necessario, fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare i seguenti affari della loro circoscrizione consolare:

– fornire informazioni sull’assicurazione facoltativa;

– ricevere le dichiarazioni di adesione all’assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione;

– collaborare all’istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell’AVS o dell’AI;

– confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;

– trasmettere la corrispondenza agli assicurati (art. 3 OAF).

12

1004 Le rappresentanze svizzere svolgono i compiti affidati loro

secondo le istruzioni della Cassa di compensazione (art. 3 OAF). D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, la Cassa di compensazione emana istruzioni generali.

3. Informazione

1005 Le rappresentanze svizzere danno informazioni sulle possi-

bilità di aderire all’assicurazione facoltativa e sulle relative conseguenze. Per facilitare questo compito, il Centro d’informazione AVS/AI pubblica promemoria o altre comunicazioni.

1006 Le rappresentanze svizzere situate in Stati che non sono 1/20 membri dell’UE (art. 153a cpv. 4 LAVS) o dell’AELS

(v. elenco dei Paesi membri dell'UE/AELS, N. 2003) richiamano l’attenzione di tutti i cittadini svizzeri che si iscrivono nel registro degli Svizzeri all’estero sulla possibilità di aderire all’assicurazione facoltativa.

13

2a parte: Adesione all’assicurazione facoltativa

1. Condizioni

(art. 2 cpv. 1 LAVS; art. 7 OAF; art. 1b LAI)

2001 Chi intende aderire all’assicurazione facoltativa deve

adempiere alle condizioni seguenti:

– avere la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato membro dell’UE (v. art. 153a cpv. 4 LAVS) o dell’AELS;

– risiedere al di fuori dell’UE (v. art. 153a cpv. 4 LAVS) o dell’AELS;

– non essere assicurato conformemente all’art. 1a LAVS;

– essere stato assicurato per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni immediatamente prima dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria.

2002 Le quattro condizioni devono essere adempiute cumulati-

vamente.

1.1 Cittadinanza

2003 Possono aderire all’assicurazione i cittadini svizzeri o quelli 1/21 degli Stati seguenti:

– Austria,

– Belgio,

– Bulgaria,

– Cipro,

– Croazia,

– Danimarca,

– Estonia,

– Finlandia,

– Francia,

– Germania,

– Grecia,

– Irlanda,

– Islanda,

– Italia,

– Lettonia,

– Liechtenstein,

– Lituania,

14

– Lussemburgo,

– Malta,

– Norvegia,

– Paesi Bassi,

– Polonia,

– Portogallo,

– Repubblica ceca,

– Romania,

– Slovacchia,

– Slovenia,

– Spagna,

– Svezia,

– Ungheria.

2004 Possono aderire anche i cittadini con doppia cittadinanza,

anche se predomina la cittadinanza straniera1.

1.2 Risiedere al di fuori dell’UE o dell’AELS

2005 La Cassa svizzera di compensazione decide autonoma-1/17 mente se il richiedente non è domiciliato né in Svizzera né

in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (v. art. 153a cpv. 2 e 4 LAVS). A tal fine, può basarsi sui dati del sistema d’informazione E-VERA (v. art. 7 cpv. 3 lett. e Ordinanza E-VERA), in particolare sul registro degli Svizzeri all’estero (art. 2 lett. a Ordinanza E-VERA); il fatto di non essere iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero non costituisce un criterio decisivo2.

1.3 Non essere affiliato all’AVS obbligatoria

2006 Possono aderire all’assicurazione facoltativa le persone

non affiliate all’assicurazione obbligatoria, come ad esempio quelle che non sono assicurate né sulla base

dell’art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS né secondo l’art. 1a cpv. 3

1 25 febbraio 1986 RCC 1986 pag. 672 DTF 112 V 89

2 25 maggio 1984 RCC 1984 pag. 566 DTF 110 V 65

15

LAVS. Non vi possono aderire le persone distaccate ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale.

2007 Tuttavia le persone retribuite da un datore di lavoro con

sede in Svizzera e soggette all’assicurazione obbligatoria possono aderire all’assicurazione facoltativa se lavorano contemporaneamente anche per un datore di lavoro all’estero (art. 7 cpv. 1 OAF). In questo caso sono affiliate all’assicurazione facoltativa solo per il reddito conseguito dal datore di lavoro all’estero (N. 4011)3.

1.4 Essere stato assicurato per un periodo ininterrotto di cinque anni

2008 La condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto 1/25 di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata

all’AVS/AI durante un periodo ininterrotto di cinque anni interi secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a–c, cpv. 3 e 4 LAVS, in virtù dell’Accordo con l’UE o con l’AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale.

2008.1 Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione 1/20 precede immediatamente la data dell'uscita dall'AVS.

2008.2 Un anno è considerato intero se la persona è stata assicu-1/20 rata per almeno 11 mesi e un giorno.

2008.3 I periodi assicurativi compiuti in precedenza in uno Stato 1/20 dell’UE o dell’AELS non vengono computati nel calcolo del

periodo assicurativo di cinque anni (v. cifra 1 dell’Allegato XI [Svizzera] del R 883/2004 nella versione contenuta nell’Accordo con l’UE.

2009 Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i

contributi durante gli anni in cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell’età (art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato

3 10 aprile 1980 RCC 1981 pag. 188 DTF 106 V 65

16

(art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione.

2. Termine di adesione

2.1 Termine ordinario

(art. 8 OAF)

2010 Gli Svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell’UE e

dell’AELS che adempiono alle condizioni menzionate al N. 2001 devono inoltrare la loro dichiarazione di adesione entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di questo termine, l’adesione all’assicurazione facoltativa non è più possibile.

2011 L’assicurazione ha effetto dalla data dell’uscita dall’assicu-

razione obbligatoria.

2.2 Proroga del termine di adesione

(art. 11 OAF)

2012 Se si verificano circostanze straordinarie, il termine per la

presentazione della dichiarazione di adesione può essere prorogato di un anno al massimo. Per «circostanze straordinarie» s’intendono eventi obiettivi, cioè estranei alla persona dell’assicurato e quindi non prettamente personali o soggettivi4. L’errore giudiziario commesso dall’assicurato in merito alla sua qualità di assicurato non costituisce una circostanza straordinaria5. Il termine di adesione non può essere prorogato per una persona annunciatasi troppo tardi perché la rappresentanza svizzera non l’hanno informata dell’esistenza dell’assicurazione6.

4 26 giugno 1962 RCC 1962 pag. 465 DTFA 1962 pag. 96

5 25 marzo 1988 RCC 1988 pag. 395 DTF 114 V 1

6 15 novembre 1971 RCC 1972 pag. 684 DTF 97 V 213

17

2013 Solo la Cassa di compensazione può prorogare il termine

di adesione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

1/20 2.3 Disposizioni transitorie relative alle revisioni dell’assicurazione facoltativa

1/16 2.3.1 Soppresso

2014 Soppresso

1/16

1/16 2.3.2 Soppresso

2015 Possono rimanere assicurate fino al raggiungimento 1/24 dell’età di riferimento le persone che risiedevano:

– in Bulgaria o in Romania e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 maggio 2009;

– in Croazia e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 dicembre 2016.

2016 Soppresso

1/23

2017 Soppresso

1/16

3. Procedura di adesione

(art. 8 OAF)

2018 La dichiarazione di adesione deve essere inoltrata per 1/21 iscritto (anche per via elettronica) e va firmata dalla per-

sona che intende affiliarsi all’assicurazione facoltativa, dal suo rappresentante legale o da una persona provvista di una procura.

18

2019 Per le coppie sposate o i partner registrati la dichiarazione

di adesione deve essere presentata separatamente da ciascuno dei coniugi o dei partner registrati.

2019.1 L’adesione deve essere chiesta anche dal coniuge o dal 1/20 partner registrato senza attività lucrativa che è esentato

dall'obbligo contributivo in quanto coperto dal contributo del coniuge o del partner registrato.

2020 L’adesione dei genitori non implica quella dei figli. Per po-

ter aderire all’assicurazione facoltativa, i figli devono quindi annunciarsi individualmente e adempiere alle condizioni menzionate al N. 20017. Tuttavia la richiesta di adesione presentata da un minorenne è valida solo con il consenso del rappresentante legale.

2021 La dichiarazione di adesione va inoltrata alla Cassa di

compensazione e, in via sussidiaria, alla rappresentanza svizzera competente per la circoscrizione consolare in cui risiede il richiedente. In questo caso la rappresentanza svizzera trasmette la dichiarazione di adesione alla Cassa di compensazione.

2022 Se la dichiarazione di adesione è accolta, la Cassa di com-

pensazione fissa la data a partire da cui l’assicurato è tenuto a versare i contributi. Se, invece, viene respinta, la Cassa di compensazione notifica il rifiuto al richiedente in una decisione soggetta a opposizione.

7 6 aprile 2004 AHI 2004 pag. 172 –

25 maggio 2010 9C_917/2009 DTF 136 V 161

19

3a parte: Recessione ed esclusione dall’assicura-

zione facoltativa

1. Recessione dall’assicurazione facoltativa

(art. 2 cpv. 2 LAVS; art. 12 OAF)

1.1 Dichiarazione di recessione

3001 L’assicurato può recedere dall’assicurazione facoltativa in

qualsiasi momento, indipendentemente dall’età e dallo stato civile e dal fatto che abbia già versato o meno contributi o acconti.

3002 La dichiarazione di recessione deve essere presentata tra-1/25 mite il modulo ufficiale. Se l’assicurato dichiara di recedere

dall’assicurazione verbalmente o mediante lettera, la Cassa di compensazione o la rappresentanza svizzera devono inviargli immediatamente un modulo. La data in cui avviene il contatto (tramite l’inoltro del modulo ufficiale,

oralmente o mediante lettera) determina la cessazione dell’adesione per la fine del trimestre in corso (v. N. 3005).

3003 Soppresso

1/20

3004 La dichiarazione di recessione deve essere presentata alla

Cassa di compensazione. Se è inoltrata alla competente rappresentanza svizzera, quest’ultima la trasmette immediatamente alla Cassa di compensazione.

3004.1 Soppresso

1/24

1.2 Effetti

3005 La recessione ha effetto alla fine del trimestre in corso.

L’assicurato è tenuto a versare i contributi dovuti fino a quel momento. Se necessario la Cassa di compensazione ne reclama il pagamento.

20

3006 Per le coppie sposate la recessione da parte di uno dei co-

niugi non implica quella dell’altro. Se il coniuge che fino a quel momento non esercitava alcuna attività lucrativa ed era esentato dal pagamento dei contributi rimane assicurato, sarà tenuto a pagarli in futuro. La stessa regola si applica ai partner registrati.

3007 Chi è receduto dall’assicurazione può aderirvi nuovamente

solo se le disposizioni legali glielo permettono (N. 2001).

3008 Per quanto riguarda gli effetti della recessione sul diritto 1/09 alle prestazioni, si vedano i N. 5019-5023.

2. Esclusione dall’assicurazione facoltativa

(art. 2 cpv. 3 LAVS; art. 13 OAF)

2.1 In generale

3009 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa gli assicurati

che:

– non pagano i contributi;

– non pagano interessi di mora;

– non inoltrano i documenti giustificativi richiesti.

3010 Per contro, gli assicurati che non versano acconti non sono

esclusi dall’assicurazione facoltativa.

2.2 Termine di esclusione

3011 Gli assicurati che non versano interamente i contributi do-

vuti per un anno contributivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo sono esclusi dall’assicurazione.

3012 Gli assicurati che non versano interamente gli interessi di

mora entro il 31 dicembre dell’anno seguente quello in cui la decisione che fissa detti interessi è passata in giudicato sono esclusi dall’assicurazione.

21

3013 Gli assicurati che non inoltrano i documenti giustificativi ri-

chiesti entro il 31 dicembre dell’anno successivo sono esclusi dall’assicurazione.

2.3 Procedura di diffida

(art. 2 cpv. 6 LAVS, art. 17 OAF)

2.3.1 Procedura di diffida al fine di ricevere documenti o informazioni

3014 Se le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi non

vengono fornite entro il termine stabilito o sono incomplete, la Cassa di compensazione deve diffidare l’assicurato per iscritto al più tardi entro due mesi dalla scadenza del termine impartito per compilare e rinviare il modulo. Nella diffida gli viene concesso un termine supplementare di

30 giorni.

3015 Se l’assicurato non adempie ai suoi obblighi e non versa

ancora alcun contributo all’assicurazione facoltativa, la Cassa di compensazione gli notifica una diffida con la comminatoria dell’esclusione (v. N. 4045).

3015.1 Per ogni diffida va riscossa una tassa da 20 a 200 franchi 1/12 (art. 25 OAF in combinato disposto con l’art. 205 OAVS).

2.3.2 Diffida per mancato pagamento dei contributi

3016 L’assicurato che non paga i contributi entro 30 giorni dalla

fatturazione deve essere diffidato per iscritto. Con la diffida, che deve essere notificata al più tardi entro due mesi, egli è invitato ad adempiere ai suoi obblighi entro 30 giorni.

22

3017 Se, nonostante la prima diffida, l’assicurato non paga i con-

tributi, la Cassa di compensazione gli notifica la seconda e ultima diffida prevista in caso di mancato pagamento dei contributi (v. N. 4086). Con questa diffida si richiama nel contempo l’attenzione dell’assicurato sul fatto che saranno eventualmente riscossi interessi di mora (v. N. 4069) e che, in caso di mancato pagamento dei contributi, sarà escluso dall’assicurazione alla scadenza del termine di esclusione.

3018 Con la seconda diffida la Cassa di compensazione comu-

nica all’assicurato che, fino alla scadenza del termine di esclusione, egli rimane assicurato e tenuto a pagare i contributi. Fino a quel momento i contributi sono fissati, se necessario mediante una tassazione d’ufficio8.

3019 La seconda diffida deve inoltre menzionare esplicitamente 1/09 le conseguenze giuridiche dell’esclusione sul diritto alle

prestazioni dell’AVS e dell’AI (v. N. 5019-5023).

2.3.3 Diffida per mancato pagamento degli interessi di mora

3020 L’assicurato che non paga gli interessi di mora entro 30

giorni dalla fatturazione deve essere diffidato per iscritto. Con la diffida, che deve essere notificata al più tardi entro due mesi, egli è invitato ad adempiere ai suoi obblighi entro 30 giorni.

3021 Se, nonostante la prima diffida, l’assicurato non paga gli in-

teressi di mora, la Cassa di compensazione gli notifica la seconda e ultima diffida con cui richiama la sua attenzione sul fatto che, in caso di mancato pagamento degli interessi di mora, sarà escluso dall’assicurazione alla scadenza del termine di esclusione.

8 27 aprile 1987 RCC 1989 pag. 98 –

23

3022 Con la seconda diffida la Cassa di compensazione comu-

nica all’assicurato che, fino alla scadenza del termine di esclusione, egli rimane assicurato e tenuto a pagare i contributi. Fino a quel momento i contributi sono fissati, se necessario mediante una tassazione d’ufficio9.

3023 La seconda diffida deve inoltre menzionare esplicitamente

le conseguenze giuridiche dell’esclusione sul diritto alle prestazioni dell’AVS e dell’AI (v. N. 5019-5023).

3024 La Cassa di compensazione può notificare all’assicurato

un’unica diffida per il non pagamento dei contributi e degli interessi di mora. Deve indicare separatamente l’importo di ogni voce (contributi e interessi di mora) e precisare che entrambi gli importi vanno pagati e che il mancato pagamento comporta l’esclusione dall’assicurazione.

2.4 Esclusione

3025 L’esclusione avviene mediante decisione10.

2.5 Effetti dell’esclusione

(art. 13 cpv. 3 OAF)

3026 L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno

contributivo per il quale i contributi non sono stati pagati del tutto o interamente o i documenti non sono stati inoltrati. In caso di mancato pagamento degli interessi di mora l’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno in cui la decisione che fissa detti interessi è passata in giudicato.

3027 L’esclusione dall’assicurazione facoltativa si applica solo

agli assicurati che non hanno adempiuto all’obbligo di versare i contributi o gli interessi di mora o di fornire informazioni11.

9 27 aprile 1987 RCC 1989 pag. 98 –

10 28 marzo 1991 RCC 1991 pag. 249 DTF 117 V 97

11 28 marzo 1991 RCC 1991 pag. 249 DTF 117 V 97

24

Per le coppie sposate l’esclusione di uno dei coniugi non implica quella dell’altro. Se il coniuge che fino a quel momento non esercitava alcuna attività lucrativa ed era esentato dal pagamento dei contributi rimane assicurato, sarà tenuto a pagarli in futuro. La stessa regola si applica ai partner registrati.

3028 Gli assicurati esclusi dall’assicurazione facoltativa non

sono tenuti né autorizzati a continuare a versare contributi, neanche per il periodo precedente l’esclusione.

3029 Essi possono aderire nuovamente all’assicurazione solo se

le disposizioni legali lo permettono (v. N. 2001).

3030 Per quanto riguarda gli effetti dell’esclusione sul diritto alle

prestazioni, si vedano i N. 5019-5023.

2.6 Forza maggiore e impossibilità di versare i contri-

buti

(art. 13 cpv. 4 OAF)

3031 L’esclusione dall’assicurazione non ha effetto qualora l’as-

sicurato possa provare che per cause di forza maggiore non ha potuto pagare tempestivamente i contributi. In tal caso, per il periodo di mancato pagamento non vengono riscossi interessi di mora.

3032 Per cause di forza maggiore s’intendono circostanze indi-

pendenti dalla situazione personale dell’assicurato (catastrofi naturali, rivoluzione, guerra ecc.).

3033 Le circostanze considerate cause di forza maggiore inter-

rompono il termine di esclusione. Se scompaiono, gli interessi di mora e il termine di esclusione decorrono nuovamente a partire dal primo giorno successivo alla fine dell’anno civile durante cui la causa di forza maggiore è scomparsa.

25

3034 Non sono considerate cause di forza maggiore le circo-

stanze legate alla situazione personale dell’assicurato (malattia, problemi finanziari ecc.). Esse giustificano soltanto la concessione di una proroga (N. 4081 segg.).

3035 L’esclusione dall’assicurazione non ha nemmeno effetto se

il versamento dei contributi in Svizzera è irrealizzabile (N. 4077). Questa impossibilità interrompe il termine di esclusione.

26

4a parte: Contributi

1. Obbligo contributivo

4001 Con riserva dei N. 4002 segg., tutti gli assicurati sono te-

nuti a versare i contributi a prescindere dal fatto che esercitino un’attività lucrativa o meno.

4002 Sono esentati dal pagamento dei contributi:

– i figli che esercitano un’attività lucrativa fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS);

– le persone senza attività lucrativa fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS).

4003 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione 1/09 che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al dop-

pio del contributo minimo previsto per l’assicurazione facoltativa (v. Allegato 2):

– i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti un’attività lucrativa (per i dettagli, v. le DIN) e

– le persone che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

La stessa regola si applica ai partner registrati. Non è ammesso il pagamento volontario di contributi.

4003.1 Anche i contributi degli assicurati senza attività lucrativa af-1/12 filiati all’assicurazione facoltativa sono considerati pagati ai

sensi del N. 4003 se il coniuge o partner assicurato obbligatoriamente ha versato il doppio del contributo minimo previsto per l’assicurazione obbligatoria.

4004 I coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa che

non rientrano nelle disposizioni del N. 4003 per la durata di un anno civile devono comunicarlo alla Cassa di compensazione.

4005 Una volta affiliati come persone senza attività lucrativa, i

coniugi o i partner registrati continuano ad essere considerati come tali anche per gli anni successivi, a meno che

27

possano dimostrare di rientrare nelle disposizioni del N. 4003.

4006 L’assicurato è tenuto a pagare i contributi dal giorno in cui

inizia l’assicurazione facoltativa. Le persone il cui coniuge esercitante un’attività lucrativa è assicurato sono soggette all’obbligo di contribuzione non appena anch’esse esercitano un’attività lucrativa oppure a partire dall’inizio

dell’anno per cui il coniuge ha versato meno del doppio del contributo minimo. La stessa regola si applica ai partner registrati.

4007 L’obbligo contributivo termina l’ultimo giorno del mese in 1/24 cui gli assicurati raggiungono l’età di riferimento (art. 3

cpv. 1bise 21 cpv. 1 LAVS; v. anche le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, lett. a). In caso di decesso, i contributi vanno versati fino alla fine del mese nel corso del quale esso è avvenuto.

4007.1 Per gli uomini, indipendentemente dall’anno di nascita, l’età 1/24 di riferimento è di 65 anni.

Per le donne nate nel 1960 o prima, l’età di riferimento è di 64 anni.

Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l’età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.

Per le donne nate nel 1964 o successivamente, l’età di riferimento è di 65 anni.

4007.2 I mesi in cui cessa l’obbligo contributivo sono riportati nella 1/24 tabella seguente:

Mese di Età Cessazione dell’obbligo contri-

nascita di riferimento butivo Uomini

Mese che segue quello del Tutti 65 anni 65° compleanno

28

Donne

Fino a

Mese che segue quello del dicembre 64 anni

64° compleanno

1960

Gennaio– Maggio 2025–aprile 2026 64 anni +

dicembre (= 4o mese che segue quello del 3 mesi

1961 64o compleanno)

Gennaio– Agosto 2026–luglio 2027 64 anni +

dicembre (= 7o mese che segue quello del 6 mesi

1962 64o compleanno)

Gennaio– Novembre 2027–ottobre 2028 64 anni +

dicembre (= 10o mese che segue quello del 9 mesi

1963 64o compleanno)

Da gennaio Mese che segue quello del 65 anni o

1964 65 compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell’allegato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21).

4007.3 L’affiliazione all’assicurazione facoltativa termina automati-1/24 camente quando l’assicurato raggiunge l’età di riferimento.

Non è possibile versare contributi oltre l’età di riferimento, anche se l’assicurato continua a lavorare.

4008 Il fatto che l’assicurato riceva una prestazione AI non lo

esenta dal pagamento dei contributi AVS/AI.

2. Base di calcolo dei contributi

2.1 Assicurati esercitanti un’attività lucrativa

4009 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucra-

tiva devono essere versati in percentuale del reddito da quest’attività convertito in franchi svizzeri.

29

4010 Per reddito da lavoro s’intende il reddito complessivo con-

seguito con l’esercizio di un’attività professionale (art. 5 segg. LAVS; art. 6 segg. OAVS; art. 2 LAI; art. 1 OAI), indipendentemente dal fatto che l’attività sia durevole o occasionale, esercitata a titolo principale o accessorio o svolta nel Paese in cui l’assicurato risiede o in un Paese terzo.

4011 Le persone affiliate all’assicurazione facoltativa che sono

assicurate obbligatoriamente per un determinato reddito da lavoro devono pagare i contributi all’assicurazione facoltativa sul reddito proveniente da un’attività lucrativa svolta fuori dalla Svizzera e sul reddito non soggetto all’assicurazione obbligatoria12.

4012 Gli elementi essenziali del reddito da lavoro e gli elementi

che non ne fanno parte o possono essere dedotti dal reddito lordo prima del calcolo dei contributi sono menzionati agli art. 5 e 9 LAVS e agli art. 6-9, 17 e 18 OAVS.

4013 Le prestazioni in natura (vitto e alloggio) vanno valutate al

giorno o al mese analogamente a quelle in Svizzera (v. Allegato 2).

2.2 Assicurati senza attività lucrativa

(art. 10 LAVS; art. 28 segg. OAVS; art. 1b LAI;

art. 1 OAI)

4014 Sono considerati senza attività lucrativa:

1/17 – gli assicurati che non esercitano nessun’attività ai sensi

della LAVS;

– gli assicurati che sul reddito da lavoro devono versare durante un anno civile contributi inferiori al contributo minimo (v. Allegato 2);

– a seconda delle circostanze, gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno (v. N. 4015 segg.);

– gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa;

12 10 aprile 1980 RCC 1981 pag. 188 DTF 106 V 65

30

– i membri di ordini religiosi e di congregazioni, se non sono al servizio di un terzo che versa a questi religiosi, al convento o alla casa madre un’indennità in contanti o in natura;

– i detenuti e gli internati.

2.2.1 Assicurati la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno

4015 Un’attività lucrativa non è considerata durevole se è eserci-

tata durante un periodo dell’anno inferiore a nove mesi.

Un’attività lucrativa non è considerata svolta a tempo pieno se non viene esercitata per almeno la metà dell’orario di lavoro usuale.

4016 Gli assicurati la cui attività non è esercitata durevolmente a

tempo pieno versano contributi come le persone senza attività lucrativa se i contributi da loro dovuti sul loro reddito da lavoro sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero pagare in quanto persone senza attività lucrativa.

4017 Per determinare se i contributi calcolati sul reddito da la-

voro sono inferiori alla metà dei contributi dovuti in quanto persone senza attività lucrativa, bisogna procedere al calcolo comparativo.

4017.1 Per effettuare il calcolo comparativo per gli assicurati che, 1/24 durante un anno civile, sono affiliati in parte all’assicura-

zione obbligatoria e in parte all’assicurazione facoltativa, occorre applicare le «Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI» per l’anno intero.

4017.2 Esempio: E è affiliato all’assicurazione obbligatoria da gen-1/25 naio a giugno e versa contributi sul suo reddito da lavoro

per un importo di 1200 franchi.

Da luglio a dicembre è affiliato all’assicurazione facoltativa e non lavora più. La sua sostanza ammonta a

2 000 000 franchi.

31

Contributi do- Contributi dovuti Contributi dovuti → L’assicuvuti sul red- in quanto per- sul reddito da la- rato è sogdito da lavoro sona senza atti- voro getto all’ob-1200 franchi vità lucrativa da < bligo contrigennaio a giu- ½ dei contributi in butivo come gno (assicura- quanto persona se fosse una zione facolta- senza attività lu- persona tiva) crativa senza atti-

4191.50 franchi vità lucrativa

½ di

4191.50 franchi =

2095.75 franchi

4018 Gli assicurati la cui attività lucrativa non è esercitata dure-

volmente a tempo pieno e che versano contributi come le persone senza attività lucrativa possono chiedere che i contributi versati sul loro reddito da lavoro vengano computati con quelli che devono pagare in quanto persone senza attività lucrativa.

4019 Se gli assicurati devono versare contributi sia su un reddito

da lavoro sia in quanto persone senza attività lucrativa, bisogna fissare i contributi da loro dovuti in due decisioni separate.

4020 Se, al momento dell’emanazione della decisione che fissa

l’importo del contributo dovuto dall’assicurato in quanto persona senza attività lucrativa, i contributi da computare conformemente al N. 4018 sono già noti, questo deve essere indicato nella decisione e va richiesta soltanto la differenza tra i due importi.

4021 Per quanto riguarda il reddito da registrare sul CI, si veda il

N. 4093.

2.2.2. Assicurati senza attività lucrativa

4022 Gli studenti senza attività lucrativa fino al 31 dicembre 1/20 dell'anno in cui compiono 25 anni e le persone assistite

senza attività lucrativa pagano il contributo minimo.

32

4023 Gli altri assicurati senza attività lucrativa pagano i contributi

in base alla loro sostanza e al loro reddito conseguito in forma di rendita.

4024 I contributi di un assicurato sposato senza attività lucrativa 1/16 il cui coniuge esercitante un’attività lucrativa non è assicu-

rato o non ha versato il doppio del contributo minimo previsto nell’assicurazione obbligatoria o facoltativa (v. Allegato

2) sono fissati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia. La stessa regola si applica ai partner registrati.

4025 Se entrambi i coniugi sono senza attività lucrativa, devono

pagare i contributi sulla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia. La stessa regola si applica ai partner registrati.

4026 Per il calcolo dei contributi di una persona sposata deve 1/20 essere presa in considerazione anche la metà della so-

stanza e del reddito (sotto forma di rendita o proveniente dall'attività lucrativa) del coniuge non assicurato. La stessa regola si applica ai partner registrati13.

4027 Fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita de-

terminante per il calcolo dei contributi le prestazioni periodiche che non provengono da un’attività lucrativa né sono il ricavato di una sostanza determinante.

4028 Il reddito conseguito in forma di rendita comprende in parti-

colare:

– le rendite di vecchiaia e le rendite per vedove o vedovi dell’AVS;

– l’“acconto AVS” da parte di un istituto di previdenza professionale;

– le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle di un’assicurazione sociale straniera, versate a persone soggette all’obbligo contributivo, eccettuate le rendite AI e le indennità giornaliere AI;

13 28 luglio 1999 VSI 1999 pag. 204 DTF 125 V 230

33

– le prestazioni periodiche di datori di lavoro o di loro eredi ad ex dipendenti ed ai loro superstiti, a prescindere dal fatto che i beneficiari vi abbiano diritto o meno dal punto di vista giuridico;

– le prestazioni che una persona assicurata riceve in seguito ad un divorzio, esclusi tuttavia gli alimenti per i figli;

– le rendite per i figli dell’AVS versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a versare i contributi;

– le rendite per i figli alle quali i figli non hanno diritto dal punto di vista giuridico (ad es. rendite complementari alla rendita di vecchiaia secondo l’art. 17 LPP e alla rendita d’invalidità secondo l’art. 25 LPP);

– le prestazioni per la formazione e il perfezionamento previste all’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS (per i dettagli, v. le DSD e le DIN);

– le indennità giornaliere di assicurazioni malattia, infortuni, invalidità e disoccupazione versate da compagnie assicurative straniere;

– le prestazioni delle casse di compensazione per gli assegni familiari;

– le rendite vitalizie;

– le prestazioni di un contratto di vitalizio e di accordi simili basati su un trasferimento di valori patrimoniali;

– il valore di locazione dell’alloggio per il quale il beneficiario possiede il diritto di abitazione;

– il valore di locazione di un alloggio messo a disposizione gratuitamente;

– i benefici civici in denaro e in natura;

– le prestazioni ricorrenti provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d’autore, nella misura in cui queste non facciano parte del reddito da un’attività lucrativa;

– le prestazioni fornite regolarmente da un terzo, ad. es. da un amico.

4029 Soppresso

1/20

4030 È considerato sostanza il totale della sostanza mobile e immobile, dedotti i debiti comprovati. Anche le quote patrimoniali sulle quali non vengono imposte tasse in base alle

34

leggi fiscali dello Stato di domicilio o alla legislazione federale o cantonale svizzera fanno parte della sostanza soggetta a contribuzione.

La sostanza su cui grava un diritto di usufrutto viene considerata come appartenente all’usufruttuario.

3. Determinazione dei contributi in generale

3.1 Anno contributivo

(art. 14 cpv. 1 OAF)

4031 I contributi degli assicurati sono determinati per ogni anno

contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile.

4032 Se l’adesione all’assicurazione facoltativa non coincide con

l’inizio di un anno contributivo, i contributi sono determinati per il resto dell’anno contributivo (pro rata). Se l’obbligo contributivo dell’assicurato finisce nel corso di un anno contributivo, i contributi vanno versati solo fino a questa data (pro rata).

Per quanto riguarda gli assicurati la cui attività non è esercitata durevolmente a tempo pieno, v. le DIN.

3.2 Momento in cui sono determinati i contributi

(art. 14b cpv. 2 OAF)

4033 La Cassa di compensazione fissa mediante decisione i 1/21 contributi dovuti dall’assicurato al più tardi entro il 31 ago-

sto dell’anno successivo all’anno contributivo. Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti

(v. N. 4058), essa procede a una compensazione.

35

3.3 Periodo di calcolo

(art. 14 cpv. 2 OAF)

– per gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa

4034 I contributi dovuti per l’anno contributivo sono calcolati sulla

base del reddito che l’assicurato ha ottenuto effettivamente nell’anno contributivo.

– per gli assicurati senza attività lucrativa

4035 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che non 1/21 devono versare il contributo minimo (N. 4022) o che non

sono esentati dall’obbligo di contribuzione (N. 4002 e 4003) sono calcolati:

– sulla base della sostanza esistente al 31 dicembre dell’anno contributivo;

– sulla base del reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l’anno contributivo.

Per i contributi dovuti per l’anno contributivo 2020 sono quindi determinanti la sostanza esistente al 31 dicembre 2020 e il reddito conseguito in forma di rendita ottenuto nel 2020.

3.4 Determinazione del reddito e della sostanza

4036 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione 1/21 le indicazioni necessarie alla determinazione del reddito e

della sostanza entro il 31 marzo successivo alla fine

dell’anno contributivo e, su richiesta, comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi (art. 5 OAF).

Il reddito e la sostanza dell’assicurato vengono accertati dalla Cassa di compensazione sulla base di tutti i documenti a sua disposizione. L’assicurato deve fornire le sue indicazioni sul modulo «Dichiarazione del reddito e della sostanza».

36

4037 La Cassa di compensazione deve provvedere affinché 1/21 questi moduli siano distribuiti al più tardi entro l’inizio di di-

cembre dell’anno contributivo. Gli assicurati devono compilare e rinviarle i moduli entro il 31 marzo dalla fine dell’anno contributivo.

4038 Gli assicurati sono tenuti a dare alla Cassa di compensa-

zione tutte le indicazioni necessarie alla determinazione del reddito e della sostanza e, su richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi (art. 5 OAF).

4039 A tale scopo i salariati sono tenuti nella misura del possi-

bile a presentare un attestato di salario del datore di lavoro o le tassazioni fiscali.

4040 La Cassa di compensazione deve invitare gli assicurati 1/12 esercitanti un’attività lucrativa indipendente a presentare

una ricevuta delle imposte, il conteggio dei profitti e delle perdite per gli anni in questione o altri giustificativi.

4041 Gli assicurati senza attività lucrativa tenuti a pagare i con-

tributi devono comprovare il loro reddito conseguito in forma di rendita e/o la loro sostanza mediante documenti adeguati (ad es. conteggio delle imposte).

4042 La Cassa di compensazione verifica l’esattezza delle indi-

cazioni fornite dagli assicurati. Se queste non le sembrano verosimili, essa può richiedere altri giustificativi e, se necessario, procedere ad una tassazione d’ufficio14.

4043 Se la Cassa di compensazione è a conoscenza che il co-

niuge senza attività lucrativa di un assicurato esercitante un’attività lucrativa è tenuto a versare contributi perché quest’ultimo non ha versato il doppio del contributo minimo, deve richiedere di sua iniziativa i contributi dovuti dall’assicurato senza attività lucrativa. La stessa regola si applica ai partner registrati.

14 27 aprile 1987 RCC 1989 pag. 98 –

37

3.5 Procedura di diffida in caso di mancata presenta-

zione dei documenti

(art. 17 cpv. 1 OAF)

4044 Se le indicazioni necessarie per determinare i contributi 1/21 non sono fornite entro il termine stabilito o sono incom-

plete, l’assicurato deve essere diffidato per iscritto dalla Cassa di compensazione al più tardi entro il 31 maggio (N. 4037). Inoltre, per l’adempimento degli obblighi deve essere impartito un termine supplementare di 30 giorni. Si vedano i N. 3011 segg.

4045 In caso d’inosservanza del termine supplementare, biso-

gna distinguere due procedimenti:

– se l’assicurato ha già versato contributi, deve essere tassato d’ufficio dalla Cassa di compensazione15. La tassazione gli viene notificata sotto forma di una decisione contro la quale può essere fatta opposizione;

– se l’assicurato non ha ancora versato contributi all’assicurazione facoltativa, la Cassa di compensazione gli notifica la diffida con la comminatoria dell’esclusione dall’assicurazione (v. N. 3010 segg.).

3.6 Corsi di conversione del reddito e della sostanza

(art. 14 cpv. 3 OAF)

4046 Per la conversione in franchi svizzeri del reddito o della so-

stanza che serve da base per il calcolo dei contributi è determinante il corso annuo medio dell’anno contributivo per il quale i contributi sono dovuti.

4047 La Cassa di compensazione stabilisce il corso di conver-

sione.

15 27 aprile 1987 RCC 1989 pag. 98 –

38

3.7 Calcolo dei contributi

– assicurati esercitanti un’attività lucrativa

4048 I contributi degli assicurati esercitanti un’attività lucrativa di-

pendente o indipendente sono calcolati sulla base del reddito netto dall’attività lucrativa convertito in franchi svizzeri.

4049 Dal reddito dall’attività lucrativa indipendente bisogna de-

durre, prima di calcolare i contributi, un interesse per il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’art. 18 cpv. 2 OAVS (art. 14 cpv. 2 OAF).

4050 Il contributo dovuto all’AVS e all’AI è calcolato in percen-

tuale del reddito dall’attività lucrativa (Allegato 2).

4051 Nell’assicurazione facoltativa non vi è una tavola scalare

dei contributi.

4052 Gli assicurati il cui risultato dell’esercizio presenta un disa-

vanzo versano il contributo annuo minimo.

– assicurati senza attività lucrativa

4053 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa si calco-

lano sulla base delle «Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI». È determinante la sostanza convertita in franchi svizzeri alla quale si deve aggiungere il reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20.

4054 Gli assicurati senza attività lucrativa che sono mantenuti o 1/20 assistiti durevolmente da fondi pubblici o da terzi (in parti-

colare parenti) e gli studenti senza attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 25 anni pagano il contributo minimo annuo (Allegato 2).

39

3.8 Decisione di fissazione dei contributi

(art. 14b cpv. 2 OAF)

4055 La Cassa di compensazione fissa mediante decisione i 1/21 contributi dovuti dall’assicurato al più tardi entro il 31 ago-

sto dell’anno successivo all’anno contributivo (N. 4033). Se entrambi i coniugi o i partner registrati sono tenuti a versare i contributi, questi ultimi vengono notificati a ciascuno separatamente.

4056 La decisione di fissazione dei contributi stabilisce i contri-

buti dovuti per l’anno contributivo in franchi svizzeri.

3.9 Prescrizione dei contributi

(art. 16 cpv. 1 LAVS)

4057 I contributi il cui importo non è stato fissato in una deci-

sione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti cadono in prescrizione e non possono più essere né pretesi né pagati.

4. Versamento dei contributi

4.1 Acconti

(art. 14a OAF)

4058 Durante l’anno contributivo gli assicurati possono versare

acconti.

4059 La Cassa di compensazione informa in modo adeguato gli

assicurati sulla possibilità di versare acconti.

4060 L’importo degli acconti è fissato sulla base dei contributi

dovuti per l’ultimo anno contributivo. La Cassa di compensazione definisce le modalità di versamento.

4061 Il mancato versamento degli acconti fissati non comporta

l’esclusione dall’assicurazione (v. N. 3010). Per gli interessi di mora e compensativi, si vedano i N. 4063 segg.

40

4.2 Termine di pagamento

(art. 14b cpv. 2 e 3 OAF)

4062 I contributi dovuti per l’anno contributivo o, se l’assicurato

ha usufruito della possibilità di versare acconti, il saldo vanno versati al più tardi entro 30 giorni dalla fatturazione. Per la dilazione di pagamento, si vedano i N. 4077 segg.

4.3 Interessi di mora e compensativi

(art. 18 OAF)

– In generale

4063 Sui contributi non pagati per tempo gli assicurati devono

versare interessi di mora (v. N. 4069 segg.) Sui contributi non dovuti vanno corrisposti interessi compensativi (v.

N. 4074 segg.).

4064 Il tasso degli interessi di mora e compensativi ammonta al 1/17 5 per cento per ogni anno contributivo. Non vengono ri-

scossi interessi sugli interessi.

4065 L’inoltro di un’opposizione o di un ricorso o la concessione

di una dilazione di pagamento (v. N. 4077 segg.) non interrompono la decorrenza degli interessi.

4066 I pagamenti devono sempre essere effettuati per saldare i

debiti più vecchi (contributi e interessi).

4067 Soppresso

1/17

4068 Per questioni non regolate nelle presenti direttive, si ve-

dano le DRC.

– Interessi di mora

4069 Gli assicurati che non hanno pagato i contributi entro la fine

dell’anno successivo all’anno contributivo devono versare interessi di mora.

41

4070 Se l’assicurato non versa per tempo acconti, non vengono

riscossi interessi di mora.

4071 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio che segue la

fine dell’anno contributivo fino al pagamento integrale dei contributi.

4072 Per esempi di calcolo si vedano le DRC.

1/21

4073 Il mancato pagamento degli interessi di mora comporta

l’esclusione dall’assicurazione (v. N. 3009).

– Interessi compensativi

(art. 18 cpv. 2 OAF)

4074 La Cassa di compensazione versa interessi compensativi 1/21 sui contributi versati, ma non dovuti. Se l’assicurato versa a

titolo facoltativo contributi non ancora dovuti per futuri anni contributivi, non vanno corrisposti interessi compensativi. Questi ultimi iniziano a maturare il 1° gennaio che segue la fine dell’anno civile successivo all’anno contributivo. Per esempi di calcolo si vedano le DRC.

4.4 Luogo di pagamento

(art. 16 cpv. 2 OAF)

4075 I contributi vanno pagati in Svizzera alla Cassa di compen-

sazione.

4.5 Valuta

(art. 16 cpv. 1 e 2 OAF)

4076 I contributi sono pagati in franchi svizzeri.

42

4.6 Proroghe di pagamento

– Impossibilità di trasferire i contributi in Svizzera

(art. 16 cpv. 3 OAF)

4077 Se il trasferimento dei contributi in Svizzera non è possi-

bile, il termine per il pagamento dei contributi fissati con una decisione passata in giudicato è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. L’assicurato non può effettuare il pagamento alla rappresentanza svizzera con effetto liberatorio.

4078 Soppresso

1/20

4079 La proroga non sospende né interrompe la prescrizione dei

contributi (N. 4110). Cessa non appena diventa possibile trasferire i contributi in Svizzera. Gli eventuali interessi di mora decorrono dal momento in cui il trasferimento è di nuovo possibile.

4080 In caso d’insorgenza del caso assicurato i contributi proro-

gati vengono compensati con la rendita, con riserva della prescrizione (N. 5035).

– Dilazione di pagamento

(art. 34b OAVS)

4081 Se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà

finanziarie, può essergli concessa una dilazione di pagamento dei contributi.

4082 Le domande di dilazione di pagamento sono esaminate

dalla Cassa di compensazione.

4083 Se la dilazione di pagamento è concessa, occorre segna-

lare all’assicurato le conseguenze del mancato pagamento (N. 4085).

43

4084 La dilazione di pagamento non sospende né interrompe il 1/20 termine di prescrizione.

Concedendo la dilazione si deve quindi tenere conto delle disposizioni concernenti l’esclusione dall’assicurazione (v. N. 3011 segg.).

La dilazione di pagamento non sospende la decorrenza degli interessi di mora.

4.7 Procedura d’intimazione in caso di mancato paga-

mento dei contributi o degli interessi di mora

(art. 13 cpv. 3 e art. 17 cpv. 2 OAF)

4085 L’assicurato che non paga i contributi o gli interessi di mora

entro 30 giorni dalla fatturazione deve essere diffidato per iscritto. La diffida, che deve essere notificata al più tardi entro due mesi dalla fatturazione, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni per l’adempimento dei suoi obblighi.

4086 Se il pagamento non viene effettuato entro il termine sup-

plementare, bisogna inviare all’assicurato una seconda ed ultima diffida che assegna un ultimo termine di pagamento e contiene l’indicazione di eventuali interessi di mora nonché la comminatoria dell’esclusione. Si vedano anche i N. 3016 segg.

4.8 Prescrizione dell’esecuzione

(art. 16 cpv. 2 LAVS)

4087 Il credito per contributi fissato in una decisione notificata si

estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.

4.9 Spese

4088 Se il pagamento dei contributi alla Cassa di compensa-

zione comporta spese particolari (ad es. spese d’incasso di un assegno bancario), queste ultime vanno a carico

dell’assicurato.

44

4089 Gli assicurati pagano un contributo alle spese amministra-1/11 tive ammontante al 5 per cento dei contributi AVS dovuti

(art. 18a OAF).

1/15 5. Soppresso

4090- Soppressi

4091

1/15

6. Iscrizione sul conto individuale

(art. 30ter LAVS)

4092 La Cassa di compensazione tiene per ogni assicurato un

conto individuale sul quale bisogna iscrivere:

– i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi;

– il numero AVS del coniuge o del partner registrato il cui reddito è stato suddiviso;

– la durata di contribuzione in mesi.

4093 Per i contributi che l’assicurato ha pagato come persona

senza attività lucrativa, si deve iscrivere il reddito conformemente alle «Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI».

4094 Se un assicurato paga contributi sia come persona eserci-

tante un’attività lucrativa sia come persona senza attività lucrativa (N. 4015 segg.), i redditi provenienti dall’attività lucrativa vanno iscritti sul conto individuale conformemente al N. 4092 e gli altri redditi conformemente al N. 4093.

45

6.1 Annotazione sul registro degli affiliati

– Recessione dall’assicurazione

(art. 2 cpv. 2 LAVS)

4095 Se l’assicurato è receduto dall’assicurazione facoltativa, sul

registro degli affiliati bisogna apporre l’annotazione «recessione».

– Esclusione dall’assicurazione

(art. 2 cpv. 3 LAVS)

4096 Per gli assicurati esclusi dall’assicurazione facoltativa, sul

registro degli affiliati bisogna apporre l’annotazione «esclusione».

46

5a parte: Prestazioni

1. Genere di prestazioni

5001 Di regola l’assicurazione facoltativa concede le stesse pre-1/22 stazioni dell’assicurazione obbligatoria, vale a dire rendite

di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti (art. 18 segg. LAVS e art. 28 segg. LAI) e provvedimenti d’integrazione per invalidi (art. 8 segg. LAI). Le rendite di vecchiaia e d’invalidità straordinarie (art. 42 LAVS e art. 39 LAI), gli assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI (art. 43bis cpv. 1 LAVS e art. 42 cpv. 1 LAI), i contributi per l’assistenza dell’AVS e dell’AI (art. 43ter LAVS, art. 42quater LAI), le rendite AI corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento (art. 29 cpv. 4 LAI) e i mezzi ausiliari dell’AVS (art. 43quater cpv. 1 LAVS) non sono per principio concessi all’estero, a condizione che l’Accordo con l’UE o la Convenzione AELS e i relativi regolamenti non prevedano eccezioni in merito.

5002 Il diritto a prestazioni assistenziali è stato soppresso il

31 dicembre 2000. Le prestazioni il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 2001 continueranno ad essere concesse fintanto che le condizioni in materia di redditi saranno adempiute. Tuttavia gli importi non subiranno più aumenti.

2. Competenza e compiti degli organi di esecuzione dell’assicurazione facoltativa

5003 La Cassa di compensazione decide in merito alla conces-

sione delle rendite di vecchiaia e per superstiti e calcola le rendite dell’AI. L’Ufficio AI decide in merito alla concessione di prestazioni AI.

5004 Le rappresentanze svizzere svolgono i seguenti compiti:

collaborare all’istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell’AVS e dell’AI e e applicare alcune misure di controllo (art. 3 e 21 OAF).

47

1/21 3. Soppresso

5005 Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti 1/21 nelle DR sono soppressi.

1/21 4. Soppresso

5006- Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti 5008 nelle DR sono soppressi.

1/21

5. Provvedimenti d’integrazione per invalidi

1/22 5.1 Soppresso

5009 Secondo l’art. 8 LAI, gli assicurati hanno diritto ai provvedi-1/22 menti d’integrazione per quanto essi siano necessari e ido-

nei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Tra i provvedimenti d’integrazione vi sono provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale) nonché la consegna di mezzi ausiliari.

Le condizioni di diritto sono disciplinate all’art. 9 cpv. 1bis e 2 LAI nonché nelle circolari dell’AI sulle singole prestazioni (CPIPr, CMAI e CPSI).

1/22 5.2 Soppresso

5010- Soppresso

5012

1/22

48

1/22 5.3 Soppresso

5013- Soppresso

5014

1/22

5.4 Esecuzione dei provvedimenti

5015 I provvedimenti d’integrazione sono eseguiti di regola in 1/22 Svizzera e solo eccezionalmente all’estero (art. 9 cpv. 1

LAI).

5016 Per gli assicurati di età superiore ai 20 anni l’assicurazione 1/22 facoltativa assume i costi per provvedimenti d’integrazione

eseguiti all’estero se circostanze particolari lo giustificano e i provvedimenti molto probabilmente permettono all’assicurato di riprendere un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete (art. 23ter cpv. 1 OAI).

5017 Per gli assicurati di età inferiore ai 20 anni l’assicurazione 1/22 facoltativa assume i costi per provvedimenti d’integrazione

eseguiti all’estero se le possibilità di successo e le circostanze personali lo giustificano (art. 23ter cpv. 2 OAI).

5.5 Diritto d’opzione dell’assicurato

5018 Le disposizioni degli art. 26 e 26bis LAI sul diritto d’opzione

dell’assicurato non sono applicabili se i provvedimenti d’integrazione sono eseguiti all’estero. Di conseguenza i provvedimenti d’integrazione all’estero potranno essere concessi solo se l’UFAS accetta che vengano eseguiti dall’istituzione straniera proposta. L’Ufficio AI decide nei singoli casi per quanto riguarda l’autorizzazione data a persone e a istituzioni di eseguire i provvedimenti d’integrazione all’estero.

49

1/24 6. Ripercussioni della recessione e dell’esclusione sul diritto alle prestazioni

6.1 Contributi

5019 In caso di recessione (N. 3001 segg.) o di esclusione

(N. 3009 segg.) dall’assicurazione, qualora insorga l’evento assicurato non si possono più versare a posteriori o compensare i contributi arretrati.

6.2 Rendite

5020 Agli assicurati che recedono o vengono esclusi dall’assicu-

razione facoltativa rimane garantito il diritto alle rendite AVS/AI derivanti dai contributi precedentemente versati all’assicurazione obbligatoria e/o facoltativa. Visto che il recesso o l’esclusione causano lacune nell’assoggettamento all’assicurazione, gli assicurati hanno diritto soltanto a rendite parziali.

5021 Se nel caso di una coppia sposata soltanto la moglie è 1/13 stata esclusa dall’assicurazione facoltativa, dopo l’esclu-

sione gli anni di matrimonio senza contributi non possono essere presi in considerazione ai sensi della lettera g capoverso 2 delle disposizioni finali della 10a revisione dell’AVS.

6.3 Provvedimenti d’integrazione

5022 Se l’assicurato recede o è escluso dall’assicurazione facol-1/22 tativa, non ha più diritto ai provvedimenti d’integrazione

(art. 9 cpv. 1bis LAI).

5023 I figli che non sono o non sono più assoggettati all’assicu-1/22 razione facoltativa ma il cui padre o la cui madre lo è an-

cora possono beneficiare o continuare a beneficiare dei provvedimenti d’integrazione, al più tardi però fino al compimento dei 20 anni.

50

1/21 7. Soppresso

5024– Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti 5039 nelle DR sono soppressi. 1/21

DFI UFAS | Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF) Valide dal 1 gennaio 2008 | Stato: 1 gennaio 2025 | 2T318.101 i DAF

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6a parte: Contenzioso

1. Opposizione

6001 Le decisioni della Cassa di compensazione sono per princi-

pio impugnabili mediante opposizione (art. 52 LPGA; v. tuttavia il N. 6002).

Prima di emanare una decisione l’ufficio AI deve per principio svolgere una procedura di preavviso (art. 57a LAI e art. 73ter OAI; si veda inoltre la CPAI).

2. Ricorso contro le decisioni incidentali e le decisioni su opposizione

6002 Fatto salvo il N. 6004, le decisioni incidentali e le decisioni

su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso presso il TAF (art. 85bis cpv. 1 LAVS, art. 69 cpv. 2 LAI).

6003 La procedura davanti al TAF è disciplinata dalla PA (art. 33

LTAF). È gratuita per le parti, ma i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 2 e 3 LAVS).

La procedura davanti al TAF contro le decisioni dell’ufficio AI emanate dopo lo svolgimento della procedura di preavviso è soggetta a spese (art. 69 cpv. 2 LAI).

6004 Se, al momento in cui la decisione incidentale o la deci-1/21 sione su opposizione gli viene notificata, l’assicurato è do-

miciliato o risiede in Svizzera, il ricorso va interposto davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni del domicilio o del luogo di residenza (art. 58 cpv. 1 LPGA).

52

3. Ricorso al TF

6005 Contro le decisioni del TAF può essere interposto un ri-

corso al TF, che giudica in ultima istanza (art. 82 e 86 LTF e art. 62 cpv. 1 LPGA).

6006 Il ricorrente può far valere:

– la violazione del diritto federale e internazionale (art. 95 lett. a e b LTF);

– l’accertamento dei fatti svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, se l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

4. Requisiti formali, termini e osservanza dei termini

6007 Si può far opposizione oralmente o per iscritto. In caso di

opposizione orale, si veda, per quanto riguarda le competenze della Cassa di compensazione, la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC.

6008 Gli atti di ricorso per il TAF e il TF devono essere presen-1/13 tati in un solo esemplare.

6009 L’atto di ricorso deve essere redatto in una delle tre lingue 1/16 ufficiali.

6010 Il termine di opposizione o di ricorso è di 30 giorni a con-

tare dalla notifica della decisione o della decisione su opposizione. Esso è reputato osservato se l’opposizione o l’atto di ricorso vengono consegnati all’autorità giudicante o, ad essa indirizzati, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LPGA; art. 48 e 100 LTF).

6011 Le rappresentanze svizzere devono apporre sull’opposi-

zione o sull’atto di ricorso la data in cui li hanno ricevuti. Esse trasmettono immediatamente e direttamente l’opposizione o l’atto di ricorso alla cassa di compensazione competente o all’autorità giudiziaria competente. Nel contempo informano la Cassa di compensazione risp. l’Ufficio AI.

53

Alle opposizioni e agli atti di ricorso vanno allegati i documenti riguardanti la controversia in possesso delle rappresentanze svizzere.

5. Spese di procedura e ripetibili

6012 La procedura di opposizione e quella di preavviso sono

gratuite. Di regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA). Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA).

6013 Di regola la procedura davanti al TAF non è gratuita.

6014 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il TAF può asse-

gnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sostenuto (onorari di avvocati, altre spese; art. 64 PA).

6015 Il TAF e il TF possono far assistere da un avvocato una

parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Gli onorari dell’avvocato vengono assunti dalla cassa del Tribunale, a condizione che non siano coperti dalle ripetibili versate dall’altra parte. La parte che si trova nel bisogno può anche essere dispensata dal pagamento delle spese di procedura o dalle spese giudiziarie (art. 65 PA; art. 64 LTF).

6. Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC

6016 La Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC è

applicabile per analogia.

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7a parte: Allegati

1. Testi legislativi16

1/17

– Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; RS 831.10)

– Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101)

– Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF; RS 831.111)

– Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG (RS 831.108)

– Ordinanza del 17 agosto 2016 concernente il sistema d’informazione E-VERA (Ordinanza E-VERA; RS 235.22)

– Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20)

– Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201)

– Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21)

– Ordinanza del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI;

RS 831.232.51)

– Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)

– Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11)

– Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF;

RS 173.110)

– Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32)

16 I testi di legge possono essere ordinati presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dienstleistungen/publikationen-bestellen.html. Possono anche essere consultati sul sito Internet https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

55

2. Principali parametri dell’assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2025

Aliquota di contribuzione per gli 10,1 per cento

assicurati esercitanti un’attività lu-

crativa

Contributo minimo AVS/AI 1 010 franchi l’anno Contributi degli assicurati senza Vedi le «Tabelle dei contributi attività lucrativa Assicurazione facoltativa

AVS/AI»

Valutazione delle rimunerazioni in 33 franchi al giorno natura (art. 11 OAVS) 990 franchi al mese

56

3. Soppresso 1/24

DFI UFAS | Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF) Valide dal 1 gennaio 2008 | Stato: 1 gennaio 2025 | 2T318.101 i DAF

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4. Soppresso 1/15

DFI UFAS | Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF) Valide dal 1 gennaio 2008 | Stato: 1 gennaio 2025 | 2T318.101 i DAF

58

5. Promemoria e moduli

1/09

Numero d’ordinazione

10.02 Promemoria sull’assicurazione facoltativa (in cinque lingue)

Questo promemoria può essere richiesto alla Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 12. Tutti i promemoria concernenti l’AVS sono anche disponibili su Internet all’indirizzo http: //www.avs-ai.info.

Anche i moduli possono essere ordinati presso la Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 12. Sono anche disponibili su Internet all’indirizzo http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?pagid=307.

59

6. Elenco degli Stati facenti già parte dell’UE prima del 1° mag-

gio 2004

– Austria

– Belgio

– Danimarca

– Finlandia

– Francia

– Germania

– Gran Bretagna

– Grecia

– Irlanda

– Italia

– Lussemburgo

– Olanda

– Portogallo

– Spagna

– Svezia

60

7. Elenco degli Stati entrati a far parte dell’UE il 1° maggio 2004

1/11

– Cipro

– Estonia

– Lettonia

– Lituania

– Malta

– Polonia

– Repubblica ceca

– Slovacchia

– Slovenia

– Ungheria