Supplemento 12 alle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)
Supplemento WKB N12 · 13 novembre 2025 · AVS · Versione 8
Supplemento 12 alle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC); valide dal 01.01.2026
In vigore
UFAS · WKB N12 · Italiano
Supplemento 12 alle
Direttive sull’affiliazione alle casse di com-
pensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)
Valide dal 1° gennaio 2026
Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2026
Il supplemento 12 contiene alcuni adeguamenti e riorganizzazioni di informazioni, rimandi e chiarimenti redazionali.
Le modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/26.
Abbreviazioni
Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS (in tedesco e francese)
DFI UFAS | Direttive sull’affiliazione alle casse di com-pensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)
Valide dal 1 gennaio 2026 | 2T318.106.19 i DCC S12
1029 Di regola un datore di lavoro straniero tenuto a versare i con-1/24 tributi in Svizzera che impiega in Svizzera una persona già
affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un’attività per un altro datore di lavoro, come indipendente o in base al suo domicilio) è affiliato a quest’ultima. Se la persona è già affiliata a più casse di compensazione, è competente quella a cui è stata affiliata per prima.
Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice, si applica per analogia la conclusione di cui al N. 1030.
1030.2 Se una persona esercitante un’attività lucrativa indipen-1/26 dente all’estero, senza domicilio in Svizzera e assoggettata
al diritto svizzero in base all’Accordo con l’UE, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito è già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un’attività per un altro datore di lavoro o come indipendente), è affiliata a questa cassa di compensazione anche per la sua attività lucrativa indipendente.
Esempio: un cittadino francese residente in Francia lavora al 60 per cento a Ginevra per il suo datore di lavoro con sede in Francia ed è affiliato a una cassa di compensazione professionale a Ginevra. Se intraprende ancora un’attività indipendente in Francia, sarà affiliato a questa cassa di compensazione anche per quest’attività, a condizione che la mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice non lo escluda (in caso contrario, v. N. 1030.3).
1030.3 Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è 1/24 possibile a causa della mancanza della qualità di membro
dell’associazione fondatrice, la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l’attività lucrativa dipendente in Svizzera o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l’attività principale.
1030.4 Se una persona esercita un’attività lucrativa sia in Svizzera 1/26 che in uno Stato contraente (ad eccezione del Regno Unito)
ed è domiciliata in Svizzera, può aderire all’assicurazione (v. N. 4046 segg. DOA). A causa dello splitting dell’assoggettamento può aderire all’assicurazione soltanto per il reddito conseguito all’estero (art. 1a cpv. 4 lett. a AVS); per il reddito conseguito in Svizzera è già assicurata obbligatoriamente. Se decide di aderire all’assicurazione, per la parte del reddito conseguito all’estero deve affiliarsi alla cassa di compensazione a cui è già affiliata per la parte del reddito conseguito in Svizzera. Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del suo luogo di domicilio.
2015 La cassa di compensazione professionale deve comuni-1/26 care l’uscita dall’associazione fondatrice alla cassa di com-
pensazione cantonale del Cantone di domicilio o della sede dell’azienda dell’assicurato o del datore di lavoro entro il prossimo 31 agosto. Il timbro postale o la trasmissione via Sedex è determinante.