Supplemento 12 alle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)

Supplemento WKB N12 · 13 novembre 2025 · AVS · Versione 8

Supplemento 12 alle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC); valide dal 01.01.2026

In vigore

UFAS · WKB N12 · Italiano

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Supplemento 12 alle

Direttive sull’affiliazione alle casse di com-

pensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1° gennaio 2026

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Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2026

Il supplemento 12 contiene alcuni adeguamenti e riorganizzazioni di informazioni, rimandi e chiarimenti redazionali.

Le modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/26.

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Abbreviazioni

Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS (in tedesco e francese)

DFI UFAS | Direttive sull’affiliazione alle casse di com-pensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1 gennaio 2026 | 2T318.106.19 i DCC S12

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1029 Di regola un datore di lavoro straniero tenuto a versare i con-1/24 tributi in Svizzera che impiega in Svizzera una persona già

affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un’attività per un altro datore di lavoro, come indipendente o in base al suo domicilio) è affiliato a quest’ultima. Se la persona è già affiliata a più casse di compensazione, è competente quella a cui è stata affiliata per prima.

Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice, si applica per analogia la conclusione di cui al N. 1030.

1030.2 Se una persona esercitante un’attività lucrativa indipen-1/26 dente all’estero, senza domicilio in Svizzera e assoggettata

al diritto svizzero in base all’Accordo con l’UE, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito è già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un’attività per un altro datore di lavoro o come indipendente), è affiliata a questa cassa di compensazione anche per la sua attività lucrativa indipendente.

Esempio: un cittadino francese residente in Francia lavora al 60 per cento a Ginevra per il suo datore di lavoro con sede in Francia ed è affiliato a una cassa di compensazione professionale a Ginevra. Se intraprende ancora un’attività indipendente in Francia, sarà affiliato a questa cassa di compensazione anche per quest’attività, a condizione che la mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice non lo escluda (in caso contrario, v. N. 1030.3).

1030.3 Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è 1/24 possibile a causa della mancanza della qualità di membro

dell’associazione fondatrice, la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l’attività lucrativa dipendente in Svizzera o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l’attività principale.

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1030.4 Se una persona esercita un’attività lucrativa sia in Svizzera 1/26 che in uno Stato contraente (ad eccezione del Regno Unito)

ed è domiciliata in Svizzera, può aderire all’assicurazione (v. N. 4046 segg. DOA). A causa dello splitting dell’assoggettamento può aderire all’assicurazione soltanto per il reddito conseguito all’estero (art. 1a cpv. 4 lett. a AVS); per il reddito conseguito in Svizzera è già assicurata obbligatoriamente. Se decide di aderire all’assicurazione, per la parte del reddito conseguito all’estero deve affiliarsi alla cassa di compensazione a cui è già affiliata per la parte del reddito conseguito in Svizzera. Se l’affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell’associazione fondatrice, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del suo luogo di domicilio.

2015 La cassa di compensazione professionale deve comuni-1/26 care l’uscita dall’associazione fondatrice alla cassa di com-

pensazione cantonale del Cantone di domicilio o della sede dell’azienda dell’assicurato o del datore di lavoro entro il prossimo 31 agosto. Il timbro postale o la trasmissione via Sedex è determinante.