Supplemento 7 alle Istruzioni per gli uffici di revisione sull’esecuzione del controllo dei datori di lavoro (IRD)

Supplemento WRA N7 · 5 giugno 2026 · AVS · Versione 7

Supplemento 7 alle Istruzioni per gli uffici di revisione sull’esecuzione del controllo dei datori di lavoro (IRD); stato 01.06.2026

In vigore

UFAS · WRA N7 · Italiano

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Supplemento 7 alle Istruzioni per gli uffici di

revisione sull’esecuzione del controllo dei da-

tori di lavoro (IRD)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato al 1° giugno 2026

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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° giugno 2026

Fino alla pandemia di COVID-19, il principio applicabile ai controlli dei datori di lavoro era quello dell’«esecuzione sul posto». A seguito delle restrizioni legate alla pandemia, tale principio è stato reso più flessibile. Le persone incaricate dei controlli dei datori di lavoro hanno avuto la possibilità di rinunciare a un controllo sul posto qualora avessero ottenuto per via elettronica l’accesso a tutti i dati necessari e il controllo potesse essere effettuato correttamente in tal modo.

Il numero marginale 4003.3 IRD elencava tuttavia controlli relativi a casi particolari che dovevano continuare a essere effettuati sul posto. Poiché tali controlli sono spesso svolti presso una fiduciaria, l’obbiettivo del contatto diretto con il membro non viene più raggiunto. Inoltre, la modifica dell’ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2024 è stata formulata senza tale restrizione. Per questo motivo è possibile rinunciare all’esecuzione sul posto anche per i controlli speciali menzionati al numero marginale 4003.3.

Resta inteso che il principio del controllo sul posto continua a essere previsto e non può essere rifiutato. Tuttavia, il servizio incaricato di effettuare il controllo dei datori di lavoro può ora sempre valutare e decidere autonomamente se debba essere effettuato sul posto oppure a distanza.

Il numero marginale 4003.3 è pertanto soppresso con effetto dal 1° giugno 2026.

La modifica è contrassegnata dall’indicazione 6/26.

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