Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE)
Direttiva WRC · 23 maggio 2025 · AVS · Versione 11
Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE); valida dal 01.06.2025, stato 01.06.2025
In vigore
UFAS · WRC · Italiano
Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE)
Valide dal 1° giugno 2025
Stato: 1° giugno 2025
Premessa alle DRE, valide dal 1° giugno 2025
Le presenti direttive disciplinano la ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia e si fondano sulla legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (stato 1° gennaio 2025) e sull’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (stato 1° maggio 2025) che il Consiglio federale ha posto in vigore il 2 aprile 2025 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.
A fronte delle modifiche sostanziali e della reintroduzione dell’esclusione e dell’esclusione parziale di determinati datori di lavoro, sono state elaborate nuove direttive. Questa versione sostituisce tutte quelle precedenti.
Le nuove direttive comprendono le novità e gli adeguamenti seguenti:
̶ quale base di calcolo per la ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia non si utilizza più la massa salariale determinante per l’AVS, ma la massa salariale AD1, con conseguente applicazione del limite massimo di 148 200 franchi all’anno (art. 22 OAINF) per singolo salario computabile;
̶ dal 2025, i datori di lavoro esentati dalla tassa sul CO2 per la sottoscrizione di un impegno di riduzione sono esclusi dalla ridistribuzione;
̶ l’esenzione dei datori di lavoro può riguardare un’impresa nel suo complesso o solo singole ubicazioni. Dalla ridistribuzione sono escluse solo le parti della massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale). Di conseguenza, nel quadro della ridistribuzione si distingue tra esclusioni per l’intera impresa ed esclusioni parziali; ̶ la massa salariale toccata dalle esclusioni e dalle esclusioni parziali può differire dalla massa salariale per numero di conteggio AVS. L’esclusione parziale può sussistere anche quando un numero di conteggio AVS si riferisce a un intero gruppo societario di cui soltanto singole imprese sono escluse dalla ridistribuzione; ̶ in caso di esclusione parziale è necessario effettuare un rilevamento separato della parte di massa salariale per la quale si intende far riconoscere il diritto alla ridistribuzione;
̶ la procedura per il rilevamento della massa salariale risulta pertanto più onerosa, dato che deve essere presa in considerazione solo la parte di massa salariale per la quale si fa valere il diritto
alla ridistribuzione (la massa salariale esclusa o parzialmente esclusa non è presa in considerazione);
̶ nella richiesta di esenzione all’UFAM, i datori di lavoro devono indicare la CC competente, il proprio numero di conteggio AVS e la descrizione delle ubicazioni da esentare. Devono inoltre indicare se si tratta di un caso di esclusione parziale. L’UFAM fornisce alle CC un elenco dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale. Le CC richiedono poi ai datori di lavoro con esclusione parziale di rilevare la parte della massa salariale per la quale si fa valere il diritto alla ridistribuzione. Senza una risposta entro il termine previsto l’intera massa salariale è esclusa dalla ridistribuzione.
Calcolo del fattore di distribuzione
Il fattore di distribuzione è calcolato e stabilito dall’UFAM.
Registrazione contabile
Non ci sono cambiamenti nella registrazione contabile della ridistribuzione della tassa sul CO2.
Soluzione transitoria per gli anni d’esecuzione 2025 e 2026
Poiché il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza sul CO2 nell’aprile del 2025, con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno, l’inoltro delle richieste di esenzione dalla tassa sul CO2 per il 2025 è stato possibile soltanto da aprile. Il termine d’inoltro delle richieste scade il 1° settembre 2025. Nell’anno in questione non saranno dunque ancora disponibili le informazioni necessarie su esclusioni ed esclusioni parziali per determinare la massa salariale rilevante per la ridistribuzione della tassa sul CO2 per il 2025. Per questa ragione nel 2025 la ridistribuzione non avrà luogo. Le redistribuzioni per gli anni 2025 e 2026 avranno luogo nel 2026.
La ridistribuzione del 2025 avrà luogo nel 2026 e si baserà sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull’elenco delle esclusioni per il 2025.
La ridistribuzione del 2026 avrà luogo nel 2026 e si baserà sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull’elenco delle esclusioni per il 2026.
Se l’elenco delle esclusioni per il 2025 e il 2026 differiscono tra loro, allora anche la massa salariale AD1 del 2024 al netto delle esclusioni risulterà diversa.
Indennizzo regolare spettante alle CC
Riguardo alla ridistribuzione per gli anni 2025 e 2026, le CC sono indennizzate nel modo seguente.
Nel 2025 non è previsto alcun indennizzo.
Nel 2026 le CC ricevono un indennizzo per ciascuna delle ridistribuzioni eseguite.
Il modello d’indennizzo verrà ancora rielaborato in collaborazione con le CC e reso noto in un secondo tempo. Per questo motivo il capitolo 6 non è ancora stato aggiornato.
Controllo dei datori di lavoro
È previsto che le masse salariali determinanti comunicate dai datori di lavoro vengano verificate nell'ambito dei controlli dei datori di lavoro. Questo tema deve essere approfondito ulteriormente. Per questo motivo il capitolo 5.2 «Controllo dei datori di lavoro» è stato lasciato in sospeso per il momento.
- Indice Abbreviazioni7
- 1 Principio e basi8
- 1.1 Basi legali8
- 1.2 Informazioni sulla tassa sul CO28
- 1.3 Termini e definizioni9
- 1.3.1 Massa salariale rilevante9
- 1.3.2 Categorie di diritto10
- 1.3.3 Termini11
- 1.3.4 Importi da ridistribuire11
- 1.3.5 Anno d’esecuzione12
- 2 Attori, compiti, competenze12
- 2.1 UFAM12
- 2.2 UFAS13
- 2.3 UCC13
- 2.4 CC13
- 2.5 Datori di lavoro14
- 3 Procedura14
- 3.1 Esenzione dal pagamento della tassa sul CO215
- 3.2 Congelamento della massa salariale AD115
- 3.3 Comunicazione dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale15
- 3.4 Rilevamento della massa salariale dei datori di lavoro con esclusione parziale15
- 3.5 Comunicazione della massa salariale rilevante16
- 3.6 Comunicazione del fattore di distribuzione e dell’importo da ridistribuire16
- 3.7 Notifica di cambiamenti17
- 3.8 Versamento di denaro17
- 3.9 Ridistribuzione ai datori di lavoro17
- 3.10 Storno di importi residui18
- 3.11 Esecuzione arretrata di ridistribuzioni18
- 4 Procedura18
- 5 Revisione della ridistribuzione e controllo dei datori di lavoro19
- 5.1 Revisione19
- 5.2 Controllo dei datori di lavoro19
- 6 Indennizzo (questo capitolo verrà aggiornata ulteriormente)19
- 7 Disposizioni per il periodo transitorio (2025 e 2026) .. 21 8 Entrata in vigore22
- Allegato 123
- Allegato 225
Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti CC Cassa/e di compensazione AVS
CCD Circolare alle casse di compensazione sul con-
trollo dei datori di lavoro
DCMF Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi
delle casse di compensazione
DRE Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2
all’economia tramite le casse di compensazione LADI Legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione con-
tro la disoccupazione (RS 837.0)
Legge sul CO2 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla ridu-
zione delle emissioni di CO2 (RS 641.71)
N. Numero marginale
Ordinanza sul Ordinanza del 23 novembre 2012 sul CO2
CO2 (RS 641.711)
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
1 Principio e basi
1000 Le presenti direttive regolano la procedura concernente la
ridistribuzione dei proventi della tassa sul CO2 all’economia (datori di lavoro), che avviene attraverso le CC.
1.1 Basi legali
1001 La tassa sul CO2 si fonda sulla legge del 23 dicembre 2011
sul CO2 (stato 1° gennaio 2025) e sull’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (stato al 1° maggio 2025). La distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 è disciplinata all’articolo 36 della legge sul CO2.
1002 Nell’ordinanza sul CO2, la «Distribuzione all’economia»
(Sezione 4) è trattata ai seguenti articoli:
Art. 124 Quota di proventi spettante all’economia
Art. 124a Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi
Art. 125 Distribuzione
Art. 126 Organizzazione
Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione
1003 Le disposizioni particolari sulla regolamentazione transito-
ria per gli anni 2025 e 2026 sono contenute all’articolo 146ae, sezione 2h (Distribuzione alla popolazione e
all’economia) (v. cap. 7 delle presenti direttive).
1.2 Informazioni sulla tassa sul CO2
1004 La tassa sul CO2 non è un’imposta, ma una tassa d’incenti-
vazione che ha lo scopo di incoraggiare l’uso moderato dei combustibili fossili. I proventi di questa tassa sono ridistribuiti alla popolazione tramite le casse malati e ai datori di lavoro tramite le CC, in misura proporzionale alla massa salariale rilevante.
1005 La procedura di ridistribuzione dei proventi della tassa sul
CO2 all’economia è descritta al capitolo 3 delle presenti direttive.
1006 I gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni
sono in compenso esentati dalla tassa sul CO2 (datori di lavoro esentati). I datori di lavoro esentati sono esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2.
1007 L’esclusione non interessa necessariamente l’impresa nel
suo complesso, ma può essere applicata anche solo a impianti in varie sedi. Dalla ridistribuzione sono escluse solo le parti della massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).
1008 La ridistribuzione ai datori di lavoro avviene, in principio,
tramite le CC entro il 30 settembre dell’anno d’esecuzione. Su richiesta, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine (al massimo fino alla fine del di marzo (mese contabile) dell’anno seguente).
1009 Nei casi in cui i datori di lavoro sono stati indicati come
esentati (esclusione o esclusione parziale), ma infine non lo sono (nessuna esclusione o esclusione parziale), la ridistribuzione nei loro confronti avviene tramite l’UFAM. Le CC non eseguono versamenti per ridistribuzioni arretrate.
1.3 Termini e definizioni
1.3.1 Massa salariale rilevante
1010 La massa salariale rilevante corrisponde alla massa sala-
riale1 AD1 conteggiata dal datore di lavoro, congelata al 31 ottobre dell’anno precedente, di tutte le sedi che non sono esentate dalla tassa sul CO2.
1 Massa salariale secondo l'art. 36 cpv. 3 Legge sul CO2: «massa salariale sulla quale il datore di lavoro versa i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’articolo 3 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione».
- Nel caso dei datori di lavoro non esentati dalla tassa sul CO2, la massa salariale rilevante corrisponde all’intera massa salariale AD1 dell’impresa.
- Nel caso dei datori di lavoro interamente esentati dalla tassa sul CO2, la massa salariale rilevante corrisponde a zero.
- Nel caso dei datori di lavoro per i quali l’esenzione riguarda solo singole sedi (esclusione parziale), la massa salariale rilevante corrisponde alla massa salariale AD1 dei lavoratori che operano nelle ubicazioni non esentate dalla tassa, per le quali si fa valere il diritto alla ridistribuzione (questa corrisponde anche alla massa salariale AD1 al netto delle masse salariali dei dipendenti che operano nelle ubicazioni esentate).
1011 Come base per il calcolo della massa salariale rilevante si
considera la massa salariale AD1 comunicata dal datore di lavoro per il relativo anno civile e registrata nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (ovvero il 31 ottobre dell’anno precedente la ridistribuzione).
1012 Il relativo anno civile corrisponde all’anno d’esecuzione
meno due.
1013 Eventuali correzioni a posteriori derivate in particolare da
controlli dei datori di lavoro sono tenute in considerazione solo se rilevate e registrate entro il giorno di riferimento (31 ottobre).
1.3.2 Categorie di diritto
1014 Ridistribuzione completa della tassa sul CO2
Datori di lavoro che ricevono una ridistribuzione completa. Importo da ridistribuire: Massa salariale rilevante (=intera massa salariale AD1) * Fattore di distribuzione della tassa sul CO2.
1015 Esclusione parziale dalla ridistribuzione della tassa sul CO2
I datori di lavoro esentati dalla tassa sul CO2 per la sottoscrizione di un impegno di riduzione, hanno diritto alla ridistribuzione della tassa soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni non esentate.
Importo da ridistribuire: massa salariale rilevante (=parte della massa salariale per la quale si è fatto valere il diritto alla ridistribuzione) * fattore di distribuzione della tassa sul CO2.
1.3.3 Termini
1016 I termini di comunicazione sono elencati nell’Allegato 1.
1.3.4 Importi da ridistribuire
1017 Se gli importi della tassa sul CO2 da ridistribuire (v. N. 3014
e 3015) non possono essere corrisposti tramite compensazione, a partire da un importo di 50 franchi ne viene effettuato il versamento. Gli importi per cui non è possibile effettuare la ridistribuzione devono essere trattati in base al N. 1020.
1018 In caso di cambiamento della cassa di compensazione,
l’importo della tassa sul CO2 da ridistribuire deve essere versato dall’ultima CC competente per il datore di lavoro avente diritto nell’anno d’esecuzione. La nuova CC effettua il conteggio dell’ammontare della ridistribuzione della tassa sul CO2 direttamente con l’UCC.
1019 In caso di cambiamenti, nell’ambito della ridistribuzione
vengono versati o compensati soltanto importi superiori a 50 franchi.
1020 Se non è possibile procedere alla ridistribuzione tramite
compensazione o versamento (p. es. a causa del fallimento o dello scioglimento di un’impresa) lo storno dell’importo deve essere effettuato sul relativo conto del conto
d’esercizio, al più tardi entro la fine del di marzo (mese contabile) dell’anno seguente. Lo storno va debitamente documentato.
1.3.5 Anno d’esecuzione
1021 Viene definito anno d’esecuzione l’anno in cui ha luogo la ridistribuzione.
2 Attori, compiti, competenze
2.1 UFAM
2000 Compiti dell’UFAM
- decide in merito all’esenzione dalla tassa sul CO2 e in-
forma le CC sui datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale dalla ridistribuzione;
- redige annualmente un elenco consolidato dei datori di
lavoro con esclusione o esclusione parziale; trasmette l’elenco, che comprende le CC competenti e il numero di conteggio, in formato CSV all’UCC, che lo pubblica nelle applicazioni protette;
- stabilisce il fattore di distribuzione per la ridistribuzione
della tassa sul CO2;
- comunica all’UCC l’importo del fattore di distribuzione.
- è competente per le questioni giuridiche relative alle
basi di calcolo della ridistribuzione e alla procedura di ricorso;
- stabilisce d’intesa con l’UFAS l’indennizzo spettante alle
CC (art. 127 ordinanza sul CO2);
- nella ridistribuzione conteggia direttamente le eccezioni;
- prepara, all’attenzione delle CC, una lettera (promemo-
ria) contenente informazioni generali sulla ridistribuzione, che vengono pubblicate sul sito Internet
dell’UFAM all’indirizzo: https://www.bafu.ad-
min.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/co2-abgabe.html
2.2 UFAS
2001 Compiti dell’UFAS
- disciplina i dettagli della procedura di ridistribuzione dei
proventi della tassa sul CO2 all’economia e redige le presenti direttive (DRE);
- coordina e disciplina l’indennizzo delle CC.
2.3 UCC
2002 Compiti dell’UCC
- calcola sia l’ammontare complessivo delle masse sala-
riali AD1 comunicate dalle CC prima della correzione, sia le masse salariali rilevanti (sottratte le esclusioni totali e parziali) e trasmette questi dati all’UFAM;
- sulla base del fattore di distribuzione comunicato
dall’UFAM e delle masse salariali rilevanti comunicate dalle CC, calcola l’ammontare complessivo della ridistribuzione per ogni CC;
- comunica il più rapidamente possibile, ma non oltre il
30 giugno dell’anno d’esecuzione, gli importi calcolati per la ridistribuzione;
- pubblica nelle applicazioni protette l’elenco dei datori di
lavoro con esclusione o esclusione parziale;
- informa le CC sul fattore di distribuzione;
- elabora entro la fine di aprile dell’anno seguente un con-
teggio complessivo dell’ammontare della ridistribuzione della tassa sul CO2 versato da parte delle CC e lo comunica all’UFAM;
- inoltra la lettera dell’UFAM (promemoria) alle CC (con
copia all’UFAS).
2.4 CC
2003 Compiti delle CC
- sono competenti per la ridistribuzione dei proventi della
tassa ai datori di lavoro;
- determinano le masse salariali rilevanti per la redistribu-
zione ai datori di lavori con esclusione parziale;
- comunicano le masse salariale AD1 congelate e le
masse salariali rilevanti all’UCC;
- sulla base del fattore di distribuzione (N. 3009) e delle
masse salariali rilevanti conteggiate calcolano la quota della tassa sul CO2 spettante a ogni datore di lavoro avente diritto. Il calcolo tiene conto dell’arrotondamento commerciale;
- comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto
mediante lettera informativa l’importo del fattore di distribuzione e la quota versata della tassa sul CO2. L’ammontare della ridistribuzione può essere comunicato loro anche allegando una copia del conteggio;
- se l’importo da ridistribuire è inferiore a 50 franchi, non
va inviata alcuna lettera;
- effettuano la ridistribuzione sotto forma di compensa-
zione o mediante versamento nel corso del mese di settembre (al più tardi entro il 30 del mese) dell’anno d’esecuzione (salvo proroghe del termine).
2.5 Datori di lavoro
2004 Compiti dei datori di lavoro
- presentano la richiesta di esenzione o di esenzione par-
ziale all’UFAM;
- comunicano entro il 15 aprile la massa salariale
determinante alle CC (v. N. 1010);
- tengono una lista separata degli impiegati (con
indicazione del numero AVS) delle ubicazioni per le quali la ridistribuzione è richiesta.
3 Procedura
3000 La procedura per la ridistribuzione della tassa sul CO2 è descritta in modo dettagliato e cronologico nei marginali seguenti. I termini in vigore sono indicati nell’allegato 1.
3.1 Esenzione dal pagamento della tassa sul CO2
3001 La richiesta di esenzione va inoltrata all’UFAM entro il
1° settembre (anno X -1) ed è valida a partire dall’anno seguente.
3.2 Congelamento della massa salariale AD1
3002 Le masse salariali AD1 (anno X-2) conteggiate e comuni-
cate alle CC entro il 31 ottobre (anno X-1) vengono congelate per ulteriore utilizzo.
3.3 Comunicazione dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale
3003 L’UFAM redige annualmente un elenco consolidato dei da-
tori di lavoro con esclusione o esclusione parziale affiliati a ciascuna CC nonché un elenco completo di tutti i datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale e li trasmette in formato CSV all’UCC, che li pubblica nelle applicazioni protette entro la prima settimana lavorativa del mese di marzo.
3.4 Rilevamento della massa salariale dei datori di la-
voro con esclusione parziale
3004 Le CC richiedono ai datori di lavoro con esclusione parziale
per il periodo in questione la massa salariale AD1 dei lavoratori che operano nelle ubicazioni che pagano la tassa sul CO2 e per la quale si fa valere il diritto a una redistribuzione.
3005 I datori di lavoro interessati comunicano la massa salariale
entro il 15 aprile. Senza una risposta entro questo termine l’intera massa salariale è esclusa dalla ridistribuzione.
3006 Le CC tengono un registro per ciascun datore di lavoro
sulla massa salariale AD1 congelata e la massa salariale rilevante (v. N. 1010).
3.5 Comunicazione della massa salariale rilevante
3007 La CC comunica all’UCC per ciascun datore di lavoro ed
entro il 10 maggio dell’anno d’esecuzione sia la massa salariale AD1 congelata al 31 ottobre dell’anno precedente sia la massa salariale rilevante per la ridistribuzione della tassa sul CO2.
Esempio: per l’anno d’esecuzione 2027 vanno comunicati all’UCC entro il 10 maggio 2027 la massa salariale AD1 del 2025, congelata al 31 ottobre 2026 nonché la massa salariale rilevante di tutti i datori di lavoro per i quali è stato fatto valere entro il 15 aprile 2027 il diritto a una ridistribuzione.
3008 L’UCC comunica l’ammontare complessivo delle masse
salariali rilevanti entro il 31 maggio all’UFAM (indirizzo: Sezione Tassa sul CO2 e scambio di emissioni, 3003 Berna / [email protected]). Sulla base di questi dati e dei proventi della tassa calcola il fattore di distribuzione annuo.
3.6 Comunicazione del fattore di distribuzione e dell’importo da ridistribuire
3009 Fino al 10 giugno, l’UFAM comunica all’UCC il fattore di di-
stribuzione per la tassa sul CO2 (sulla base dei mezzi disponibili per l’anno d’esecuzione della ridistribuzione all’economia e della massa salariale rilevante).
3010 L’UCC comunica poi alle CC il più rapidamente possibile,
ma non oltre il 30 giugno, gli importi calcolati per la ridistribuzione e il fattore di distribuzione.
3.7 Notifica di cambiamenti
3011 La CC fino a quel momento competente comunica alla
nuova CC:
- totale della massa salariale AD1;
- l’esclusione parziale o totale;
- la massa salariale rilevante in caso di esclusione parziale. Queste informazioni servono a stabilire gli importi della ridistribuzione della tassa sul CO2 (N. 3014). La comunicazione deve avvenire per iscritto al più tardi entro il 31 lu-
glio.
3012 La nuova CC comunica i cambiamenti all’UFAM entro il
30 ottobre, per permettere a quest’ultimo di aggiornare l’elenco dei datori di lavoro esclusi per l’anno seguente.
3.8 Versamento di denaro
3013 L'UFAM trasferisce l'importo della ridistribuzione determi-
nato all’UCC l'ultimo giorno lavorativo di agosto o il primo giorno lavorativo di settembre. L'UFAM deve comunicare il trasferimento affinché l’UCC possa garantire il coordinamento.
3.9 Ridistribuzione ai datori di lavoro
3014 Sulla base del fattore di distribuzione (N. 3009) e delle
masse salariali rilevanti le CC calcolano la quota della tassa sul CO2 spettante a ogni datore di lavoro avente diritto. Il calcolo tiene conto dell’arrotondamento commerciale.
3015 Le CC effettuano la ridistribuzione sotto forma di compen-
sazione o mediante versamento nel corso del mese di settembre (al più tardi entro il 30 del mese) dell’anno d’esecuzione. Su richiesta, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine (al massimo fino alla fine di marzo [mese contabile] dell’anno seguente).
3.10 Storno di importi residui
3016 Gli storni devono essere effettuati al più tardi entro la fine
del mese di marzo dell’anno seguente. Non possono essere concessi interessi rimunerativi.
3.11 Esecuzione arretrata di ridistribuzioni
3017 Eventuali versamenti per ridistribuzioni arretrate vengono
effettuati dall’UFAM.
4 Procedura
4000 Secondo l’articolo 126 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2,
i datori di lavoro vengono informati dell’importo della ridistribuzione cui hanno diritto e del fattore di distribuzione mediante comunicazione.
4001 In caso di ricorsi e domande su questioni giuridiche l’inter-
locutore di riferimento è l’UFAM (indirizzo: Sezione Tassa sul CO2 e scambio di emissioni, 3003 Berna / [email protected]).
4002 Le CC trasmettono all’UFAM i ricorsi relativi all’importo
della ridistribuzione, all’entità del fattore di distribuzione e a questioni di carattere generale su questi argomenti.
4003 I dati rilevanti ai fini del ricorso vanno comunicati all’UFAM
o inviati in allegato per lettera.
4004 L’UFAM si occupa di gestire gli ulteriori accertamenti diret-
tamente con i ricorrenti e, se del caso, emana decisioni definitive. Inoltre, esprime il suo parere sulle questioni relative alla tassa sul CO2.
5 Revisione della ridistribuzione e controllo dei datori di lavoro
5.1 Revisione
5000 La revisione della ridistribuzione della tassa sul CO2 si
basa sui principi stabiliti dalle direttive dell’UFAS sulla revisione delle CC (DRCC).
5001 La revisione della ridistribuzione avviene in base a un man-
dato separato e deve essere portata a termine nell’ambito della revisione di chiusura dell’anno in questione. Essa è di competenza dell’ufficio di revisione indicato dalla CC all’UFAS. La revisione viene effettuata annualmente e include le informazioni richieste nel modulo di revisione (v. Allegato 2). Quest’ultimo deve essere compilato e trasmesso all’UFAM secondo le indicazioni date nel modulo (ovvero in formato elettronico e tramite invio postale) con copia cartacea all’UFAS. Le CC e le agenzie sottoposte a revisione sono indennizzate di conseguenza (N. 6006).
5.2 Controllo dei datori di lavoro
È previsto che le masse salariali rilevanti comunicate dai datori di lavoro vengano verificate nell'ambito dei controlli sui datori di lavoro. Questo tema deve essere approfondito ulteriormente. Per questo motivo il capitolo 5.2 «Controllo dei datori di lavoro» è stato lasciato in sospeso per il momento.
6 Indennizzo (questo capitolo verrà aggiornata ulte-
riormente)
6000 L’articolo 36 capoverso 3 della legge sul CO2 e l’articolo
127 dell’ordinanza sul CO2 fissano le basi per l’indennizzo delle CC relativo alla ridistribuzione all’economia.
6001 L’indennizzo spettante alle CC per l’attuazione della ridistri-
buzione è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi. Questa si fonda su un’analisi dettagliata dei processi per il calcolo dell’onere amministrativo delle singole CC e, al contempo, tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti all’obbligo contributivo alla fine dell’anno in cui è comunicata la massa salariale AD1 secondo i dati statistici delle CC (ricapitolazione).
6002 L’indennizzo si compone dunque di un’indennità di base
per tutte le CC, calcolata in funzione dell’analisi dei processi, e di un’indennità per ogni membro soggetto all’obbligo di versare i contributi.
6003 L’importo dell’indennizzo annuale è stato determinato
dall’UFAM, d’intesa con l’UFAS e le CC. L’UFAS verifica a scadenze regolari se i cambiamenti nelle basi di calcolo comportino la necessità di un adeguamento dell’importo dell’indennizzo.
6004 La procedura per l’indennizzo spettante alle CC è regolata
e coordinata dall’UFAS. Le CC sono indennizzate nell’anno d’esecuzione e ricevono dall’UFAS un’apposita comunicazione con le informazioni dettagliate in merito.
6005 Le spese di porto per l’invio delle lettere informative ai da-
tori di lavoro aventi diritto alla ridistribuzione sono rimborsate al Fondo di compensazione AVS dall’UFAM.
6006 L’indennizzo per la revisione ordinaria si basa sui costi so-
stenuti per la revisione della ridistribuzione dall’ufficio di revisione, dalla CC e dall’agenzia sottoposta a revisione. Alle CC e alla relativa agenzia è rimborsato un importo forfettario di 4740 franchi. Gli uffici di revisione sono indennizzati tramite le CC o le loro agenzie.
7 Disposizioni per il periodo transitorio (2025 e 2026)
7000 Nell’anno civile 2025 non verrà eseguita nessuna ridistribu-
zione e dunque non sarà necessario comunicare la massa salariale per quel periodo. La ridistribuzione per il 2025 verrà eseguita nell’anno civile 2026. Pertanto, nel 2026 verranno eseguite due ridistribuzioni (quella per il 2025 e quella per il 2026).
7001 La massa salariale rilevante per la ridistribuzione del 2025
si basa sulla massa salariale AD1 comunicata dai datori di lavoro per l’anno civile 2024 dei lavoratori registrati nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (31 ottobre 2025), al netto delle masse salariali dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate (elenco con esclusione 2025).
7002 Anche la massa salariale rilevante per la ridistribuzione del
2026 si basa sulla massa salariale AD1 comunicata dai datori di lavoro per l’anno civile 2024 dei lavoratori registrati nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (31 ottobre 2025), al netto delle masse salariali dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate (elenco con esclusione 2026).
7003 Sebbene sia nel 2025 che nel 2026 la ridistribuzione si basi
sulla massa salariale AD1 del 2024, la massa salariale rilevante per ciascuno dei due anni varia nei casi in cui i membri affiliati sono interessati da un’esclusione o un’esclusione parziale soltanto in uno dei due anni civili.
7004 Per la ridistribuzione negli anni d’esecuzione 2025 e 2026
si applicano i termini di comunicazione secondo gli schemi illustrati nell’Allegato 1. Tuttavia verranno effettuate due dichiarazioni, una per il 2025 e una per il 2026.
7005 • L’indennizzo per l’anno d’esecuzione 2025 viene corri-
sposto nel 2026 sulla base dei dati statistici del 2024.
• L’indennizzo per l’anno d’esecuzione 2026 viene corrisposto nel 2026 sulla base dei dati statistici del 2024.
8 Entrata in vigore
8000 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2025.
DFI UFAS | Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE)
Valide dal 1 giugno 2025 | Stato: 1 giugno 2025 | 318.106.06 i
Allegato 1
Data Emittente Destinatario Contenuto (fino a)
1.9. (X-1) Datore di la- UFAM Richiesta di esenzione
voro
1a settimana UFAM UCC Elenchi consolidati per CC ed elenco di marzo globale dei datori di lavoro con esclu-
sione totale e parziale
15.03. CC Datore di la- Richiesta di quota salariale non
voro esente (massa salariale rilevante)
15.04. Datore di la- CC Dichiarazione della quota salariale
voro non esente (massa salariale rilevante)
10.05. CC UCC Dichiarazione della massa salariale
Ad1 congelata al 31.10. X-1 e massa salariale rilevante per la tassa sul CO2.
Esempio: per l'anno di esecuzione 2027, la massa salariale 2025, congelata alla data di riferimento del
31.10.2026, deve essere comunicata all’UCC entro il 10.05.2027.
31.05. UCC UFAM Dichiarazione della massa salariale
totale ai fini della tassa sul CO2
10.06. UFAM UCC Dichiarazione del fattore di ridistribu-
zione
30.06. UCC CC Fattore e importi della ridistribuzione
31.07. CC X CC Y Mutazioni in caso di cambio di cassa :
- Totale AD-1 Massa salariale
- Massa salariale rilevante in caso di esclusione parziale
Ultimo giorno UFAM UCC Trasferimento dell'importo di ridistribulavorativo di zione calcolato
agosto/primo
giorno lavo-
rativo di set-
tembre
31.08. UFAS CC Fatturazione e remunerazione
30.09. CC Datore di la- Pagamento o compensazione degli
voro importi ridistribuiti
30.10. CC UFAM Nuova CC annuncia il trasferimento
all'UFAM. L'UFAM aggiorna l'elenco delle esclusioni per l'anno X+1
31.3. CC UCC Ristorno
(X+1)
30.04. UFAM UFAM Conteggio totale
(X+1)
Allegato 2
Nome della cassa di
compensazione (CC):
Numero della cassa di
compensazione: Oui
La revisione è stata
effettuata dall'azienda: Non
Destinatario del rapporto: Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Clima, 3003 Berna (versione Excel via
e-mail ([email protected]) e versione
cartacea per posta)
Copia all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali UFAS (per posta) Correspond
Anno di ridistribuzione
controllato: Ne correspond pas
Formulario di revisione per la ridistribuzione della tassa sul CO2
Il presente questionario deve essere compilato (campi grigi) dall'organo di revisione secondo le direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE). Lo scopo è quello di verificare che la ridistribuzione della tassa sul CO2 sia stata effettuata in conformità alle DRE.
I campi grigi sono obbligatori.
Risultato Visto
1. Contabilizzazione delle dichiarazioni dei salari
La cassa di compensazione ha elaborato tutte le dichiarazioni dei salari
pervenute entro il 31 ottobre?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
2. Annuncio della massa salariale all'UCC
È stata comunicata all'UCC (DRE 3007) la massa salariale AD1 corretta
congelata?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
È stata comunicata all'UCC la massa salariale rilevante corretta (DRE
3007)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
3. Calcolo degli importi con il fattore di ridistribuzione
a) È stato applicato il fattore di ridistribuzione corretto? (DRE 3009)
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
b) È corretto il calcolo degli importi da ridistribuire con il fattore di
ridistribuzione annunciato dall'UCC (DRE 2003, 3014)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
DFI UFAS | Direttive sulla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia tramite le casse di compensazione (DRE) Valide dal 1 giugno 2025 | Stato: 1 giugno 2025 | 318.106.06 i
4. Informazione alle imprese
Le imprese sono state informate della ridistribuzione secondo la lettera dell'UFAM (DRE 2003)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
5. Storno di importi non distribuibili
Gli importi non distribuibili sono stati stornati correttamente (DRE 1020, 3016)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
6. Contabilizzazione della ridistribuzione
La contabilizzazione della ridistribuzione della tassa sul CO2 è stata effettuata secondo le direttive sulla contabilità e sui movimenti di fondi delle casse di compensazione (DCMF)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
7. Procedura in caso di mutazioni
a) Il punto 3011 delle DRE è stato rispettato per quanto riguarda le imprese che hanno lasciato la cassa di compensazione?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
b) È stato rispettato il punto 3012 delle DRE per quanto riguarda le imprese che hanno aderito alla cassa di compensazione?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
8. Confronto tra l'importo destinato alla ridistribuzione e la ridistribuzione effettiva (o «saldo della ridistribuzione»)
La differenza tra l'importo destinato alla ridistribuzione e l'importo effettivamente ridistribuito è indicata in modo comprensibile (tenendo conto, per quanto possibile, delle mutazioni e degli storni)?
Se no:
Spiegazione del revisore:
Posizione CC:
Commenti e osservazioni aggiuntive:
Nessun punto da segnalare.
Data e luogo: Timbra e firma del revisore: