Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Direttiva WVP · 27 novembre 2025 · AVS · Versione 21

Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA); valide dal 01.01.2009, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · WVP · Italiano

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Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009

Stato: 1° gennaio 2026

2

Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento comprende alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Per quanto riguarda il periodo transitorio per l’applicazione dell’assoggettamento secondo il precedente regolamento (CE) n. 1408/71, al N. 2009.1 viene precisato che in relazione alla Svizzera e agli altri Stati dell’AELS tale periodo è scaduto alla fine del 2025.

Al N. 2078.1 viene ora altresì stabilito a quali condizioni è possibile il telelavoro temporaneo in uno Stato contraente.

L’elenco delle organizzazioni di assistenza è stato aggiornato

(N. 3096).

Il documento Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, all’allegato 10, è stato aggiornato, in particolare aggiungendovi il telelavoro.

All’allegato 15 sono state apportate determinate precisazioni su dipartimenti, isole e territori appartenenti alla Repubblica Francese ai quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/26.

4

  1. 2.5 Esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato dell’UE o dell’AELS e in uno Stato contraente63
  2. 2.6 Esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente64
  3. 2.7 Esercizio di un’attività lucrativa in uno o più Stati dell’UE o dell’AELS e in uno Stato non contraente65
  4. 2.8 Esercizio di un’attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro66
  5. 2.9 Assoggettamento errato nei rapporti con l’UE o l’AELS66
  6. 2.9.1 Rettifica con effetto futuro66
  7. 2.9.2 Rettifica con effetto retroattivo67
  8. 2.10 Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti68
  9. 3. Diritto applicabile a determinate categorie speciali68
  10. 3.1 Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale68
  11. 3.1.1 In generale68
  12. 3.1.2 Accordo con l’UE e Convenzione AELS68
  13. 3.1.2.1 Accordo con l’UE68
  14. 3.1.2.2 soppresso69
  15. 3.1.3 Convenzioni di sicurezza sociale69
  16. 3.2 Imprese di trasporto aereo internazionale70
  17. 3.2.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS70
  18. 3.2.2 Convenzioni di sicurezza sociale71
  19. 3.3 Navigazione internazionale72
  20. 3.3.1 Navigazione interna72
  21. 3.3.1.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS72
  22. 3.3.1.2 Convenzioni di sicurezza sociale72
  23. 3.3.2 Battellieri del Reno72
  24. 3.3.3 Marinai di alto mare74
  25. 3.3.3.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS74
  26. 3.3.3.2 Convenzioni di sicurezza sociale75
  27. 3.4 Personale che beneficia di immunità e privilegi77
  28. 3.4.1 Personale di rappresentanze estere in Svizzera77
  29. 3.4.1.1 Principio77
  30. 3.4.1.2 Rappresentanze di Stati dell’UE e dell’AELS in Svizzera81
  31. 3.4.1.3 Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera84

5

  1. 3.4.1.4 Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera87
  2. 3.4.2 Personale di rappresentanze svizzere all’estero88
  3. 3.4.2.1 Principio88
  4. 3.4.2.2 Rappresentanze in Stati dell’UE e dell’AELS89
  5. 3.4.2.3 Rappresentanze in Stati contraenti90
  6. 3.4.2.4 Rappresentanze in Stati non contraenti93
  7. 3.5 Funzionari internazionali94
  8. 3.5.1 Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera95
  9. 3.5.2 Funzionari internazionali con cittadinanza straniera97
  10. 3.5.3 Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali97
  11. 3.6 Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale99
  12. 3.7 Dirigenti di un’azienda con sede in Svizzera100
  13. 3.7.1 Principio generale100
  14. 3.7.2 Per quanto concerne gli Stati non contraenti100
  15. 3.7.3 Per quanto concerne gli Stati dell’UE/AELS e gli Stati contraenti102
  16. 3.8 Aziende transfrontaliere103
  17. 3.8.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS103
  18. 3.8.2 Convenzioni di sicurezza sociale103
  19. 3.9 Richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione104
  20. 3.10 Rifugiati e apolidi104
  21. 3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza105
  22. 3.12 Collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)106
  23. 3.13 Persone senza attività lucrativa108
  24. 3.13.1 Persone domiciliate in Svizzera108
  25. 3.13.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all’estero108
  26. 3.13.3 Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all’estero una persona assicurata all’AVS109
  27. 3.14 Dipendenti pubblici111
  28. 3.14.1 Disposizioni generali111
  29. 3.14.2 Accordo con l’UE e Convenzione AELS112
  30. 3.14.3 Convenzioni di sicurezza sociale113

7

5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il

cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

(ANOBAG) che adempiono le condizioni di

assicurazione soltanto per un periodo relativamente

breve ............................................................................. 136

5.3 Altre possibilità di esenzione ......................................... 138

Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un’attività indipendente ........................................................ 139 Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un’attività dipendente ........................................................... 141 Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell’UE che esercitano un’attività indipendente ...................................... 144 Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell’UE che esercitano un’attività dipendente ......................................... 146 Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un’attività indipendente ...................................... 149 Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un’attività dipendente ......................................... 150 Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un’attività indipendente ...................................... 151 Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un’attività dipendente ......................................... 153 Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell’UE................................... 155 Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ............................ 157 Allegato 11: soppresso ............................................................ 160 Allegato 12: soppresso ............................................................ 161 Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale ....................... 162 Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerate presumibilmente dall’obbligo contributivo AVS/AI ............................................. 171

8

Allegato 15: Territorio dell’UE e dell’AELS ............................. 175 Allegato 16: Accordo giusta l’articolo 21 reg. 987/2009 ........ 177 Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero ............................................... 179 Allegato 18: Certificato A1 ....................................................... 184 Allegato 19: Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l’assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali ......................................... 187

9

Abbreviazioni

Accordo Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederacon l’UE zione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro-

pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Accordo Accordo concluso dal Consiglio federale con di sede un’organizzazione internazionale per definirne lo

statuto giuridico

Accordo di Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio fedesede CICR rale svizzero e il Comitato internazionale della

Croce Rossa per determinare lo statuto del Comitato in Svizzera (RS 0.192.122.50)

AD Assicurazione obbligatoria contro la disoccupa-

zione

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

all. allegato

ALPS Applicable Legislation Platform Switzerland

(art. 75a LPGA, art. 49a LAVS, art. 141quatere 141quinquies OAVS)

ANOBAG Dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a

pagare contributi (dal tedesco «Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber»)

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

AVS/AI/IPG Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assi- e AD curazione invalidità, indennità di perdita di guada-

gno e assicurazione contro la disoccupazione

10

AVS/AI/IPG Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assi-(/AD) curazione invalidità, indennità di perdita di guada-

gno. Assicurazione contro la disoccupazione in funzione dello statuto

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

(RS 210)

CE Comunità europea

Certificato A1 Certificato relativo alla legislazione di sicurezza

sociale applicabile all’interessato

CICR Comitato internazionale della Croce Rossa

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

AELS dell’Associazione europea di libero scambio

(AELS), versione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K – Appendice 2 (RS 0.632.31)

CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del

19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile;

RS 272)

cpv. capoverso

CVRD Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle

relazioni diplomatiche (RS 0.191.01)

CVRC Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle

relazioni consolari (RS 0.191.02)

DAF Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione

ed il conto individuale

DCC Direttive sull’affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione

11

DFAE Dipartimento federale degli affari esteri

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale

DTFA Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale delle assicurazioni (i numeri rinviano all’anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF).

EESSI Electronic Exchange of Social Security Informa-

tion – Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicura-

zione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicura-

zione malattie (RS 832.10)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

12

LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto

d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1)

lett. lettera/e

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LStrI Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stra-

nieri e la loro integrazione (RS 142.20)

N. Numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

ODPr Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di

entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati; RS 192.126)

OSOsp Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge

federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite; RS 192.121)

pag./pagg. pagina/e

par. paragrafo

Prot. finale Protocollo finale

13

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS (i nu-

meri rinviano all’anno e alla pagina) pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

reg. 1408/71 regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del

14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

reg. 574/72 regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

reg. 883/2004 regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1)

reg. 987/2009 regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.11)

reg. 988/2009 regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

reg. 465/2012 regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce

14

le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 883/2004

Regno Unito Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord RS Raccolta sistematica del diritto federale

seg./segg. seguente/i

Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione

dell’UFAS (in tedesco e francese)

Stato contraente Stato con il quale la Svizzera ha concluso una

convenzione bilaterale di sicurezza sociale Stato Stato con il quale la Svizzera non ha concluso non contraente una convenzione di sicurezza sociale; v. però

N. 1016.1

Stato dell’UE Stato dell’UE cui si applica l’Accordo tra la Sviz-

zera e l’UE

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31 dicembre 2006)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensa-

zione AVS pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (i numeri rinviano all’anno e alla pagina del volume)

15

1. Disposizioni generali

1.1 Norme pertinenti

1001 L’assoggettamento all’AVS/AI/IPG(/AD) dipende dal diritto

applicabile, ossia:

– dalla LAVS;

– dall’Accordo con l’UE;

– dalla Convenzione AELS o

– dalle convenzioni di sicurezza sociale.

1002 L’assoggettamento è determinato dalle disposizioni appli-

cabili, in particolare dagli elementi personali quali la cittadinanza (v. N. 1015 e 1016), il domicilio (v. N. 1017 segg.) e il luogo di lavoro (v. N. 1034 segg.). Anche il tipo di attività svolta e la sede del datore di lavoro possono essere determinanti.

1003 L’assoggettamento all’AVS/AI/IPG(/AD) può essere obbli-

gatorio (v. cap. 2 e 3) oppure facoltativo (v. cap. 4).

1004 Le persone assicurate possono, in casi particolari, essere

esentate dall’AVS/AI/IPG(/AD) (v. cap. 5).

1.2 Disposizioni applicabili

1005 soppresso

1/14

1006 L’Accordo con l’UE si applica soltanto tra gli Stati membri 1/16 dell’UE e la Svizzera (v. all. 15 per il territorio dell’UE) men-

tre la Convenzione AELS è valida tra gli Stati membri dell’AELS (v. all. 15 per il territorio dell’AELS). Non esiste un coordinamento tra i due accordi1. Per quanto concerne l’assoggettamento, la Convenzione AELS riprende le regole dell’UE (ad eccezione della coassicurazione del coniuge nell’AELS, v. N. 3104.2). Entrambi gli accordi si ba-

1 16 aprile 2010 8C_994/2009 DTF 136 V 244

16

sano sulle disposizioni del reg. 883/2004 (modificato da ultimo dal reg. 465/2012) e del regolamento di applicazione

n. 987/2009 e si limitano unicamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

1007 Ai fini dell’assoggettamento sono determinanti in primo 1/16 luogo le disposizioni dell’Accordo con l’UE o della Conven-

zione AELS nel caso in cui la persona fisica possiede la cittadinanza svizzera oppure di uno Stato dell’UE o dell’AELS e

– abita in uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure in Svizzera

– lavora almeno in parte sul territorio dell’UE o dell’AELS; oppure

– lavora in Svizzera per un datore di lavoro dell’UE o dell’AELS; oppure

– lavora nell’UE o nell’AELS per un datore di lavoro svizzero.

1008 Ai fini dell’assoggettamento sono determinanti le pertinenti 1/16 disposizioni della convenzione di sicurezza sociale se la

persona fisica

– possiede la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato contraente, oppure – se rientra nei casi di cui ai N. 2036, 2070, 2084, 3006, 3008, 3016 e 3104 – quella di uno Stato terzo;

– lavora almeno in parte sul territorio dello Stato contraente;

– lavora in Svizzera per un datore di lavoro dello Stato contraente oppure nello Stato contraente per un datore di lavoro svizzero;

– ha il domicilio nello Stato contraente.

1009 In tutti gli altri casi, l’assoggettamento si determina se-

condo la LAVS. Si applica il diritto interno quando né la convenzione di sicurezza sociale né l’Accordo con l’UE o la Convenzione AELS contemplano disposizioni applicabili al caso specifico.

17

1010 Per stabilire se una persona fisica è assicurata si rimanda al capitolo 2 «Principi generali dell’assoggettamento assicurativo». Per le seguenti categorie di persone si rimanda al capitolo 3:

– dipendenti di imprese di trasporti internazionali (trasporto ferroviario, stradale e aereo);

– marinai di alto mare e battellieri del Reno;

– personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;

– funzionari internazionali;

– dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;

– personale di imprese nella zona frontaliera;

– richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

– rifugiati e apolidi;

– persone che non esercitano un’attività lucrativa;

– familiari che accompagnano una persona che esercita un’attività lucrativa;

– personale di organizzazioni di assistenza;

– collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi

1011 La qualità di assicurato non dipende dall’obbligo contributivo (art. 3 LAVS). Una persona può essere assicurata in Svizzera senza essere soggetta all’obbligo contributivo. È il caso di determinate persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata (cfr. DIN). Non dipende neppure da un eventuale diritto a prestazioni. Ad esempio, è irrilevante il fatto che i contributi versati da una persona che esercita un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età di riferimento non siano costitutivi di rendita2.

2 26 marzo 1980 RCC 1980 pag. 465 –

4 novembre 1982 RCC 1984 pag. 172 –

31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 539 –

18

1012 La qualità di assicurato è riconosciuta a ogni persona fisica

che soddisfa personalmente uno dei presupposti assicurativi previsti dal diritto interno, dall’Accordo con l’UE, dalla Convenzione AELS oppure da una convenzione di sicurezza sociale. È riconosciuta anche alle persone che aderiscono volontariamente all’assicurazione obbligatoria oppure si affiliano all’assicurazione facoltativa (v. cap. 4).

1013 Affinché una persona coniugata o in unione domestica re-1/12 gistrata sia assicurata all’AVS/AI/IPG non basta che il co-

niuge o il partner registrato sia assicurato obbligatoriamente. Di norma, anche lei deve soddisfare i presupposti assicurativi. Neppure i bambini sono automaticamente assicurati all’AVS/AI/IPG per il semplice fatto che uno dei genitori è assicurato obbligatoriamente o facoltativamente all’AVS/AI: anch’essi devono soddisfare personalmente i presupposti assicurativi (v. N. 1012). Se non soddisfano personalmente i presupposti del diritto interno, dell’Accordo con l’UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, dette persone devono, per quanto possibile, aderire volontariamente all’assicurazione obbligatoria oppure affiliarsi all’assicurazione facoltativa per restare assicurate all’AVS/AI.

1014 Alcune convenzioni di sicurezza sociale estendono la qua-1/12 lità di assicurato di una persona che esercita un’attività lu-

crativa all’estero ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona assicurata all’estero. In questo modo, continuano ad essere assicurati all’AVS/AI/IPG senza dover soddisfare ulteriori presupposti assicurativi (v. al riguardo i capitoli concernenti il distacco e il diritto applicabile a determinate categorie speciali disciplinate dalle convenzioni di sicurezza sociale, nonché il cap. 3.13.3 concernente i familiari che accompagnano una persona che esercita un’attività lucrativa).

19

1.4 Cittadinanza

1015 Nei casi in cui l’assoggettamento assicurativo dipende

dalla cittadinanza (ad es. art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS, Accordo con l’UE, Convenzione AELS oppure convenzioni di sicurezza sociale), ai doppi cittadini si applica la seguente regola: se la persona assicurata possiede diverse nazionalità tra cui quella svizzera, quella di uno Stato dell’UE o di uno Stato dell’AELS o quella di uno Stato contraente, è sempre determinante la cittadinanza svizzera e sussidiariamente quella dello Stato dell’UE o dell’AELS o di uno Stato contraente.

1016 Esempio 1: una persona con cittadinanza francese e ma-

rocchina abita in Svizzera e lavora in Francia a tempo indeterminato. Ai fini dell’assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza francese.

Esempio 2: una persona con cittadinanza norvegese e bielorussa abita in Norvegia e lavora in Svizzera. Ai fini

dell’assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza norvegese.

1016.1 Se una convenzione di sicurezza sociale (UE, AELS, Stati 1/16 contraenti) non vale per i cittadini di Stati terzi (v. N. 2084),

la persona non rientra nel campo di applicazione personale della convenzione, per cui quest’ultima non è applicabile nei suoi confronti. La persona va quindi trattata alla stregua di un cittadino di uno Stato non contraente.

Ne consegue che:

– per i cittadini di uno Stato dell’UE/AELS, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti;

– per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati

dell’UE/AELS e gli Stati contraenti (di cui non possiedono la cittadinanza) sono assimilati a Stati non contraenti;

– per i cittadini di uno Stato non contraente, gli Stati

dell’UE/AELS e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti.

20

1016.2 Esempio 1: per una cittadina tedesca che esercita un’atti-1/16 vità lucrativa in Svizzera e in Turchia, la Turchia è uno

Stato non contraente.

Esempio 2: per un cittadino turco domiciliato in Svizzera che esercita un’attività lucrativa in Israele, Israele è uno Stato non contraente.

Esempio 3: per una cittadina sudafricana che esercita un’attività lucrativa sia in Svizzera sia in Macedonia del Nord, la Macedonia del Nord è uno Stato non contraente.

1.5 Domicilio civile

1017 Per stabilire se il domicilio civile di una persona è in Sviz-

zera si considera il diritto svizzero, a prescindere dalla cittadinanza della persona.

1018 Sono fatti salvi accordi interstatali di diverso tenore in cui il

concetto di «domicilio» è spesso sostituito da quello di «dimora abituale». Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA).

1019 Le assicurazioni sociali non hanno definito un concetto pro-

prio di domicilio. Per stabilire se il domicilio è in Svizzera si applicano pertanto le disposizioni degli art. 23–26 CC3 (art. 13 cpv. 1 LPGA).

1020 Per «domicilio civile» si intende il luogo in cui una persona 1/16 dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23

cpv. 1 CC). Il concetto implica, da un lato, la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (requisito soggettivo) e,

dall’altro, la dimora effettiva in tale luogo (requisito oggettivo). Secondo la giurisprudenza, ad essere determinante non è la volontà interiore, ma l’intenzione oggettivamente

3 3 giugno 1949 RCC 1949 pag. 377 DTFA 1949 pag. 28

12 maggio 1955 RCC 1955 pag. 265 DTFA 1955 pag. 90

21

riconoscibile4. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

1021 La questione del domicilio va accertata individualmente, a

prescindere dallo stato civile della persona interessata. Si presume il domicilio comune per le coppie coniugate o in unione domestica registrata che vivono nella stessa abitazione.

1022 Per determinare il domicilio (accertamento dell’intenzione 1/18 di stabilirsi durevolmente in un luogo) si fa riferimento a cir-

costanze riconoscibili a terzi5. Si presume il domicilio in Svizzera per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso C (permesso di domicilio).

1022.1 Il permesso di dimora decade dopo sei mesi di assenza 1/18 dalla Svizzera (art. 61 cpv. 2 LStrl), e con esso anche il do-

micilio in Svizzera6. Un’autorizzazione, in virtù del diritto in materia di stranieri che consente un soggiorno di breve durata è da intendere come presunzione che non vi sia un domicilio in Svizzera, anche nei casi in cui il permesso è decaduto da qualche tempo e la persona interessata si trova ancora in Svizzera7.

1023 Non è necessario che una persona abbia l’intenzione di ri-

manere per un periodo prolungato nello stesso luogo. Anche una dimora di breve durata può bastare per costituire domicilio8. «Durevolmente» va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente la chiara intenzione di fare di un

4 25 gennaio 2011 1C 420/2010 DTF 137 II

5 5 settembre 1977 RCC 1978 pag. 58 –

28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

6 12 maggio 2016 9C_747/2015 –

7 9 febbraio 2016 9C_492/2015 –

8 3 luglio 1952 RCC 1952 pag. 364 –

28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

22

determinato luogo il centro della propria esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali9.

1024 Pertanto, i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvi-1/24 soriamente costituiscono domicilio in Svizzera anche se

hanno l’intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).

1025 Se la dimora è dovuta a scopi particolari, il soggiorno pro-

lungato non basta per costituire domicilio:

1026 Il collocamento di una persona in un istituto di educazione 1/17 o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costitui-

sce domicilio (art. 23 CC)10.

1027 In particolare, non costituiscono domicilio le persone che 1/25 dimorano in Svizzera esclusivamente per una visita, una

cura o le vacanze senza esercitarvi un’attività lucrativa. Altrettanto vale in linea di massima in caso di domicilio per motivi di studio o altri scopi formativi (eccezione: p. es. lunghi periodi di studio e/o accompagnamento da parte della famiglia).

1028 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio

in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). Se una persona dimora alternativamente in più luoghi, il domicilio si ritiene costituito nel luogo con il quale le relazioni personali sono più

strette11. Di norma, corrisponde al luogo in cui dimora la famiglia. In linea di principio, il luogo del soggiorno settimanale non può essere considerato luogo di del domicilio12.

1029 Se una coppia coniugata o in unione domestica registrata

mantiene la propria abitazione in Svizzera, sebbene una

9 22 dicembre 1959 RCC 1960 pag. 281 DTFA 1960 pag. 181

5 settembre 1977 RCC 1978 pag. 58 –

28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

10 28 aprile 1952 RCC 1952 pag. 207 DTFA 1952 pag. 134

11 22 dicembre 1959 RCC 1960 pag. 281 DTFA 1960 pag. 181

5 settembre 1977 RCC 1978 pag. 58 –

28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

12 17 maggio 1968 RCC 1968 pag. 502 –

23

parte della coppia lavori all’estero, si presume per entrambe le parti che il domicilio sia in Svizzera se l’abitazione è occupata dall’altra parte (eventualmente anche dai figli) e se la comunione domestica non è stata sospesa (art. 275 CPC e art. 175 seg. CC).

1030 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sus-1/11 sistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro

(art. 24 cpv. 1 CC). Ciò si prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune che lascia. In questo modo, anche un’assenza prolungata dal Paese non comporta necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l’abbandono del domicilio in Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento all’estero del centro degli interessi vitali e affettivi13.

1030.1 Se il domicilio stabilito all’estero è stato abbandonato e il 1/20 luogo di dimora si trova in Svizzera, quest’ultima è conside-

rata come luogo di domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CC)14.

1031 I giramondo, ad esempio, non hanno l’intenzione di stabi-

lirsi durevolmente nel luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi all’estero.

1032 Per i rifugiati e gli apolidi ai sensi della Convenzione del

28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) è considerato domicilio il luogo dove dimorano.

1033 Elementi quali ad esempio:

– l’assoggettamento incondizionato alla sovranità fiscale;

– l’esercizio dei diritti politici;

– la conclusione di un contratto di affitto oppure

13 1 febbraio 1990 RCC 1990 pag. 260 –

14 18 giugno 2019 9C_295/2019 –

24

– il deposito degli atti

non provano la costituzione del domicilio. Sono indizi che devono essere valutati in relazione ad altri elementi della fattispecie15. In particolare, l’assoggettamento fiscale di una persona in base al domicilio fiscale in Svizzera non è l’unico elemento determinante per la costituzione del domicilio poiché secondo il diritto fiscale il luogo in cui si dimora può valere come domicilio fiscale anche in caso di domicilio civile all’estero.

1.6 Luogo di lavoro

1034 Per stabilire se un’attività lucrativa è esercitata in Svizzera

si fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell’AVS16.

1035 Consegue un reddito da attività lucrativa in Svizzera chi vi

esercita un’attività lucrativa dipendente o indipendente (ad es. come titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone) nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nell’agricoltura o nelle libere professioni17.

1036 Nei casi in cui si applica l’Accordo con l’UE o la Conven-1/25 zione AELS, ai fini della determinazione della legislazione

applicabile il percepimento di una prestazione in denaro versata in Svizzera a motivo o in conseguenza dell’esercizio di un’attività lucrativa va equiparato a quest’ultimo (art. 11 par. 2 reg. 883/2004). Si tratta di prestazioni percepite in particolare in virtù della LIPG, della LAINF o della LAMal (p. es. indennità giornaliere in caso d’infortunio). In merito alla questione dell’obbligo contributivo per tali prestazioni, si rimanda alle DSD.

La regolamentazione summenzionata non si applica invece

15 28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

16 17 maggio 1963 RCC 1963 pag. 455 DTFA 1963 pag. 99

27 novembre 1980 RCC 1981 pag. 490 –

5 aprile 1986 RCC 1986 pag. 483 –

17 27 novembre 1980 RCC 1981 pag. 490 –

15 marzo 1985 RCC 1985 pag. 319 –

31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 539 –

25 aprile 1986 RCC 1986 pag. 483 –

25

in caso di percepimento di rendite di invalidità, di vecchiaia o per superstiti, rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

Nemmeno il percepimento di prestazioni secondo la LCA (p. es. indennità giornaliere in caso di malattia secondo la legge summenzionata) corrisponde a una prestazione in denaro ai sensi del reg. 883/2004, poiché la LCA è esclusa dal campo d’applicazione materiale del regolamento (art. 3 reg. 883/2004).

1037 Non è rilevante che l’attività lucrativa sia esercitata per 4/12 scopi ideali o di lucro, su base contrattuale o volontaria, a

titolo principale o accessorio o che sia eventualmente illecita o immorale. È determinante soltanto il rapporto tra il reddito e l’attività che lo origina18.

1.7 Statuto contributivo nell’AVS

1038 Per stabilire se un’attività lucrativa esercitata in Svizzera

oppure soggetta al diritto svizzero è un’attività dipendente o indipendente, si fa riferimento alle prescrizioni del diritto svizzero (cfr. DSD per i criteri distintivi).

1038.1 Secondo il diritto interno, non devono pagare contributi sui 1/21 redditi da attività lucrativa realizzati all’estero (art. 6ter lett. a

e b OAVS):

– i proprietari o i soci di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato non contraente (cfr. DIN)19;

– gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente.

Essi sono pertanto considerati persone che non esercitano un’attività lucrativa, se non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. I redditi da attività lucrativa realizzati all’estero non devono essere presi in considerazione per il

18 30 marzo 1978 RCC 1978 pag. 465 –

28 dicembre 1981 RCC 1982 pag. 352 DTF 107 V 193

26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

19 2 settembre 2009 9C_33/2009 Sélection de l’OFAS – n. 25

26

calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita20. Per contro, se è conseguito un reddito da attività lucrativa in Svizzera e l’attività in questione non è esercitata durevolmente a tempo pieno, è necessario effettuare un calcolo comparativo (art. 28bis

OAVS; cfr. DIN).

1039 Secondo il diritto interno le persone che, in applicazione

dell’art. 14 LIFD, pagano l’imposta in base al dispendio non devono versare contributi sui propri redditi da attività lucrativa realizzati all’estero (art. 6ter lett. c OAVS) e sono pertanto considerate persone che non esercitano un’attività lucrativa. L’importo delle spese sostenute per il calcolo dell’imposta deve essere preso in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita (art. 29 cpv. 5 OAVS).

1040 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione 1/22 forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un’attività

lucrativa in uno o più Stati contraenti al di fuori dell’UE/ AELS non sono, di norma, assicurate all’AVS/AI/IPG (deroga principio del domicilio, N. 2079; per l’assoggettamento nello Stato del luogo di lavoro v. anche N. 2071). I cittadini di Stati terzi ai quali non si applica il principio del luogo di lavoro (v. N. 2084 a contrario), pagano i contributi secondo il N. 1039.

1041 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione 1/16 forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un’attività

lucrativa in uno o più Stati dell’UE o dell’AELS non sono, di norma, assicurate all’AVS/AI/IPG (v. N. 2016 segg.), bensì nello Stato in cui esercitano l’attività lucrativa o in cui si trova la sede del datore di lavoro.

In deroga a questo principio, le persone soggette a imposizione forfettaria sono assicurate in Svizzera e devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati

20 15 giugno 2020 Sélection de l’OFAS – n. 73 DTF 146 V 224

27

nell’UE o nell’AELS se è fatto riferimento al luogo di domicilio (scaturisce dall’art. 13 par. 5 reg. 883/2004). È il caso delle persone che:

– nel territorio di due o più Stati dell’UE o dell’AELS esercitano abitualmente un’attività lucrativa dipendente per più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004);

– esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente o indipendente in più Stati dell’UE o dell’AELS, se le attività dipendenti sono esercitate in più Stati dell’UE o dell’AELS per imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 13 par. 3 reg. 883/2004);

– esercitano abitualmente un’attività lucrativa dipendente nel territorio di due o più Stati dell’UE o dell’AELS per un datore di lavoro avente la propria sede fuori dal territorio dell’UE o dell’AELS (art. 14 par. 11 reg. 987/2009).

1042 Le persone che esercitano un’attività lucrativa non solo nell’UE, nell’AELS o in Stati contraenti, ma anche in Stati non contraenti devono pagare i contributi secondo il

N. 1039. Se queste persone pagano già contributi

AVS/AI/IPG sul reddito da attività lucrativa non possono essere considerate anche persone senza attività lucrativa.

2. Principi generali dell’assoggettamento assicurativo

2.1 Disposizioni generali

2001 Le disposizioni del capitolo 2 si applicano a tutte le persone 1/14 fisiche che esercitano un’attività lucrativa e non rientrano in una delle seguenti categorie:

– dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario, stradale e aereo;

– marinai di alto mare e battellieri del Reno;

– personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;

– funzionari internazionali;

– dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;

28

– personale di imprese nella zona frontaliera;

– richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

– personale di organizzazioni di assistenza;

– collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

– dipendenti pubblici.

Per queste categorie di persone si rimanda al capitolo 3. I familiari senza attività lucrativa la cui qualità di assicurato risulta da quella della persona fisica che esercita un’attività lucrativa sono parimenti trattati nel capitolo 2 insieme alle persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa.

2002 soppresso

1/14

2003 Per determinare in modo semplice se una persona fisica è 1/16 assicurata all’AVS/AI/IPG(/AD), le casse di compensazione

possono basarsi sulle tabelle sinottiche che figurano:

– per i cittadini svizzeri negli allegati 1 e 2,

– per i cittadini dell’UE negli allegati 3 e 4,

– per i cittadini di Stati non contraenti negli allegati 5 e 6,

– per i cittadini di Stati contraenti che non appartengono né all’UE né all’AELS negli allegati 7 e 8.

2.2 Disposizioni della LAVS

2004 In virtù della LAVS sono assicurati obbligatoriamente:

– le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS; per la definizione di domicilio

v. N. 1017 segg.);

2005 – le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS; per la definizione di attività lucrativa v. N. 1034 segg., per i dirigenti v.

N. 3082 segg.);

29

2006 – i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavo-

rano al servizio della Confederazione (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS; per i dettagli v. cap. 3);

2007 – soppresso

1/21

2008 – i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavo-

rano al servizio di un’organizzazione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confederazione (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS; art. 1a OAVS;

v. N. 3096).

2.3 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

2009 Ai fini dell’assoggettamento assicurativo delle persone che 1/16 esercitano un’attività lucrativa nel territorio dell’UE e in

Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE si applica l’Accordo con l’UE.

Ai fini dell’assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un’attività lucrativa nel territorio dell’AELS e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’AELS si applica la Convenzione AELS.

La stessa regola vale per i rifugiati e gli apolidi aventi domi ilio in Svizzera, nell’UE o nell’AELS (v. N. 3095).

Ai fini dell’assoggettamento assicurativo di tutti gli altri cittadini, si applica la convenzione bilaterale di sicurezza sociale conclusa con il relativo Stato membro dell’UE, la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Liechtenstein o la Norvegia oppure la LAVS.

2009.1 Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l’UE sono 1/26 retti dal reg. 883/2004 e dal reg. 987/2009. Dal 1° gennaio

2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche introdotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l’AELS. Le persone che, conformemente alle disposizioni del

reg. 883/2004, sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sottoposte a norma del titolo II del reg. 1408/71 continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il reg. 1408/71

30

per non più di dieci anni (per l’UE questo valeva fino al 31 marzo 2022; per l’AELS questo valeva fino al 31 dicembre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata (art. 87 par. 8 reg. 883/2004). La stessa regola vale – nei rapporti con l’UE – per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (art. 87bis par. 1 reg. 883/2004), che prevede anch’esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).

2009.2 Una persona assoggettata in virtù del diritto previgente può 1/20 chiedere che le venga applicato il nuovo diritto. Se la do-

manda è stata presentata entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore, il nuovo diritto vale da tale data. Se invece viene presentata dopo il termine di tre mesi, il nuovo diritto vale dal primo giorno del mese successivo.

2010 Il reg. 883/2004 e il reg. 987/2009 prevedono le medesime 1/18 norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

sia tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sia tra questa e gli altri Paesi dell’AELS. Tuttavia, il reg. 883/2004 e il reg. 987/2009 non si applicano ai casi che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l’UE e altri Stati dell’AELS, data la mancanza di un accordo quadro che correli l’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS. Il campo d’applicazione personale di questi accordi si limita infatti esclusivamente ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo.

Esempio: un cittadino del Liechtenstein che esercita un’attività lucrativa in Svizzera viene distaccato in Germania dal suo datore di lavoro svizzero. In questo caso non è applicabile il reg. 883/2004, ma la convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania.

2011 L’Accordo con l’UE si applica ai seguenti Stati:

1/21 – Austria

– Belgio

– Bulgaria

– Cipro

– Croazia

– Danimarca

– Estonia

31

– Finlandia

– Francia

– Germania

– Grecia

– Irlanda

– Italia

– Lettonia

– Lituania

– Lussemburgo

– Malta

– Paesi Bassi

– Polonia

– Portogallo

– Repubblica ceca

– Romania

– Slovacchia

– Slovenia

– Spagna

– Svezia

– Ungheria.

L’allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l’Accordo con l’UE.

2012 La Convenzione AELS si applica, oltre che alla Svizzera, anche ai seguenti Stati (v. all. 15):

– Islanda

– Liechtenstein

– Norvegia.

2013 L’assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati 1/19 va valutato in due fasi:

– nella prima fase si determina la legislazione applicabile sulla base dello statuto contributivo (lavoratore dipendente o indipendente), stabilito secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l’attività lucrativa (per la Svizzera cfr. DIN e DSD)21;

21 27 maggio 2013 Sélection de l’OFAS – n. 42 DTF 139 V 297

32

– se dalla prima fase risulta applicabile la legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve trattare le attività lucrative svolte all’estero come se fossero state svolte in Svizzera (art. 13 par. 5 reg. 883/2004). In questo contesto, deve esaminare se in base ai criteri di delimitazione della legislazione svizzera (cfr. DIN e DSD) l’attività svolta nello Stato dell’UE/AELS debba essere riqualificata (attività dipendente in attività indipendente o viceversa).

2014 Esempio: un cittadino tedesco che vive in Svizzera è mem-1/19 bro del consiglio di vigilanza di una SA in Germania e

membro del consiglio di amministrazione di una SA in Svizzera.

1a fase: l’attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività indipendente secondo la legislazione tedesca. La legislazione svizzera qualifica l’attività di membro di un consiglio di amministrazione quale attività dipendente. In virtù dell’art. 13 par. 3 reg. 883/2004, l’attività dipendente prevale su quella indipendente, ragion per cui la persona in questione è assoggettata alla legislazione svizzera.

2a fase: dato che in Svizzera l’attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività dipendente, la cassa di compensazione deve riqualificarla in tal senso e affiliare l’assicurato quale lavoratore dipendente per questa attività.

2015 soppresso

4/12

2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato

2016 L’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS prevedono 1/16 l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11

par. 1 reg. 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un’attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato

dell’UE, dell’AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

33

2016.1 Le attività marginali non vengono più considerate ai fini 1/22 della determinazione della legislazione applicabile per l’as-

soggettamento assicurativo delle persone che esercitano un’attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell’assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi.

Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Sono suscettibili di essere considerate tali le attività che rappresentano meno del 5 per cento del tempo di lavoro normale del lavoratore e/o meno del 5 per cento della sua retribuzione globale nel singolo Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono sommate; art. 14 par. 5ter reg. 987/2009; per la conduzione di un’azienda v. N. 3082 segg.). Se le retribuzioni per attività marginali siano invece soggette all’obbligo contributivo nello Stato competente è determinato secondo la legislazione di quest’ultimo.

Esempio: una cittadina francese esercita un'attività lucrativa indipendente al 100 per cento in Svizzera ed è dunque assicurata in questo Paese. In un determinato anno lavora in aggiunta due giorni come dipendente in Francia e guadagna 200 euro. L’attività marginale non modifica la situazione di assoggettamento. In linea di principio sul salario di 200 euro devono essere pagati contributi in Svizzera (cfr. però l’art. 34d OAVS).

2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente

– Attività lucrativa dipendente esercitata in un solo Stato

2017 I cittadini dell’UE, dell’AELS o della Svizzera che lavorano 1/16 soltanto in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD

(art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3).

34

2018 I cittadini dell’UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto 4/12 in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e

AD (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3). La stessa regola si applica ai cittadini dell’AELS che lavorano soltanto in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

2019 soppresso

1/17

1/16 – Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell’UE o dell’AELS e/o in Svizzera

2020 Per persona «che esercita abitualmente un’attività subordi-1/16 nata in due o più Stati membri» si intende una persona che

esercita contemporaneamente o a fasi alterne una o più attività lucrative dipendenti distinte (art. 14 par. 5

reg. 987/2009). I cittadini della Svizzera, dell’UE o

dell’AELS che esercitano abitualmente un’attività lucrativa dipendente in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. a

reg. 883/2004).

2020.1 I cittadini della Svizzera, dell’UE o dell’AELS il cui datore di 1/16 lavoro è stabilito fuori dal territorio dell’UE o dell’AELS

sono soggetti alla legislazione del loro Stato di domicilio, anche se non vi esercitano una parte sostanziale dell’attività lucrativa (art. 14 par. 11 reg. 987/2009).

2020.2 Per «parte sostanziale di un’attività subordinata» esercitata 1/21 nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è

esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25 per cento dell’orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25 per cento della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro (art. 14 par. 8 reg. 987/2009).

35

Per valutare la parte sostanziale, va per principio considerata la situazione proiettata nei 12 mesi successivi (art. 14 par. 10 reg. 987/2009).

2020.3 Nel caso di un’attività lucrativa a tempo parziale, la «parte 1/17 sostanziale dell’attività subordinata» (25 %) va calcolata in

rapporto al grado d’occupazione complessivo.

Esempio: una persona esercita un’attività lucrativa dipendente in Svizzera al 50 per cento e una in Francia al 30 per cento e ha dunque un grado d’occupazione complessivo dell’80 per cento. La parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente in rapporto al grado d’occupazione complessivo corrisponde al 20 per cento (25 x 80 / 100).

2020.4 Se una persona esercita un’attività lucrativa in due o più 1/18 Stati che presentano regolamentazioni differenti per ore di

lavoro a tempo pieno, vanno sommate le ore corrispondenti a ciascuno dei gradi d’occupazione a tempo parziale. In questo modo si ottiene il grado d’occupazione complessivo, sulla base del quale è possibile calcolare la parte sostanziale dell’attività (25 %).

Esempio: una cittadina francese esercita un’attività lucrativa per 60 ore al mese sia in Francia, dove è domiciliata, sia in Svizzera. Poiché la durata di lavoro complessiva di 120 ore al mese rappresenta il grado d’occupazione del 100 per cento, la parte sostanziale dell’attività (25 %) corrisponde a 30 ore al mese. La cittadina francese è dunque assoggettata alla legislazione del suo Stato di domicilio.

2021 I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, 1/15 non lavorano nel proprio Stato di domicilio o non vi eserci-

tano una parte sostanziale dell’attività sono in linea di principio assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004).

2021.1 La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che la-1/15 vorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un

solo Stato (art. 13 par. 1 lett. b ii reg. 883/2004). Anche questi lavoratori sono assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

36

2021.2 Per «sede» si intende la sede legale o il domicilio in cui 1/15 sono adottate le decisioni essenziali del datore di lavoro e

in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14 par. 5bis reg. 987/2009).

2021.3 I lavoratori dipendenti che esercitano un’attività lucrativa 1/15 per più datori di lavoro aventi sede in due Stati diversi, di

cui uno è lo Stato di domicilio, sono invece assoggettati nell’altro Stato (non quello di domicilio) (art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004).

2021.4 I lavoratori dipendenti che esercitano un’attività lucrativa 1/15 per più datori di lavoro, di cui almeno due hanno la propria

sede in diversi Stati fuori dal territorio dello Stato di domicilio, sono assoggettati nello Stato di domicilio anche se non vi esercitano alcuna parte sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004).

2022 La cassa di compensazione adotta i provvedimenti neces-1/17 sari affinché i datori di lavoro le annuncino i lavoratori con

una relazione con l’estero che potrebbe avere ripercussioni sull’assoggettamento in Svizzera. Si tratta in particolare dei casi di pluriattività. A tal fine la cassa di compensazione deve poter contare sulla collaborazione dei datori di lavoro (art. 28 cpv. 1 LPGA).

2022.1 I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che non utiliz-1/21 zano ALPS possono ottenere presso la cassa di compen-

sazione il modulo di aiuto destinato a determinare se le attività lucrative esercitate in più Stati dell’UE/AELS e in Svizzera possano comportare un assoggettamento assicurativo in Svizzera (sulla pagina iniziale di ALPS; v. anche all. 10). La cassa di compensazione introdurrà poi le informazioni necessarie in ALPS.

2023 Esempio 1: un cittadino del Liechtenstein vive in Svizzera e 1/16 per lo stesso datore di lavoro esercita un’attività in Svizzera

e in Norvegia. Una parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente è svolta in Svizzera: è assicurato

all’AVS/AI/ IPG e AD per la totalità del suo reddito (art. 13 par. 1 lett. a reg. 883/2004).

37

Esempio 2: un cittadino francese vive in Belgio e lavora come dipendente in Francia e nel Lussemburgo per un datore di lavoro svizzero: è assicurato all’AVS/AI/IPG e AD per la totalità del suo reddito (art. 13 par. 1 lett. b i

reg. 883/2004).

Esempio 3: un cittadino italiano vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Svizzera e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l’altra parte in Svizzera. Il cittadino in questione non è assicurato all’AVS/AI/IPG e AD, bensì è soggetto alla legislazione francese (art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004).

Esempio 4: una cittadina italiana vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Germania e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l’altra parte in Svizzera. Per la totalità del suo reddito è assicurata all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 par. 1 lett b iv reg. 883/2004).

1/16 – soppresso

2023.1- soppressi

2023.4

1/16

1/16 – Distacco di lavoratori dipendenti (cittadini dell’UE, dell’AELS o della Svizzera)

2024 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla 1/20 Svizzera in uno Stato dell’UE (cittadini della Svizzera o

dell’UE) o in uno Stato dell’AELS (cittadini della Svizzera o di altri Stati dell’AELS) continuano ad essere assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 12 par. 1 reg. 883/2004), se

– erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza in base al domicilio o all’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera22; si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese;

22 4 agosto 2008 Sélection de l’OFAS – n. 17 DTF 134 V 428

38

– è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera; in linea di massima sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l’intenzione di continuare ad impiegarli;

– il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali nello Stato di origine;

– è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il datore di lavoro che distacca il dipendente e quest’ultimo sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro, il che significa in particolare che il datore di lavoro ha il diritto di disdire il contratto di lavoro e anche di definire a grandi linee le attività da svolgere;

– non sono per principio assunti per sostituire un altro dipendente il cui periodo di distacco è scaduto.

2025 soppresso

1/17

2026 I dettagli figurano nel promemoria Sicurezza sociale per i 4/12 lavoratori distaccati CH-UE.

2027 La durata del distacco è di 24 mesi.

4/12

2028 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Sviz-1/22 zera in uno Stato dell’UE o dell’AELS richiede alla propria

cassa di compensazione un certificato di distacco (certificato A1) prima dell’inizio dell’attività temporanea del dipendente nello Stato dell’UE o dell’AELS. Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere che il datore di lavoro compili un modulo di richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero (v. all. 17). In tal caso la cassa di compensazione deve tuttavia introdurre i dati in ALPS. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il certificato A1. Il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all’estero (certificato A1) (ad es. in caso di controlli delle autorità estere). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche

39

nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

2029 Il certificato A1 è valido al massimo 24 mesi, periodo du-1/15 rante il quale la cassa di compensazione può prorogarlo a

più riprese.

2029.1 Scaduti i 24 mesi, la cassa di compensazione può autoriz-1/22 zare una nuova richiesta di distacco per il medesimo im-

piego (p. es. presso la stessa impresa o sullo stesso cantiere) nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro solo dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va inoltrata una richiesta all’UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l’UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.

2030 Su richiesta e con l’accordo dell’autorità estera competente 1/21 l’UFAS può prorogare, nell’interesse del lavoratore, il di-

stacco per una durata massima di sei anni. A tal fine, va presentata una richiesta tramite ALPS (se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui). Entro questi sei anni può essere presentata una richiesta per il rinnovo di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.

2031 Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non 1/21 sarà sufficiente, nell’interesse del lavoratore e conforme-

mente all’art. 16 reg. 883/2004 può essere presentata una richiesta per la conclusione di un accordo speciale tramite ALPS (se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui).

2031.1 Se le condizioni per il distacco o per l’accordo speciale non 1/15 sono più adempiute, occorre revocare il certificato e infor-

mare l’istituzione estera competente.

40

2031.2 Il datore di lavoro deve informare la cassa di compensa-1/23 zione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il distacco,

come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l’istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l’attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d’inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.

2032 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno 1/21 Stato dell’UE in Svizzera non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e all’AD. L’istituzione estera rilascia il certificato A1 ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le casse di compensazione possono accedere in ALPS alle informazioni sui casi di distacco dall’estero in Svizzera trasmesse tramite EESSI. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del certificato A1 finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all’istituzione estera competente.

1/16 – soppresso

2032.1- soppressi

2032.8

1/16

1/24 – Distacco di lavoratori dipendenti (cittadini dell'UE o

dell'AELS o della Svizzera) in caso di telelavoro tran-

sfrontaliero temporaneo

2033 Il distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS è 1/24 possibile anche in caso di telelavoro transfrontaliero tem-

poraneo e per un determinato periodo a tempo pieno (100 % del tempo di lavoro). Non è determinante su iniziativa di chi avvenga il telelavoro e nemmeno se il motivo sia

41

di natura privata o professionale, a condizione che sia stato concordato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Si applicano inoltre i N. 2024 segg. Riguardo al telelavoro transfrontaliero abituale si vedano i N. 2052 segg.

2034 Il distacco per telelavoro non può durare per principio più di 1/26 24 mesi e non può essere prorogato.

2035 soppresso

1/14

– Distacco di cittadini di Stati terzi

2036 Per il distacco di cittadini di Stati terzi dalla Svizzera in uno

Stato dell’UE o dell’AELS, o viceversa, si rimanda ai N. 2070 segg. e all’allegato 13.3.

– Lavoratori dipendenti che esercitano un’attività lucrativa per datori di lavoro che non hanno uno stabi-

limento d’impresa in Svizzera

2037 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS 1/16 che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera e i

cui lavoratori sono assicurati in Svizzera in virtù dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 21 par. 1

reg. 987/2009; v. anche N. 2062 segg.)

1/17 – Disoccupati

2037.1 I cittadini dell’UE, dell’AELS o della Svizzera che sono 1/20 completamente disoccupati e ricevono prestazioni in caso

di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di domicilio (conformemente all’art. 65

reg. 883/2004) sono soggetti alla legislazione di detto Stato (art. 11 par. 3 lett. c reg. 883/2004).

Questa disposizione non si applica alle persone che ricevono prestazioni in caso di disoccupazione da uno Stato dell’UE/AELS o dalla Svizzera e che allo stesso tempo

42

esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente in un altro Stato dell’UE/AELS o in Svizzera.

2037.2- soppressi

2039

1/16

2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente

– Attività lucrativa indipendente esercitata in un solo Stato

2040 I cittadini svizzeri, dell’UE o dell’AELS che esercitano un’at-1/16 tività lucrativa indipendente in uno Stato dell’UE o

dell’AELS non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).

2041 I cittadini svizzeri, dell’UE o dell’AELS che lavorano sol-1/16 tanto in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 11

par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).

1/16 – Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell’UE o dell’AELS e/o in Svizzera

2042 In caso di nuovi annunci, in particolare di lavoratori indipen-1/17 denti la cassa di compensazione deve verificare se questi

assicurati esercitino un’attività lucrativa anche in altri Stati.

2042.1 I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente 1/22 un’attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri

dell’UE, o in Svizzera e nell’UE, sono assoggettati nel proprio Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (v. N. 2020.2 segg.). Per persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa in due o più Stati membri si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura (art. 14 par. 6 reg. 987/2009).

43

2042.2 Se non esercitano una parte sostanziale dell’attività nel 1/22 proprio Stato di domicilio sono assoggettati nello Stato in

cui si trova il centro di interessi della loro attività (art. 13 par. 2 lett. b reg. 883/2004). La stessa regola si applica ai cittadini dell’AELS che esercitano un’attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell’AELS.

2042.3 Il centro di interessi dell’attività si determina prendendo in 1/22 considerazione tutti gli elementi che compongono l’attività

professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell’attività come pure il numero di servizi prestati (art. 14 par. 9 reg. 987/2009).

2043 Esempio: un cittadino spagnolo vive in Francia ed esercita

la sua attività indipendente in massima parte in Svizzera. In Italia esercita un’attività lucrativa indipendente accessoria. È assicurato all’AVS/AI/IPG per la totalità del reddito da attività indipendente.

1/16 – soppresso

2043.1 soppresso

1/16

1/16 – Distacco di lavoratori indipendenti

2044 I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente la 1/16 loro attività lucrativa indipendente in Svizzera e svolgono

temporaneamente un’attività affine in uno Stato dell’UE restano affiliati all’AVS/AI/IPG (art. 12 par. 2 reg. 883/2004). Non è rilevante che l’attività affine sia qualificata come attività dipendente o indipendente dallo Stato dell’UE in cui è esercitata (art. 14 par. 4 reg. 987/2009). La stessa regola si applica ai cittadini dell’AELS che esercitano temporaneamente un’attività lucrativa indipendente in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

44

2044.1 Un distacco è possibile soltanto se il lavoratore indipen-1/20 dente, immediatamente prima del distacco, è stato assicu-

rato in linea di massima per due mesi all’AVS/AI/IPG e ha esercitato in quel periodo un’attività economica significativa in Svizzera.

2045 La durata del distacco è di 24 mesi.

4/12

2046 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di 1/22 compensazione un certificato di distacco. La cassa di com-

pensazione rilascia al richiedente il certificato A1. Il lavoratore distaccato deve presentare il certificato A1 in caso di controlli da parte dell’autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento. In via eccezionale, il certificato può essere redatto anche durante o dopo il distacco, con effetto retroattivo.

2046.1 I lavoratori indipendenti devono informare la cassa di com-1/23 pensazione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il di-

stacco, come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l’istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l’attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d’inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.

2047 Il certificato A1 è valido al massimo 24 mesi.

4/12

2048 Su richiesta presentata tramite ALPS (se il lavoratore indi-1/21 pendente non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la

cassa di compensazione la registra per lui) e con l’accordo dell’autorità estera competente, l’UFAS può prorogare il distacco.

2049 Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non 1/21 sarà sufficiente, può essere presentata una richiesta per la

conclusione di un accordo speciale tramite ALPS (se il lavoratore indipendente non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui).

45

2050 soppresso

1/16

2050.1 I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente la 1/16 loro attività lucrativa indipendente nell’UE e svolgono tem-

poraneamente un’attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell’UE in cui sono domiciliati (art. 12 par. 2 reg. 883/2004). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l’attività come attività lucrativa dipendente (art. 14 par. 4 reg. 987/2009).

1/16 – soppresso

2050.2- soppressi

2050.8

1/16

1/16 2.3.1.3 Esercizio abituale di un’attività lucrativa indi-

pendente e di un’attività lucrativa dipendente in più Stati

2051 Se esercita abitualmente un’attività lucrativa indipendente 1/16 e una dipendente in uno Stato dell’UE e in Svizzera, un cit-

tadino svizzero o dell’UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l’attività dipendente (art. 13 par. 3 reg. 883/2004). Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2020 segg. quale legislazione disciplina l’attività lucrativa dipendente. La stessa regola si applica ai cittadini della Svizzera o di un altro Stato dell’AELS che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente in più Stati dell’AELS.

1/24 2.3.1.4 Caso particolare: telelavoro transfrontaliero

2052 La Svizzera ha firmato con diversi Stati dell'UE e dell'AELS 1/24 un accordo multilaterale concernente il telelavoro transfron-

taliero abituale (di seguito «accordo sul telelavoro»; per il testo dell'accordo, l'elenco aggiornato degli Stati firmatari e

46

informazioni sull'entrata in vigore per ogni Stato cfr.

https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland, in inglese). L'accordo è valido dal 1° luglio 2023.

2053 L'accordo sul telelavoro riguarda le persone che lavorano 1/24 nello Stato in cui ha sede il loro datore di lavoro e inoltre

svolgono telelavoro (vale a dire un'attività svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche) nello Stato di residenza, a condizione che entrambi gli Stati abbiano firmato l'accordo.

2053.1 Se il telelavoro transfrontaliero abitualmente svolto nello 1/24 Stato di domicilio è inferiore al 50 per cento del tempo di la-

voro complessivo, in virtù dell’accordo sul telelavoro il lavoratore può chiedere di rimanere assoggettato alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. In caso di lavoro transfrontaliero abituale fino al 25 per cento del tempo di lavoro complessivo valgono le disposizioni dei N. 2020 segg. e si applica la procedura di cui ai N. 2054 segg.

2053.2 Per il calcolo del tempo di lavoro svolto come telelavoro va 1/24 tenuto conto della situazione su 12 mesi civili a venire (il li-

mite massimo del 50 % può essere superato nel singolo mese o nella singola settimana, se il valore è compensato sull’arco di tutto l’anno). Se una persona lavora per più datori di lavoro svizzeri, il limite massimo del 50 per cento riguarda il tempo di lavoro complessivo prestato per tutti i datori di lavoro.

L’alternanza tra telelavoro nello Stato di domicilio e lavoro nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro deve avvenire con una certa regolarità.

2053.3 L’accordo sul telelavoro si applica soltanto alle persone 1/24 che rientrano nel campo di applicazione personale dell’ALC

o della Convenzione AELS. Non si applica invece alle persone che:

– oltre al telelavoro, nello Stato di domicilio esercitano abitualmente altre attività (p. es. visite regolari a clienti, attività accessoria indipendente);

47

– oltre al telelavoro nello Stato di domicilio, esercitano abitualmente un’attività in uno Stato dell’UE o dell’AELS;

– oltre all’attività per il datore di lavoro svizzero, lavorano anche per un datore di lavoro avente sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS;

– esercitano un'attività indipendente.

2053.4 Affinché l’accordo sul telelavoro possa applicarsi a un lavo-1/24 ratore dipendente, il datore di lavoro svizzero deve richie-

dere alla cassa di compensazione un certificato A1 (ev. tramite ALPS). Il documento è valido al massimo tre anni,

dopo di che può essere nuovamente richiesto. In linea di principio il certificato A1 è valido a partire dal momento della richiesta, ma può essere rilasciato con validità retroattiva fino a tre mesi. Per le richieste presentate entro la fine di giugno 2024, il certificato può essere rilasciato con validità retroattiva fino al 1° luglio 2023.

1/16

2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abitual-

mente in più Stati

2054 Chi esercita abitualmente un’attività lucrativa sul territorio

di due o più Stati deve informare l’autorità competente dello Stato di domicilio (art. 16 par. 1 reg. 987/2009). In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (cfr. DCC).

2055 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la 1/23 cassa di compensazione verifica se è assicurato

all’AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell’Accordo con l’UE23. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente registra il caso in ALPS e rilascia un certificato che attesta che l’interessato è soggetto alla legislazione svizzera (certificato A1) e informa tramite ALPS l’istituzione indicata dall’autorità competente di ciascuno degli Stati membri coinvolti.

23 19 gennaio 2019 9C_539/2018 –

48

2055.1 Se il lavoratore è domiciliato in uno Stato membro dell’UE, 1/14 l’istituzione competente di questo Stato verifica se ai sensi

delle disposizioni dell’Accordo con l’UE egli debba essere assicurato nello Stato di domicilio. In caso affermativo,

essa rilascia un certificato A1.

2056 Per verificare se un lavoratore che esercita un’attività lucra-1/14 tiva in Svizzera o in uno Stato dell’UE sia effettivamente

assicurato in uno Stato dell’UE e non debba quindi essere sottoposto all’AVS/AI/IPG(/AD), la cassa di compensazione chiede all’interessato di presentare il certificato A1 debitamente compilato dall’istituzione estera competente.

2056.1 Il certificato A1 e altri documenti non possono essere re-1/15 spinti per il solo fatto di non essere redatti in una lingua uf-

ficiale svizzera (art. 76 par. 7 reg. 883/2004). D’altra parte le casse di compensazione non sono tenute a comunicare in una lingua ufficiale dell’UE e sono autorizzate a utilizzare una lingua ufficiale svizzera.

2057 Se l’interessato non esibisce i documenti richiesti, la cassa 1/14 di compensazione si informa presso l’istituzione estera.

2057.1 Se l’istituzione estera competente giunge alla conclusione 1/14 che l’interessato non è soggetto alla legislazione dello

Stato di domicilio, ha la facoltà di determinare in via provvisoria il suo assoggettamento assicurativo. Di regola essa ne informa l’UFAS, che provvede a inoltrare l’informazione alla cassa di compensazione competente.

2057.2 La determinazione dell’istituzione estera competente di-1/14 venta definitiva al termine di due mesi, se la cassa di com-

pensazione competente non la informa prima di questa scadenza che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 par. 3

reg. 987/2009). Se la cassa di compensazione è d’accordo con l’assoggettamento alla legislazione svizzera, lo attesta con il rilascio di un certificato A1.

49

2058 Se la situazione di una persona che lavora abitualmente in 1/14 più Stati cambia, la cassa di compensazione è tenuta a in-

formare le istituzioni estere competenti che l’interessato non è più soggetto alla legislazione svizzera (ritiro del certificato A1).

2059 Se il certificato A1 non è più valido o viene ritirato, la cassa 1/21 di compensazione informa tramite ALPS l’istituzione indi-

cata dall’autorità competente di ciascuno degli Stati membri coinvolti.

2060 Se una persona esercita un’attività lucrativa indipendente 1/14 sul territorio di più Stati senza risiedervi, la cassa di com-

pensazione del Cantone in cui viene svolta l’attività deve stabilire, d’intesa con le istituzioni competenti degli Stati interessati, dove si trova il centro di interessi dell’attività.

2060.1 soppresso

1/16

2.3.3 Contributi

1/16 2.3.3.1 Obbligo contributivo in Svizzera

2061 I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti

assicurati all’AVS/AI/IPG(/AD) in virtù dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS sono riscossi secondo le disposizioni dell’AVS.

2062 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell’UE/AELS e 1/16 senza stabilimento d’impresa in Svizzera sono soggetti

all’obbligo contributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese. Se non viene concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 reg. 987/2009, i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente (v. N. 2037 segg.).

2063 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 1/20 987/2009 (per un accordo modello, v. all. 16; cfr. anche

DCC), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per

50

datori di lavoro senza stabilimento d’impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (ANO-BAG) ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAVS. In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese di amministrazione. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (cfr. DRC).

2064 In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover 1/16 comunicare alla cassa di compensazione di aver concor-

dato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2

reg. 987/2009, la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (cfr. DCC).

2064.1 Se i dipendenti non rispettano i termini dell’accordo se-1/16 condo l’art. 21 par. 2 reg. 987/2009, i datori di lavoro esteri

sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.

2065 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo in Svizzera sono 1/17 tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i docu-

menti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell’UE o negli Stati dell’AELS, necessari alla fissazione dei contributi (art. 28 LPGA). Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un’attività indipendente esercitata in uno Stato dell’UE/AELS.

2066 soppresso

1/16

1/16 2.3.3.2 Obbligo contributivo nell’UE/AELS

2067 Per i lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in uno 1/16 Stato dell’UE o dell’AELS in virtù dell’Accordo con l’UE o

51

della Convenzione AELS, i contributi sono percepiti in conformità alle disposizioni dello Stato in questione.

Tra il dipendente e il datore di lavoro svizzero senza stabilimento d’impresa nell’UE o in un altro Stato dell’AELS può essere concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 reg. 987/2009. In tal caso i contributi sono dovuti dal dipendente stesso. Il datore di lavoro deve tuttavia versargli, in aggiunta al salario, la quota di contributi a suo carico. Le casse di compensazione segnalano ai loro affiliati che se non intendono versare i contributi direttamente e secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui il dipendente lavora, sono tenuti a comunicare all’istituzione estera competente di aver concordato con l’interessato che sarà lui stesso a versare i contributi.

1/16 2.3.3.3 Tassi di cambio per la conversione dei redditi

2068 Per la conversione dei redditi nell’ambito dell’applicazione 1/17 del reg. 1408/71 e del reg. 574/72 (casi retti dal diritto pre-

vigente), le casse di compensazione applicano i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e riportati nel sito https://sozialversicherungen.admin.ch > Internazionale > Tassi di conversione delle monete > Casi sotto il vecchio diritto CH-AELS. Per la conversione dei redditi nell’ambito dell’applicazione del

reg. 883/2004 e del reg. 987/2009, invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea (www.ecb.europa.eu > Statistiche > Tassi di riferimento e di cambio della BCE e dell’Eurosistema > Cambi di riferimento dell’euro; art. 90 reg. 987/2009).

2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale

2069 La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza 1/24 sociale con i seguenti Stati (cfr. testi delle convenzioni):

– Albania;

– Australia;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

52

– Canada/Québec;

– Cile;

– Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v.

N. 2069.1);

– Corea del Sud (v. N. 2069.1);

– Filippine;

– Giappone;

– India (v. N. 2069.1);

– Israele;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Regno Unito (compresa Gibilterra);

– Repubblica di San Marino;

– Serbia;

– Tunisia;

– Turchia;

– Uruguay;

– USA.

2069.1 Le convenzioni di sicurezza sociale con la Cina, l’India e la 1/18 Corea del Sud sono accordi di distacco che disciplinano

esclusivamente le norme applicabili e non prevedono l’esportazione di rendite, bensì il rimborso dei contributi.

2070 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale 4/12 anche con la maggior parte degli Stati dell’UE (esclusi

Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania), con il Liechtenstein e la Norvegia. Tali convenzioni restano applicabili ai casi non coperti dall’Accordo con l’UE o dalla Convenzione AELS, ossia

– ai cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS, distaccati dalla Svizzera nell’UE o nell’AELS oppure viceversa, v. allegato 13.3;

– ai cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che lavorano per imprese di trasporto internazionale stradale (N. 3006), ferroviario (N. 3006), aereo (N. 3008), fluviale o marittimo (N. 3011, 3016).

53

1/22 2.4.1 Principio: assoggettamento nel luogo di lavoro

2071 Tutte le convenzioni prevedono generalmente l’assoggetta-1/16 mento nel Paese in cui viene esercitata l’attività lucrativa.

Questa regola si applica sempre ai lavoratori dipendenti che possiedono la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti (per le eccezioni v. N. 2072 segg.).

Esempio 1: una cittadina turca domiciliata in Turchia che lavora in Svizzera è assicurata all’AVS/AI/IPG(/AD).

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera che lavora in Macedonia del Nord e in Svizzera è assicurata all’AVS/AI/IPG(/AD) per l’attività lucrativa esercitata in Svizzera e in Macedonia del Nord per i redditi ivi conseguiti.

Esempio 3: nel caso di un cittadino cileno domiciliato in Svizzera che lavora a San Marino, la convenzione di sicurezza sociale CH/SM non è applicabile, in quanto il lavoratore non possiede la cittadinanza di alcuno degli Stati contraenti. Essendo domiciliato in Svizzera, egli è tuttavia assicurato conformemente all’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS.

2.4.2 Eccezione: distacco

2072 Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a 1/23 tempo determinato in uno Stato contraente restino sottopo-

sti all’AVS/AI/IPG e AD se

– vengono distaccati temporaneamente da un’impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,

– erano assicurati immediatamente prima del distacco (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e

– è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera al termine del periodo di distacco; in linea di massima,

sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l’intenzione di continuare ad impiegarli.

Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti. Fanno eccezione le convenzioni con il Giappone, il Regno

54

Unito e la Tunisia, che contemplano il distacco anche per gli indipendenti (v. N. 2044.1 segg. per analogia),

2072.1 In linea generale si tratta di un distacco soltanto se l’inte-1/14 ressato svolge l’attività lavorativa esclusivamente nello

Stato destinatario. Se invece lavora in Svizzera e nello Stato contraente, esso è soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati. Ognuno degli Stati, tuttavia, preleva contributi sociali soltanto sulla parte del reddito da lavoro conseguita sul proprio territorio. Pertanto non si giunge a una doppia imposizione dello stesso reddito.

2073 La cittadinanza dei lavoratori distaccati dipendenti è irrile-1/16 vante. Inoltre non è importante sapere dove e da quale da-

tore di lavoro gli interessati percepiscono il proprio reddito.

2074 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:

1/24 – 12 mesi per San Marino;

– 24 mesi per Albania, Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Serbia, Turchia, Tunisia (lavoratori indipendenti) e Uruguay;

– 36 mesi per il Cile;

– 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo, Tunisia (lavoratori dipendenti) e USA;

– 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.

2075 I datori di lavoro che distaccano lavoratori in uno Stato con-1/20 traente devono richiedere alla propria cassa di compensa-

zione un certificato di distacco (v. all. 13.1). Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere dal datore di lavoro la compilazione di una richiesta di distacco (moduli forniti dalle casse o all. 17). In tal caso, la registrazione dei dati in ALPS incombe tuttavia alla cassa di compensazione. Il dipendente presenta il certificato alle autorità competenti dello Stato estero al fine di evitare un doppio assoggettamento.

2075.1 I datori di lavoro devono informare la cassa di compensa-1/23 zione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il distacco,

55

come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l’istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l’attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d’inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.

2075.2 Al termine del periodo di distacco, la cassa di compensa-1/23 zione può autorizzare una nuova richiesta di distacco per il

medesimo impiego (p. es. presso la stessa impresa o sullo stesso cantiere) nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi ALPS inoltra la richiesta all’UFAS.

2076 Su presentazione di una richiesta all’UFAS, il distacco può 1/20 di norma essere prolungato fino a una durata complessiva

massima di sei anni (v. all. 13.3). A tal fine va inoltrata una richiesta all’UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l’UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS. Entro questo termine massimo può essere presentata all’UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.

2076.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano sala-1/24 riati distaccati dalla Svizzera in uno degli Stati di seguito

elencati restano soggetti all’AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell’AELS):

Albania art. 13 Islanda** Convenzione AELS Australia art. 8 par. 3 Kosovo art. 13 lett. b Austria* art. 11 Liechtenstein art. 8a Bosnia ed art. 11 Macedonia del art. 11 Erzegovina Nord

56

Brasile art. 13 Montenegro art. 10

Bulgaria* art. 11 Norvegia art. 8 par. 1 lett. a

Canada/ prot. finale n. 5 Portogallo* art. 7a

Québec prot. finale n. 5

Cile art. 10 Regno Unito art. 13 par. 6 Cina art. 8 Repubblica art. 11

ceca*

Cipro* art. 11 Serbia art. 10

Corea del Sud art. 11 Slovacchia* art. 11

Croazia* art. 11 Slovenia* art. 11

Danimarca* art. 11a Tunisia art. 13

Filippine art. 13 Ungheria* art. 10

Giappone art. 11 par. 2 Uruguay art. 10

India art. 11 USA art. 11

Irlanda* art. 10

2076.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavo-1/23 ratori indipendenti distaccati in Giappone, Regno Unito o

Tunisia restano anch’essi soggetti all’AVS/AI/IPG.

2077 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di 1/23 distacco dal Giappone, dal Regno Unito o dalla Tunisia) di-

staccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall’istituzione estera.

Esempio 1: una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all’AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.

Esempio 2: un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia del Nord (NMK) resta assicurato all’AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/NMK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

Esempio 3: uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all’AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l’attività lucrativa).

57

2077.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano sala-1/24 riati distaccati in Svizzera da uno degli Stati di seguito elen-

cati non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell’AELS; v.

N. 3104 segg.):

Albania art. 13 Islanda** Convenzione AELS Australia art. 8 par. 3 Kosovo art. 13 lett. b

Austria* art. 11 Liechtenstein art. 8a Bosnia ed art. 11 Macedonia del art. 11 Erzegovina Nord

Brasile art. 13 Montenegro art. 10 Bulgaria* art. 11 Norvegia art. 8 par. 1 lett. a Canada/ prot. finale n. 5 Portogallo* art. 7a Québec prot. finale n. 5

Cile art. 10 Regno Unito art. 13 par. 6 Cina art. 8 Repubblica art. 11 ceca*

Cipro* art. 11 Serbia art. 10 Corea del Sud art. 11 Slovacchia* art. 11 Croazia* art. 11 Slovenia* art. 11 Danimarca* art. 11a Tunisia art. 13 Filippine art. 13 Ungheria* art. 10 Giappone art. 11 par. 2 Uruguay art. 10 India art. 11 USA art. 11 Irlanda* art. 10

2077.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavo-1/23 ratori indipendenti distaccati in Svizzera dal Giappone, dal

Regno Unito o dalla Tunisia non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG.

2078 In caso di applicabilità della convenzione di sicurezza so-1/24 ciale con il Regno Unito, il distacco è possibile anche in

58

caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo (v. N. 2033 segg.).

2078.1 La cassa di compensazione può approvare un distacco in 1/26 caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo (100 % del

tempo di lavoro) in uno Stato contraente (eccetto il Regno Unito, v. N. 2078), se sussistono motivi personali impellenti (motivi medici, assistenza a familiari o accompagnamento del coniuge distaccato). In linea di principio non sono ammesse proroghe oltre la durata prevista nella pertinente convenzione.

2.4.3 Altre eccezioni

1/22 2.4.3.1 Convenzioni con Canada/Québec, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India e USA

2079 Le convenzioni con Canada/Québec, Corea del Sud, Filip-1/16 pine, India e USA prevedono un’eccezione al principio del

luogo di lavoro: in caso di attività indipendente in uno o entrambi gli Stati, la competenza spetta allo Stato di domicilio. La convenzione con il Giappone prevede l’assoggettamento nello Stato di domicilio soltanto se l’attività indipendente è esercitata temporaneamente unicamente nell’altro Stato contraente. Se viene esercitata un’attività indipendente in entrambi gli Stati, è determinante il principio del luogo di lavoro (cfr. art. 6 della convenzione con il Giappone).

2080 Se l’India, gli USA o la Svizzera qualificano diversamente 1/18 l’attività (dipendente o indipendente), è determinante la

qualifica della legislazione dello Stato di domicilio:

– se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l’attività come indipendente, per il reddito proveniente da questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo;

– se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l’attività come dipendente, per il reddito proveniente da questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo.

59

2081 Esempio 1: W è membro di un consiglio di amministrazione 1/19 negli USA, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita un’at-

tività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri di un consiglio di amministrazione sono dipendenti,

mentre negli USA sono considerati indipendenti. Per tutti i suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio). Esempio 2: J vive e lavora in Svizzera. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di una società negli USA. Diversamente dalla legislazione svizzera, quella statunitense considera un tale mandato quale attività indipendente. Anche per questa attività J è assoggettato al diritto svizzero.

2082 Lo statuto contributivo delle persone assicurate all’AVS/AI/ 1/17 IPG è determinato secondo le norme abituali del diritto

svizzero (cfr. DSD e DIN).

1/22 2.4.3.2 Convenzione con il Regno Unito

1/22 – Principio

2083 La convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito 1/22 prevede, a prescindere dalla nazionalità, l’assoggetta-

mento nel luogo di lavoro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori indipendenti.

2083.1 Lo Stato competente in caso di pluriattività secondo i 1/22 N. 2083.2 segg. (Svizzera o Regno Unito) deve trattare la/e

attività lucrativa/e svolta/e all’estero come se fosse/fossero svolta/e sul suo territorio (v. N. 2013 per analogia).

Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l’assoggettamento assicurativo (v. N. 2016.1 per analogia).

1/22 – Attività lucrativa dipendente

2083.2 I lavoratori che esercitano abitualmente un’attività lucrativa 1/22 dipendente in Svizzera e nel Regno Unito sono soggetti

alla legislazione dello Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito), a condizione che svolgano una parte sostanziale

60

della loro attività lucrativa in quest’ultimo (v. N. 2020.2 segg. per analogia). Per persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa in Svizzera e nel Regno Unito si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative dipendenti distinte per uno o più datori di lavoro.

2083.3 Nei casi in cui la sede (v. N. 2021.2 per analogia) del/i da-1/22 tore/i di lavoro si trova fuori dal territorio della Svizzera o

del Regno Unito, i lavoratori sono assoggettati alla legislazione dello Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito) sebbene non vi esercitino una parte sostanziale della propria attività.

2083.4 I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, 1/22 non lavorano nel proprio Stato di domicilio (Svizzera o Re-

gno Unito) o non vi esercitano una parte sostanziale dell’attività sono in linea di principio assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede (Svizzera o Regno Unito).

2083.5 La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che la-1/22 vorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un

solo Stato (Svizzera o Regno Unito). Anche questi lavoratori sono assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

2083.6 I lavoratori dipendenti che esercitano un’attività lucrativa 1/22 per più datori di lavoro aventi sede in Svizzera e nel Regno

Unito sono invece assoggettati nello Stato (Svizzera o Regno Unito) diverso da quello di domicilio.

1/22 – Attività lucrativa indipendente

2083.7 I lavoratori che esercitano abitualmente un’attività lucrativa 1/22 indipendente in Svizzera e nel Regno Unito sono soggetti

alla legislazione dello Stato di domicilio, a condizione che svolgano una parte sostanziale della loro attività lucrativa in quest’ultimo (v. N. 2020.2 segg. per analogia). Per persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa in

61

Svizzera e nel Regno Unito si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative indipendenti autonome distinte.

2083.8 I lavoratori indipendenti che non esercitano una parte so-1/22 stanziale dell’attività nel proprio Stato di domicilio (Svizzera

o Regno Unito) sono assoggettati nello Stato (Svizzera o Regno Unito) in cui si trova il centro di interessi della loro attività (v. N. 2042.3 per analogia).

1/22 – Attività lucrativa dipendente e indipendente in Sviz-

zera e nel Regno Unito

2083.9 Le persone che esercitano abitualmente un’attività lucrativa 1/22 indipendente e una dipendente in Svizzera e nel Regno

Unito sono soggette alla legislazione dello Stato in cui è svolta l’attività dipendente. Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata in Svizzera e nel Regno Unito, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2083.2 segg. quale legislazione disciplina l’attività lucrativa dipendente.

1/22 – Obbligo contributivo in Svizzera

2083.10 I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti 1/22 assicurati in Svizzera in virtù della convenzione di sicu-

rezza sociale con il Regno Unito sono riscossi secondo la legislazione svizzera.

2083.11 I datori di lavoro con sede nel Regno Unito e senza stabili-1/22 mento d’impresa in Svizzera sono soggetti all’obbligo con-

tributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese (art. 18 par. 1 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito). Se non è possibile concludere un accordo ai sensi dell’art. 18 par. 2, i datori di lavoro britannici sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente.

2083.12 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell’art. 18 par. 2 1/22 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, i

dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di

62

lavoro senza stabilimento d’impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (ANOBAG) ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAVS. In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese di amministrazione. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro britannici (cfr. DRC).

2083.13 In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover 1/22 comunicare alla cassa di compensazione di aver concor-

dato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell’art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (cfr. DCC).

2083.14 Se i dipendenti non rispettano i termini dell’accordo ai sensi 1/22 dell’art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale

con il Regno Unito, i datori di lavoro britannici sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.

2083.15 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo in Svizzera sono 1/22 tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i docu-

menti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera e nel Regno Unito necessari alla fissazione dei contributi (art. 28 LPGA). Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un’attività indipendente esercitata nel Regno Unito.

1/22 2.4.3.3 Convenzioni nelle quali il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza

2084 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di la-1/24 voro vale a prescindere dalla cittadinanza:

– Albania;

63

– Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; cfr. art. 3 lett. b della convenzione);

– Brasile;

– Canada/Québec;

– Cina;

– Corea del Sud;

– Danimarca;

– Filippine;

– Germania;

– Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; cfr. art. 3 lett. a della convenzione);

– India;

– Irlanda;

– Kosovo;

– Liechtenstein;

– Regno Unito (soltanto per quanto riguarda la nuova convenzione di sicurezza sociale, in vigore dall’1.10.2023);

– Slovacchia;

– Svezia;

– Tunisia;

– USA.

Esempio: un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

2.5 Esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato dell’UE o dell’AELS e in uno Stato contraente

2085 Per i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell’UE, l’assogget-1/16 tamento si determina secondo l’Accordo con l’UE per l’attività lucrativa esercitata nell’UE e secondo le convenzioni di sicurezza sociale per l’attività svolta in uno Stato contraente (v. anche all. 1–4). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell’AELS.

Per l’attività lucrativa svolta nell’UE o nell’AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell’UE o dell’AELS in questione, e per l’attività lucrativa svolta nello Stato contraente la convenzione con tale Stato.

64

2086 Esempio 1: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera 1/16 esercita un’attività dipendente in Austria e un’attività indi-

pendente in Turchia. Per l’attività dipendente è soggetta alla legislazione austriaca in virtù dell’Accordo con l’UE e per l’attività indipendente è soggetta alla legislazione turca secondo la convenzione di sicurezza sociale conclusa con tale Paese.

Esempio 2: un cittadino norvegese domiciliato in Svizzera esercita un’attività dipendente in Norvegia e in Macedonia del Nord. Per l’attività svolta in Norvegia è soggetto alla legislazione norvegese (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), mentre per quella esercitata in Macedonia del Nord è soggetto alla legislazione svizzera. Malgrado lavori in Macedonia del Nord, la convenzione di sicurezza sociale con tale Paese non è applicabile a causa della sua cittadinanza. Essendo domiciliato in Svizzera, il lavoratore è assicurato secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS.

Esempio 3: un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora come dipendente in Germania e nel Liechtenstein. Secondo le convenzioni con la Germania e il Liechtenstein, il principio del luogo di lavoro è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza l’interessato non è assicurato in Svizzera.

2.6 Esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato con-

traente e in uno Stato non contraente

2087 L’assoggettamento si determina secondo la convenzione di

sicurezza sociale per l’attività lucrativa esercitata nello Stato contraente e secondo il diritto svizzero per quella svolta nello Stato non contraente (v. anche le tabelle riepilogative negli all. 1–8).

2088 Esempio: una svizzera domiciliata in Svizzera che esercita

un’attività dipendente in Turchia e in Siria è assicurata all’AVS/AI/IPG (/AD) solo per il reddito conseguito con l’attività in Siria.

65

2.7 Esercizio di un’attività lucrativa in uno o più Stati dell’UE o dell’AELS e in uno Stato non contraente

2089 Per gli svizzeri e i cittadini dell’UE, l’assoggettamento si de-1/17 termina secondo l’Accordo con l’UE per l’attività lucrativa

esercitata nell’UE e secondo il diritto svizzero per quella svolta in uno Stato non contraente (v. anche all. 1–8). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell’AELS. Per l’attività lucrativa svolta nell’UE o nell’AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell’UE o dell’AELS in questione, e per quella svolta nello Stato non contraente il diritto svizzero (v. anche all. 1–8).

2090 Esempio 1: un cittadino svizzero domiciliato in Germania 1/16 esercita un’attività indipendente in Germania, Austria e

Ucraina. Consegue una parte considerevole del suo reddito in Germania. Per l’attività svolta in Germania e in Austria è soggetto alla legislazione tedesca (art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004). L’attività in Ucraina è svolta in uno Stato non contraente, ma visto che l’interessato non è domiciliato in Svizzera, non è assicurato all’AVS/AI/IPG e AD nemmeno per questa attività.

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Italia, Grecia e Monaco. Per l’attività esercitata in Italia e in Grecia è soggetta alla legislazione italiana (art. 13 par. 1 lett. b i

reg. 883/2004), mentre per quella svolta a Monaco è assicurata all’AVS/AI/IPG e AD in ragione del suo domicilio svizzero (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Esempio 3: un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Germania, Grecia e Monaco. Ai cittadini di Stati terzi non sono applicabili né l’Accordo con l’UE né la convenzione con la Grecia. La convenzione con la Germania invece lo è (v. N. 2084). Per l’attività esercitata in Germania, l’interessato è quindi assicurato in tale Paese, mentre per quella svolta in Grecia e a Monaco è assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio svizzero (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

66

2.8 Esercizio di un’attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di la-

voro

2091 Si considera che i dipendenti di cui sarebbe arbitrario ripar-

tire l’attività tra diversi Stati in base al tempo di lavoro esercitino l’insieme della loro attività in Svizzera se

– dal punto di vista economico, il centro di interessi dell’attività si trova in Svizzera;

– una parte sostanziale del lavoro viene svolta in Svizzera;

– le prestazioni lavorative in Svizzera e all’estero sono così strettamente legate tra loro che una ripartizione in base al tempo di lavoro risulterebbe arbitraria;

– sono interamente retribuiti in Svizzera dai rispettivi datori di lavoro24.

Tale disposizione non è applicabile all’interno dell’UE e dell’AELS.

2.9 Assoggettamento errato nei rapporti con l’UE o

1/23 l’AELS

1/23 2.9.1 Rettifica con effetto futuro

2092 Se una persona che dovrebbe essere assoggettata in uno 1/23 Stato dell’UE o dell’AELS è assoggettata erroneamente in

Svizzera, la cassa di compensazione informa il servizio estero competente e gli propone di rinunciare a un assoggettamento retroattivo, ossia di rilasciare il certificato A1 solo con effetto futuro.

2092.1 Se una persona che dovrebbe essere assicurata in Sviz-1/23 zera è assoggettata erroneamente in uno Stato dell’UE o

dell’AELS, la cassa di compensazione, d’intesa con il servizio estero competente, può rinunciare ad affiliarla retroattivamente in Svizzera. La cassa di compensazione affilia la persona in questione all’AVS e le rilascia il certificato A1.

24 23 settembre 1968 RCC 1969 pag. 166 DTFA 1968 pag. 193

4 giugno 1998 VSI 1999 pag. 18 –

67

1/23 2.9.2 Rettifica con effetto retroattivo

2093 In caso di abuso la cassa di compensazione procede in 1/24 ogni caso a una rettifica con effetto retroattivo, d’intesa con

il servizio estero competente, al fine di evitare lacune assicurative (sul termine di perenzione di dieci anni per la restituzione dei contributi cfr. N. 5068 DRC).

2094 Se non è stata ancora corrisposta alcuna prestazione 1/23 (p. es. assegni familiari, prestazioni dell’assicurazione ma-

lattie o infortuni, prestazioni del 2° pilastro ecc.), la cassa di compensazione, d’intesa con il servizio estero competente, procede a una rettifica con effetto retroattivo al fine di evitare lacune assicurative.

2094.1 Se non è stato possibile giungere a un accordo con il servi-1/23 zio estero competente riguardo alla rettifica con effetto fu-

turo, la cassa di compensazione può proporre al servizio estero competente di limitare il periodo di assoggettamento retroattivo. Se nemmeno su questo punto si può giungere a un accordo, la cassa di compensazione procede a un assoggettamento retroattivo d’intesa con il servizio estero.

2095 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente 1/16 al diritto svizzero, la casse di compensazione rilascia un

certificato A1 con effetto retroattivo e informa il servizio estero competente.

2096 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente 4/12 al diritto di un altro Stato, le casse di compensazione ri-

chiedono al servizio estero competente di rilasciare un certificato A1 con effetto retroattivo dalla data dell’assoggettamento.

2097 La decisione di modifica retroattiva dell’assoggettamento

assicurativo deve essere comunicata a tutti i rami delle assicurazioni sociali interessati in Svizzera.

68

1/17 2.10 Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti

2098 I principi vigenti nei rapporti con Stati dell’UE/AELS

1/17 (v. N. 2092–2097) si applicano anche per quanto riguarda

gli Stati contraenti.

3. Diritto applicabile a determinate categorie speciali

3.1 Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale

3.1.1 In generale

3001 L’assoggettamento all’AVS/AI/IPG e AD dei dipendenti di

imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale può risultare dall’Accordo con l’UE o dalla Convenzione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.

3.1.2 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

3.1.2.1 Accordo con l’UE

3002 L’assoggettamento si determina secondo le disposizioni 1/16 generali dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS

(v. N. 2020 segg.).

3003 Esempio: una cittadina francese domiciliata in Francia che 4/12 fa parte del personale viaggiante di un’impresa di trasporto

internazionale di persone o merci su strada o rotaia con sede in Svizzera è assicurata in Svizzera, a meno che non eserciti una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato di domicilio (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004).

3004 soppresso

1/16

69

1/16 3.1.2.2 soppresso

3005- soppressi 3005.3 1/16

3.1.3 Convenzioni di sicurezza sociale

3006 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate 1/22 figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria* art. 7 par. 3 Macedonia art. 3 lett. c

del Nord art. 7 par. 2 Belgio* art. 7 lett. b Montenegro art. 7 par. 2

prot. finale n. 6

+ 8

Bosnia ed art. 7 par. 2 Norvegia* art. 8 par. 1 Erzegovina lett. b + par. 2 Bulgaria* art. 7 par. 2 Paesi Bassi* art. 7 par. 1

lett. b + par. 2 Croazia* art. 3 lett. c Portogallo* art. 5 lett. b + d

art. 7 par. 2

Danimarca* art. 4 lett. c Repubblica art. 3 lett. c

art. 8 par. 2 ceca* art. 7 par. 2 Finlandia* art. 7 par. 2 + San Marino Come l’Italia

6

Francia* art. 8 par. 1 Serbia art. 7 par. 2

lett. b

Germania* art. 6 par. 3 Slovacchia* art. 3 lett. c

art. 7 par. 2 Grecia* art. 6 lett. b Slovenia* art. 3 lett. c

art. 7 par. 2 Irlanda* art. 3 par. 3 Spagna* art. 4 lett. b

art. 6 par. 2 prot. finale n. 5 Israele art. 6 par. 2+7 Svezia* art. 3 par. 2

art. 7 par. 2

70

Italia* art. 5 lett. b Turchia art. 5 par. 2 prot. finale n. 4 lett. b+d, prot. finale n. 4

Liechtenstein* art. 3 par. 3 Ungheria* art. 3 lett. c art. 6 par. 5 art. 7 par. 2 Lussemburgo* art. 6 n. 2

prot. finale n. 5

3006.1

1/22 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività

lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria*, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria*, Croazia*, Danimarca*, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia* o Ungheria* (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS).

3.2 Imprese di trasporto aereo internazionale

3.2.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

3007 Un’attività esercitata da cittadini della Svizzera, dell’UE o 1/17 dell’AELS quali membri di equipaggi di condotta e di cabina

addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata svolta nello Stato in cui è situata la «base di servizio» (homebase) (art. 11 par. 5 reg. 883/2004, art. 14 par. 5bis in fine reg. 987/2009).

3007.1 La «base di servizio» (homebase) è il luogo dal quale il 1/17 membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude

un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato (considerando 18ter prima dell’art. 1 reg. 883/2004).

3007.2 soppresso

1/16

71

1/22 3.2.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3008 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate 1/24 figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Albania art. 8 Lussemburgo* art. 6 n. 2

prot. finale n. 5

Australia art. 9 par. 1 Germania* art. 3 par. 2

art. 6 par. 4

Austria* art. 7 par. 4 India art. 8 par. 1–3

Belgio* art. 7 lett. c Israele art. 6 par. 3 + 7

prot. finale n. 8

Bosnia ed art. 7 par. 3 Kosovo art. 8

Erzegovina

Brasile art. 8 Macedonia del art. 3 lett. c

Nord art. 7 par. 3

Bulgaria* art. 7 par. 2 Montenegro art. 7 par. 2

Cile art. 3 lett. c Norvegia* art. 8 par. 1 lett. c

art. 7 par. 2 + par. 2, prot. finale n. 8

Cina art. 5 par. 2 Paesi Bassi* art. 7 par. 1 lett. c

+ par. 2, prot. finale n. 5

Cipro* art. 7 par. 3 Regno Unito art. 13 par. 5

Corea del art. 8 par. 2 Serbia art. 7 par. 2 Sud

Croazia* art. 3 lett. c Slovenia* art. 3 lett. c

art. 7 par. 3 art. 7 par. 3

Danimarca* art. 8 par. 2 Tunisia art. 8

prot. finale n. 6

Filippine art. 9 par. 1 Ungheria* art. 3 lett. c

art. 7 par. 3

Finlandia* art. 7 par. 3 + 6 Uruguay art. 7 par. 3

prot. finale n. 6

Francia* art. 8 par. 1 USA art. 9

lett. c

prot. finale n. 4

72

Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività 3008.1 lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo inter-1/24 nazionale impiegati in Albania, Austria*, Bosnia ed Erzego-

vina, Bulgaria*, Brasile, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Tunisia, Ungheria*, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS).

3.3 Navigazione internazionale

3.3.1 Navigazione interna

3.3.1.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

3009 Sono applicabili i N. da 3002 a 3005.3.

3.3.1.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3010 Il N. 3006 concernente le imprese di trasporto si applica

anche al personale impiegato nella navigazione internazionale fluviale e lacustre.

3.3.2 Battellieri del Reno

3011 Nell’ambito della navigazione possono esservi tre attori 1/19 aventi uno stretto legame con l’imbarcazione:

– la proprietaria è la società proprietaria del battello, registrata come tale nell’attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno (https://www.ccr-zkr.org/files/documents/modelesCertiAttest/Attestation_apparte-

nance2017_form.pdf);

– la società esercente è la società che provvede all’esercizio effettivo dell’attività del battello e ha il potere decisionale, in particolare sul piano economico e commerciale. Essa dispone di un certificato d’equipaggiamento ed è anche menzionata nell’attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno;

73

– il datore di lavoro è la persona giuridica che assume e dirige il personale di bordo del battello ed è indicata quale datore di lavoro nel contratto di lavoro.

Questi tre ruoli possono essere assunti da un'unica impresa oppure essere ripartiti tra più imprese.

3011.1 Nei rapporti tra gli Stati renani, vale a dire se il datore di la-1/19 voro e la società esercente hanno sede in Germania, Bel-

gio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera, le disposizioni dell’Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (RS 0.831.107) sono applicabili ai battellieri cittadini di Stati terzi (ossia non cittadini di uno Stato dell’UE o della Svizzera).

Le disposizioni dell’Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l’article 16, al. 1, du règlement n. 883/2004 (Accordo derogatorio) sono applicabili ai battellieri cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS e prevalgono su quelle dell’Accordo con l’UE (reg. 883/2004).

Per tutti gli altri Stati membri dell’UE (vale a dire tutti tranne quelli menzionati qui sopra) sono applicabili le disposizioni di assoggettamento di cui al reg. 883/2004.

3011.2 Sia l’Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri 1/19 del Reno che l’Accordo derogatorio prevedono l’assogget-

tamento nel luogo in cui ha sede la società esercente. Affinché le specifiche disposizioni previste per i battellieri del Reno siano applicabili in Svizzera e determinino l’assoggettamento alla legislazione svizzera, la società esercente deve avere sede in Svizzera. La cassa di compensazione deve verificare l’adempimento di questo criterio sulla base del documento determinante, vale a dire il certificato d’equipaggiamento rilasciato dai porti svizzeri sul Reno.

3011.3 Nei rapporti con tutti gli altri Stati dell’UE non menzionati al 1/19 N. 3011.1, in particolare se la sede del datore di lavoro è

ubicata in uno Stato dell’UE non appartenente agli Stati renani (p. es. Cipro), ai battellieri del Reno cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE sono applicabili le abituali disposizioni del reg. 883/2004.

74

3011.4 Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno 1/19 sono applicabili soltanto ai battellieri del Reno a bordo di

imbarcazioni che dispongono di un’attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

(RS 0.747.224.101). Il battello deve navigare effettivamente sul Reno. La cassa di compensazione deve verificare questi elementi presso il datore di lavoro.

3011.5 Per «battellieri del Reno» si intendono i lavoratori dipen-1/19 denti e indipendenti che esercitano la propria attività lavo-

rativa come personale navigante a bordo di un’imbarcazione sul Reno. Quando vengono annunciati nuovi dipendenti, la cassa di compensazione deve accertare presso il datore di lavoro se questi svolgano la propria attività almeno in parte in viaggio sul Reno.

A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l’equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all’equipaggio chiamati a completare o rafforzare l’equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.

3.3.3 Marinai di alto mare

3.3.3.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

3012 I cittadini svizzeri e quelli dell’UE e dell’AELS che lavorano 1/10 in qualità di dipendenti o indipendenti a bordo di navi bat-

tenti bandiera svizzera sono assicurati in Svizzera in virtù dell’attività lucrativa svolta (art. 11 par. 4 reg. 883/2004).

3013- soppressi

3014

1/16

3015 I cittadini svizzeri e quelli dell’UE o dell’AELS che eserci-1/16 tano un’attività dipendente a bordo di navi battenti bandiera

di uno Stato dell’UE o dell’AELS e che per tale lavoro sono

75

retribuiti da un’impresa con sede in Svizzera sono assicurati in Svizzera se vi sono anche domiciliati; l’impresa o la persona che versa il salario è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione della pertinente legislazione (art. 11 par. 4 reg. 883/2004).

3.3.3.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3016 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate 1/24 figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto

mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell’altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Albania, Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

Albania art. 9 Israele art. 6 par. 5 Assoggettamento Assicurazione sesecondo il diritto condo il diritto di di bandiera bandiera

Australia art. 9 par. 2 Italia* art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera Bosnia ed art. 7 par. 5 Kosovo art. 9 Erzegovina Assoggettamento Assoggettamento al domicilio nello secondo il diritto Stato contraente di bandiera (eccezione: presenza di una filiale in un altro Stato contraente) Brasile art. 9 Macedonia art. 7 par. 5 Assoggettamento del Nord Assicurazione sesecondo il diritto condo il diritto di di bandiera bandiera Bulgaria art. 7 par. 4 Montenegro art. 7 par. 4 Assoggettamento secondo il diritto

76

Assicurazione al di bandiera, in domicilio nello caso di domicilio Stato contraente in questo Stato

Cile art. 7 par. 4 Norvegia* art. 10 par. 1

Assicurazione se- Assoggettamento condo il diritto di secondo il diritto bandiera di bandiera

Cina art. 5 par. 1 Regno Unito art. 13 par. 4

Assicurazione se- Per principio assicondo il diritto di curazione sebandiera condo il diritto di bandiera

Corea del art. 8 par. 1 Repubblica di art. 5 lett. c,

Sud Assicurazione al San Marino prot. finale n. 4

domicilio nello della convenzione Stato contraente con l’Italia

Assoggettamento secondo il diritto di bandiera

Croazia art. 7 par. 5 Serbia art. 7 par. 4

Assicurazione se- Assicurazione secondo il diritto di condo il diritto di bandiera bandiera

Filippine art. 9 par. 4 Tunisia art. 9

Assicurazione al Assicurazione sedomicilio nello condo il diritto di Stato contraente bandiera

Germania* art. 3 par. 2 Uruguay art. 7 par. 5

art. 7, prot. finale Assicurazione se-

n. 8a condo il diritto di Assoggettamento bandiera

secondo il diritto

di bandiera

Giappone art. 8 USA art. 10

Assoggettamento Assicurazione sesecondo il diritto condo il diritto di di bandiera (ecce- bandiera (banzione par. 2: pre- diera CH); assogsenza di una fi- gettamento seliale nello Stato condo il diritto di contraente) bandiera (bandiera USA)

77

India art. 8 par. 4

Assicurazione se-

condo il diritto di

bandiera

Se nella convenzione è previsto l’assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un’assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all’estero.

3016.1 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività 1/24 lucrativa dei marinai di alto mare a bordo di navi battenti

bandiera di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria*, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia*, Filippine, India, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Tunisia, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS).

1/16 3.4 Personale che beneficia di immunità e privilegi

3.4.1 Personale di rappresentanze estere in Svizzera

3.4.1.1 Principio

3017 In linea di principio i cittadini stranieri che beneficiano di im-1/16 munità e privilegi in conformità al diritto internazionale sono

esonerati dall’AVS/AI/IPG e AD obbligatoria (art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS; art. 1b OAVS; Accordo con l’UE, Convenzione AELS o convenzione di sicurezza sociale)25. Lo stesso vale per i rifugiati e gli apolidi che si trovano nella stessa condizione26.

3017.1 Per quanto riguarda l’UE/AELS, il reg. 883/2004 non pre-1/24 vede alcuna regolamentazione speciale per il personale

25 4 giugno 1992 VSI 1993 pag. 72 –

26 28 gennaio 1965 RCC 1965 pag. 401 –

78

che beneficia di immunità e privilegi, cui si applicano quindi le disposizioni generali valide per i dipendenti con statuto di funzionari e le persone ad essi assimilate (art. 11 par. 3 b reg. 883/2004). Lo stesso vale per analogia in caso di applicabilità della convenzione con il Regno Unito (art. 13 par. 3 lett. b della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito).

3018 I cittadini stranieri – ed eventualmente i loro familiari27 e

partner registrati – che beneficiano di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale dispongono di carte di legittimazione speciali rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)28.

3018.1 I cittadini stranieri con un permesso B (permesso di di-1/16 mora) o C (permesso di domicilio) sono assicurati

all’AVS/AI/IPG (/AD). Se trova applicazione quanto stabilito in uno scambio di lettere, si veda il N. 3071.

3019 In linea di principio, dispongono di una carta di legittima-1/21 zione del DFAE:

– i membri di missioni diplomatiche29 (comprese le persone impiegate in loco) e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;

– i membri di missioni permanenti di Stati presso organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;

– i membri di rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organizzazioni internazionali in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;

– i membri di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;

– i membri di posti consolari e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa.

27 26 agosto 2014 9C_254/2014 DTF 140 V 385

28 12 aprile 1984 RCC 1985 pag. 463 –

29 19 dicembre 1995 VSI 1995 pag. 105 DTF 120 V 405

79

Per la descrizione delle carte di legittimazione si rinvia all’allegato 14.

3020 Sono considerate rappresentanze permanenti di organizza-1/20 zioni internazionali presso l’ONU o altre organizzazioni in-

ternazionali in Svizzera le rappresentanze permanenti del/dell’/della:

– Gruppo di Stati africani, caraibici e del Pacifico (Gruppo ACP);

– Unione africana (UA);

– Organizzazione araba del lavoro (OAT);

– Commonwealth;

– Unione europea (UE);

– Consiglio d’Europa;

– European Public Law Organization (EPLO);

– Forum delle Isole del Pacifico (PIF);

– Università per la Pace (UPEACE);

– Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG);

– Organizzazione Internazionale per il Diritto dello Sviluppo (IDLO);

– Organizzazione internazionale della Francofonia (IOF);

– Lega degli Stati arabi (Lega araba);

– Organizzazione della cooperazione islamica (OIC)

– Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS);

– Assemblea parlamentare del Mediterraneo;

– Organizzazione Partner in popolazione e sviluppo (PPD);

– Banca mondiale.

3021 Per le persone che dispongono di una carta di legittima-1/21 zione del DFAE vale la presunzione di non assoggetta-

mento all’AVS/AI/IPG e AD per il periodo di validità della carta30. Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti il personale domestico (v. N. 3022 segg.), i familiari che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (v. N. 3023) e le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare (v. N. 3026.1 seg., 3031 seg., 3033.1 segg. e 3039 segg.).

30 12 aprile 1984 RCC 1985 pag. 463 –

80

3021.1 È possibile che alle persone impiegate per brevi periodi 1/19 non venga rilasciata alcuna carta di legittimazione. Queste

persone devono però essere segnalate al DFAE, che su richiesta certifica il loro statuto.

3022 Essendo il suo luogo di lavoro in Svizzera, il personale do-1/25 mestico al servizio delle persone di cui al N. 3019 è per

principio assicurato obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG e AD (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS). Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

3022.1 Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza 1/21 svizzera né quella di uno Stato dell’UE o dell’AELS, non

rientra invece nel campo d’applicazione dei N. 3032,

3032.1 e 3035 e non dispone né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall’AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni (art. 59 ODPr in combinato disposto con l’art. 33 par. 2 CVRD e l’art. 48 par. 2 CVRC):

– gli interessati devono essere assicurati presso un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Stato di origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l’affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all’affiliazione a un’istituzione ufficiale se l’assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;

– l’affiliazione a un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;

– l’affiliazione a un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest’ultimo caso, all’atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l’affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell’esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.

81

Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

3022.2 Spetta al personale domestico, tramite il datore di lavoro, 1/11 fornire la prova che sono soddisfatte le condizioni necessa-

rie per l’esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

3023 I familiari e i partner registrati sono esonerati

1/23 dall’AVS/AI/IPG solo nel caso in cui non esercitino alcuna

attività lucrativa (v. N. 3018 e 3019). L’esenzione decade non appena conseguono un reddito personale da attività professionale o commerciale. In tal caso, ricevono un «permesso Ci» (cfr. art. 22 cpv. 1, 3 e 5 OSOsp).

3024 Le casse di compensazione sono tenute a sottoporre

all’UFAS i casi per i quali sussistono dubbi sulla validità della carta di legittimazione o sull’esistenza di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale.

3025 soppresso

1/21

3.4.1.2 Rappresentanze di Stati dell’UE e dell’AELS in Svizzera

3026 I cittadini dell’UE/AELS membri della rappresentanza diplo-1/16 matica o consolare del loro Stato di origine non sono assi-

curati in Svizzera. In qualità di funzionari, sono soggetti alla legislazione dello Stato cui fa capo l’amministrazione da cui dipendono (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004; v.

N. 3017.1).

3026.1 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE o dell’AELS impie-1/21 gati in loco in Svizzera (personale locale) al servizio di una

missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell’UE o dell’AELS sono assicurati in Svizzera (principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro; art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004).

82

3026.2 L’assoggettamento dei cittadini di uno Stato dell’UE impie-1/21 gati in loco in Svizzera al servizio di una missione diploma-

tica o di un posto consolare di uno Stato dell’UE che prima del 31 marzo 2012 hanno scelto di essere assicurati nello Stato d’impiego (diritto di opzione in virtù del reg. 1408/71) è mantenuto al più tardi fino al 31 marzo 2022 (art. 87 par. 8 reg. 883/2004).

L’assoggettamento dei cittadini di uno Stato dell’AELS impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del Liechtenstein,

dell’Islanda o della Norvegia che prima del 31 dicembre 2015 hanno scelto di essere assicurati nello Stato d’impiego (diritto di opzione in virtù del reg. 1408/71) è mantenuto al più tardi fino al 31 dicembre 2025 (art. 87 par. 8 reg. 883/2004).

3027 Le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati 1/16 dell’UE/AELS in Svizzera sono tenuti a versare i contributi

alle casse di compensazione competenti per le persone (di regola personale locale) assicurate all’AVS/AI/IPG e AD (art. 21 par. 1 reg. 987/2009).

3028 I rappresentanti diplomatici dell’UE in Svizzera (Delega-1/16 zione UE) possono scegliere fra l’applicazione della legisla-

zione svizzera, quella dell’ultimo Stato in cui sono stati assicurati e quella dello Stato di cui sono cittadini (art. 15 reg. 883/2004).

3029 I familiari non domiciliati e senza attività lucrativa non sono 1/12 in genere assicurati all’AVS/AI/IPG.

3030– soppressi

3030.1

1/21

3030.2 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al 1/24 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso-

lare di uno Stato dell’UE o dell’AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD:

– Albania;

83

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Filippine;

– Serbia;

– Tunisia;

– Uruguay.

3030.3 I coniugi, i partner registrati e i figli delle persone di cui al 1/21 N. 3030.2 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti

ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3031 Le persone che non possiedono la cittadinanza di uno 1/21 Stato dell’UE e sono impiegate in loco in Svizzera al servi-

zio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno dei seguenti Stati (personale locale) sono assicurate all’AVS/AI/IPG e AD:

– Bulgaria;

– Cipro;

– Croazia;

– Danimarca;

– Irlanda;

– Portogallo;

– Repubblica ceca;

– Slovacchia;

– Slovenia;

– Ungheria.

In linea di principio, queste persone possono chiedere di essere assicurate nell’altro Stato (eccezione: Danimarca) entro tre mesi dall’inizio dell’attività.

3031.1 Le persone che non possiedono la cittadinanza di uno 1/21 Stato dell’AELS e sono impiegate in loco in Svizzera al ser-

vizio della missione diplomatica o del posto consolare del Liechtenstein (personale locale) sono assicurate

all’AVS/AI/IPG e AD. In linea di principio, queste persone possono chiedere di essere assicurate nel Liechtenstein entro tre mesi dall’inizio dell’attività.

84

3032 Il N. 3031 è applicabile anche al personale domestico che 1/21 non possiede la cittadinanza di uno Stato dell’UE al servi-

zio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

– Bulgaria;

– Cipro;

– Croazia;

– Danimarca;

– Irlanda;

– Portogallo;

– Repubblica ceca;

– Slovacchia;

– Slovenia;

– Ungheria.

3032.1 Il N. 3031 è applicabile anche al personale domestico che 1/21 non possiede la cittadinanza di uno Stato dell’AELS al ser-

vizio di membri della missione diplomatica o del posto consolare del Liechtenstein.

3.4.1.3 Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera

3033 I cittadini di Stati contraenti impiegati al servizio di missioni 1/12 diplomatiche o posti consolari del loro Stato di origine in

Svizzera non sono assicurati e restano soggetti alla legislazione dello Stato d’invio. L’esenzione vale anche per i familiari che li accompagnano, a meno che non esercitino un’attività lucrativa in Svizzera.

3033.1 I cittadini dei seguenti Stati dell’UE impiegati in loco in 1/21 Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un po-

sto consolare di uno Stato non membro dell’UE che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD:

– Bulgaria;

– Cipro;

– Croazia;

– Danimarca;

– Irlanda;

– Repubblica ceca;

85

– Slovacchia;

– Slovenia.

3033.2 I cittadini del Liechtenstein impiegati in loco in Svizzera al 1/21 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso-

lare di uno Stato non membro dell’AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel Liechtenstein sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD.

3033.3 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al 1/24 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso-

lare di uno Stato contraente diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD:

– Albania;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Filippine;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Serbia;

– Tunisia;

– Uruguay.

3033.4 Il coniuge, il partner registrato e i figli delle persone di cui ai 1/21 N. 3033.1, 3033.2 e 3033.3 che dimorano con queste in

Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3034 Le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una 1/24 missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli

Stati elencati di seguito (personale locale) sono assicurate all’AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa (sei mesi per Canada, Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell’altro Stato.

Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

– Albania (solo cittadini albanesi);

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile (solo cittadini brasiliani);

86

– Bulgaria;

– Cile (solo cittadini cileni);

– Filippine;

– Kosovo (solo cittadini kosovari);

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Serbia (solo cittadini serbi);

– Tunisia (solo cittadini tunisini);

– Turchia (solo cittadini turchi);

– Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

3035 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale do-1/24 mestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche o

dei posti consolari dei seguenti Stati:

– Albania (solo cittadini albanesi);

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile (solo cittadini brasiliani);

– Cile (solo cittadini cileni);

– Filippine;

– Kosovo (solo cittadini kosovari);

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Tunisia (solo cittadini tunisini);

– Turchia (solo cittadini turchi);

– Uruguay.

3036 soppresso

1/16

3037 Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di

cui ai N. 3034 seg. presentano una richiesta all’autorità estera competente. Questa rilascia un certificato che attesta l’assoggettamento all’assicurazione dello Stato in questione.

87

3038 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro 1/24 rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di

lavoro per gli impiegati locali soggetti all’assicurazione in Svizzera:

– Albania;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Filippine;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro

– Serbia;

– Tunisia;

– Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all’AVS/AI.

3.4.1.4 Rappresentanze di Stati non contraenti in Sviz-

zera

3039 I cittadini dei seguenti Stati dell’UE impiegati in loco in 1/21 Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un po-

sto consolare di uno Stato non membro dell’UE che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD:

– Bulgaria;

– Cipro;

– Croazia;

– Danimarca;

– Irlanda;

– Repubblica ceca;

– Slovacchia;

– Slovenia.

3039.1 I cittadini del Liechtenstein impiegati in loco in Svizzera al 1/21 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso-

lare di uno Stato non membro dell’AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel Liechtenstein sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD.

88

3039.2 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al 1/24 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso-

lare di uno Stato non contraente che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD:

– Albania;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Filippine;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Serbia;

– Tunisia;

– Uruguay.

3039.3 Il coniuge, il partner registrato e i figli delle persone di cui ai 1/21 N. 3039, 3039.1 e 3039.2 che dimorano con queste in

Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3.4.2 Personale di rappresentanze svizzere all’estero

3.4.2.1 Principio

3040 Salvo disposizioni contrarie dell’Accordo con l’UE, della 1/16 Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza so-

ciale, i cittadini svizzeri sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS) se esercitano un’attività lucrativa per una missione diplomatica, un posto consolare, una missione permanente, una rappresentanza permanente o un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative della Svizzera (ai sensi dell’art. 2 OSOsp).

3040.1 In linea di principio, i familiari che accompagnano all’estero 1/11 le persone di cui al N. 3040 non sono assicurati all’AVS.

L’assoggettamento all’AVS non è desumibile dal fatto che, secondo le Convenzioni di Vienna, i componenti del nucleo

89

familiare non sono sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di domicilio31.

3040.2 I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa pos-1/11 sono tuttavia aderire all’assicurazione obbligatoria

(v. N. 4061 segg.) o all’assicurazione AVS/AI facoltativa. I figli di tali assicurati possono invece affiliarsi unicamente all’assicurazione AVS/AI facoltativa, purché soddisfino le condizioni necessarie a tal fine (cfr. DAF).

3041 Ciò vale anche per chi lavora fuori dalla Svizzera per una

delle unità dell’Amministrazione federale elencate nell’allegato 1 all’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

3042 I dipendenti dell’Amministrazione federale impiegati in 1/16 un’organizzazione internazionale (Ordinanza del DFAE

dell’8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali) non fanno più parte del personale della Confederazione svizzera.

3.4.2.2 Rappresentanze in Stati dell’UE e dell’AELS

3043 Secondo l’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS, i di-1/16 pendenti pubblici e le persone ad essi assimilate restano

assicurati nello Stato cui fa capo l’amministrazione da cui dipendono, anche se esercitano l’attività lucrativa in un altro Stato (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004).

3044 I cittadini svizzeri e quelli dell’UE che lavorano in uno Stato 1/16 dell’UE al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico

federale, cantonale o comunale restano assicurati

all’AVS/AI/ IPG e AD per tutta la durata dell’impiego.

3045 I cittadini di Stati terzi, compresi quelli dell’AELS, distaccati 1/10 in uno Stato dell’UE da un datore di lavoro di diritto pub-

blico svizzero, nonché i cittadini dell’UE distaccati in uno

31 25 maggio 2010 Sélection de l’OFAS – n. 28 DTF 136 V 161

90

Stato dell’AELS, restano sottoposti all’AVS/AI/IPG e AD se esercitano la loro attività in uno dei seguenti Stati:

– Belgio

– Bulgaria

– Cipro

– Danimarca

– Finlandia

– Francia

– Irlanda

– Italia

– Liechtenstein

– Norvegia

– Paesi Bassi

– Repubblica ceca

– Slovacchia

– Slovenia

– Ungheria.

3046 soppresso

1/16

3.4.2.3 Rappresentanze in Stati contraenti

3047 I cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato contraente

quali membri di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (cfr. convenzione di sicurezza sociale).

3048 Le persone impiegate in loco nei seguenti Stati al servizio 1/24 di una missione diplomatica o di un posto consolare della

Svizzera (personale locale) non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all’AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:

– Albania (solo cittadini svizzeri);

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile (solo cittadini svizzeri);

91

– Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall’UE);

– Canada (possibilità di assicurazione in Svizzera per i cittadini svizzeri domiciliati in Canada);

– Cile (solo cittadini svizzeri);

– Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall’UE);

– Filippine;

– Kosovo (solo cittadini svizzeri);

– Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall’UE);

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Serbia (solo cittadini svizzeri);

– Tunisia (solo cittadini svizzeri);

– Turchia (solo cittadini svizzeri);

– Uruguay.

3049 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il 1/24 personale domestico al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

– Albania (solo cittadini svizzeri);

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile (solo cittadini svizzeri);

– Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall’UE);

– Cile (solo cittadini svizzeri);

– Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dell’UE);

– Filippine;

– Kosovo (solo cittadini svizzeri);

– Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall’UE);

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Tunisia (solo cittadini svizzeri);

– Turchia (solo cittadini svizzeri);

– Uruguay.

92

3049.1 Le convenzioni concluse con i seguenti Stati prevedono 1/24 che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assi-

curazioni sociali nel rispettivo Stato:

– Albania;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Filippine;

– Kosovo;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Serbia;

– Tunisia;

– Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all’AVS/AI.

3050 soppresso

1/22

3051 Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di

cui al N. 3048 presentano una richiesta alla Cassa federale di compensazione. Questa rilascia un certificato che attesta l’assoggettamento all’AVS/AI/IPG e AD.

3051.1 I familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi 1/25 diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che la-

vorano in uno degli Stati di seguito elencati sono assicurati all’AVS/AI/IPG indipendentemente dalla loro cittadinanza (*: soltanto familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE; **: soltanto familiari di cittadini di Stati non membri dell’AELS):

Albania art. 13 Kosovo art. 13 Austria* art. 11 Liechtenstein** art. 8a in combinato disposto con l’art. 7 par. 3 lett. a e l’art. 3 par. 3)

93

Bosnia ed art. 11 Macedonia del art. 11

Erzegovina Nord

Brasile art. 13 Montenegro art. 10

Bulgaria* art. 11 Portogallo* art. 7a

Cile art. 10 Regno Unito art. 13 par. 6 lett. A

Cina art. 8 Repubblica ceca* art. 11

Cipro* art. 11 Serbia art. 10

Croazia* art. 11 Slovacchia* art. 11

Corea del Sud art. 11 Slovenia* art. 11

Danimarca* art. 11a Tunisia art. 13

Filippine art. 13 Ungheria* art. 10

Irlanda* art. 10 Uruguay art. 10

3.4.2.4 Rappresentanze in Stati non contraenti

3052 I cittadini svizzeri al servizio della Confederazione sono as-

sicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG e AD se esercitano un’attività lucrativa in uno Stato non contraente

(art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS)32.

3053 soppresso

1/22

3054 Sono al servizio della Confederazione e assicurati obbliga-1/24 toriamente (v. N. 3052) in particolare i cittadini svizzeri im-

piegati in uno Stato non contraente:

– da missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative della Svizzera;

– dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

3054.1 I dipendenti locali reclutati sul posto per la Confederazione, 1/19 che risiedono stabilmente nello Stato non contraente e

32 23 dicembre 1986 RCC 1987 pag. 208 DTF 112 V 337

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

94

sono pertanto per principio assoggettati al sistema di sicurezza sociale del luogo, non sono considerati come lavoratori al servizio della Confederazione e non sono dunque assicurati in Svizzera (cfr. art. 37 par. 2 e 38 par. 2 in combinato disposto con l’art. 33 CVRD e art. 71 par. 2 CVRC).

3.5 Funzionari internazionali

3055 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle se-1/25 guenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:

– Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;

– Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;

– Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;

– Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;

– Centro consultivo sul diritto dell’OMC, Ginevra;

– Centro Sud, Ginevra;

– Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’OSCE (COUR OSCE), Ginevra;

– Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;

– Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;

– GAVI Alliance, Ginevra;

– Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Ginevra;

– Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord Ufficio della NATO), Ginevra (soltanto per i funzionari internazionali che non hanno la nazionalità svizzera;

N. 3068 seg.);

– Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;

– Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;

– Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;

– Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;

95

– Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;

– Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;

– Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;

– Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;

– Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;

– Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;

– Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (Segreteria ATT), Ginevra;

– Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;

– Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;

– Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;

– Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;

– Unione postale universale (UPU), Berna.

3.5.1 Funzionari internazionali con cittadinanza sviz-

zera

3056 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera non

sono più assicurati all’AVS/AI/IPG e AD dal momento dell’affiliazione al sistema previdenziale dell’organizzazione internazionale (cfr. l’accordo di sede concluso con la rispettiva organizzazione internazionale).

3057 Non devono versare contributi sul reddito conseguito lavo-1/18 rando presso l’organizzazione.

3058 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera pos-

sono aderire su base volontaria all’AVS/AI/IPG/AD o anche solamente all’AD (cfr. lo scambio di lettere con le rispettive organizzazioni internazionali, art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS).

96

3059 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che in-

tendono aderire all’AVS/AI/IPG/AD o solo all’AD presentano una richiesta di adesione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (o alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI). Alla richiesta va allegata un’attestazione dell’istituto di previdenza dell’organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l’affiliazione obbligatoria del funzionario,

nonché un certificato di salario.

3060 La richiesta di adesione va presentata entro tre mesi

dall’affiliazione all’istituto di previdenza dell’organizzazione internazionale. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all’AVS/AI/IPG/AD o all’AD.

3061 L’adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione all’isti-

tuto di previdenza dell’organizzazione internazionale.

3062 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che

aderiscono su base volontaria all’assicurazione pagano i contributi sulla base del salario versato loro dall’organizzazione e del tasso previsto per i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi (ANOBAG). Sono applicabili le disposizioni dell’AVS/AI/IPG/AD o dell’AD.

3063 Gli assicurati possono recedere in qualsiasi momento per 1/24 la fine del mese corrente dalla totalità delle coperture assi-

curative scelte. Chi ha aderito all’AVS/AI/IPG/AD può anche recedere solamente dall’AVS/AI/IPG e continuare l’AD.

3064 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compen-

sazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell’attività presso l’organizzazione internazionale.

3065 Se, nonostante una prima diffida, l’assicurato non adempie

i suoi obblighi (pagamento dei contributi, inoltro di docu-

97

menti ecc.), la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

3066 L’esclusione a seguito della violazione di obblighi prende

effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.

3067 Dal momento in cui viene escluso, il funzionario non è più

assicurato fino al termine dell’attività presso l’organizzazione internazionale.

Non appena cessa l’attività presso l’organizzazione, torna a essere sottoposto obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG e – qualora si tratti di un lavoratore dipendente – all’AD, se mantiene il domicilio in Svizzera o continua a esercitarvi un’attività lucrativa.

3.5.2 Funzionari internazionali con cittadinanza stra-

niera

3068 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non

sono assicurati all’AVS/AI/IPG/AD e non possono aderirvi su base facoltativa33.

3069 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non 1/14 devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando

presso l’organizzazione.

3070 soppresso

1/10

3.5.3 Coniugi o partner registrati senza attività lucra-

tiva di funzionari internazionali

3071 In virtù degli scambi di lettere con le diverse organizzazioni 1/16 internazionali, i funzionari svizzeri sono affiliati in linea di

33 15 marzo 2007 C 297/06 DTF 133 V 233

98

principio al sistema previdenziale dell’organizzazione internazionale e non sono quindi assicurati all’AVS/AI/IPG/AD. Di regola nemmeno i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa (di nazionalità svizzera o estera) sono assicurati all’AVS/AI/IPG.

Queste persone hanno tuttavia la facoltà di aderirvi su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:

– non esercitano (più) un’attività lucrativa;

– sono domiciliati in Svizzera.

3072 In applicazione di quanto stabilito negli scambi di lettere 1/16 menzionati al N. 3071, i coniugi o i partner registrati di fun-

zionari esteri (non assicurati all’AVS in virtù dell’art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS) possono aderire all’assicurazione su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:

– non beneficiano essi stessi di immunità e privilegi diplomatici (non dispongono di una carta di legittimazione del DFAE, ma ad esempio di un permesso B o C);

– non esercitano (più) un’attività lucrativa;

– sono domiciliati in Svizzera.

3073 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di com-

pensazione del Cantone di domicilio, allegando un’attestazione dell’istituto di previdenza dell’organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l’affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché una dichiarazione di salario.

3074 La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall’affi-

liazione del funzionario al sistema previdenziale dell’organizzazione o entro tre mesi dalla cessazione dell’attività lucrativa. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all’AVS/AI/IPG.

3075 L’adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione del

funzionario all’istituto di previdenza dell’organizzazione internazionale o dal primo giorno della cessazione dell’attività lucrativa del coniuge o del partner registrato.

99

3076 Il coniuge o il partner registrato assicurato volontariamente 1/24 versa contributi calcolati sulla metà del reddito del funzio-

nario, che in questo caso è considerato reddito in forma di rendita. La sostanza e qualsiasi tipo di reddito in forma di rendita non vengono presi in considerazione. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’AVS/AI/IPG.

3077 I coniugi o i partner registrati possono recedere dall’assicu-

razione in qualsiasi momento per la fine del mese corrente.

3078 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compen-

sazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa non è più assicurato fino al termine dell’attività lucrativa del funzionario presso l’organizzazione internazionale.

3079 Se, nonostante una prima diffida, l’assicurato non adempie

i suoi obblighi (pagamento dei contributi, inoltro di documenti ecc.), la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

3080 L’esclusione a seguito della violazione di obblighi prende

effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.

Dal momento in cui viene escluso, il coniuge o il partner registrato non è più assicurato fino al termine dell’attività lucrativa del funzionario presso l’organizzazione internazionale.

3.6 Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale

3081 I cittadini svizzeri che lavorano per l’Associazione del tra-1/17 sporto aereo internazionale (IATA) e la Società internazio-

nale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD. Il personale straniero è invece

100

esentato dell’AVS/AI/IPG e AD in virtù dei relativi accordi fiscali (art. 5bis IATA; art. 7 SITA).

3.7 Dirigenti di un’azienda con sede in Svizzera

1/21 3.7.1 Principio generale

3082 In linea di principio, la forma giuridica dell’azienda (ditta in-1/21 dividuale, società di persone o persona giuridica) non è ri-

levante34.

3083 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di 1/21 una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell’or-

ganigramma (cfr. N. 8005 segg. DRC e N. 2051 DSD)35.

1/21 3.7.2 Per quanto concerne gli Stati non contraenti

3084 La conduzione di un’azienda con sede in Svizzera è consi-1/21 derata, per quanto concerne gli Stati non contraenti, un’atti-

vità lucrativa esercitata in Svizzera a prescindere dal fatto che sia svolta in Svizzera o in misura significativa in uno Stato non contraente36. Si considera quindi per principio che una persona domiciliata all’estero, ma che è ad esempio membro del consiglio di amministrazione, direttore o titolare di un’altra funzione direttiva presso una persona giuridica con sede in Svizzera, svolga un’attività lucrativa in

34 9 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 254 –

27 novembre 1980 RCC 1981 pag. 490 –

21 giugno 1982 RCC 1983 pag. 186 –

11 febbraio 1993 VSI 1993 pag. 103 DTF 119 V 65

35 31 agosto 1971 RCC 1972 pag. 130 –

9 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 254 –

21 giugno 1982 RCC 1983 pag. 186 – 1° ottobre 1991 RCC 1991 pag. 517 –

36 31 agosto 1971 RCC 1972 pag. 130 –

9 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 254 –

31 gennaio 1975 RCC 1975 pag. 377 –

27 novembre 1980 RCC 1981 pag. 490 –

31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 539 –

11 febbraio 1993 VSI 1993 pag. 103 DTF 119 V 65

101

Svizzera a prescindere dal fatto che eserciti effettivamente o meno i poteri derivanti da tale funzione37.

3085 Si considera che un’attività lucrativa sia svolta in Svizzera 1/25 anche quando gli onorari non sono versati direttamente alla

persona interessata, ma sono trasferiti a una società estera. Si considera che una persona eserciti un’attività lucrativa in Svizzera, per quanto concerne gli Stati non contraenti, anche se il compenso non viene versato direttamente né a lei né alla società estera, ma soltanto indirettamente (p. es. tramite un rimborso spese troppo elevato).

3086 In linea di principio si considera che la persona che soddi-1/15 sfa le condizioni summenzionate eserciti un’attività lucra-

tiva in Svizzera anche se la persona giuridica non dispone né di locali né di personale proprio in Svizzera (cosiddetta «società di domicilio»; per le eccezioni v. N. 2021.2)38.

3087 In linea di principio si considera che i soci di società di per-1/21 sone (società semplici, società in nome collettivo, società

in accomandita ecc.) con sede in Svizzera esercitino un’attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal loro domicilio e dal fatto che forniscano o meno una prestazione lavorativa personale nella società, per quanto concerne gli Stati non contraenti39.

37 9 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 254 –

31 gennaio 1975 RCC 1975 pag. 377 –

27 novembre 1980 RCC 1981 pag. 490 –

21 giugno 1982 RCC 1983 pag. 186 –

38 3 novembre 1972 RCC 1973 pag. 337 – RCC 1973 pag. 21 – 1° ottobre 1991 RCC 1991 pag. 517 –

11 febbraio 1993 VSI 1993 pag. 103 DTF 119 V 65

39 31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 539 –

25 aprile 1986 RCC 1986 pag. 483 –

102

1/21 3.7.3 Per quanto concerne gli Stati dell’UE/AELS e gli Stati contraenti

3088 In caso di applicazione dell’Accordo con l’UE, della Con-1/21 venzione AELS o di una convenzione bilaterale, la condu-

zione di un’azienda con sede in Svizzera è considerata come un’attività lucrativa esercitata in Svizzera soltanto se questa viene effettivamente esercitata fisicamente anche (in parte) in Svizzera.

3088.1 I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato dell’UE che dirigono 1/23 un’azienda con sede in Svizzera non sono necessaria-

mente assicurati all’AVS, se si trovano in una situazione transfrontaliera concernente la Svizzera e l’UE (p. es. attività lucrativa esercitata contemporaneamente in uno Stato dell’UE e in Svizzera). L’assoggettamento di queste persone viene determinato secondo le disposizioni dell’Accordo con l’UE (v. N. 2009 segg.).

Per determinare la legislazione applicabile per l’assoggettamento occorre considerare che la conduzione di

un’azienda in Svizzera non rappresenta un’attività marginale ai sensi dell’art. 14 par. 5ter reg. 987/2009, in quanto per sua natura non è irrilevante (v. N. 2016.1). La partecipazione anche a una sola seduta in Svizzera va presa in considerazione per la decisione in merito all’assoggettamento assicurativo. In seno all’AELS si applicano le stesse regole.

3088.2 Per quanto concerne gli Stati contraenti, un dirigente è as-1/21 soggettato in Svizzera soltanto per la parte del reddito deri-

vante dalla sua attività esercitata anche in Svizzera (divisione dell’assoggettamento), a condizione che gli sia applicabile il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro (v. N. 2084).

3089 Le persone che dirigono un’azienda svizzera, ma che di-1/21 morano in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filip-

pine, in India o negli USA non sono sottoposte

all’AVS/AI/IPG (v. N. 2079 segg.) se lo Stato di domicilio qualifica l’attività in questione come attività indipendente. In

103

tal caso queste persone sottostanno alla legislazione dello Stato di domicilio.

3089.1 Le persone che dirigono un’azienda svizzera, ma che di-1/22 morano nel Regno Unito non sono sottoposte obbligatoria-

mente all’AVS. L’assoggettamento di queste persone viene determinato secondo le disposizioni della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

Per determinare la legislazione applicabile per l’assoggettamento occorre considerare che la conduzione di

un’azienda in Svizzera non rappresenta un’attività marginale in quanto per sua natura non è irrilevante

(v. N. 2083.1).

3.8 Aziende transfrontaliere

3.8.1 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

3090 I cittadini svizzeri e quelli dell’UE che lavorano come dipen-1/16 denti o indipendenti in un’azienda che ha sede in Svizzera,

ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e uno Stato limitrofo dell’UE, sono assicurati all’AVS/AI/IPG(/AD) anche per l’attività esercitata nella parte di azienda che si trova fuori dal territorio svizzero, a meno che non siano domiciliati nello Stato limitrofo e vi esercitino una parte sostanziale dell’attività lucrativa (art. 13 par. 1 lett. a e art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004). In tal caso sono soggetti alla legislazione dello Stato limitrofo.

La stessa regola vale anche per i cittadini di uno Stato dell’AELS che lavorano come dipendenti o indipendenti in un’azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

3.8.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3091 Il N. 3090 si applica anche ai dipendenti che non hanno né

la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell’UE e lavorano in un’azienda attraversata dalla frontiera con la Germania, la Francia, l’Italia o l’Austria. Lo stesso vale per i

104

dipendenti che non sono cittadini di uno Stato dell’AELS e lavorano in un’azienda attraversata dalla frontiera con il Liechtenstein.

3092 Nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno né la

cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell’UE, il N. 3090 vale solo per la Francia.

3.9 Richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoria-

mente e persone bisognose di protezione

(art. 14 cpv. 2bis LAVS)

3093 I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente

e le persone bisognose di protezione che non esercitano un’attività lucrativa sono assicurati all’AVS/AI/IPG dal momento in cui prendono domicilio in Svizzera (v. N. 1024). Per l’obbligo contributivo si rimanda alle DIN, per la riscossione dei contributi alle DRC.

3094 Coloro che esercitano un’attività lucrativa sono assicurati

obbligatoriamente in ogni caso, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera.

3.10 Rifugiati e apolidi

3095 Per quanto concerne l’assoggettamento, i rifugiati e gli 1/26 apolidi (per la definizione, v. il N. 1032) che dimorano in

Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS e lavorano in un altro Stato sono trattati alla stregua dei cittadini di quest’ultimo.

3095.1 Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale si applicano 1/26 per principio anche ai rifugiati e agli apolidi che dimorano in

uno Stato contraente.

105

1/21 3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza

(art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS; art. 1a OAVS)

3096 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell’UE, dell’AELS 1/26 o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG e AD:

– Aqua Alimenta, Zurigo;

– Azione quaresimale, Lucerna;

– Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;

– Brücke – Le Pont, Friburgo;

– CARITAS, Lucerna;

– Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;

– Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil;

– Croce Rossa Svizzera, Berna;

– Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;

– FAIRMED, Berna;

– Fondation Hirondelle, Losanna;

– Fondazione Terre des hommes, Losanna;

– Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;

– FRIEDA - die feministische Friedensorganisation, Berna;

– HELVETAS, Zurigo;

– Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo;

– IAMANEH Suisse, Basilea;

– di Interaction, Berna: Medair, Mission Aviation Fellowship Switzerland, Morija, Lepra-Mission Schweiz,

FH Suisse e World Vision Vision Switzerland e Liechtenstein;

– Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea: tutte le organizzazioni membro dell’associazione mantello (cfr.

elenco all’indirizzo Internet https://koge.ch/public/ueberuns/);

– Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;

– Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;

– Save the Children Svizzera, Zurigo;

– Skat Foundation, San Gallo;

– Solidar Suisse, Zurigo;

– SolidarMed; Lucerna;

– SWISSAID, Berna;

106

– SWISSCONTACT, Zurigo;

– Terre des hommes schweiz, Basilea;

– Terre des hommes Suisse, Ginevra;

– tutte le organizzazioni membro dell’associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;

– Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna;

– Vivamos Mejor, Zurigo;

– WWF, Zurigo;

– Women’s Hope International (WHI), Berna.

3069.1 Qualora un’organizzazione di cui al N. 3096 non rientri più 1/14 nel campo d’applicazione dell’articolo 1a OAVS e il rap-

porto di lavoro di una persona fino a quel momento assicurata a titolo obbligatorio sulla base di detto articolo continua a essere valido, essa rimane assicurata, ha tuttavia la facoltà di dichiarare di voler recedere dall’assicurazione obbligatoria.

3097 soppresso

1/24

3098 Se le organizzazioni di assistenza offrono vitto e alloggio

gratuito ai loro dipendenti e ai relativi familiari, vanno applicati gli importi di cui all’art. 11 OAVS (cfr. DSD).

1/21 3.12 Collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

(art. 12a Accordo di sede CICR; art. 1a cpv. 1 lett. c

n. 2 LAVS; art. 1 OAVS)

3098.1 I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che sono 1/21 assicurati all’AVS/AI/IPG e AD immediatamente prima

dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR rimangono obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/IPG e AD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero.

107

I collaboratori che non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD immediatamente prima dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR non vi sono assicurati, ma sono coperti da un sistema previdenziale previsto dal CICR.

3098.2 Se un collaboratore del CICR interrompe la sua attività la-1/21 vorativa per un congedo, remunerato o meno, la sua situa-

zione assicurativa (AVS/AI/IPG/AD o sistema previdenziale del CICR) non viene riesaminata alla ripresa dell’attività, bensì prosegue secondo la regolamentazione applicata prima del congedo.

Per contro, se dopo l’interruzione dell’attività presso il CICR viene concluso un nuovo rapporto di lavoro presso il CICR, la cassa di compensazione riesamina l’assicurazione conformemente al N. 3098.1.

3098.3 La determinazione iniziale dell’assoggettamento assicura-1/21 tivo secondo il N. 3098.1 si applica soltanto ai collaboratori

che iniziano la loro attività lavorativa presso il CICR dopo il 31 dicembre 2020.

Se il luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero, cambia a partire dal 1° gennaio 2021, i collaboratori già impiegati presso il CICR prima di questa data mantengono il medesimo assoggettamento assicurativo, in applicazione del N. 3098.1.

3098.4 I collaboratori assicurati all’AVS/AI/IPG e AD conforme-1/21 mente al N. 3098.1 e impiegati all’estero non sono automa-

ticamente esentati dal pagamento di contributi sociali nello Stato in questione. Dall’Accordo di sede CICR non derivano infatti obblighi a carico di Stati terzi ed è dunque possibile un doppio assoggettamento assicurativo. In tal caso, una richiesta di esonero all’AVS/AI/IPG e AD in virtù

dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS è esclusa.

3098.5 Le persone autorizzate ad accompagnare i collaboratori del 1/21 CICR ai sensi dell’art. 20 OSOsp non beneficiano delle mo-

dalità assicurative di cui al N. 3098.1.

108

1/21 3.13 Persone senza attività lucrativa

1/21 3.13.1 Persone domiciliate in Svizzera

3099 Le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera 1/15 sono assicurate all’AVS/AI/IPG (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

La regola vale anche se il coniuge o il partner registrato è assicurato all’estero (per l’obbligo contributivo cfr. DIN)40. Per la definizione di domicilio si rimanda ai N. 1017 segg.

3100 Fanno eccezione:

– i coniugi e i partner registrati di funzionari internazionali (v. N. 3071 segg.)

– le persone che beneficiano di immunità e privilegi in qualità di coniugi, partner registrati o figli senza attività lucrativa di un membro del personale di una missione diplomatica, permanente o speciale, di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare (art. 1b OAVS, N. 3019).

3101 Secondo l’art. 16 par. 2 reg. 883/2004, i beneficiari di una o 1/16 più rendite secondo la legislazione di uno o più Stati

dell’UE/ AELS, che sono domiciliati in Svizzera e non esercitano un’attività lucrativa, possono chiedere di essere esentati dall’applicazione della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. L’autorità competente per il trattamento di queste richieste è l’UFAS.

3102 Le richieste di esenzione dall’AVS/AI/IPG sono respinte se 1/18 i contributi versati danno diritto a una rendita dell’AVS, che

viene versata oltre a una o più rendite estere41.

1/21 3.13.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all’estero

3103 Le persone senza attività lucrativa domiciliate all’estero 1/12 non sono assicurate all’AVS/AI/IPG ad eccezione di quelle

40 3 aprile 2014 Sélection de l’OFAS – n. 44 DTF 140 V 98

41 15 marzo 2012 9C_503/2011 DTF 138 V 197

109

citate ai N. 3104 segg. Se intendono restare affiliate

all’AVS devono – per quanto possibile – presentare una richiesta in tal senso all’AVS (v. cap. 4.2 relativo agli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero) oppure una richiesta di adesione all’AVS obbligatoria (v. cap. 4.4 relativo all’adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il coniuge o il partner registrato assicurato) o all’AVS/AI facoltativa (v. cap. 4.5 relativo all’assicurazione facoltativa).

1/21 3.13.3 Familiari senza attività lucrativa che accompa-

gnano all’estero una persona assicurata all’AVS

3104 Sono considerati familiari i coniugi, i partner registrati e i fi-1/23 gli fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni

(cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS).

3104.1 I familiari senza attività lucrativa (cittadini svizzeri o di uno 1/16 Stato dell’UE) che accompagnano in uno Stato dell’UE una

persona rimasta affiliata in Svizzera durante l’attività

all’estero (v. disposizioni sui distacchi, sull’attività diplomatica, disposizioni speciali) non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG. Queste persone possono aderire all’assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).

3104.2 I familiari senza attività lucrativa (cittadini svizzeri o di uno 1/22 Stato dell’AELS) che accompagnano in uno Stato

dell’AELS una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l’attività all’estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati all’AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS.

3104.3 soppresso

1/22

3104.4 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano in uno 1/24 degli Stati di seguito elencati una persona rimasta affiliata

in Svizzera durante l’attività all’estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati

all’AVS/AI/IPG a prescindere dalla loro cittadinanza:

110

Albania art. 13 Irlanda* art. 10

Australia art. 8 lett. b Kosovo art. 13

par. 3

Austria* art. 11 Liechtenstein* art. 8a

Bosnia ed Er- art. 11 Macedonia del art. 11

zegovina Nord

Brasile art. 13 Montenegro art. 10

Bulgaria* art. 11 Norvegia* art. 8 par. 1 lett. a

Canada/ prot. finale n. 5 Portogallo* art. 7a

Québec prot. finale n. 5

Cile art. 10 Regno Unito art. 13 par. 6 lett. a

Cina art. 8 Repubblica art. 11

ceca*

Cipro* art. 11 Serbia art. 10

Corea del Sud art. 11 Slovacchia* art. 11

Croazia* art. 11 Slovenia* art. 11

Danimarca* art. 11a Tunisia art. 13

Filippine art. 13 Ungheria* art. 10

Giappone art. 11 par. 2 Uruguay art. 10

India art. 11 USA art. 11

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell’UE/AELS ha la precedenza l’Accordo con l’UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

3104.5 Per l’assicurazione dei familiari senza attività lucrativa delle 1/22 persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbli-

gatoriamente si veda il N. 3051.1.

3104.6 Per la continuazione dell’assicurazione, i coniugi o i partner 1/22 registrati senza attività lucrativa devono annunciarsi alla

cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato che svolge l’attività lucrativa.

3104.7 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribu-1/22 zione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l’aggiunta

111

del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l’adempimento delle condizioni per la continuazione dell’assicurazione (cfr. Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale (DT), 2a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l’indicazione «Coniuge all’estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI (all. 5).

3105 Per i dettagli sulle disposizioni delle convenzioni di sicu-

rezza sociale che disciplinano la coassicurazione dei familiari, si rinvia direttamente ai capitoli relativi al distacco (v. N. 2076.1 segg.) e al diritto applicabile a determinate categorie speciali.

1/21 3.14 Dipendenti pubblici

1/21 3.14.1 Disposizioni generali

3106 L’assoggettamento dei dipendenti pubblici all’AVS/AI/IPG e 1/14 all’AD può risultare dall’Accordo con l’UE, dalla Conven-

zione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.

3107 In Svizzera sono considerati dipendenti pubblici le persone 1/14 che lavorano per un datore di lavoro di diritto pubblico a li-

vello federale, cantonale o comunale.

3108 Per la qualifica di dipendente pubblico sono rilevanti in par-1/14 ticolare il finanziamento del salario mediante fondi pubblici

e il disciplinamento del rapporto di lavoro nel quadro di un contratto di diritto pubblico. La durata del rapporto di lavoro è irrilevante. Queste persone lavorano di regola «nel servizio pubblico» svolgendo mansioni pubbliche e rappresentando in modo percepibile verso l’esterno l’unità amministrativa cui appartengono.

3109 Il distacco di persone nel servizio pubblico non è soggetto 1/14 a restrizioni temporali.

112

3110 Per l’assoggettamento del personale che beneficia di im-1/14 munità e privilegi diplomatici e dei funzionari internazionali

si vedano i capitoli 3.4 e 3.5.

1/21 3.14.2 Accordo con l’UE e Convenzione AELS

– Concetto di dipendente pubblico

3111 Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 il concetto di 1/14 «dipendente pubblico» o persona ad esso assimilata viene

determinato secondo il diritto nazionale dello Stato sul cui territorio si trova l’unità amministrativa da cui egli dipende (v. N. 3107 segg.).

– Assoggettamento dei dipendenti pubblici

3112 I dipendenti pubblici e le persone a essi assimilate sono 1/14 soggetti alla legislazione dello Stato (UE/AELS o Svizzera)

al quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004).

– Lavoro pubblico e altre attività svolte in un altro Stato membro

3113 I dipendenti pubblici (cittadini svizzeri o di uno Stato

1/17 dell’UE) che oltre al lavoro da dipendenti pubblici svolgono

abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti in uno Stato dell’UE sono soggetti all’AVS/AI/IPG per l’intero reddito (art. 13 par. 4 reg. 883/2004). Le persone che oltre al lavoro da dipendenti pubblici di uno Stato dell’UE svolgono una o più attività lucrative in Svizzera non sono soggette all’AVS/AI/IPG e AD. Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato

dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in uno Stato dell’AELS.

113

– Attività da dipendente pubblico in più Stati membri

3114 I dipendenti pubblici che lavorano nel servizio pubblico in 1/17 Svizzera e in uno Stato dell’UE sono soggetti

all’AVS/AI/IPG e AD per il reddito conseguito con l’attività svolta in Svizzera e alla legislazione dello Stato dell’UE per il reddito conseguito con l’attività in un’unità amministrativa di quello Stato (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004). Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in uno Stato dell’AELS.

1/21 3.14.3 Convenzioni di sicurezza sociale

– Cittadini di Stati contraenti

3115 I dipendenti pubblici cittadini di uno Stato contraente e le 1/14 persone a essi assimilate secondo la legislazione del me-

desimo che vengono distaccati in un altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

1/22 – Caso particolare: Regno Unito

3116 In caso di applicazione della convenzione di sicurezza so-1/22 ciale con il Regno Unito, i funzionari e le persone loro equi-

parate sono soggetti alla legislazione dello Stato (Svizzera o Regno Unito) dello Stato cui fa capo l’amministrazione da cui dipendono.

3117 I funzionari secondo il N. 3116 che oltre a tale attività (in 1/22 Svizzera o nel Regno Unito) esercitano abitualmente una o

più attività lucrative dipendenti o indipendenti (in Svizzera e nel Regno Unito) sono assoggettati per l’intero reddito nello Stato in cui esercitano l'attività di dipendenti pubblici.

– Cittadini di Stati terzi

3118 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di di-1/24 ritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro

114

dell’UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:

– Albania;

– Australia;

– Belgio;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Bulgaria;

– Cile;

– Cina;

– Cipro;

– Corea del Sud;

– Croazia;

– Danimarca;

– Filippine;

– Finlandia;

– Francia;

– Giappone;

– India;

– Irlanda;

– Israele;

– Italia;

– Kosovo;

– Liechtenstein;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Norvegia;

– Paesi Bassi;

– Repubblica ceca;

– San Marino;

– Serbia;

– Slovacchia;

– Slovenia;

– Tunisia;

– Ungheria;

– Uruguay;

– USA.

115

1/16 – Familiari di persone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico

3119 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-1/24 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico distaccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito elencati restano assicurati all’AVS/AI/IPG:

– Albania;

– Australia;

– Austria*;

– Bosnia ed Erzegovina;

– Brasile;

– Bulgaria;*

– Cile;

– Cina;

– Cipro*;

– Corea del Sud;

– Croazia*;

– Danimarca*;

– Filippine;

– Giappone;

– India;

– Irlanda*;

– Kosovo;

– Liechtenstein;

– Macedonia del Nord;

– Montenegro;

– Portogallo*;

– Regno Unito;

– Repubblica ceca*;

– Serbia;

– Slovacchia*;

– Slovenia*;

– Tunisia;

– Ungheria*;

– Uruguay;

– USA.

(*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE).

116

1/14 4. Adesione e continuazione dell’assicurazione

4001 Le persone non affiliate all’assicurazione obbligatoria 1/14 all’AVS/AI/IPG(/AD) possono aderirvi volontariamente a

determinate condizioni.

4001.1 Per una persona che svolge un incarico all’estero per un 1/16 periodo di breve durata e che nel mese in questione eser-

cita un’attività lucrativa anche in Svizzera non è necessario continuare l’assicurazione secondo l’art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS. Nel mese in questione si considera che la persona eserciti un’attività lucrativa in Svizzera.

4.1 Continuazione dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera

(art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS; art. 5–5c OAVS)

4002 Le persone di cittadinanza svizzera o straniera che lavo-

rano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono, a determinate condizioni, rimanere affiliati all’AVS/AI/IPG e AD obbligatoria.

4.1.1 Condizioni

– Attività per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera

4003 Per «datore di lavoro con sede in Svizzera» si intendono

tutti i datori di lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS.

4004 Una persona lavora all’estero per un datore di lavoro con

sede in Svizzera quando si trova in rapporto di subordinazione o di dipendenza nei confronti di quest’ultimo ai sensi

117

dell’AVS (cfr. DSD)42 ed è da esso retribuita per tale attività.

4005 Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all’estero 1/25 per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia

in Svizzera soltanto se quest’ultimo si impegna a pagare i contributi per l’intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all’estero). Ciò vale anche se l’azienda svizzera e quella estera sono giuridicamente ed economicamente indipendenti l’una dall’altra, purché in stretta relazione tra loro (ad es. casa madre-filiale).

Esempio: un dipendente riceve 4000 franchi dalla casa madre in Svizzera e 2000 franchi dalla filiale all’estero. Può continuare l’assicurazione soltanto se l’azienda in Svizzera acconsente a pagare i contributi su 6000 franchi.

4005.1 Se, in base al calcolo comparativo (cfr. N. 2033 segg. DIN), 1/13 una persona è considerata senza attività lucrativa ai sensi

dell’art. 28bis OAVS nonostante eserciti un’attività lucrativa all’estero, non può continuare l’assicurazione obbligatoria all’AVS/AI/IPG e AD. Eventualmente può aderire all’assicurazione facoltativa in qualità di persona senza attività lucrativa (art. 2 OAVS).

– Periodo assicurativo ininterrotto di cinque anni

4006 I dipendenti di un datore di lavoro in Svizzera possono con-1/10 tinuare l’assicurazione se sono stati assicurati all’AVS/AI

per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima

– dell’inizio dell’attività all’estero

– del termine del periodo di distacco ammesso da una convenzione internazionale.

4007 La condizione di un precedente assoggettamento assicura-1/24 tivo è soddisfatta se la persona, in virtù dell’art. 1a cpv. 1, 3

e 4 LAVS o dell’art. 2 LAVS, dell’Accordo con l’UE, della

42 16 marzo 1979 RCC 1979 pag. 493 –

29 aprile 1992 – DTF 118 V 65

118

Convenzione AELS, di una convenzione di sicurezza sociale o di uno scambio di lettere, è stata assicurata ininterrottamente all’AVS/AI per cinque anni interi.

4007.1 Una frazione d’anno è considerata un anno intero se la 1/15 persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un

giorno.

Esempio: una persona lavora nel settore alberghiero e,

dopo cinque mesi di attività in Svizzera (1.06–31.10.2023), fa una pausa di tre settimane (1.11–21.11.2023) nel suo Stato di origine. Trascorse le tre settimane, torna in Svizzera e vi lavora per altri sei mesi (22.11.2023–31.5.2024). In tal caso, la persona in questione è considerata assicurata per un anno intero.

4008 Non è necessario che la persona sia stata soggetta all’ob-

bligo contributivo durante questi anni. Se non lo era per motivi di età (art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o per motivi inerenti al suo stato civile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera sono considerati anni assicurativi.

4009 Le persone affiliate all’AVS/AI facoltativa e impiegate 4/12 all’estero da un datore di lavoro in Svizzera possono ade-

rire volontariamente all’AVS/AI/IPG e AD obbligatoria. In tal caso gli anni di assicurazione facoltativa sono presi in considerazione.

4010 Nel caso di un incarico in uno Stato dell’UE/AELS, i periodi 1/22 assicurativi compiuti precedentemente in uno Stato

dell’UE/AELS possono essere considerati ai fini dell’adempimento del periodo d'assicurazione precedente di cinque anni (art. 6, terzo trattino e all. XI, Svizzera, par. 2,

reg. 883/2004).

Esempio 1: Un cittadino tedesco è assicurato per 20 anni in Germania. In seguito esercita un’attività lucrativa ed è assicurato in Svizzera per un anno. Il suo datore di lavoro svizzero lo distacca poi in Austria per due anni, alla conclusione dei quali l'Austria respinge la richiesta di proroga del distacco. Sebbene abbia compiuto un periodo di assicura-

119

zione precedente di soli tre anni in Svizzera, previa approvazione del datore di lavoro il cittadino tedesco può continuare l'assicurazione, perché può farsi computare il periodo d'assicurazione precedente compiuto in Germania. Esempio 2: Se il cittadino tedesco di cui all’esempio 1 fosse invece distaccato in Turchia e non in Austria, alla fine del periodo di distacco non potrebbe continuare l’assicurazione in quello Stato, perché non potrebbe farsi computare i periodi d'assicurazione precedente compiuti in uno Stato dell’UE.

– Consenso del datore di lavoro

4011 Il datore di lavoro deve impegnarsi a pagare i contributi

sull’intero reddito lavorativo conseguito dal dipendente (incluso il salario corrisposto dal datore di lavoro all’estero per la stessa attività).

4012 Senza il consenso del datore di lavoro, la richiesta di ade-

sione è irricevibile. Le controversie tra il dipendente e il datore di lavoro sono giudicate dal tribunale civile.

4.1.2 Procedura

4013 L’AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta tra-1/21 mite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un ac-

cesso diretto ad ALPS, per presentare una richiesta scritta si può utilizzare il modulo di richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero (v. all. 17) e la cassa di compensazione la registra in ALPS.

4014 La richiesta va presentata alla cassa di compensazione del

datore di lavoro entro sei mesi dal giorno in cui il dipendente soddisfa le condizioni per rimanere affiliato

all’AVS/AI/IPG e AD.

4015 Scaduto questo termine, l’assicurazione non può essere

mantenuta.

120

4016 La richiesta deve contenere segnatamente:

– i dati personali del dipendente;

– l’ammontare del salario (incluso il salario versato dal datore di lavoro all’estero per la stessa attività);

– la data dell’inizio o della fine del distacco.

4017 Se possibile, la richiesta deve essere corredata di docu-1/16 menti giustificativi dai quali risulti il precedente assoggetta-

mento assicurativo. Può trattarsi di:

– certificati di salario del dipendente;

– decisioni di contribuzione per persone assicurate in qualità di indipendenti, persone senza attività lucrativa o dipendenti di datori di lavoro non soggetti all’obbligo contributivo (ANOBAG);

– certificati di domicilio o permessi di dimora per persone non soggette all’obbligo contributivo;

– certificati di periodi assicurativi compiuti in uno Stato dell’UE o dell’AELS in caso di incarichi in Stati facenti parte dell’UE/AELS (v. N. 4010).

4018 Basandosi sui documenti giustificativi presentati dal richie-

dente, sui propri documenti o su quelli di un’altra cassa, la cassa di compensazione competente verifica se le condizioni per continuare l’assicurazione sono soddisfatte.

4019 Se la richiesta è respinta (perché depositata in ritardo o 1/10 perché il richiedente non può dimostrare un periodo assicu-

rativo di cinque anni consecutivi), la cassa di compensazione lo comunica al datore di lavoro con una decisione impugnabile mediante opposizione. Il dipendente riceve una copia della decisione.

4020 Se la persona assicurata è domiciliata all’estero, l’autorità 1/24 competente a giudicare i ricorsi interposti contro decisioni

delle casse di compensazione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio (art. 200 OAVS).

4021 Se la richiesta è accolta, la cassa di compensazione comu-1/24 nica al datore di lavoro che può pagare i contributi per il di-

pendente in questione.

121

4.1.3 Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione AVS

4022 I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri ad essi parificati che

il 31 dicembre 1996 lavoravano già all’estero per un datore di lavoro in Svizzera ed erano assicurati obbligatoriamente in virtù del previgente art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS restano assicurati fino allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Essi continuano a pagare i contributi ai rami assicurativi ai quali erano precedentemente affiliati (ad es. cittadini francesi all’AVS/AI). Se una parte del salario è corrisposta da datori di lavoro all’estero, il datore di lavoro in Svizzera deve pagare i contributi sull’intero reddito conseguito in Svizzera e all’estero dai suoi dipendenti.

4023 Tuttavia, se gli interessati (ad eccezione dei cittadini sviz-

zeri al servizio della Confederazione) non vogliono aspettare lo scioglimento del rapporto di lavoro per porre fine all’assicurazione, devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. L’uscita

dall’AVS/AI/IPG e AD obbligatoria diventa effettiva il primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

4.1.4 Contributi

4024 I contributi sono dovuti dal giorno in cui i dipendenti soddi-

sfano le condizioni secondo i N. 4003 segg.

4025 Sono applicabili le disposizioni sulla riscossione dei contri-

buti nell’AVS (cfr. DRC).

4026 I datori di lavoro in Svizzera devono pagare i contributi

sull’intero salario determinante (compresi i salari versati da datori di lavoro all’estero per la stessa attività).

4027 Per le spese di viaggio e di rappresentanza si rimanda alle

DSD.

122

4.1.5 Fine dell’assicurazione

– Recesso

4028 Di comune accordo e rispettando un termine di 30 giorni,

l’assicurato e il datore di lavoro possono recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile.

4029 Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al giorno in

cui il recesso diventa effettivo.

– Cambiamento di datore di lavoro

4030 In linea di principio l’assicurazione continuata cessa non

appena l’assicurato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli consentiva di continuare l’AVS/AI/IPG e AD.

4031 Su richiesta, l’assicurazione può essere mantenuta se il

nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera. Per la nuova richiesta si applicano i N. 4003 segg. Va tenuto conto in particolare del termine indicato al N. 4014.

4.2 Continuazione dell’assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero

(art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS; art. 5g–5i OAVS)

4032 Gli studenti senza attività lucrativa che seguono una forma-

zione all’estero possono, a determinate condizioni, continuare l’assicurazione.

4.2.1 Condizioni

– Costituzione di domicilio all’estero

4033 Gli studenti devono avere il domicilio all’estero, vale a dire

che il centro della loro esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali ai sensi del N. 1023 deve trovarsi in un altro Stato. Sono pochi gli studenti che soddisfano questa condizione. Si può tuttavia presumere

123

una costituzione di domicilio all’estero nel caso ad esempio di studenti sposati o in unione domestica registrata che si trasferiscono con la famiglia.

4034 Gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera du-1/10 rante gli studi all’estero sono assicurati obbligatoriamente

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

– Età inferiore a 30 anni

4035 Gli studenti non possono rimanere affiliati l’assicurazione

dopo il 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni.

– Nessuna attività lucrativa

4036 La continuazione dell’assicurazione è possibile soltanto per

gli studenti senza attività lucrativa. Per gli studenti che esercitano un’attività lucrativa si applicano le disposizioni generali (v. cap. 2).

– Periodo assicurativo precedente di cinque anni con-

secutivi

4037 Per poter rimanere affiliati all’assicurazione, gli studenti de-

vono essere stati assicurati per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima dell’inizio della formazione all’estero.

4038 I N. 4006-4009 sono applicabili per analogia.

4.2.2 Procedura

4039 L’AVS/AI/IPG obbligatoria può essere mantenuta soltanto

su presentazione di una richiesta scritta corredata della conferma di immatricolazione di una scuola.

4040 La richiesta va presentata alla Cassa svizzera di compen-

sazione entro sei mesi dall’inizio dello studio.

124

4041 Scaduto questo termine, l’assicurazione non può essere

mantenuta.

4.2.3 Fine dell’assicurazione

– Recesso

4042 Rispettando un termine di 30 giorni, gli studenti possono

recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile.

4043 Gli studenti devono pagare i contributi fino al giorno in cui il

recesso diventa effettivo.

– Esclusione

4044 L’assicurato che non paga interamente il contributo annuo 1/25 entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo è escluso

dall’assicurazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per l’assicurato che non trasmette alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. L’esclusione ha effetto dal primo giorno del periodo di pagamento per il quale l’assicurato non ha adempiuto i propri obblighi. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria

dell’esclusione.

– Altro

4045 L’assicurazione prende fine il 31 dicembre dell’anno in cui

lo studente compie 30 anni.

125

4.3 Adesione volontaria all’AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell’Accordo con l’UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale

(art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS; art. 5d–5f OAVS)

4046 Possono aderire volontariamente all’AVS/AI/IPG//AD) ob-1/12 bligatoria le persone che hanno il domicilio in Svizzera se-

condo il diritto civile e che sono affiliate a un’assicurazione sociale estera obbligatoria in virtù dell’Accordo con l’UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale. Le persone affiliate a un’assicurazione sociale estera obbligatoria per effetto di un accordo speciale secondo una convenzione di sicurezza sociale o l’Accordo con l’UE/la Convenzione AELS non possono invece aderire volontariamente all’AVS/AI/IPG(/AD) obbligatoria. Le persone domiciliate in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa in uno Stato non contraente sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), per cui non devono aderire all’assicurazione.

4047 La cittadinanza è irrilevante ai fini dell’adesione e non è 1/24 nemmeno richiesto un periodo precedente di assicura-

zione.

4.3.1 Procedura

4048 L’adesione può essere richiesta in qualsiasi momento. La

richiesta di adesione ha effetto retroattivo soltanto se viene presentata entro un termine di sei mesi dal giorno in cui l’Accordo con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione di sicurezza sociale prende effetto.

4049 Dopo la scadenza di questo termine, l’assicurazione inizia

il primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di adesione.

4050 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di com-1/24 pensazione del Cantone di domicilio. Deve contenere se-

gnatamente:

126

– i dati personali;

– l’ammontare del reddito conseguito all’estero e in Svizzera.

4051 La richiesta di adesione deve essere corredata dei se-1/24 guenti documenti giustificativi:

– Conferma dell’assoggettamento a un’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti estera, in particolare un certificato A1 se disponibile. Altrimenti, n caso di attività lucrativa dipendente è sufficiente un’attestazione del datore di lavoro.

– Attestazione di domicilio o copia del permesso di dimora.

4052 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddi-1/10 sfatte (per la cassa di compensazione competente,

cfr. N. 1030.4 DRC). Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l’interessato come dipendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all’obbligo contributivo (ANOBAG; art. 6 LAVS) o eventualmente come lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.

4.3.2 Contributi

4053 I contributi sono dovuti dal giorno d’inizio dell’assicurazione 1/10 (v. N. 4048 e 4049).

4054 Gli assicurati devono versare i contributi sull’intero reddito

lavorativo conseguito in Svizzera e all’estero.

4055 Per la riscossione dei contributi si applicano le disposizioni

dell’AVS/AI (cfr. DIN e DRC).

127

4.3.3 Fine dell’assicurazione

– Recesso

4056 Rispettando un termine di 30 giorni, l’assicurato può rece-

dere dall’assicurazione per la fine di un mese civile.

4057 L’assicurato è tenuto a versare i contributi fino al giorno in

cui il recesso diventa effettivo.

– Esclusione

4058 Se, nonostante una prima diffida, l’assicurato non adempie

i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

4059 L’esclusione è pronunciata mediante decisione.

4060 L’esclusione ha effetto il primo giorno del periodo di paga-

mento per il quale l’assicurato non ha adempiuto i propri obblighi.

4.4 Adesione volontaria di persone senza attività lucra-

tiva che accompagnano all’estero il coniuge o il partner registrato assicurato

(art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS; art. 5j–5k OAVS)

4061 Purché non sia già assicurata in virtù di una convenzione di 1/16 sicurezza sociale (v. N. 4061.2), una persona coniugata o

in unione domestica registrata domiciliata all’estero può aderire all’assicurazione se:

– non esercita un’attività lucrativa;

– il coniuge o il partner registrato attivo è assicurato secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. c o cpv. 3 lett. a LAVS o in virtù di una convenzione internazionale;

– il coniuge o il partner registrato attivo non lavora come frontaliere.

128

4061.1 Se il coniuge o il partner registrato che normalmente lavora 1/15 in Svizzera come frontaliere svolge un incarico all’estero

nell’ambito del suo rapporto di lavoro, il coniuge o il partner registrato che lo accompagna può aderire all’assicurazione in base a quanto previsto al N. 4061. In questi casi si considera che non vi sia più attività frontaliera.

Esempio: una persona domiciliata in Alsazia il cui coniuge lavora in Svizzera e vi è assicurato, non può aderire all’AVS. Qualora il coniuge venga distaccato dal datore di lavoro svizzero in un altro Stato, l’adesione del coniuge senza attività lucrativa che accompagna il primo all’estero è possibile.

4061.2 Il coniuge o il partner registrato che accompagna all’estero 1/19 una persona assicurata all’AVS/AI/IPG e che non è già

coassicurato all’AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale

(v. N. 3104 segg.) può aderire all’assicurazione.

4062 Sono considerati assicurati in virtù di una convenzione in-1/16 ternazionale:

– i lavoratori distaccati in uno Stato dell’UE in virtù dell’Accordo con l’UE o in uno Stato contraente in virtù di una convenzione di sicurezza sociale;

– i membri di missioni diplomatiche, i dipendenti pubblici, gli impiegati di aziende internazionali di trasporto ferroviario, stradale o aereo e i marinai di alto mare che sono assicurati all’AVS in virtù di una disposizione speciale dell’Accordo con l’UE o di una convenzione di sicurezza sociale;

– le persone assicurate in virtù di una regolamentazione speciale (clausola evasiva) dell’Accordo con l’UE o di una convenzione di sicurezza sociale.

I frontalieri che lavorano in Svizzera non rientrano in questa categoria.

4063 Per poter aderire all’assicurazione, non è necessario che

queste persone siano state assicurate precedentemente in Svizzera.

129

4064 Chi si sposa o costituisce un’unione domestica registrata

con una persona assicurata obbligatoriamente all’AVS/AI/ IPG(/AD) può – se soddisfa le condizioni di cui al N. 4061 – presentare una richiesta di adesione.

4.4.1 Procedura

4065 La richiesta di adesione va presentata per iscritto alla

cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato attivo.

4066 Se la richiesta di adesione è presentata entro sei mesi dal

giorno in cui le condizioni sono soddisfatte, l’assicurazione è mantenuta senza interruzioni.

4067 Se la richiesta di adesione è presentata dopo il termine di

sei mesi, l’assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta.

4068 Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribu-

zione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal codice D (cfr. Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale (DT), 2a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sull’estratto CI va aggiunta l’indicazione «Coniuge all’estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI.

4.4.2 Fine dell’assicurazione

4069 Per il recesso e l’esclusione sono applicabili per analogia i 1/10 N. 4042–4044.

4.5 Assicurazione facoltativa

(art. 2 LAVS)

4070 I cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato dell’UE o

dell’AELS che non sono assicurati in virtù dell’art. 1a LAVS

130

possono aderire all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità facoltativa alle seguenti condizioni:

4071 – domicilio in uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS;

– periodo assicurativo di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria; i periodi assicurativi maturati precedentemente in uno Stato dell’UE o dell’AELS non sono considerati ai fini dell’adempimento del periodo assicurativo di cinque anni.

4072 La richiesta di adesione va presentata entro un anno

dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria presso la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Per i dettagli si rimanda alle DAF.

1/14 4.6 Adesione di funzionari internazionali e dei loro fa-

miliari

(art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS)

4073 I funzionari internazionali di cittadinanza svizzera e i loro 1/14 familiari esonerati dall’assicurazione obbligatoria in virtù di

un accordo di sede o dello scambio di lettere con la rispettiva organizzazione internazionale possono aderire all’assicurazione a determinate condizioni (v. N. 3056 segg.)

5. Esenzione dall’assicurazione

5001 Le persone assicurate obbligatoriamente all’AVS/AI pos-

sono, a determinate condizioni, essere esonerate dall’assicurazione.

5.1 Doppio onere non ragionevolmente esigibile

(art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS)

5002 Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale o 1/21 il reg. 883/2004, l’assicurato non può essere esonerato per

131

un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre43. Per i collaboratori del CICR si veda il N. 3098.4.

5.1.1 Condizioni formali

5003 La cassa di compensazione esamina le condizioni materiali

soltanto se l’assicurato soddisfa le condizioni formali.

5004 L’esenzione può essere concessa solo su richiesta dell’as-

sicurato. Il datore di lavoro non è autorizzato a chiedere, in proprio nome e per proprio conto, l’esenzione di un suo dipendente44.

5005 La richiesta di esenzione dall’AVS/AI/IPG svizzera deve 1/16 essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione

competente, corredata dei documenti giustificativi necessari. La richiesta deve contenere segnatamente:

– i dati personali del richiedente;

– il motivo dell’esenzione;

– il nome dell’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;

– l’ammontare del reddito complessivo e dei contributi correnti all’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;

– la data dell’affiliazione all’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, della costituzione di domicilio o dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera.

5006 L’assicurato deve provare di essere affiliato a un’assicura-

zione statale estera per la vecchiaia e i superstiti. A tal fine è sufficiente un certificato del datore di lavoro che paga i contributi. L’onere della prova è dunque a carico dell’assicurato.

43 24 novembre 2014 9C_301/2014 –

44 28 novembre 1967 RCC 1968 pag. 225 DTFA 1967 pag. 217

132

5.1.2 Condizioni materiali

5007 A prescindere dalla cittadinanza, gli affiliati a un’assicura-

zione statale estera per la vecchiaia e i superstiti possono, su richiesta, farsi esonerare dall’assoggettamento

all’AVS/AI/ IPG obbligatoria se i contributi da pagare a quest’ultima implicano un doppio onere non ragionevolmente esigibile.

5008 I requisiti menzionati al N. 5007 devono essere soddisfatti 1/10 cumulativamente:

– affiliazione a un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti e

– doppio onere non ragionevolmente esigibile, costituito dal pagamento contemporaneo all’assicurazione svizzera e a quella estera.

5009 L’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti

deve essere un’istituzione di diritto pubblico.

5010 Con ciò si intendono le assicurazioni di Stati esteri, di cui

fanno parte anche le assicurazioni che non coprono l’insieme degli abitanti di uno Stato, ma solo determinati gruppi di popolazione, ad esempio i salariati, o determinati gruppi professionali, ad esempio i minatori, i marinai o gli impiegati del settore dei trasporti.

5011 L’affiliazione a un’assicurazione statale estera per la vec-

chiaia e i superstiti deve essere obbligatoria. Il pagamento volontario dei contributi a una tale assicurazione non costituisce un doppio onere non ragionevolmente esigibile.

5012 L’affiliazione a un’assicurazione privata è assimilata all’affi-

liazione a un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti se l’assicurazione privata sostituisce quella obbligatoria secondo la legislazione dello Stato estero45.

45 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 314 DTFA 1949 pag. 31

133

5013 In caso di dubbi, l’UFAS decide se un’assicurazione estera 1/10 per la vecchiaia e i superstiti può essere riconosciuta come

istituzione ai sensi del N. 5003.

5014 L’assicurazione deve proteggere almeno dalle conse-

guenze economiche della vecchiaia e del decesso. Questa condizione non è soddisfatta se l’assicurazione copre soltanto uno dei rischi menzionati o se copre rischi di altro genere, come la malattia o l’infortunio.

5015 Ogni richiesta di esenzione va esaminata nell’ottica del

doppio onere non ragionevolmente esigibile.

5016 Un doppio onere non ragionevolmente esigibile può sussi-1/17 stere soltanto nel caso in cui una persona è tenuta a pa-

gare contributi per lo stesso reddito sia all’assicurazione svizzera sia a quella estera46.

5017 Il doppio onere non è ragionevolmente esigibile se il paga-

mento simultaneo dei contributi a due assicurazioni mette l’assicurato in gravi difficoltà finanziarie47. Si ritiene che l’assicurato si trovi in una tale situazione quando i contributi a suo carico per le assicurazioni sociali corrispondono al 15 per cento o più del suo reddito lavorativo. Per quanto concerne le assicurazioni sociali svizzere, vanno considerati anche i contributi che l’assicurato deve pagare all’AVS, all’AI, all’IPG e all’AD. Non si tiene invece conto dei contributi ad altre assicurazioni sociali.

5018 Se l’ammontare complessivo dei contributi alle assicura-

zioni sociali non raggiunge il 15 per cento del reddito lavorativo, si presume che il doppio onere possa equamente essere imposto. È fatta salva la prova del contrario da parte dell’assicurato che deve documentare la propria situazione economica considerando anche i suoi obblighi di assistenza familiare.

46 31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 523 –

47 27 maggio 1964 RCC 1965 pag. 35 –

20 luglio 1982 RCC 1983 pag. 323 –

134

5.1.3 Decisione

5019 Con una decisione impugnabile mediante opposizione, la

cassa di compensazione notifica al richiedente se accoglie o no la richiesta. La decisione deve essere motivata. In caso di approvazione va fissata la data dalla quale l’esenzione è effettiva.

5020 Se i datori di lavoro del richiedente sono tenuti a pagare

i contributi secondo l’art. 12 LAVS, ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all’UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2.

5.1.4 Effetti dell’esenzione

5021 L’esenzione concerne soltanto i contributi all’AVS/AI/IPG.

I contributi all’AD devono continuare a essere pagati48.

5022 In linea di principio l’esenzione vale con effetto futuro dal

primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta49. I contributi sono dovuti finché la richiesta di esenzione dall’AVS/AI/IPG svizzera non è stata approvata.

5023 L’esenzione si estende retroattivamente al periodo prece-1/18 dente il deposito della richiesta se l’assicurato:

– viene assoggettato per la prima volta all’assicurazione e non aveva versato alcun contributo fino al deposito della richiesta;

oppure

– dimostra l’assoggettamento retroattivo a un’assicurazione obbligatoria estera.

5024 L’esenzione dall’assicurazione è completa e vale anche

per eventuali attività accessorie50.

48 25 febbraio 1991 RCC 1991 pag. 207 DTF 117 V 1

29 dicembre 1994 VSI 1995 pag. 184 DTF 120 V 401

49 4 maggio 1972 RCC 1972 pag. 658 DTF 98 V 183

50 24 aprile 1950 RCC 1950 pag. 265 –

135

5.1.5 Conseguenze amministrative della fine dell’esen-

zione

5025 Se accerta che le condizioni per l’esenzione non sono più

adempiute, la cassa di compensazione dispone, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, la riaffiliazione all’assicurazione obbligatoria. I datori di lavoro tenuti a pagare i contributi secondo l’art. 12 LAVS ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all’UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2. In caso di riaffiliazione retroattiva si esige il pagamento dei contributi arretrati non ancora prescritti.

5026 L’UCC annota nel registro centrale degli assicurati le esen-

zioni notificate dalle casse di compensazione secondo i N. 5019 e 5025 e informa le casse di compensazione in caso di riunione di conti (comprese le riunioni di copie o di estratti del CI) o in caso di richieste al registro centrale degli assicurati.

5027 In base alle iscrizioni CI annunciate dalle casse di compen-

sazione, l’UCC rileva periodicamente tutte le notifiche di reddito concernenti persone esonerate e ne informa le casse di compensazione interessate. Queste ultime valutano di caso in caso se le condizioni per l’esenzione sono ancora adempiute e predispongono eventualmente la restituzione dei contributi.

5028 Se accerta che le condizioni per l’esenzione non sono più

adempiute benché l’interessato sia ancora vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l’esenzione, la cassa di compensazione pronuncia una decisione di riaffiliazione secondo il N. 5025.

5029 Se la cassa di compensazione riscontra che l’interessato

non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l’esenzione, non deve pronunciare una decisione secondo il N. 5025, purché non si tratti della cassa che a suo tempo aveva pronunciato la decisione di esenzione. Tuttavia deve comunicare i seguenti dati

all’UCC e alla cassa che aveva concesso l’esenzione:

– numero d’assicurato;

136

– nome e cognome;

– data esatta della fine dell’esenzione.

5030 L’UCC registra la fine dell’esenzione come riaffiliazione

conformemente al N. 5025.

5031 Occorre prestare particolare attenzione alle notifiche di red-

diti accessori (N. 5024). In questi casi la cassa alla quale l’UCC si è rivolto deve mettersi in contatto con la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione e chiarire se l’esenzione è ancora valida. In caso affermativo, la cassa deve restituire d’ufficio i contributi. Se le condizioni per l’esenzione non sono più soddisfatte, la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione deve procedere secondo il N. 5025.

5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipen-

denti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (ANOBAG) che adempiono le condizioni

di assicurazione soltanto per un periodo relativa-

mente breve

(art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS; art. 2 OAVS)

5032 Non sono assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG(/AD) 1/12 i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro

non è tenuto a pagare contributi, che adempiono le condizioni di assicurazione all’AVS/AI/IPG(/AD) soltanto per un periodo relativamente breve.

5033 L’esenzione dall’assicurazione per la durata relativamente 1/14 breve dell’adempimento delle condizioni di assicurazione

non è possibile se l’Accordo con l’UE, la Convenzione AELS o una convenzione di sicurezza sociale prevedono l’assoggettamento all’AVS.

137

5034 Una persona domiciliata all’estero51 soddisfa le condizioni

dell’attività lucrativa in Svizzera per un periodo relativamente breve se lavora come:

5035 – dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i 1/12 contributi (ANOBAG) secondo l’art. 12 LAVS durante al

massimo tre mesi consecutivi per anno civile (art. 2 OAVS)52;

5036 – lavoratore indipendente durante al massimo tre mesi

consecutivi per anno civile (art. 2 OAVS).

5037 Le condizioni di assicurazione per un periodo relativamente

breve sono considerate sull’arco di un anno civile.

5038 Un cittadino straniero con permesso di soggiorno di breve

durata limitato a 90 giorni di cui può avvalersi durante tutto l’anno non soddisfa le condizioni di cui all’art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS53.

5039 In quanto disposizione d’eccezione, il N. 5034 va interpre-

tato in senso restrittivo54.

5040 Chi vuole prevalersi della deroga di cui al N. 5034 deve

provare il fatto che il suo soggiorno in Svizzera non supererà il «periodo relativamente breve»55. La prova non deve essere fornita se l’attività è per sua natura esercitata durante un periodo relativamente breve. È il caso ad esempio di un’orchestra da camera in tournée. In caso di dubbi le casse di compensazione possono presumere che l’attività sarà esercitata per più di tre mesi in Svizzera.

51 21 maggio 2014 9C_43/2014 –

52 4 giugno 1998 VSI 1999 pag. 22 –

53 11 aprile 1990 RCC 1990 pag. 338 –

54 13 novembre 1951 RCC 1952 pag. 44 DTFA 1951 pag. 224

29 luglio 1985 RCC 1985 pag. 567 –

29 luglio 1985 RCC 1985 pag. 570 DTF 111 V 73

55 29 luglio 1985 RCC 1985 pag. 570 DTF 111 V 73

138

5.3 Altre possibilità di esenzione

5041 Per l’esenzione di cittadini stranieri che fruiscono di immu-

nità e privilegi secondo il diritto internazionale si rimanda ai N. 3017 segg.

5042 Per l’esenzione in virtù di un accordo di sede si rimanda ai

N. 3055 segg.

139

Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un’attività indipendente 1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS2

Stato contraente assicurati all’AVS se l’atti- -

vità è svolta negli USA, in

Canada/Québec, in Corea

del Sud, in India o nelle Fi-

lippine

Stato non contraente assicurati all’AVS1-

Stato/i dell’UE - -

Svizzera e Stato con- redditi in Svizzera: assicu- redditi in Svizzera: assicutraente3 rati all’AVS rati all’AVS2

redditi in uno Stato con-

traente:

assicurati all’AVS se l’atti-

vità è svolta negli USA, in

Canada/Québec, in Corea

del Sud, in India o nelle Fi-

lippine

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello dell’UE parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sose il centro di interessi stanziale dell’attività e se il dell’attività si trova in Sviz- centro di interessi dell’attizera vità si trova in Svizzera2 Svizzera e Stato non assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera: assicucontraente rati all’AVS2

140

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato con- assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello traente3 parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sose il centro di interessi stanziale dell’attività e se il dell’attività si trova in Sviz- centro di interessi dell’attizera vità si trova in Svizzera2

redditi in uno Stato con-

traente:

assicurati all’AVS se l’atti-

vità è svolta negli USA, in

Canada/Québec, in Corea

del Sud, in India o nelle Fi-

lippine

Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato non assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello contraente parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sose il centro di interessi stanziale dell’attività e se il dell’attività si trova in Sviz- centro di interessi dell’attizera vità si trova in Svizzera2

redditi in uno Stato non

contraente:

assicurati all’AVS1

Stato/i dell’UE, Stato redditi in uno Stato con- -

contraente3, Stato traente: assicurati all’AVS

non contraente se l’attività è svolta negli

USA, in Canada/Québec,

in Corea del Sud, in India

o nelle Filippine

redditi in uno Stato non

contraente:

assicurati all’AVS1

1 In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è soggetto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS).

2 Non assicurati all’AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

3 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

141

Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un’attività dipendente 1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS

Stato contraente - -

Stato non contraente assicurati all’AVS1-

Stato dell’UE - -

Più Stati dell’UE assicurati all’AVS se assicurati all’AVS se nello

uno/più datori di lavoro Stato di domicilio non è hanno sede in Svizzera svolta alcuna parte so-(principio del datore di la- stanziale dell’attività e voro) oppure se vi sono uno/più datori di lavoro più datori di lavoro con hanno sede in Svizzera sede in vari Stati dell’UE (principio del datore di la-(principio del domicilio) voro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Svizzera e Stato con- redditi in Svizzera: assicu- redditi in Svizzera: assicutraente2 rati all’AVS rati all’AVS

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello dell’UE parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte souno/più datori di lavoro stanziale dell’attività e hanno sede in Svizzera uno/più datori di lavoro (principio del datore di la- hanno sede in Svizzera voro) oppure se vi sono (principio del datore di lapiù datori di lavoro con voro) oppure se un datore sede in vari Stati dell’UE di lavoro ha sede in Sviz-(principio del domicilio) zera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

142

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera e Stato non assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera: assicucontraente rati all’AVS

Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato con- assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello traente2 parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte souno/più datori di lavoro stanziale dell’attività e hanno sede in Svizzera uno/più datori di lavoro (principio del datore di la- hanno sede in Svizzera voro) oppure se vi sono (principio del datore di lapiù datori di lavoro con voro) oppure se un datore sede in vari Stati dell’UE di lavoro ha sede in Sviz-(principio del domicilio) zera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato non assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello contraente parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte souno/più datori di lavoro stanziale dell’attività e hanno sede in Svizzera uno/più datori di lavoro (principio del datore di la- hanno sede in Svizzera voro) oppure se vi sono (principio del datore di lapiù datori di lavoro con voro) oppure se un datore sede in vari Stati dell’UE di lavoro ha sede in Sviz-(principio del domicilio) zera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE redditi in uno Stato non (deroga al principio del docontraente: micilio)

assicurati all’AVS1

143

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Stato/i dell’UE, Stato redditi nell’UE: redditi nell’UE:

contraente2, Stato assicurati all’AVS se assicurati all’AVS se nello non contraente uno/più datori di lavoro Stato di domicilio non è

hanno sede in Svizzera svolta alcuna parte so-(principio del datore di la- stanziale dell’attività e voro) oppure se più datori uno/più datori di lavoro di lavoro hanno sede in hanno sede in Svizzera vari Stati dell’UE (principio (principio del datore di ladel domicilio) voro) oppure se un datore redditi in uno Stato non di lavoro ha sede in Svizcontraente: zera e un datore di lavoro assicurati all’AVS1 nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

1In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è soggetto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS).

2 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

144

Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell’UE che esercitano un’attività indipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il

N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS3

Stato contraente assicurati all’AVS1, 2-

Stato non con- assicurati all’AVS1-

traente

Stato/i dell’UE - -

Svizzera e Stato assicurati all’AVS1, 2redditi in Svizzera:

contraente4 assicurati all’AVS3

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello dell’UE parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sostanse il centro di interessi ziale dell’attività e se il cendell’attività si trova in Sviz- tro di interessi dell’attività si zera trova in Svizzera3

Svizzera e Stato non assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera:

contraente assicurati all’AVS3

Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato con- assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello traente4 parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sostanse il centro di interessi ziale dell’attività e se il cendell’attività si trova in Sviz- tro di interessi dell’attività si zera trova in Svizzera3

redditi in uno Stato con-

traente: assicurati

all’AVS1, 2

145

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato non assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello contraente parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sostanse il centro di interessi ziale dell’attività e se il cendell’attività si trova in Sviz- tro di interessi dell’attività si zera trova in Svizzera3

redditi in uno Stato non contraente: assicurati all’AVS1 Stato/i dell’UE, Stato redditi in uno Stato con- - contraente4, Stato traente/Stato non connon contraente traente: assicurati all’AVS1, 2

1In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è sog-

getto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di Stati dell’UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’art. 6ter OAVS.

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liech-

tenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

3Non assicurati all’AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Fi-

lippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

DFI UFAS | Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

146

Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell’UE che esercitano un’attività dipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS

Stato contraente assicurati all’AVS1, 2-

Stato non contraente assicurati all’AVS1-

Stato dell’UE - -

Più Stati dell’UE assicurati all’AVS se assicurati all’AVS se nello

uno/più datori di lavoro Stato di domicilio non è hanno sede in Svizzera svolta alcuna parte sostan-(principio del datore di la- ziale dell’attività e uno/più voro) oppure se vi sono datori di lavoro hanno sede più datori di lavoro con in Svizzera (principio del sede in vari Stati dell’UE datore di lavoro) oppure se (principio del domicilio) un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Svizzera e Stato assicurati all’AVS1, 2redditi in Svizzera:

contraente3 assicurati all’AVS

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS se una assicurati all’AVS se nello dell’UE parte sostanziale dell’atti- Stato di domicilio non è

vità è svolta in Svizzera o svolta alcuna parte sostanuno/più datori di lavoro ziale dell’attività e uno/più hanno sede in Svizzera datori di lavoro hanno sede (principio del datore di la- in Svizzera (principio del voro) oppure se vi sono datore di lavoro) oppure se più datori di lavoro con un datore di lavoro ha sede sede in vari Stati dell’UE in Svizzera e un datore di (principio del domicilio) lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Svizzera e Stato non assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera:

contraente assicurati all’AVS

147

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera, Stato/i redditi in Sviz- redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato con- zera/nell’UE: assicurati assicurati all’AVS se nello traente3 all’AVS se una parte so- Stato di domicilio non è

stanziale dell’attività è svolta alcuna parte sostansvolta in Svizzera o ziale dell’attività e uno/più uno/più datori di lavoro datori di lavoro hanno sede hanno sede in Svizzera in Svizzera (principio del (principio del datore di la- datore di lavoro) oppure se voro) oppure se vi sono un datore di lavoro ha sede più datori di lavoro con in Svizzera e un datore di sede in vari Stati dell’UE lavoro nello Stato di domici-(principio del domicilio) lio UE (deroga al principio del domicilio)

redditi in uno Stato con-

traente: assicurati

all’AVS1, 2

Svizzera, Stato/i redditi in Sviz- redditi in Svizzera/nell’UE: dell’UE, Stato non zera/nell’UE: assicurati assicurati all’AVS se nello contraente all’AVS se una parte so- Stato di domicilio non è

stanziale dell’attività è svolta alcuna parte sostansvolta in Svizzera o ziale dell’attività e uno/più uno/più datori di lavoro datori di lavoro hanno sede hanno sede in Svizzera in Svizzera (principio del (principio del datore di la- datore di lavoro) oppure se voro) oppure se vi sono un datore di lavoro ha sede più datori di lavoro con in Svizzera e un datore di sede in vari Stati dell’UE lavoro nello Stato di domici-(principio del domicilio) lio UE (deroga al principio del domicilio)

redditi in uno Stato non

contraente:

assicurati all’AVS1

148

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Stato/i dell’UE, Stato redditi nell’UE: redditi nell’UE: contraente3, Stato assicurati all’AVS se assicurati all’AVS se nello non contraente uno/più datori di lavoro Stato di domicilio non è hanno sede in Svizzera svolta alcuna parte sostan- (principio del datore di la- ziale dell’attività e uno/più voro) oppure se vi sono datori di lavoro hanno sede più datori di lavoro con in Svizzera (principio del sede in vari Stati dell’UE datore di lavoro) oppure se (principio del domicilio) un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di redditi in uno Stato con- lavoro nello Stato di domicitraente: lio UE (deroga al principio assicurati all’AVS1, 2 del domicilio)

redditi in uno Stato non contraente: assicurati all’AVS1

1In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è sog-

getto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di uno Stato dell’UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’articolo 6ter OAVS.

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina,

Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v.

N. 2084).

3 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

DFI UFAS | Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

149

Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un’attività indipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS4

Stato contraente assicurati all’AVS1, 2 - Stato non contraente assicurati all’AVS1 - Stato/i dell’UE assicurati all’AVS1, 3 -

Svizzera e Stato con- assicurati all’AVS1, 2 redditi in Svizzera: traente5 assicurati all’AVS4 Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS1, 3 redditi in Svizzera: dell’UE assicurati all’AVS4 Svizzera e Stato non assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera: contraente assicurati all’AVS4 Svizzera, Stato/i dell’UE, assicurati all’AVS1, 2, 3 redditi in Svizzera: Stato contraente5 assicurati all’AVS4 Svizzera, Stato/i dell’UE, assicurati all’AVS1, 3 redditi in Svizzera: Stato non contraente assicurati all’AVS4 Stato/i dell’UE, Stato assicurati all’AVS1, 2, 3 - contraente5, Stato non contraente

1In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è sog-

getto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell’UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’articolo 6ter OAVS.

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liech-

tenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084).

3Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Sve-

zia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

4Non assicurati all’AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Fi-

lippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

DFI UFAS | Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

150

Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un’attività dipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS Stato contraente assicurati all’AVS1, 3 - Stato non contraente assicurati all’AVS3 -

Stato/i dell’UE assicurati all’AVS2 - Svizzera e Stato con- assicurati all’AVS1, 3 redditi in Svizzera: traente4 assicurati all’AVS Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS2 redditi in Svizzera: dell’UE assicurati all’AVS Svizzera e Stato non assicurati all’AVS3 redditi in Svizzera: contraente assicurati all’AVS Svizzera, Stato/i dell’UE, assicurati all’AVS1, 2, 3 redditi in Svizzera: Stato contraente4 assicurati all’AVS Svizzera, Stato/i dell’UE, assicurati all’AVS2, 3 redditi in Svizzera: Stato non contraente assicurati all’AVS Stato/i dell’UE, Stato assicurati all’AVS1, 2, 3 - contraente4, Stato non contraente

1Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina,

Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v.

N. 2084).

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Sve-

zia.

3In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività svolta in uno Stato non contraente non

è soggetto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell’UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’articolo 6ter OAVS.

4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

151

Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un’attività indipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS4

Stato contraente assicurati all’AVS se l’attività è -

svolta in Canada/Québec, in

Corea del Sud, nelle Filippine,

in India o negli USA o se gli in-

teressati non sono cittadini

dello Stato contraente sul cui

territorio lavorano1, 2

Stato non con- assicurati all’AVS1-

traente

Stato/i dell’UE assicurati all’AVS1, 3-

Svizzera e Stato redditi in Svizzera: redditi in Svizzera: contraente5 assicurati all’AVS assicurati all’AVS4

redditi in uno Stato contraente:

assicurati all’AVS se l’attività è

svolta in Canada/Québec, in

Corea del Sud, nelle Filippine,

in India o negli USA o se gli in-

teressati non sono cittadini

dello Stato contraente nel cui

territorio lavorano1, 2

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS1, 3redditi in Svizzera: dell’UE assicurati all’AVS4

Svizzera e Stato assicurati all’AVS1 redditi in Svizzera: non contraente assicurati all’AVS4

152

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera: dell’UE, Stato con- assicurati all’AVS1, 3 assicurati all’AVS4 traente5 redditi in uno Stato contraente: assicurati all’AVS se l’attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano1, 2

Svizzera, Stato/i assicurati all’AVS1, 3 redditi in Svizzera: dell’UE, Stato non assicurati all’AVS4 contraente

Stato/i dell’UE, redditi nell’UE/in uno Stato - Stato contraente5, non contraente: Stato non con- assicurati all’AVS1, 3 traente redditi in uno Stato contraente: assicurati all’AVS se l’attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano1, 2

1In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività svolta in uno Stato non contraente non

è soggetto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell’UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’articolo 6ter OAVS.

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liech-

tenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

3Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Sve-

zia.

4Non assicurati all’AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud,

nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

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153

Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un’attività dipendente 1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all’AVS. Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Domicilio

Luogo di lavoro

in Svizzera all’estero

Svizzera assicurati all’AVS assicurati all’AVS

Stato contraente4 non assicurati all’AVS, ad -

eccezione delle persone

che non hanno la cittadi-

nanza dello Stato con-

traente sul cui territorio la-

vorano1, 3

Stato non contraente assicurati all’AVS3-

Stato/i dell’UE assicurati all’AVS2-

Svizzera e Stato redditi in Svizzera: redditi in Svizzera: contraente4 assicurati all’AVS assicurati all’AVS

redditi in uno Stato con-

traente:

non assicurati all’AVS, ad

eccezione delle persone

che non hanno la cittadi-

nanza dello Stato con-

traente sul cui territorio la-

vorano1, 3

Svizzera e Stato/i assicurati all’AVS2 redditi in Svizzera: dell’UE assicurati all’AVS

Svizzera e Stato non assicurati all’AVS3 redditi in Svizzera: contraente assicurati all’AVS

154

Domicilio Luogo di lavoro in Svizzera all’estero Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera: dell’UE, Stato con- assicurati all’AVS1, 2, 3 assicurati all’AVS traente4 redditi in uno Stato contraente: non assicurati all’AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano1, 3 Svizzera, Stato/i redditi in Svizzera/nell’UE: redditi in Svizzera: dell’UE, Stato non assicurati all’AVS1, 2, 3 assicurati all’AVS contraente redditi in uno Stato non contraente: assicurati all’AVS3 Stato/i dell’UE, Stato redditi nell’UE: - contraente4, Stato assicurati all’AVS2 non contraente redditi in uno Stato contraente: non assicurati all’AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano1, 3

redditi in uno Stato non contraente: assicurati all’AVS3

1Non assicurati all’AVS per il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Ca-

nada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA.

2Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Sve-

zia.

3In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall’attività in uno Stato non contraente non è sog-

getto all’obbligo contributivo (art. 6ter OAVS). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell’UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l’articolo 6ter OAVS.

4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati

contraenti (divisione dell’assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

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155

Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell’UE 1/16 Le regole per gli Stati dell’UE si applicano per analogia agli Stati dell’AELS.

Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato Stato in cui viene prestata Svizzera UE

l’attività lavorativa

CH CH CH

UE UE UE

CH/UE CH CH (UE se una parte Uno o più datori di lavoro CH sostanziale dell’attività

è svolta nello Stato di domicilio)

CH/UE CH se una parte so- UE

Uno o più datori di lavoro UE stanziale dell’attività è

con sede nello stesso Stato svolta in CH (altrimenti

UE)

CH/UE CH UE

Più datori di lavoro UE con

sede in vari Stati dell’UE

CH/UE CH se una parte so- CH se nello Stato di Datore di lavoro CH e datore stanziale dell’attività è domicilio non è svolta di lavoro UE svolta in CH (altrimenti alcuna parte sostan-

UE) ziale dell’attività e se il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)

UE/UE CH CH (UE se nello Stato Uno o più datori di lavoro CH di domicilio non è

svolta alcuna parte sostanziale dell’attività)

UE/UE UE UE

Uno o più datori di lavoro UE

con sede nello stesso Stato

UE/UE CH UE

156

Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato

Stato in cui viene prestata Svizzera UE

l’attività lavorativa

Più datori di lavoro UE con

sede in vari Stati dell’UE

UE/UE UE CH se nello Stato di

Datore di lavoro CH e datore domicilio non è svolta

alcuna parte sostandi lavoro UE

ziale dell’attività e il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)

Status del lavoratore / Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato Stato in cui viene prestata

l’attività lavorativa

Lavoratore Lavoratore CH UE

indipendente dipendente e

indipendente

CH CH CH

UE UE UE

CH/UE CH se una parte so- CH se il centro di inte-

stanziale dell’attività ressi dell’attività si trova è svolta in CH o se il in CH e se nello Stato di centro di interessi domicilio non è svolta aldell’attività si trova in cuna parte sostanziale CH (altrimenti UE) dell’attività (altrimenti UE)

UE/UE UE UE

CH CH CH CH

UE UE UE UE

CH UE CH CH

UE CH UE UE

157

Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione ap-

plicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/26

158

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159

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

160

Allegato 11: soppresso 1/16

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161

Allegato 12: soppresso 1/16

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162

Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

13.1 Certificato di distacco – convenzioni di sicurezza sociale 1/18

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163

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164

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165

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166

13.2 Impiego del modulo

1/21

– Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un’impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (in particolare precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).

– Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell’UE o dell’AELS.

– Se è auspicata una proroga del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro deve presentare alla cassa di compensazione la richiesta in tal senso, che sarà trasmessa all’UFAS tramite ALPS (v. all. 17). La richiesta va presentata in linea di principio prima della scadenza del periodo di distacco.

– L’UFAS consulta l’autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco non supera sei anni e se l’autorità estera dà il proprio consenso.

167

13.3 Durata del distacco in virtù delle convenzioni di sicu-

rezza sociale

1/24

Belgio* Distacco: 12 mesi Italia*

Norvegia*

San Marino

Albania Distacco: 24 mesi Austria*

Bosnia ed Erzegovina Bulgaria*

Cipro*

Croazia*

Danimarca*

Filippine

Finlandia*

Francia*

Germania*

Grecia*

Irlanda*

Israele

Lussemburgo*

Macedonia del Nord Montenegro

Paesi Bassi*

Portogallo*

Regno Unito

Repubblica ceca* Serbia

Slovacchia*

Slovenia*

Spagna*

Svezia*

Turchia

Tunisia (lavoratori indipendenti)

Ungheria*

Uruguay

168

Cile Distacco: 36 mesi

Australia Distacco: 60 mesi

Brasile

Canada/Québec

Kosovo

Liechtenstein*

Tunisia (lavoratori dipen-

denti)

USA

Giappone Distacco: 60 mesi

Proroga da parte della cassa di compensazione: fino a 6 anni (senza approvazione del Giappone)

Cina Distacco: 72 mesi

India

Corea del Sud

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini della Svizzera e di uno Stato dell’UE o dell’AELS v. N. 2024 segg.

169

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/24

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell’UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato Entrata in vigore

Albania 01.10.2023 Australia 01.01.2008 Austria 01.01.1969 Belgio 01.05.1977 Bosnia ed Erzegovina 01.09.2021 Brasile 01.10.2019 Bulgaria 01.12.2007 Canada/Québec 01.10.1995 Cile 01.03.1998 Cina* 19.06.2017 Cipro 01.01.1997 Corea del Sud* 01.06.2015 Croazia 01.01.1998 Danimarca 01.12.1983

(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997) Filippine 01.03.2004 Finlandia 01.10.1986 Francia 01.11.1976

01.03.2004 Germania 01.05.1966

(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990) Giappone 01.03.2012 Grecia 01.12.1974 India* 29.01.2011 Irlanda 01.07.1999 Israele 01.10.1985 Italia 01.09.1964

(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982) Kosovo 01.09.2019 Liechtenstein 01.05.1990

(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002) Lussemburgo 01.05.1969 Macedonia del Nord 01.01.2002

170

Montenegro 01.01.2019 Norvegia 01.11.1980 Paesi Bassi 01.07.1971 Portogallo 01.03.1977 Regno Unito (nuova convenzione) **01.10.2023 Regno Unito (vecchia convenzione)*** 01.04.1969 Regno Unito (garanzia dei diritti acquisiti

nell’ambito dell’ALC in seguito alla Brexit) 01.03.2021 Repubblica ceca 01.11.1997 San Marino 01.03.1983 Serbia 01.01.2019 Slovacchia 01.12.1997 Slovenia 01.08.1997 Spagna 01.09.1970 Svezia 01.03.1980 Tunisia 01.10.2022 Turchia 01.01.1972 Ungheria 01.01.1998 Uruguay 01.04.2015 USA 01.11.1980

(revisione: 01.08.2014)

* si tratta di una convenzione di distacco

** applicazione provvisoria già dal 1° novembre 2021.

*** convenzione applicabile esclusivamente all’Isola di Man, ad Al-

derney, Guernsey, Herm, Jersey e Jethou

171

Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rila-

sciata dal Dipartimento federale degli affari esteri

esonerate presumibilmente dall’obbligo contribu-

tivo AVS/AI

1/24

A. Cittadini stranieri

14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa

– Capimissione di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali.

– Funzionari superiori di organizzazioni internazionali.

14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa

– Membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali.

– Funzionari di organizzazioni internazionali.

14.3 Carta di legittimazione D a banda blu

– Membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali.

14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone

– Funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali.

14.5 Soppresso

14.6 Carta di legittimazione E a banda viola

– Membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali.

– Funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali.

172

14.7 Carta di legittimazione F a banda gialla

– Personale domestico cittadino di uno Stato non contraente al servizio di membri di ambasciate, missioni diplomatiche permanenti o speciali oppure organizzazioni internazionali (carta B, C o D), di posti consolari (carta K o KB a banda rosa con una barra nera nonché carta K o KC a banda blu con una barra nera), a condizione che sia affiliato presso un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale del proprio Stato di origine o dello Stato per il quale lavora il datore di lavoro o che quest’ultimo rappresenta (v. N. 3021 segg.).

14.8 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca

– Funzionari con contratto di lavoro di durata determinata e membri del personale distaccato di organizzazioni internazionali.

14.9 Carta di legittimazione I a banda verde

– Collaboratori del CICR nella misura prevista dall’art. 12a dell’Accordo di sede CICR.

14.10 Carta di legittimazione K, KB o KC a banda rosa con una barra nera

– Capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di posti consolari.

14.11 Carta di legittimazione K o KD a banda blu con una barra nera

– Impiegati consolari di carriera di posti consolari.

14.12 Carta di legittimazione K o KE a banda viola con una barra nera

– Membri del personale di servizio di posti consolari.

173

14.13 Carta L a banda color sabbia

– Membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

14.14 Carta di legittimazione P a banda blu

– Membri del personale scientifico non svizzero del CERN.

14.15 Carta di legittimazione R a banda grigia

– Personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali (art. 5bis IATA; art. 7 SITA). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all’AVS/AI/IPG e AD.

B. Cittadini svizzeri

14.16 Carta di legittimazione S a banda verde

– Funzionari e collaboratori di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all’AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.).

– I collaboratori svizzeri del CICR sono obbligatoriamente assicurati nella misura prevista dall’art. 12a dell’Accordo di sede CICR (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 LAVS, in combinato disposto con l’art. 1 OAVS; v. N. 3098.1 segg.).

– I membri del personale di carriera di nazionalità svizzera di ambasciate, posti consolari e missioni diplomatiche permanenti sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD.

Osservazioni generali:

– I familiari (coniugi e figli celibi/nubili fino all’età di 25 anni compiuti) senza attività lucrativa che beneficiano dello stesso statuto del titolare principale sono presumibilmente esonerati dall’obbligo di contribuzione all’AVS nella stessa misura di quest’ultimo. Queste

174

persone beneficiano della stessa carta di legittimazione del titolare principale.

– I cittadini stranieri titolari di carte di legittimazione K o KH a banda bianca (consoli onorari) e H senza banda (persone senza privilegi e immunità di ambasciate, missioni diplomatiche permanenti o speciali e posti consolari nonché collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD.

– I cittadini svizzeri titolari della carta di legittimazione R (membri del personale locale) sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD.

– I cittadini svizzeri impiegati quali funzionari di un’organizzazione internazionale per un breve periodo non ricevono di regola una carta di legittimazione, ma devono farsi annunciare dall’organizzazione internazionale presso il DFAE.

175

Allegato 15: Territorio dell’UE e dell’AELS

1/26

L’Accordo con l’UE si applica ai seguenti territori:

– Repubblica d’Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria.

– I seguenti dipartimenti, isole e territori appartenenti alla Repubblica Francese:

Guyana francese, Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes e l’isola di Marie-Galante), Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin.

– Gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera.

– Gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie.

– Le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino).

– Isole Åland.

L’Accordo con l’UE non si applica ai seguenti territori:

– Andorra (Principato di Andorra).

– Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).

– Aruba.

– Cipro, parte settentrionale (Repubblica turca di Cipro del Nord).

– Groenlandia.

– Isole Faroe.

– Monaco (Principato di Monaco).

– Polinesia francese.

– Principato di Andorra.

– San Marino.

176

– St. Pierre e Miquelon.

– Territori australi e antartici francesi.

– Nuova Caledonia e dipendenze.

– Isole Wallis e Futuna.

– Città del Vaticano.

La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

– Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda.

La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

– Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen).

177

Allegato 16: Accordo giusta l’articolo 21 reg. 987/2009 1/25

DFI UFAS | Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

178

DFI UFAS | Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

179

Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell’applicazione del di-

ritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero

1/20

180

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

181

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

182

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

183

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

184

Allegato 18: Certificato A1 1/20

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Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.01 i DOA

185

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187

Allegato 19: Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l’assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali 1/20

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