imposta preventiva sui redditi accreditati

Circolare n° 21 · 1 aprile 2008 · Imposta preventiva

Giustificativi per il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi accreditati da banche ester

In vigore

AFC · Circ. 21 · Italiano

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1 Situazione iniziale

Nella prassi attuale concernente le operazioni sui titoli sono ipotizzabili casi in cui, a seguito della cosiddetta vendita allo scoperto (cfr. punto 2.3) prima della scadenza dei redditi, si rilasciano conteggi supplementari dei redditi (anche attestazioni relative alla deduzione dell'imposta), finalizzati al rimborso dell'imposta preventiva, senza che tale imposta sia effettivamente stata versata all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La problematica concerne in particolare i pagamenti di dividendi. Tuttavia, l'AFC si riserva espressamente il diritto di estendere il sistema «tax voucher» (cfr. punto 4), a seconda dell'evoluzione del mercato, anche agli interessi sulle obbligazioni oppure di accrescere in singoli casi le esigenze relative alla prova da fornire per il diritto al rimborso dell'imposta.

In questo contesto bisogna accertarsi che l'imposta preventiva figurante sui giustificativi utilizzabili per l'istanza di rimborso (ad es. cedole di interessi) non sia superiore all'imposta effettivamente versata all'AFC.

Le banche svizzere e i depositari svizzeri (organizzazioni di clearing) applicano a tale scopo la prassi in uso da tempo per i cosiddetti «manufactured dividend», che consiste nell'operare, a titolo di imposta preventiva, una deduzione supplementare del 35 per cento sulle vendite allo scoperto.

Al fine di vincolare anche le banche e i depositari esteri, sarà introdotto il sistema «tax voucher» per il rimborso dell'imposta preventiva. In tal modo si garantisce che, in caso di vendite allo scoperto prossime alla data di distribuzione del dividendo, il sistema bancario estero non faccia valere, sulla base delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) o del diritto interno, rimborsi ingiustificati dell’imposta preventiva senza aver versato in contropartita l'imposta preventiva o un importo sostitutivo di tale imposta.

2 Definizioni

2.1 «Custody account»

Il «custody account» è un deposito amministrato dallo stesso titolare del deposito, vale a dire che le operazioni di acquisto/vendita sono effettuate direttamente e non per il tramite della banca depositaria e si concludono con la fornitura fisica (entrate/uscite) dei titoli. In questo deposito il titolare può gestire titoli per conto proprio e/o per conto dei suoi clienti. I conteggi dei dividendi per i clienti del titolare del deposito sono allestiti dallo stesso titolare.

2.2 «Cross-ex-compensation» o «market claim»

Se un'azione è venduta «cum dividend», questo dividendo spetta unicamente all'acquirente dell'azione anche se la consegna avviene dopo la data di distribuzione del dividendo (giorno ex).

Se in un'operazione su titoli la data di stipula è antecedente alla data di distribuzione del dividendo, ma il regolamento avviene alla o dopo la data di distribuzione del dividendo e, a questa data, l'operazione non è ancora stata contabilizzata, il sistema accredita al venditore il dividendo (65% netto dopo deduzione dell'imposta preventiva). Dato che spetta all'acquirente, il dividendo (65%) accreditato a torto al venditore è addebitato in un secondo tempo al venditore e quindi accreditato all'acquirente. Questa operazione è definita «cross-ex-

compensation» o «market claim».

2.3 Vendita allo scoperto («short-sale»)

Si parla di vendita allo scoperto quando, al momento della conclusione dell'operazione, il venditore non possiede i titoli. Quest’ultimo si procura i titoli prima della conclusione del negozio («settlement»).

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2.4 Transazione «cum / ex»

Se nella vendita allo scoperto la data di stipula è antecedente alla data di distribuzione del dividendo ma la conclusione del negozio avviene alla o dopo la data di distribuzione del dividendo, il venditore è tenuto a versare all'acquirente un importo in sostituzione del dividendo («manufactured dividend»). Anche in questo caso, il dividendo è accreditato nella misura del 65 per cento a favore dell'acquirente e la deduzione dell'imposta preventiva, pari al 35 per cento, è indicata nel conteggio dei redditi o nell'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta.

Senza l’adozione di misure supplementari, al termine delle transazioni «cross / ex » derivanti da vendite allo scoperto, i giustificativi in circolazione riportano somme di imposta preventiva maggiori di quelle effettivamente versate dalle società che hanno distribuito i dividendi.

3 Provvedimenti per evitare il rimborso dell’imposta preventiva non versata

3.1 Posizioni allo scoperto di banche o depositari svizzeri

Qualora una banca svizzera o un depositario svizzero introduca nel sistema un «manufactured dividend» in seguito a una vendita allo scoperto (effettuata per conto proprio o per conto di un cliente), tale banca o depositario è tenuto ad addebitare al 100 per cento il dividendo non proveniente dalla società distributrice, a decurtarlo del 35 per cento e a versare l'importo corrispondente all'AFC.

3.2 Posizioni allo scoperto di banche o depositari esteri

Dato che l'AFC non può imporre a banche o depositari esteri di dedurre, a titolo di imposta preventiva, un importo corrispondente sui «manufactured dividend», il sistema «tax voucher» descritto qui di seguito è introdotto allo scopo di evitare istanze di rimborso ingiustificate.

4 Sistema «tax voucher»

Con il nuovo sistema è indispensabile presentare un «tax voucher» per ottenere il rimborso dell'imposta preventiva.

Se una banca o un depositario estero emette un conteggio dei redditi (attestazione relativa alla deduzione dell'imposta) o un elenco dei titoli a fini fiscali, all'istanza di rimborso deve essere allegato il «tax voucher».

Il «tax voucher» da solo non dà diritto al rimborso dell'imposta.

Il «tax voucher» è una conferma rilasciata dalla banca estera ai propri clienti per il rimborso dell'imposta preventiva, dalla quale risulta che nel conteggio dei redditi è stata dedotta l'imposta preventiva o un importo in sua sostituzione e che tale importo è stato effettivamente versato all'AFC. Le banche estere non possono dunque emettere il «tax voucher» se nel sistema introducono «manufactured dividend» che non sono accompagnati dalla riscossione e dal versamento di un importo sostitutivo dell'imposta preventiva.

Dato che ad ogni scadenza dei redditi si fanno rettifiche a posteriori (in particolare «cross-excompensation» / «market claim») che devono essere integrate nella conferma, il «tax

voucher» può essere consegnato ai clienti solo dopo tali rettifiche e non assieme al conteggio delle cedole.

5 Calcoli di controllo

Per rilasciare una conferma sotto forma di «tax voucher», ogni banca estera deve verificare attraverso un calcolo di controllo se la somma indicata nei conteggi dei redditi o nelle attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (compresi i titoli detenuti per conto proprio), trasmessi ai clienti ai fini del rimborso dell'imposta preventiva, corrisponde all'importo che le è stato confermato dal suo depositario. I pagamenti compensatori nel quadro di prestiti di titoli

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(«securities lending») e di operazioni di pronti contro termine («repurchase agreements» o repo) che sono decurtati in ragione di un importo sostitutivo dell'imposta preventiva devono essere integrati nei calcoli di controllo al pari dei pagamenti originali.

5.1 Banche e depositari svizzeri

5.1.1 Calcoli di controllo

Le banche e i depositari svizzeri eseguono già oggi calcoli di controllo per ogni deposito,

quando è accreditato un reddito da cui sono dedotti l'imposta preventiva o un importo sostitutivo.

I calcoli di controllo si basano sui redditi accreditati al relativo deposito per ogni valore e ad ogni singola scadenza. Da questi redditi devono essere dedotte o aggiunte le rettifiche a posteriori, in particolare «cross-ex-compensation» (cfr. punto 2.2, par. 2). Sono considerate le rettifiche fino a 60 giorni dopo la data di distribuzione del dividendo.

Se il calcolo di controllo dà un risultato negativo, significa che il deposito presenta una posizione allo scoperto e si applica quindi la prassi descritta al punto 3.1.

5.1.2 Conferma per i clienti «custody» esteri

Il depositario svizzero deve confermare, in forma standardizzata, il risultato del calcolo di controllo al cliente «custody» estero. Se il risultato indica una posizione allo scoperto, bisogna consegnare al cliente «custody» estero una conferma secondo cui non si possono emettere «tax voucher» se non si opta per la soluzione descritta al punto 7.

5.2 Banche e depositari esteri

5.2.1 Clienti custody

Se la banca estera annovera tra la sua clientela clienti «custody», bisogna effettuare il calcolo di controllo anche per i loro depositi (come al punto 5.1.1).

Il risultato del calcolo di controllo deve essere comunicato al cliente in forma standardizzata, analogamente alla conferma di cui al punto 5.1.2.

5.2.2 Clienti finali (clienti che presentano un'istanza di rimborso)

Nel quadro del calcolo di controllo devono essere rilevati tutti gli accrediti di reddito e altri documenti destinati ai clienti che servono per il rimborso dell'imposta preventiva.

6 Consegna del «tax voucher»

Il «tax voucher» non contiene alcuna indicazione sui redditi. È una semplice conferma che la banca emittente non ha indicato sul conteggio dei redditi un importo superiore agli accrediti comunicati dal depositario.

Per fornire questa conferma, la banca estera deve paragonare, effettuando un calcolo di controllo, le comunicazioni del suo o dei suoi depositari con gli accrediti dei redditi da essa allestiti (punto 5.2.2) e gli attestati consegnati ad altre banche (punto 5.2.1).

Fatta salva la soluzione di cui al punto 7, il «tax voucher» può essere rilasciato solo se l'importo totale degli accrediti di dividendi da emettere non supera l'importo complessivo dei dividendi ricevuti e attestati dai depositari.

7 Versamento di un importo sostitutivo dell'imposta preventiva

In deroga al principio di cui al punto 6, il «tax voucher» può essere rilasciato se la banca estera versa all'AFC un importo (sostitutivo dell’imposta preventiva) corrispondente all'imposta

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preventiva per i titoli mancanti (vale a dire i «manufactured dividend»). Il versamento deve essere strutturato in funzione del titolo e della scadenza e dichiarato all'AFC mediante il modulo 102M.

8 Validità

Le presenti prescrizioni sono applicabili ai versamenti dei dividendi esigibili a decorrere dal 1° aprile 2008. Nella procedura di rimborso, i «tax voucher» sono pertanto richiesti per tutti i redditi giunti a scadenza dopo il 31 marzo 2008.

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9 Allegato 1: Modello per il «tax voucher»

Data del dividendo GG.MM.AAAA

N. valore/ISIN 1'234’567

Titolo Modello SA

Con la presente confermiamo

ƒ che l'importo dei redditi indicato nei conteggi dei redditi o in altri documenti rilasciati dal

nostro istituto e utilizzabili ai fini del rimborso dell'imposta preventiva svizzera non eccede l'importo dei redditi che ci è stato confermato da altre banche/altri depositari (per le eccezioni vedi n. 2), e

ƒ che se l'importo indicato nei conteggi dei redditi e/o in altri documenti rilasciati dal nostro

istituto e utilizzabili ai fini del rimborso dell'imposta preventiva svizzera dovesse eccedere l'importo dei redditi che ci è stato confermato da altre banche/altri depositari, il nostro istituto ha versato all'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, Svizzera, un importo corrispondente all'imposta preventiva dovuta sull'importo eccedente.

La presente conferma deve recare

ƒ il nome della persona responsabile, se allestita elettronicamente;

ƒ il nome e la firma della persona responsabile, se allestita manualmente.

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10 Allegato 2: Modello per la conferma tra banche/depositari

Titolo Modello SA

Valore/ISIN 1'234’567

Data del dividendo 14.03.2008

Con la presente confermiamo che sul deposito n. XXXXX avete ricevuto dal nostro istituto un accredito di

4'500 titoli a CHF 3.50, meno il 35% d’imposta preventiva, per il valore e la data del dividendo summenzionati.

Questa conferma comprende tutti gli addebiti e accrediti effettuati a posteriori provenienti dalla consegna di azioni «cum dividend» dal 14.3.2008 fino al ....... compreso.

Essa serve per il rilascio dei «tax voucher». In base alla prassi attuale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, potete consegnare il «tax voucher» ai clienti soltanto se l'importo figurante sui conteggi dei redditi o sulle attestazioni relative alla deduzione dell'imposta, rilasciati dal vostro istituto ai fini del rimborso dell'imposta preventiva, e/o sulle conferme fornite alle altre banche corrisponde al montante della presente conferma. Qualora questi conteggi/conferme superano l'importo che vi è stato confermato da altre banche/depositari, occore versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni à Berna, Svizzera, il montante corrispondente all’imposta preventiva dovuta sulla differenza tra questi due importi (importo sostitutivo dell'imposta preventiva). In caso contrario il «tax voucher» non può essere emesso.