Prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle cambiali e delle sottopartecipazioni
Circolare n° 46 · 24 luglio 2019 · Imposta preventiva, Tasse di bollo
Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle cambiali e delle sottopartecipazioni
In vigore
AFC · Circ. 46 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva e tasse di bollo
Imposta preventiva Tasse di bollo
Berna, 24 luglio 2019
Circolare n. 46
Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle cambiali e delle sottopartecipazioni
Indice
- 1 In generale2
- 1.1 Principio2
- 1.2 Raccolta collettiva di capitale2
- 1.2.1 Definizione2
- 1.2.2 Obbligazioni di prestiti2
- 1.2.3 Obbligazioni di cassa2
- 1.3 Titoli del mercato monetario2
- 1.4 Sottopartecipazioni a crediti2
- 2 Tassa di negoziazione3
- 2.1 Base legale3
- 2.1.1 Sottopartecipazioni3
- 2.1.2 Aliquote e calcolo della tassa3
- 2.1.3 Investimenti fiduciari a termine3
- 3 Imposta preventiva3
- 3.1 Base legale3
- 3.1.1 Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni quali obbligazioni4
- 3.1.2 Sottopartecipazioni quali averi di clienti4
- 3.1.3 Assenza di averi di clienti4
- 4 Sgravio di imposte alla fonte; trattenuta d’imposta4
- 5 Entrata in vigore4
1 In generale
1.1 Principio
I prestiti consorziali, i riconoscimenti di debito, le cambiali, i crediti contabili e le sottopartecipazioni, se servono a raccogliere collettivamente capitale o a consolidare impegni, devono essere considerati, ai fini delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva, come le obbligazioni di prestiti e di cassa o come i titoli del mercato monetario.
1.2 Raccolta collettiva di capitale
1.2.1 Definizione
Vi è una raccolta collettiva di capitale quando un debitore emette riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi ed emessi in più esemplari, destinati a essere offerti al pubblico e che servono al creditore per attestare, far valere o trasferire il credito. La presentazione, la denominazione, il mantello, il foglio cedole, la durata o i differenti valori nominali sono irrilevanti.
1.2.2 Obbligazioni di prestiti
Si ha un’obbligazione di prestiti quando un debitore accetta fondi alle stesse condizioni da più di dieci creditori che fanno riferimento alla stessa relazione di credito. L’importo complessivo del credito deve ammontare ad almeno 500’000 franchi.
1.2.3 Obbligazioni di cassa
1.2.3.1 Il debitore è una banca svizzera
Se le obbligazioni di cassa sono emesse da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche LBCR; RS 952.0), l’obbligo fiscale comincia con l’inizio dell’attività commerciale, a prescindere dal numero di creditori.
1.2.3.2 Il debitore non è una banca svizzera
Si ha un’obbligazione di cassa ai sensi della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) quando un debitore domiciliato in Svizzera (diverso da una banca) accetta costan- temente, a condizioni variabili, fondi da più di 20 creditori dietro emissione di riconoscimenti di debito. L’importo complessivo del credito deve ammontare ad almeno 500 000 franchi.
Per determinare il numero dei creditori non devono essere prese in considerazione le banche svizzere ed estere riconosciute come tali dalla legislazione bancaria in vigore nel Paese in cui hanno la propria sede.
1.3 Titoli del mercato monetario
Le obbligazioni con una durata contrattuale che non supera i 12 mesi devono essere considerate, nell’ottica delle tasse di bollo, come titoli del mercato monetario. La durata si calcola dal momento della creazione del rapporto obbligatorio fino alla scadenza (e non in base alla durata residua).
1.4 Sottopartecipazioni a crediti
Se un mutuo è rifinanziato mediante cessione di crediti parziali, il cedente crea obbligazioni o titoli a esse equiparabili (cfr. n. 1.2.1 più sopra) non appena il numero dei crediti parziali raggiunge un livello tale da far sorgere l’obbligo fiscale presso il debitore stesso del credito.
Si ha una sottopartecipazione quando il titolare (domiciliato in Svizzera o all’estero) di un credito proveniente da un mutuo cede parti di questo mutuo a uno o più investitori. Il modo in cui la sottopartecipazione viene realizzata non è rilevante, così come non lo è il momento in cui viene costituita (al momento dell’investimento iniziale o solo successivamente).
Va rilevato che una notifica al debitore non elimina l’esistenza di una sottopartecipazione.
2 Tassa di negoziazione
2.1 Base legale
Conformemente all’articolo 13 capoverso 2 lettera a numero 1 LTB le obbligazioni sono assoggettate alla tassa di negoziazione.
2.1.1 Sottopartecipazioni
In caso di sottopartecipazioni imponibili, occorre tener presente che il debitore delle stesse è sempre determinato in base al contratto di credito. Di conseguenza, i certificati emessi da una persona domiciliata in Svizzera concernenti sottopartecipazioni di un debitore domiciliato
all’estero sono assoggettati all’aliquota prevista per i titoli esteri. Per contro, le sottopartecipazioni create da una persona domiciliata all’estero sono soggette all’aliquota applicabile ai titoli svizzeri se il debitore è domiciliato in Svizzera.
2.1.2 Aliquote e calcolo della tassa
La tassa è calcolata sul controvalore e, secondo l’articolo 16 LTB, ammonta:
a. all’1,5 per mille per i documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera;
b. al 3,0 per mille per i documenti emessi da persone domiciliate all’estero.
Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro, è determinante il valore venale della controprestazione concordata. Conformemente all’articolo 28 LTB, le valute estere devono essere convertite in franchi svizzeri.
2.1.3 Investimenti fiduciari a termine
Ai fini della tassa di negoziazione, dall’accentramento («pooling») di investimenti fiduciari non risultano sottopartecipazioni imponibili.
3 Imposta preventiva
3.1 Base legale
L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi, in particolare da obbligazioni rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera e da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a e d LIP).
3.1.2 Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni quali
obbligazioni
Qualora dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle sottopartecipazioni, delle cambiali e titoli simili servono alla raccolta collettiva di capitale ai sensi dei numeri 1.2–1.4, gli interessi di queste obbligazioni o i documenti a esse assimilati soggiacciono all’imposta preventiva se il debitore del credito è una persona domiciliata in Svizzera.
3.1.3 Sottopartecipazioni quali averi di clienti
Gli interessi da sottopartecipazioni a un credito da mutuo nei confronti di un debitore domiciliato in Svizzera o all’estero possono sottostare all’imposta preventiva in quanto averi di clienti. È il caso, per esempio, di una banca che cede crediti parziali ed è debitrice nei confronti dei sottopartecipanti.
3.1.4 Assenza di averi di clienti
Se una banca trasferisce sottopartecipazioni mediante cessione di crediti parziali, tale cessione non costituisce un avere di clienti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
deve trattarsi di una cessione di crediti, conformemente agli articoli 164 e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Non deve trattarsi di un regresso, di una garanzia, di una fideiussione o simile. Ciò presuppone che le parti contraenti rispettino le condizioni originali convenute (tasso d’interesse, durata, valuta) e che non le abbiano dunque modificate. Per contro, è ammessa una modifica del prezzo di acquisto conformemente alle condizioni di mercato;
la cessione di crediti parziali deve essere provata, su richiesta, come segue:
o devono essere presentati atti scritti redatti all’epoca della cessione che consentano di dimostrare il contenuto dei negozi giuridici conclusi con il debitore (o il predecessore del cedente) e i sottopartecipanti;
o il cedente deve annotare le cessioni effettuate in un apposito registro.
4 Sgravio di imposte alla fonte; trattenuta d’imposta
Per le sottopartecipazioni che non costituiscono averi di clienti secondo il numero 3.1.3, lo sgravio delle imposte alla fonte estere sui redditi spetta ai sottopartecipanti.
La banca svizzera è tenuta a versare, a carico dei sottopartecipanti, le trattenute supplementari d’imposta.
5 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione e sostituisce il promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni S-02.128 del 29 ottobre 1992.