Obbligazioni
Circolare n° 47 · 25 luglio 2019 · Imposta preventiva
In vigore
AFC · Circ. 47 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva e tasse di bollo
Imposta preventiva
Berna, 25 luglio 2019
Circolare n. 47
Obbligazioni
Indice
- 1 Definizione2
- 1.1 Obbligazioni di prestiti2
- 1.2 Obbligazioni di cassa2
- 1.3 Rapporti di debito individuali2
- 2 Definizione di persona domiciliata in Svizzera2
- 3 Inizio dell’obbligo fiscale2
- 3.1 Obbligazioni di prestiti2
- 3.2 Obbligazioni di cassa3
- 3.3 Rapporti di debito individuali3
- 4 Obbligo di annunciarsi3
- 5 Riscossione dell’imposta preventiva3
- 6 Procedura di rendiconto per l’imposta preventiva3
- 7 Titoli del mercato monetario e crediti contabili4
- 8 Entrata in vigore4
1 Definizione
Il concetto di obbligazione utilizzato ai fini delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva è stato definito all’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211). Tale significato è più ampio rispetto a quello della definizione prevista nelle norme in materia di titoli di credito (cfr. art. 965 segg. della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni]; CO;
RS 220) e a quello della definizione in uso nel settore commerciale e bancario. Sono quindi obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi ed emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale di terzi, offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni.
1.1 Obbligazioni di prestiti
Le obbligazioni di prestiti sono titoli emessi in più esemplari alle stesse condizioni. Consistono in operazioni di credito unitarie e chiuse.
1.2 Obbligazioni di cassa
Le obbligazioni di cassa sono titoli emessi in più esemplari continuamente e a condizioni variabili.
1.3 Rapporti di debito individuali
I rapporti di debito individuali comprendono la conclusione di mutui individuali e i collocamenti privati emessi a fronte dell’emissione di riconoscimenti di debito. Queste forme di finanziamento sono caratterizzate dal fatto che un mutuatario domiciliato in Svizzera conclude un contratto di mutuo (mutuo individuale) con un unico mutuante domiciliato in Svizzera o all’estero (generalmente banche o investitori istituzionali); nel caso dei collocamenti privati (detti anche «club deal») tali mutui sono cartolarizzati alle stesse condizioni sotto forma di titoli di credito e collocati presso una cerchia ristretta di investitori sotto forma di titoli, notes, buoni di cassa, cambiali, certificati ecc. Per stabilire se i rapporti di debito individuali rappresentano mutui individuali, prestiti oppure obbligazioni di cassa occorre considerare, da un lato, la forma del contratto di credito e, dall’altro, l’attività di emissione del debitore.
2 Definizione di persona domiciliata in Svizzera
Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero (cfr. art. 4 cpv. 1 LTB e art. 9 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [LIP; RS 642.21]).
3 Inizio dell’obbligo fiscale
3.1 Obbligazioni di prestiti
Si ha un’obbligazione di prestiti ai sensi della LTB e della LIP quando un debitore domiciliato in Svizzera accetta fondi alle stesse condizioni da più di dieci creditori dietro emissione di riconoscimenti di debito. L’importo complessivo del credito deve ammontare ad almeno 500 000 franchi.
3.2 Obbligazioni di cassa
Si ha un’obbligazione di cassa ai sensi della LTB e della LIP quando un debitore domiciliato in Svizzera (diverso da una banca) accetta costantemente, a condizioni variabili, fondi da più di 20 creditori dietro emissione di riconoscimenti di debito. L’importo complessivo del credito deve ammontare ad almeno 500 000 franchi.
Se le obbligazioni di cassa sono emesse da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche LBCR ; RS 952.0), l’obbligo fiscale comincia con l’inizio dell’attività commerciale, a prescindere dal numero di creditori.
Per determinare il numero dei creditori non devono essere prese in considerazione le banche svizzere ed estere riconosciute come tali dalla legislazione bancaria in vigore nel Paese in cui hanno la propria sede.
3.3 Rapporti di debito individuali
I mutui individuali non cartolarizzati non sono considerati collocamenti privati. Un rifinanziamento di tali mutui mediante cessione di crediti parziali è qualificato come raccolta collettiva di capitale soltanto nel momento in cui viene superato l’importo di riferimento menzionato al numero 3.1 (cfr. n. 1.4 della circolare n. 46 «Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle cambiali e delle sottopartecipazioni» del 24.07.2019).
Nel caso dei collocamenti privati, nell’ambito dei quali vengono emessi riconoscimenti di debito scritti, vale il principio secondo cui il numero dei riconoscimenti di debito emessi per ogni collocamento privato corrisponde al numero dei creditori.
Di conseguenza, un collocamento privato deve essere considerato un’obbligazione secondo il numero 3.1 se vengono emessi più di dieci riconoscimenti di debito.
Si ha un’obbligazione di cassa secondo il numero 3.2 quando il numero totale di creditori di tutti i collocamenti privati e i mutui individuali è superiore a 20.
4 Obbligo di annunciarsi
Se le condizioni illustrate in precedenza si applicano alla vostra istituzione, vi preghiamo di annunciarvi per iscritto alla nostra amministrazione.
5 Riscossione dell’imposta preventiva
L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da obbligazioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. a LIP).
L’obbligazione fiscale spetta all’emittente del titolo domiciliato in Svizzera (art. 10 cpv. 1 LIP).
6 Procedura di rendiconto per l’imposta preventiva
L’imposta sui redditi delle obbligazioni di prestiti deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale (art. 18 OIPrev).
L’imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa deve essere dichiarata sul modulo ufficiale e pagata come segue (art. 19 cpv. 1 e 2 OIPrev):
• versando, entro 30 giorni dalla fine del trimestre civile, un importo calcolato in modo approssimativo per i redditi (interessi) divenuti esigibili in questo periodo;
• versando, entro 30 giorni dalla fine dell’ultimo trimestre civile, un importo calcolato in modo esatto per i redditi (interessi) divenuti esigibili nel corso dell’intero anno civile, dedotte le imposte pagate per i primi tre trimestri.
7 Titoli del mercato monetario e crediti contabili
Per quanto concerne i titoli del mercato monetario e i crediti contabili si rimanda al promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni S-02.130.1 del 1 maggio 1999 (disponibile solo in francese e tedesco).
8 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione e sostituisce il promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni S-02.122.1 del 1 maggio 1999.