Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Comunicazione 003-V-2016 · 28 ottobre 2016 · Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · Com. 003-V-2016 · Italiano
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Comunicazione-003-V-2016-i del 28.10.2016
Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica. Le nuove disposizioni saranno messe in vigore dal Consiglio federale, ciò che avverrà non prima del mese di febbraio 2017.
Le modifiche relative alla prassi attuale fanno capo alla proposta 13.479 (Iniziativa
parlamentare Gasche riguardante la procedura di notifica). Le Camere federali hanno
approvato una modifica di legge in tal senso il 30 settembre 2016.
Secondo le nuove disposizioni, una notifica tardiva di una prestazione imponibile nell’ambito dell’imposta preventiva non comporterà più l’estinzione del diritto di avvalersi della procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. L’obbligo di pagare gli interessi di mora sarà soppresso. Inoltre, gli interessi di mora già fatturati e/o pagati saranno annullati rispettivamente rimborsati. Le nuove disposizioni legali consentono inoltre di sanzionare il mancato rispetto del termine legale con una multa in applicazione dell’articolo 64 LIP.
Gli interessi di mora pagati a partire dal 2011 nell’ambito di distribuzioni all’interno di gruppi societari potranno dunque essere restituiti. Affinché le società toccate da questa situazione possano far valere i propri diritti, esse dovranno farne domande dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 70 cpv. 2 nLIP); non ci saranno restituzioni d’ufficio. Secondo i nuovi articoli, nessun interesse rimuneratorio è dovuto in relazione a queste restituzioni.
Secondo la pubblicazione nel Foglio federale n° 40 del 11 ottobre 2016, il termine di
referendum scade il 19 gennaio 2017. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
L’AFC preparerà per la restituzione una procedura facilitata e senza burocrazia che verrà comunicata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Occorre rilevare che, secondo i nuovi articoli (in particolare l’art. 70c al. 2 nLIP), il
versamento di interessi remuneratori non è previsto e perfino esplicitamente escluso.
Allegato:
Legge federale sull’imposta preventiva (modifica del 30 settembre 2016)
I: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/6867.pdf