Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2014 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2014
Lettera circolare n° 109 · 23 agosto 2013 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 109 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 23 agosto 2013
DB-434.4 / 442 / HAJ / ED
Lettera circolare
Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2014 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2014
1. Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2014
Deduzioni forfetarie delle spese professionali
Le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2014 non subiscono nessun adeguamento rispetto all’anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008
dell’appendice all’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta rimane dunque applicabile come tale.
Principi per la valutazione dei proventi in natura
I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento.
I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per
l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili come tali (vedi allegati alla lettera circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).
2. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2014
La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno precedente l’inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c’è nessuna compensazione. Così è già stato per l’anno fiscale 2013. Determinante rimane perciò lo stato dell’indice al 30 giugno 2011 pari a 161.9 punti (base dicembre 1982 = 100). L’indice al 30 giugno 2013 ammontava a 160.0 punti, ciò che corrisponde ad una diminuzione dell’1.2 per cento.
In considerazione del rincaro negativo non vi sarà dunque nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2014.
Divisione Vigilanza Cantoni
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Daniel Emch
Capo