Tassi d’interesse 2014 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri
Lettera circolare n° 114 · 31 gennaio 2014 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 114 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 30 gennaio 2014
Pur/Ds
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2014 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri
La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’Ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L’imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]).
Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal 1° gennaio 2014, sui seguenti tassi d’interesse:
Tassi d'interesse
1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse
è dovuto su capitale di terzi 1 ½ %
1.2 finanziati tramite fondi di terzi oneri propri + ¼ - ½ % *
almeno 1 ½ %
* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %
- superiori a CHF 10 mio: ¼ %
2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:
Costruzione di Industria,
case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura
2.1 Crediti immobiliari:
- sulla prima frazione del prestito corrispondente
all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore
venale dell'immobile 1 ½ % 2 %
- sulla parte rimanente, 2 ¼ % ** 2 ¾ % ** tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:
• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni
edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di
vacanza e immobili aziendali;
• fino ad un massimo dell'80 %
del valore venale degli altri immobili.
2.2 Crediti d’esercizio:
- commercio e industria 3 ¾ % **
- holding e società d’amministrazione di patrimoni 3 ¼ % **
** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l’eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.
Divisione Controllo Esterno
Gilbert Purro
Il capo