Tassi d’interesse 2016 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

Lettera circolare n° 141 · 24 febbraio 2016 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 141 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 24 febbraio 2016

Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d’interesse 2016 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L’imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal 1° gennaio 2016, sui tassi d’interesse menzionati all’ultima pagina di questa lettera-circolare (valori indicativi). Gli stessi sono determinati da un lato sui tassi SWAP a 5 anni e dall’altro sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali.

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I tassi d’interesse secondo la tabella sono applicabili come segue:

1. Per anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini

Nel caso in cui il tasso d’interesse in valuta estera è inferiore al tasso d’interesse indicato nella lettera-circolare dell’AFC tassi d’interesse 2016 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 23 febbraio 2016, allora deve essere almeno applicato il tasso d’interesse per i franchi svizzeri.

Questi tassi d’interesse sono validi per gli anticipi o i prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini nella misura in cui sono finanziati tramite fondi propri.

Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all’importo dei finanziamenti ricevuti, sulla base dei tassi d’interesse dovuti sugli stessi con l’aggiunta di un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d’interesse indicati nella presente lettera-circolare.

2. Per anticipi o prestiti da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vi-

cini

Ai sensi di una soluzione „safe haven“, i tassi d’interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi. Qualora il tasso d’interesse accertato in valuta estera risulti essere inferiore a quello indicato nella lettera- circolare dell’AFC tassi d’interesse 2016 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 23 febbraio 2016, è ammessa fiscalmente una remunerazione fino a concorrenza del tasso d’interesse in franchi svizzeri.

È tuttavia possibile far valere tassi d’interesse più alti sulla base del confronto con terze persone. In questo caso vi è inoltre da giustificare economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.

Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l’eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare AFC n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

3. Per la valutazione di aziende

Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per valutare un’azienda, ai tassi d’interesse sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %. Tale supplemento ammonta in ogni caso ad almeno il 5 %.

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Poiché tuttavia il tasso d’interesse per le valutazioni a partire dal 2004 per gli Yen giapponesi (JPY) è, rispettivamente era, inferiore al tasso d’interesse per i franchi svizzeri, i relativi tassi d’interesse sono indicati separatamente.

Paese Valuta 2011 2012 2013 2014 20152016

Unione Europea EUR 3.0 2.5 1.75 2.0 1.0 1.0 USA USD 2.5 2.0 1.75 2.25 2.25 2.25 Arabia Saudita SAR 3.0 2.75 2.25 n.a. n.a. n.a. Australia AUD 6.0 5.0 4.0 4.5 3.5 3.25 Bulgaria BGN 5.5 4.75 4.75 2.0 2.75 3.75 Canada CAD 3.0 2.25 2.25 3.0 2.25 2.0 Ceca, Repubblica CZK 3.0 2.5 1.75 2.0 1.0 1.25 Cina CNY n.a. n.a. 4.25 5.25 5.0 4.25 Corea del Sud KRW 4.5 4.25 3.5 3.75 2.75 2.5 Croazia HRK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.5 Danimarca DKK 3.0 2.5 2.0 2.25 1.25 1.5 Emirati Arabi Uniti AED n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.25 Giappone (valutazioni) JPY 1.5 1.25 1.0 1.25 1.0 1.75 Giappone (prestiti) JPY 2.25 1.5 1.5 1.5 1.0 1.75 Gran Bretagna GBP 3.0 2.5 1.75 2.5 2.0 2.25 Hong Kong HKD 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 2.25 India INR n.a. n.a. 6.5 8.25 n.a. n.a. Israele ILS n.a. n.a. n.a. 3.25 1.75 1.75 Malaysia MYR n.a. n.a. 4.0 4.5 4.75 5.0 Messico MXN n.a. n.a. n.a. 6.0 n.a. n.a. Norvegia NOK 4.0 3.75 3.25 3.5 2.0 2.0 Nuova Zelanda NZD 5.5 4.5 3.75 5.0 4.5 3.75 Polonia PLN 5.5 5.5 5.0 4.5 2.5 2.75 Romania RON 6.0 6.0 n.a. n.a. n.a. 3.75 Russia RUB 7.5 8.5 9.0 8.0 n.a. n.a. Singapore SGD 2.5 2.0 1.75 2.25 2.25 3.25 Sud Africa, Rep. del ZAR 8.0 7.75 6.5 8.0 7.5 8.5 Svezia SEK 3.5 3.0 2.5 3.0 1.25 1.25 Tailandia THB 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 Turchia TRY 10.0 9.75 n.a. n.a. n.a. n.a. Ungheria HUF 7.0 7.75 7.0 5.0 3.0 2.75

Leggenda: n.a.: not available (non disponibile)

Divisione Controllo Esterno

Gilbert Purro Il capo