Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2017 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2017

Lettera circolare n° 143 · 18 agosto 2016 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 143 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 18 agosto 2016

DB-434.4 / 442 / HAJ / ED

Lettera circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2017 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2017

1 Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2017

1.1 Deduzioni forfetarie delle spese professionali

Le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2017 non subiscono nessun adeguamento rispetto all’anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008 dell’appendice all’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini

dell’imposta federale diretta rimane dunque applicabile come tale.

1.2 Principi per la valutazione dei proventi in natura

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento.

I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per

l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili come tali per l’anno fiscale 2017 (vedi allegati alla lettera circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).

2 Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2017

La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 giugno precedente l’inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c’è nessuna compensazione. Gli effetti della progressione a freddo sono stati compensati l’ultima volta per l’anno fiscale 2012 (indice determinante al 30 giugno 2011 = 161.9 punti, base dicembre 1982 = 100). Il 30 giugno 2016 l’indice determinante per la compensazione degli effetti della progressione a freddo ammontava a 157.8 punti.

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Essendo inferiore dell’4.1 per cento rispetto all’ultima compensazione avvenuta per l’anno fisca-

le 2012, un adattamento delle tariffe e deduzioni per l’anno fiscale 2017 non è necessario.

Divisione Vigilanza Cantoni

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Daniel Emch

Capo