Tassi d’interesse 2006 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
Lettera circolare n° 23 · 26 gennaio 2006 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 23 · Italiano
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Divisione principale imposta Administration fédérale des contributions AFC federale diretta, imposta preventiva, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC tasse di bollo Administraziun federala da taglia AFT
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 26 gennaio 2006
Su/Ds
Alle amministrazioni cantonali
dell’imposta federale diretta
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2006 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunera i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. Queste
prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all’imposta preventiva del 35 % ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale su l’imposta preventiva (LIP) e dell’art. 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d’esecuzione (OIPrev) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d’interesse, validi a partire dal 1° gennaio 2006:
Tassi d'interesse
1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:
1.1 finanziati tramite fondi propri e quando nessun interesse
è dovuto su capitale di terzi: 2 1/4 %
1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + 1/4 - 1/2 % *
almeno 2 1/4 %
* - fino e compreso CHF 10 mio: 1/2 %
- superiori a CHF 10 mio: 1/4 %
2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:
Costruzione di Industria,
case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura
2.1 Crediti immobiliari:
- su una prima frazione del prestito corrispondente
all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore
venale dell'immobile 2 3/4 % 3 1/4 %
- sul rimanente, 3 3/4 % ** 4 1/4 % ** fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni
edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di
vacanza e immobili aziendali e ad un massimo dell'80 %
del valore venale degli altri immobili
2.2 Crediti d’esercizio:
- commercio e industria: 4 1/4 % **
- holding e società d’amministrazione di patrimoni 3 3/4 % **
** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in considerazione l’esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi rimandiamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, che è pure applicabile dal profilo dell’imposta preventiva e della tassa di bollo (http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kreis/i/w97-006i.pdf).
DIVISIONE REVISIONI
Il capo
H.R. Suter