Tassi d’interesse 2010 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

Lettera circolare n° 72 · 28 gennaio 2010 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 72 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 28 gennaio 2010

Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d’interesse 2010 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunera i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di perso- ne a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. Queste prestazioni

valutabili in denaro soggiacciono all’imposta preventiva del 35 % ai sensi dell’articolo 4

capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’ imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 della relativa ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sull’ imposta preventiva (OIPrev) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d’interesse, validi a partire dal 1° gennaio 2010:

Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:

1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse

è dovuto su capitale di terzi: 2 ¼ %

1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + ¼ - ½ % *

almeno 2 ¼ %

* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %

- superiori a CHF 10 mio: ¼ %

2

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:

Costruzione di Industria, case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura

2.1 Crediti immobiliari:

- sulla prima frazione del prestito corrispondente

all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore

venale dell'immobile 2 ¼ % 2 ¾ %

- sulla parte rimanente, 3 % ** 3 ½ % ** tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:

- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni

edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di

vacanza e immobili aziendali;

- fino ad un massimo dell'80 %

del valore venale degli altri immobili.

2.2 Crediti d’esercizio:

- commercio e industria: 4 ½ % **

- holding e società d’amministrazione di patrimoni 4 % **

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in consi- derazione l’esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi riman- diamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, che è pure applicabile dal profilo dell’imposta preventiva e della tassa di bollo.

Divisione Controllo Esterno

Gilbert Purro

Il capo