Tassi d’interesse 2010 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
Lettera circolare n° 72 · 28 gennaio 2010 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 72 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 28 gennaio 2010
Pur/Ds
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2010 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunera i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di perso- ne a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. Queste prestazioni
valutabili in denaro soggiacciono all’imposta preventiva del 35 % ai sensi dell’articolo 4
capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’ imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 della relativa ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sull’ imposta preventiva (OIPrev) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d’interesse, validi a partire dal 1° gennaio 2010:
Tassi d'interesse
1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse
è dovuto su capitale di terzi: 2 ¼ %
1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + ¼ - ½ % *
almeno 2 ¼ %
* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %
- superiori a CHF 10 mio: ¼ %
2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:
Costruzione di Industria, case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura
2.1 Crediti immobiliari:
- sulla prima frazione del prestito corrispondente
all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore
venale dell'immobile 2 ¼ % 2 ¾ %
- sulla parte rimanente, 3 % ** 3 ½ % ** tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:
- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni
edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di
vacanza e immobili aziendali;
- fino ad un massimo dell'80 %
del valore venale degli altri immobili.
2.2 Crediti d’esercizio:
- commercio e industria: 4 ½ % **
- holding e società d’amministrazione di patrimoni 4 % **
** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in consi- derazione l’esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi riman- diamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, che è pure applicabile dal profilo dell’imposta preventiva e della tassa di bollo.
Divisione Controllo Esterno
Gilbert Purro
Il capo