Tassi d’interesse 2011 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
Lettera circolare n° 82 · 3 febbraio 2011 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 82 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 3 febbraio 2011
Pur/Ds
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2011 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro
La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunera i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. Queste prestazioni
valutabili in denaro soggiacciono all’imposta preventiva del 35 % ai sensi dell’articolo 4
capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 della relativa ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 (OI-Prev) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d’interesse,
validi a partire dal 1° gennaio 2011:
Tassi d'interesse
1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse
è dovuto su capitale di terzi: 2 ¼ %
1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + ¼ - ½ % *
almeno 2 ¼ %
* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %
- superiori a CHF 10 mio: ¼ %
2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:
Costruzione di Industria, case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura
2.1 Crediti immobiliari:
- sulla prima frazione del prestito corrispondente
all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore
venale dell'immobile 2 % 2 ½ %
- sulla parte rimanente, 2 ¾ % ** 3 ¼ % ** tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:
- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni
edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di
vacanza e immobili aziendali;
- fino ad un massimo dell'80 %
del valore venale degli altri immobili.
2.2 Crediti d’esercizio:
- commercio e industria: 4 ½ % **
- holding e società d’amministrazione di patrimoni 4 % **
** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in considerazione l’esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi rimandiamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, che è pure applicabile dal profilo dell’imposta preventiva e della tassa di bollo.
Divisione Controllo Esterno
Gilbert Purro
Il capo