Tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

Lettera circolare n° 93 · 21 febbraio 2012 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 93 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 21 febbraio 2012

Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’Ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L’imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal

1° gennaio 2012, sui seguenti tassi d’interesse:

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Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): almeno:

1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse

è dovuto su capitale di terzi: 1 ½ %

1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + ¼ - ½ % *

almeno 1 ½ %

* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %

- superiori a CHF 10 mio: ¼ %

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:

Costruzione di Industria,

case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura

2.1 Crediti immobiliari:

- sulla prima frazione del prestito corrispondente

all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore

venale dell'immobile 1 ½ % 2 %

- sulla parte rimanente, 2 ¼ % ** 2 ¾ % ** tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:

• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni

edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di

vacanza e immobili aziendali;

• fino ad un massimo dell'80 %

del valore venale degli altri immobili.

2.2 Crediti d’esercizio:

- commercio e industria 3 ¾ % **

- holding e società d’amministrazione di patrimoni 3 ¼ % **

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l’eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Divisione Controllo Esterno

Gilbert Purro

Il capo