Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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espressi a favore di un termine più lungo ritengono necessario intervenire con urgenza per permettere il risarcimento dei danni tardivi e propongono di far decorrere il termine solo dal momento in cui sopraggiunge il danno. I detrattori della proposta sottolineano che il termine generale di prescrizione previsto nel Codice delle obbligazioni è di dieci anni. Sono inoltre del parere che una tale estensione causerebbe problemi procedurali e probatori tali da creare incertezza giuridica. Alcuni di loro approvano invece l’estensione del termine in casi speciali.
• Quanto alle disposizioni di procedura, sono principalmente contestate le agevolazioni probatorie (art. 56d cpv. 2 AP-CO). È stata respinta dalla maggioranza la facoltà conferita al giudice di accontentarsi di una verosimiglianza «convincente». Tre Cantoni, il PLR, il PS e nove organizzazioni hanno approvato di principio la possibilità conferita al giudice di fissare l’ammontare del risarcimento in funzione del grado di verosimiglianza, respinta invece da otto Cantoni, dal PLS, dall'UDC e da dieci organizzazioni. Hanno suscitato vive critiche o sono state respinte le disposizioni sulle spese processuali e ripetibili (art. 56f e 56g AP-CO) e sull’anticipo provvisionale dell’indennità (art. 56h AP-CO).
4. Revisione di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni e di altre leggi
federali
Le disposizioni di altre leggi federali hanno suscitato poche osservazioni. La revisione proposta della legge sulle ferrovie e sul trasporto pubblico è stata considerata troppo severa dalle associazioni interessate, nella misura in cui prevede una responsabilità oggettiva aggravata in caso di danni causati ai bagagli o alle merci. Per quanto concerne la revisione della legge sulla protezione dell’ambiente, è stata preferita la variante che propone di mantenere in tale legge una norma specifica sulla responsabilità (art. 59a AP-LPAmb) e che addossa all’autore del danno le spese che lo Stato ha sostenuto per prevenire il danno, determinarne l’esistenza e porvi rimedio nel quadro di una procedura amministrativa. Numerosi partecipanti alla consultazione propongono di mantenere l'articolo 15 della legge sulla pesca (risarcimento della diminuzione del rendimento piscicolo delle acque danneggiate, calcolato in modo astratto).
5. Conclusione
Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente le proposte di revisione ed è altresì favorevole, di principio, al concetto dell’avamprogetto. La maggior parte delle innovazioni non riesce tuttavia ad accogliere un consenso. La preoccupazione principale riguarda la tendenza, attribuita all’avamprogetto, ad inasprire la responsabilità o a migliorare la posizione giuridica della persona lesa. Anche se ciò non corrisponde alle intenzioni degli autori dell’avamprogetto, si teme un allargamento sconsiderato della responsabilità. Alcune posizioni dogmatiche fondamentali dell’avamprogetto sono state segnatamente criticate dal mondo accademico. Infine, i Cantoni giudicano negativamente il ridimensionamento della responsabilità di diritto pubblico.