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Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 4 pagine
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Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela
(OABCT)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile1,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni di una persona posta:
a. sotto una forma di curatela che implichi poteri di amministrazione dei beni; o
b. sotto tutela.
Art 2 Principi relativi all’investimento dei beni
1
I beni dell’interessato devono essere investiti in modo sicuro e redditizio.
2
Nell’investire i beni occorre privilegiare la sicurezza rispetto al rendimento.
3
Il rischio d’investimento va contenuto ripartendo i beni tra diverse categorie d’investimento, regioni e settori economici.
Art. 3 Investimento di denaro contante
Il curatore o il tutore investe entro un mese il denaro contante che non sia necessario a coprire i bisogni ordinari dell’interessato in un futuro prevedibile.
Art. 4 Custodia di valori
1
I titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili vanno depositati in una banca soggetta alla legge dell’8 novembre 19342 sulle banche. In via eccezionale, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano depositati in un proprio locale a prova di incendio e di furto.
RS ..........
1RS 210
2 RS 952.0
2011–......