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Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 4 pagine

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Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela

(OABCT)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni di una persona posta:

a. sotto una forma di curatela che implichi poteri di amministrazione dei beni; o

b. sotto tutela.

Art 2 Principi relativi all’investimento dei beni

1

I beni dell’interessato devono essere investiti in modo sicuro e redditizio.

2

Nell’investire i beni occorre privilegiare la sicurezza rispetto al rendimento.

3

Il rischio d’investimento va contenuto ripartendo i beni tra diverse categorie d’investimento, regioni e settori economici.

Art. 3 Investimento di denaro contante

Il curatore o il tutore investe entro un mese il denaro contante che non sia necessario a coprire i bisogni ordinari dell’interessato in un futuro prevedibile.

Art. 4 Custodia di valori

1

I titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili vanno depositati in una banca soggetta alla legge dell’8 novembre 19342 sulle banche. In via eccezionale, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano depositati in un proprio locale a prova di incendio e di furto.

RS ..........

1RS 210

2 RS 952.0

2011–......