Progetto
Consultazione 2015/27: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
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Ordinanza Disegno sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modificazione del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti
Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.
II
La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS ..........
1 RS 832.202
2014–......