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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Allegato 5 (art. 35, 36)

Etichettatura

1 Etichetta ufficiale per materiale certificato (s.l.)

a. Informazioni prescritte:

1. la dicitura «norme e regole UE»;

2. lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

3. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

4. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rila-

sciato dall'organismo ufficiale responsabile;

5. il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di

serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

6. la denominazione botanica;

7. la categoria, e per il materiale di base anche il numero di generazio-

ne;

8. la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso

dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

9. la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciu-

ta», se del caso;

10. la quantità;

11. il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato

membro di etichettatura;

12. l'anno di emissione;

13. nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta:

l'anno di emissione dell'etichetta originale.

b. Requisiti complementari:

L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, è facilmente visibile e leggibile.