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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici
legato III del regolamento (CE) n. 1235/20084, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; oppure
c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità di controllo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d'applicazione geografico.
3. Norme di produzione:
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
4. Autorità competente:
European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3
5. Enti di certificazione:
Enti o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n.
834/2007
6. Certificato di controllo: non necessario.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.
Stati Uniti
1. Categorie di prodotti:
Categoria di prodotti Codice Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Soltanto vino ottenuto e designato secondo essere utilizzati come derrate alimentari l'ordinanza sull'agricoltura biologica Prodotti agricoli trasformati destinati ad E essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura
4 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.