Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali

Stato su Fedlex: Concluse · Apertura 21 giugno 2023 · Termine 12 ottobre 2023 · Segreteria di Stato della migrazione (DFGP)

Fedlex · Consultazione 2023/2

Il 16 dicembre 2022 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Per l’applicazione sono necessarie disposizioni esecutive nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). In caso di fermo in un centro di partenza cantonale deve poter essere corrisposto un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi al giorno. Occorre inoltre stabilire quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera.