Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
N. 4.1.9
4.1.9 L’impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è autorizzato sol-
tanto se non provoca problemi agli animali selvatici. Dopo ogni avvicendamento di parco o di pascolo devono essere immediatamente rimosse.
Il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di garantire la protezione degli animai selvatici.
N. 4.1.10
4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti-
colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.
N. 4.2.9
4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti-
colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.