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Consultazione 2024/51: Modifica della legge sul libero passaggio: proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e · 3 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

1terDeve comunicare al più presto al nuovo istituto di previdenza a quale istituto di previdenza era affiliato in precedenza. Se l’assicurato non effettua questa

comunicazione, l’istituto di previdenza deve procurarsi l’informazione in altro modo.

Art. 3a Deposito temporaneo presso un istituto di libero passaggio

1Un assicurato che esce da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 19a ed entra in un istituto di previdenza che non prevede la possibilità di scegliere la strategia d’investimento può esigere che la prestazione d’uscita risultante dalla strategia d’investimento da lui scelta sia trasferita a un istituto di libero passaggio. Il trasferimento a due istituti di libero passaggio non è ammesso.

2Su ordine dell’assicurato, ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio, l’istituto di libero passaggio versa la prestazione d’uscita di cui al capoverso 1 al nuovo istituto di previdenza. Il versamento all’assicurato non è consentito.

3Il precedente istituto di previdenza comunica:

a. al nuovo istituto di previdenza:

1. l’istituto di libero passaggio,

2. la data del caso di libero passaggio;

b. all’istituto di libero passaggio:

1. il fatto che si tratta di una prestazione d’uscita secondo il capoverso 1,

2. il nuovo istituto di previdenza,

3. la data del caso di libero passaggio.

4Se entro due anni dall’insorgere del caso di libero passaggio l’assicurato cambia istituto di libero passaggio, il precedente istituto di libero passaggio:

a. informa il nuovo istituto di previdenza del cambiamento;

b. trasmette al nuovo istituto di libero passaggio le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b.

5Se l’assicurato lascia il nuovo istituto di previdenza entro due anni dall’insorgere del caso di libero passaggio e non intraprende alcuna nuova attività lucrativa soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, questo istituto di previdenza può versare la prestazione d’uscita a un solo ulteriore istituto di libero passaggio.

6Se il nuovo istituto di previdenza deve versare prestazioni di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità prima di aver ricevuto la prestazione d’uscita dall’istituto di libero passaggio, quest’ultimo deve trasferirgli la prestazione d’uscita.

Art. 4 cpv. 2bis, secondo periodo, e 2ter

2bisConcerne soltanto il testo tedesco