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Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 2 pagine
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Legge federale Progetto preliminare
sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio
nazionale del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge federale del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 64a Scorte di vini a denominazione di origine controllata
1I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti le scorte di vini a denominazione di origine controllata che possono essere costituite dai vinificatori.
2Le scorte di vini sono costituite al momento dell’incantinamento e sono ottenute da uve che adempiono i requisiti concernenti i vini a denominazione controllata e la cui quantità supera la resa massima cantonale ma è inferiore alla resa massima stabilita dal Consiglio federale.
3I vinificatori che intendono costituire scorte di vini presentano una domanda all’autorità cantonale competente.
4La vendita, la cessione o l’utilizzazione delle scorte di vini è possibile previa autorizzazione del Cantone e nel rispetto della pertinente legislazione cantonale.
5
Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la gestione annuale delle scorte di vini. Può prescrivere requisiti che i Cantoni devono soddisfare, segnatamente per quanto concerne il controllo e le modalità di liberazione delle scorte di vini nonché i doveri dei vinificatori.
RS ..........
1FF 2025 ...
2FF 2025 ...
3 RS 910.0
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