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Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 2 pagine

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Legge federale Progetto preliminare

sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio

nazionale del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge federale del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 64a Scorte di vini a denominazione di origine controllata

1I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti le scorte di vini a denominazione di origine controllata che possono essere costituite dai vinificatori.

2Le scorte di vini sono costituite al momento dell’incantinamento e sono ottenute da uve che adempiono i requisiti concernenti i vini a denominazione controllata e la cui quantità supera la resa massima cantonale ma è inferiore alla resa massima stabilita dal Consiglio federale.

3I vinificatori che intendono costituire scorte di vini presentano una domanda all’autorità cantonale competente.

4La vendita, la cessione o l’utilizzazione delle scorte di vini è possibile previa autorizzazione del Cantone e nel rispetto della pertinente legislazione cantonale.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la gestione annuale delle scorte di vini. Può prescrivere requisiti che i Cantoni devono soddisfare, segnatamente per quanto concerne il controllo e le modalità di liberazione delle scorte di vini nonché i doveri dei vinificatori.

RS ..........

1FF 2025 ...

2FF 2025 ...

3 RS 910.0

2024-... «%ASFF_YYYY_ID»