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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten

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Articolo 25 capoverso 2 lettera f

Le eure semiospedaliere non sono dispensate solo negli istituti di eure semiospedaliere, ma possono essere offerte anehe dagli ospedali. Si propone di modifieare in tal senso il testo tedeseo.

Articolo 35 capoverso 2 lettera i

In base all'artieolo 25 eapoverso 2 lettera f, la formulazione tedesea va modifieata anehe in questo easo.

Articolo 39 capoverso 1 lettere d e e come pure capoversi 2 e 3

Vi sono incertezze riguardo alla portata dell'obbligo di pianifieazione da parte dei Cantoni. In vista dell'applieazione delle regale di finanziamento (in seguito vedi l'art. 49 epv. 2) alla eura di tutti gff assieurati, proponiamo per ehiarezza di menzionare esplicitamente l'obbligo di pianifieazione per tutte le persone soggette alla LAMal. Risulta eos1 illeeita la differenziazione tra gli assieurati, riscontrabile spesso nella prassi, fondata sulla loro eopertura assieurativa. lnoltre, si dovrebbe ulteriormente sottolineare il fatto ehe un Cantone puo pianifieare conformemente al fabbisogno unieamente se eonosee il flusso dei pazienti e se puo eoordinare le sue eapaeita con i Cantoni vieini.

La suddivisione degli elenehi degli ospedali in eategorie serve a deserivere le speeialita mediche offerte. 1 eompiti ehe un ospedale deve adempiere nel quadro della pianifieazione cantonale sono descritti, tra l'altro, nel mandato di prestazioni. II termine di "mandato di prestazioni" e stato spesso interpretato erroneamente, ossia come se un mandato implieasse in modo vineolante un obbligo di rimunerazione. In base alla vigente giurisprudenza del Consiglio federale,

non risultava eorretto12 Gon il mandato si assegnava piuttosto ad un ospecio •

dale un ventaglio di prestazioni, onde l'ospedale veniva ammesso nell'eleneo ospedaliero. Daun mandato inteso in questo senso non poteva essere dedotto un obbligo finanziario per il Cantone. Se, giusta l'artieolo 39 in relazione eon l'articolo 49 capoverso 2, sia l'assieurazione malattie sia i Cantoni eontribuiseono a rimunerare le prestazioni fornite da quegli ospedali ehe figurano in un elenco di ospedali, dal profilo strettamente finanziario questa pratiea risulta essere molto simile al pagamento di un mandato. Non si impone dunque la neeessita di modifieare la disposizione, in quanto, se sono le prestazioni ad essere finanziate e non piu gli stabilimenti, la questione del finanziamento generale di un ospedale per l'adempimento del suo mandato non si pone piu.

Articolo 39 capoverso 4

Nell'intento proposto di equiparare le eure semiospedaliere e quelle ospedaliere (per i particolari si veda l'art. 49 epv. 1), proponiamo un'estensione relativa alla pianifieazione in modo tale ehe per l'autorizzazione di istituti di eure semiospedaliere (art. 35 cpv. 2 lett. i) sia neeessaria la pianifieazione e l'iserizione nell'elenco. Soltanto in questo modo il Cantone eoinvolto nel finanziamento delle prestazioni potra, da un lato, assumersi la propria responsabilita per quanto riguarda l'ampliamento e la manutenzione dell'infrastruttura e, d'altro lato, svolgere una funzione di gestione e eoordinamento.

12 Cfr. in proposito la decisione del Consiglio federale del 26 marzo 1997, RAMI 4/1997, p. 220 segg.