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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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spensano cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pazienti lungodegenti (case di cura).
Art. 41 cpv. 1 terzo periodo, 2 lett. b e 3
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... In caso di cura ospedaliera, I'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata negli ospedali che figurano nell'elenco del Cantone di donricilio dell'assicurato.
2Se, per motivi d'ordine medico, I'assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione ë calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fonritore di prestazioni. Sono consideratimotivi d'ordine medico i casi d'urgenzae quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere dispensate:
b. negli ospedali che figurano nell'elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato,
se si tratta di cura ospedaliera.
3in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, in un ospedale situato fuori daI Cantone di domicilio, quest'ultimo rimunera la parte dovuta ai sensi dell'articolo 49
Art. 47 cp\7. 2
2Se non esiste alcuna convenzione tariffale per la cura ambulatoriale di un assicurato fornita fuori da un contratto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 35a oppure per
la cura ospedalieradi un assicuratofuori daI suo Cantonedi domicilio,il govenro
del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ë installato in modo permanente stabilisce la tariffa.
,4rf. 49 Convenzioni tariffali con gli ospedali
1Per la rimunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza ospedaliera(art. 39), le parti alla convenzione stabiliscono importi forfettari. Tali importi si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. Queste ultime sono concordate dalle parti alla convenzione. Se i partner tariffali non si accordano, Ie strutture sono stabilite daI Consiglio federale.
2 Le parti contraenti possono convenire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano computate nell'importo forfettario, bensi fatturateseparatamente.
3 Le rimunerazioni di cui ai capoversi l e 2 sono assunteper metä dall'assicuratoree per I'altra metä daI Cantone di domicilio dell'assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all'ospedale. Le rimunerazioni non possono contenere costi di formazione e di ricerca. I Cantoni possono stabilire di finanziare separatamente ulteriori settori.
4 in caso di degenza ospedaliera, la rimunerazione ë effettuata conformemente alla tariffa dell'ospedaleai sensi dei capoversi 1 - 3 finchë il paziente, secondo I'indicazione medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non ë piÜ soddisfatta, per la degenza ospedaliera ë applicabile la tariffa secondo I'articolo 50.